Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/09/2023, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2023
N. 02047/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2023, proposto da TO NI CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Emmanuela Busillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di SA, Sezione Lavoro, reso il 01.03.19, depositato il 27.03.19, a conclusione del procedimento ex L. 89/01 rubricato al num. 21/19 R.G. munito di formula esecutiva il 09.04.19, regolarmente notificato al Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. sia propria sede che presso l’Avvocatura dello Stato di SA il 12.04.19, non opposto, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con atto notificato in data 19 giugno 2023 e depositato in data 20 giugno 2023, parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo:
- Che con il decreto decisorio indicato in epigrafe il sig. CE TO NI otteneva dalla Corte di Appello di SA il riconoscimento ex lege 89 del 2001 di un indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento civile svoltosi innanzi al Tribunale di SA, sez. di Eboli, rubricato al n. 1313/04 r.g. e definito con sentenza n. 3659, del 19.07.17.
- Che, con il suddetto decreto, il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento nei confronti del sig. CE TO NI di un equo indennizzo per la eccessiva durata del processo presupposto quantificato in € 2.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Che il predetto decreto è passato in giudicato non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello di SA come attestazione del Funzionario Giudiziario della medesima Corte che ci si riserva di depositare;
- Che risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod.;
- Che risulta, altresì, decorso infruttuosamente il termine di sei mesi di cui all’art. 5 sexies L. 89/01, come introdotto dall’art. 1 comma 777 della L. 208/15, essendo stata inviata (a mezzo pec) la relativa dichiarazione, sia al Ministero della Giustizia sede Centrale (prot.dag@giustiziacert.it) sia alla Corte di Appello di SA (prot.ca.salerno@giustiziacert.it) il 25.03.2022;
- Che il Ministero della Giustizia, a tutt'oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto per cui è causa.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alle somme di cui in condanna, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonchè delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>> (C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate nel titolo azionato, cioè euro € 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
7. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, avv. Emmanuela Busillo, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO