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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4149/2023
Oggi, 12/06/2025, innanzi al Giudice, dott. AN Di Filippo, sono comparsi: avv.to Ilaria RUOCCO, per , la quale si riporta alle approntate difese ed alle già CP_1 rassegnate conclusioni;
avv.to Teresa PARRELLA, per delega dell'avv. Clementina TOZZI, per l'impresa GENERALI ASS.NI S.P.A., la quale si riporta alle approntate difese e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conIGlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. AN Di Filippo
pagina 1 di 16
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4149/2023 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1764/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato all'atto CP_1 introduttivo, dall'Avv. Ilaria Ruocco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani al Corso Ettore Padovano, n. 64;
- APPELLANTE -
E
GENERALI ASS.NI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa deIGnata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Clementina Tozzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pontecagnano al C.so Europa, n. 55;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 12.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra aveva convenuto in giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore la compagnia ”, quale impresa deIGnata ex lege Controparte_2
alla gestione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
pagina 2 di 16 Campania, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro che si sarebbe verificato nel territorio del Comune di Nocera Inferiore in data 31.10.19, intorno alle 20:30. Segnatamente, la difesa dell'allora attrice aveva dedotto: che la IG.ra , mentre CP_1 sarebbe stata intenta ad attraversare la carreggiata di via Falcone, all'altezza dell'attività “Tabacchi
“OS”, transitando sulle strisce pedonali colà presenti, sarebbe stata investita da un'automobile
“di colore bianco, con tettuccio di colore nero, marca Land Rover”; che, per l'effetto del testé descritto impatto con detta vettura, la IG.ra sarebbe “violentemente rovinata a terra”; che la conducente CP_1
della predetta vettura avrebbe, in seguito all'impatto, dapprima, rallentato e, poi, si sarebbe
“allontanata repentinamente, senza nemmeno prestare soccorso” al pedone investito;
che, in conseguenza dell'incidente de quo, l'allora attrice avrebbe riportato lesioni che ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del P.O. di Nocera
Inferiore, ove i sanitari le avrebbero diagnosticato “trauma cranico commotivo con flc sopraciliare destra, trauma cervicale e trauma coscia destro da investimento”; che, in data 3.11.19, la IG.ra CP_1
avrebbe sporto denuncia-querela contro ignoti per il reato di cui all'art. 582 c.p.; che gli agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore avrebbero acquisito le immagini registrate dalla videocamera di sorveglianza dell'attività “Tabacchi “OS”, che, pur avendo ripreso l'investimento, non avrebbero consentito la lettura della targa della vettura;
che la titolare del summenzionato esercizio commerciale avrebbe confermato agli agenti di P.G. il contenuto della denuncia sporta dalla IG.ra ; che quest'ultima avrebbe provveduto a costituire in mora la CP_1 compagnia ”, quale impresa deIGnata ex lege alla gestione dei danni a carico del Fondo Controparte_2
di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna appellante aveva dedotto, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al conducente dell'automobile, che, “non avvedendosi che la IG.ra , uscita dal Tabacchi OS, stava CP_1 attraversando la strada” transitando sulle strisce pedonali, l'avrebbe travolta;
dall'altro, che il veicolo investitore si sarebbe repentinamente allontanato.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita in giudizio l'impresa ”, Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento dell'invocata reiezione, la prefata società aveva eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva sostenuto che la mancata identificazione del veicolo pirata avrebbe dovuto essere ascritta alla condotta colposa dell'allora attrice, che avrebbe sporto denuncia soltanto 4 giorni l'investimento, “con ciò impedendo qualsiasi accertamento nell'immediatezza del fatto”; inoltre, aveva dedotto che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere imputata – quantomeno in parte – pagina 3 di 16 all'agere della IG.ra Prete, che avrebbe, “improvvisamente ed incautamente”, attraversato la strada
“senza avvedersi della presenza di autovetture in transito ovvero del loro sopraggiungere”; da ultimo, aveva contestato la quantificazione dei pregiudizi operata nel corpo del libello introduttivo.
Escusso l'unico teste, il primo giudicante, non avendo ritenuto necessario ai fini della decisione disporre l'espletamento di una CT medica, aveva rinviato la causa per la discussione.
Con sentenza n. 1764/2023, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha rigettato l'azionata pretesa risarcitoria, sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'attrice non avesse prodotto “alcuna certificazione attestante l'esito delle indagini compiute dalla competente autorità giudiziaria”, ritenuta
“non solo un elemento sufficiente, ma una condicio sine qua non ai fini dell'attribuibilità del sinistro al veicolo non identificato”.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame la IG.ra , articolandolo sostanzialmente in CP_1
due motivi.
Con la prima censura, la difesa dell'appellante si è doluta – pur se implicitamente – della violazione e della falsa applicazione dell'art. 283 del D. Lgs. n. 209/05, esponendo che il Giudice di Pace avrebbe errato nel fondare il rigetto della pretesa fatta valere esclusivamente sulla mancata produzione di
“certificazione attestante l'esito delle indagini compiute dalla competente autorità giudiziaria”, assumendo che ai fini della proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada neppure sarebbe “necessaria la proposizione della denuncia-querela”.
Con il secondo motivo di gravame, la difesa dell'odierna istante ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie, dalle quali si evincerebbero agevolmente, di là dall'effettiva verificazione del sinistro stradale, sia la responsabilità esclusiva della vettura rimasta sconosciuta che la non imputabilità alla IG.ra della mancata identificazione del veicolo CP_1
investitore: segnatamente, ha dedotto che il lasso di tempo – di 3 giorni – intercorso tra l'evento dannoso per cui è disputa e la proposizione della denuncia/querela sarebbe, “ampiamente, giustificato dal fatto che l'attrice è stata sbalzata a terra, aveva battuto la testa, riportando lesioni al viso, con trasporto al P.S. dell'Ospedale di Nocera Inferiore a mezzo 118”; inoltre, ha evidenziato che la IG.ra avrebbe nel corpo della presentata denuncia/querela descritto “con dovizia di particolari quanto CP_1 accaduto in data 31.10.2019”.
Con comparsa di risposta depositata in data 13.12.23, si è costituita in giudizio l'impresa CP_2
”, chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa della testé
[...] citata compagnia ha affermato l'irreprensibilità dell'impugnata pronuncia, giacché la IG.ra non CP_1
pagina 4 di 16 avrebbe “dimostrato di aver fatto tutto il possibile per individuare il veicolo che l'avrebbe investita” e,
“soprattutto”, avrebbe presentato tardivamente denuncia/querela contro ignoti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in data 5.6.24, essendo stato ritenuto, ai fini della decisione, necessario disporre l'espletamento di una CT medica, è stato nominato un consulente;
all'esito dell'attività peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre scrutinare il proposto gravame, esaminando congiuntamente, per ragioni di connessione logica, i motivi in cui si articola. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo;
che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n. 23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92; Cass. n. 8086/95; Cass. n.
10484/01).
Muovendo dalla prova della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che l'odierna appellante sia riuscita a dimostrare che lo stesso sia effettivamente occorso. A fondamento della conclusione cui si è pervenuti militano diversi elementi. In primo luogo, la verificazione dell'evento dannoso per cui è disputa è stata confermata dal teste escusso nel giudizio di prime cure, il quale ha ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro: in particolare, la IG.ra
[...]
amica dell'appellante, ha riferito che quest'ultima, “mentre stava attraversando la strada, Tes_1 giunta quasi al centro”, fosse stata investita “da un suv bianco”, nel frangente intento a percorrere via
Falcone, in direzione “centro di Nocera Inferiore”, aggiungendo che la IG.ra fosse, per l'effetto CP_1 dell'impatto, “caduta in avanti”; inoltre, ha dichiarato che la predetta vettura si fosse “allontanata senza fermarsi”.
