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19 aprile 1942
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4 settembre 1993
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
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7 aprile 2010
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Art. 2479.
(Decisioni dei soci).
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o ((del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti))
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale.
(Decisioni dei soci).
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o ((del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti))
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale.
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- 1. quorum assemblea srlhttps://www.brocardi.it/ · 252.1005
Consulenza legale Q202438973 (Articolo 2479 bis Codice Civile - Assemblea dei soci) «Il terzo comma dell'art. 2479 bis del c.c. dispone che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, […] portatore del 50% del...» Consulenza legale Q202232371 (Articolo 2479 Codice Civile - Decisioni dei soci) «Ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile nelle società a responsabilità limitata “ ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni...» Quesito Q202232371 (Articolo 2479 Codice Civile - Decisioni dei soci) «Sono socia e consigliera di amministrazione di una srl. […]
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- 1. Trib. Trieste, sentenza 25/07/2022, n. 388Provvedimento: […] riconduceva la mancanza del verbale all'invalidità ex art. 2479 ter, co. 3 c.c., sulla base dell'esplicito rinvio, da parte dell'ultimo comma dello stesso art. 2479 ter cod. civ., all'art. 2379 bis c.c. in tema di S.p.a., il quale, […] sanatoria nella specie peraltro mai avvenuta. In contrario – precisava l'attore – non rilevava l'omessa espressa menzione del vizio di mancanza di pagina 2 di 8 verbalizzazione nell'ambito dell'art. 2479 ter c.c., essendo la stessa ascrivibile “ad una mera semplificazione redazionale della norma” (pag. 8 dell'atto di citazione), e considerato che, secondo la dottrina prevalente, il rinvio da parte dell'art. 2479 ter ult. co. c.c. all'art. 2379 bis […]Leggi di più...
- art. 2479 ter c.c.·
- assenza assoluta di informazione·
- impugnazione delibere assembleari·
- art. 2379 bis c.c.·
- decadenza dall'impugnazione·
- annullabilità delibera·
- art. 2379 c.c.·
- nullità delibera·
- compensazione spese di lite·
- mancanza di verbale