La conclusione dianzi raggiunta è altresì corroborata dalle immagini della videocamera di sorveglianza dell'attività “Tabacchi “OS” visionate dall'Ufficiale di P.G., Sorvr.te , il quale, Testimone_2 nel corpo del verbale stilato in data 4.11.19, ha dato atto che da tali riprese si “nota che effettivamente un'autovettura del tipo Land Rover di colore bianco con tettuccio nero […] alle ore 20.23 circa investe la denunciante, che cade a terra”, precisando che, tuttavia, dalle immagini de quibus “non si riesce ad estrapolare la targa dell'autovettura investitrice”. pagina 5 di 16 Ulteriore elemento idoneo a suffragare l'approdo cui si è pervenuti è rappresentato dalle dichiarazioni rese dalla IG.ra in sede di sommarie informazioni assunte, in data 5.11.19, dagli Agenti Parte_1
del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore: invero, la IG.ra OS, preliminarmente evidenziato di essere la titolare dell'esercizio commerciale “Tabacchi OS”, ha riferito che in data 31.10.19, intorno alle ore 20:30, mentre era all'interno del proprio negozio, avesse udito “un rumore tipo incidente stradale” proveniente dall'esterno, aggiungendo che, una volta uscita per verificare cosa fosse accaduto, avesse notato che un'auto di colore bianco si stesse allontanando;
inoltre, ha dichiarato che vi fosse una ragazza “a terra”, precisando che nel frangente la stessa “non riusciva ad alzarsi ed aveva una ferita sull'occhio destro”, dalla quale stava fuoriuscendo del sangue;
infine, ha dato atto che non fosse stato possibile annotare il numero di targa dell'automobile, essendosi la stessa repentinamente allontanata.
A sostegno della prospettazione dell'originaria attrice possono essere addotti gli esiti della disposta
CT medica, avendo il nominato perito affermato la compatibilità tra la prospettata dinamica dell'incidente e le lesioni riscontrate.
Altro elemento che corrobora la prospettazione dell'appellante è il verbale di accettazione approntato dal personale del P.O. del nosocomio di Nocera Inferiore, presso il quale l'odierna istante era stata trasportata da un'ambulanza del 118, dal quale emerge che la IG.ra avesse nel frangente riferito ai CP_1 sanitari di essersi infortunata in conseguenza di un “investimento”.
Con specifico riguardo, poi, al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre sostenuto che l'istante ha l'onere di dedurre – e provare – che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
deduzione, questa, che dovrà essere “supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile, non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato” (così, ex pluribus, Cass. n. 23710/16): detto altrimenti, sul danneggiato incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, ad esempio, segnalando tempestivamente la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze della fattispecie (cfr. Cass. n. 8467/99; Cass. n.
10545/18, ove si è eloquentemente affermato che, “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, può agire nei confronti dell'impresa deIGnata
pagina 6 di 16 per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada”).
In ordine al grado di diligenza richiesto al danneggiato, s'impone di rilevare che ogni valutazione circa la natura diligente o meno di qualsiasi condotta giuridicamente rilevante non può che essere compiuta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1176 c.c.: tale norma stabilisce che è negligente colui il quale tenga una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe assunto il bonus pater familias, ovvero la persona di normale avvedutezza e media istruzione. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, pertanto, la responsabilità dell'impresa deIGnata non sorge allorché possa affermarsi che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ai sensi dell'art. 1176 c.c., cioè difforme da quella eIGibile da qualunque altra persona normale nelle medesime circostanze (cfr.
Cass. n. 274/15). Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto: resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude di per sé stessa alla presunta vittima la risarcibilità del danno ad opera del Fondo di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19 lett. a) legge n.
990/69 (nel medesimo senso, Trib. Napoli 10/02/04 e 23/02/06).
Tale impostazione ermeneutica ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Suprema Corte, in cui si è ribadito che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del
1969, nei confronti dell'impresa deIGnata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (così, testualmente, Cass. n. 3019/16; analogamente, Cass. n.
11054/09, n. 18532/07).
In altri termini, la Corte di nomofilachia ha sostenuto che la denuncia all'autorità del sinistro con danno alla persona occasionato dalla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico pagina 7 di 16 maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per sé stessa idonea ad escludere che l'eventus damni sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia/querela contro ignoti non è in re ipsa idonea a dar prova che l'impossibilità di identificare il mezzo pirata non debba essere ascritta alla condotta colposa dell'attore. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete: apertis verbis, devono essere scrutinate dal Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283 lett. a) D.Lgs. n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, si ritiene che la mancata identificazione dell'automobile investitrice non sia imputabile ad una condotta colposa dell'appellante: la IG.ra , CP_1 infatti, in ragione della caduta conseguente all'impatto con la vettura, non è stata in grado d'identificare la stessa, vieppiù considerando: che, come riferito dalla IG.ra in sede di sommarie Parte_1
informazioni assunte, in data 5.11.19, dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore,
l'attrice in seguito all'investimento “non riusciva ad alzarsi ed aveva una ferita sull'occhio destro”, dalla quale stava fuoriuscendo del sangue;
che il “trauma cranico commotivo con flc sopraciliare destra” subito dalla IG.ra in conseguenza dell'investimento avesse verosimilmente CP_1
IGnificativamente affievolito la lucidità della stessa nei momenti immediatamente successivi alla collisione;
che, subito dopo l'urto, il veicolo si fosse allontanato.
Ad ulteriore suffragio della conclusione cui si è testé approdati può essere addotta la circostanza per la quale l'odierna istante ha presentato, in data 3.11.19, tre giorni dopo l'evento dannoso per cui è causa, denuncia/querela contro ignoti, descrivendo nel corpo della stessa la dinamica dell'evento dannoso per cui è causa.
Chiarito che la IG.ra abbia adeguatamente provato di aver profuso un sufficiente grado di CP_1 diligenza per indentificare la vettura coinvolta nel sinistro, s'impone di valutare se il conducente della stessa sia stato responsabile dell'incidente de quo. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, in caso di investimento di un pedone, il I comma dell'art. 2054 c.c. – a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” – pone una presunzione di colpa in capo all'automobilista, il quale, per essere esonerato da responsabilità, dovrà
pagina 8 di 16 dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure dar prova che l'incidente si è verificato a causa di una condotta anomala da parte del pedone: infatti, siffatta presunzione iuris tantum non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Corollario di tale assunto è quello per il quale la norma in esame non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia provato l'irreprensibilità della propria condotta, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità dell'agere del pedone investito, necessaria al fine di valutare la sussistenza di un eventuale contributo eziologico ascrivibile a quest'ultimo (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 842/20).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, la responsabilità dell'evento dannoso per cui è disputa deve essere imputata in via esclusiva al conducente dell'automobile non identificata, non emergendo dal raccolto compendio probatorio elementi da cui poter inferire l'agere colposo del pedone.
A fondamento della conclusione cui si è testé pervenuti militano le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, che ha riferito che la IG.ra , “mentre stava attraversando la strada, giunta quasi al CP_1 centro”, fosse stata investita “da un suv bianco”, nel frangente intento a percorrere via Falcone, in direzione “centro di Nocera Inferiore”.
Alla luce di tale deposizione, non è revocabile in dubbio che il conducente dell'automobile non abbia rispettato le regole del codice della strada e della comune prudenza: segnatamente, lo stesso ha violato
– a tacer d'altro – l'art. 191 C.d.S., avendo il conducente della vettura pirata omesso di consentire all'attrice di ultimare il già intrapreso attraversamento della carreggiata.
Non può, poi, tacersi che dal raccolto compendio probatorio non sono stati forniti elementi da cui poter inferire che l'originaria attrice avesse offerto un contribuito causale per la verificazione del sinistro di cui si discorre, non essendo emerso, esemplificativamente, che la medesima fosse stata intenta ad attraversare la carreggiata di via Falcone senza utilizzare le strisce pedonali colà eventualmente presenti.
Acclarata la responsabilità esclusiva del conducente dell'automobile, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dalla IG.ra : quest'ultima, di là dal risarcimento del pregiudizio biologico, ha CP_1
domandato il ristoro del danno morale.
Ciò posto, con riguardo al danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico- pagina 9 di 16 fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, dalla documentazione medica prodotta e dall'espletata CT è risultato che la IG.ra CP_1 abbia riportato in conseguenza dell'incidente stradale de quo un “trauma cranico commotivo con flc sopraciliare destra”, nonché un “trauma cervicale e trauma coscia destra”. Le sofferte lesioni hanno determinato nella parte appellante degli esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato nel
2,5%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: a) 7 giorni di invalidità temporanea totale;
b) 10 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 50%; c) 15 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 25%.
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo – come fatto dalla difesa dell'appellata compagnia – che le lesioni lamentate non sarebbero “state validamente provate né mediante prova documentale né tecnico strumentale, così come richiede l'art. 139 codice delle assicurazioni”. A tale argomentazione risulta agevole replicare, da un lato, che sia i medici del P.S. del nosocomio di Nocera
Inferiore che il nominato CT, dopo aver sottoposto l'appellante ad esame obiettivo, hanno accertato le testé citate lesioni;
dall'altro, che, “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nell'art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1 del 2012 […] costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una norma in senso lato, a cui può essere data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono
l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico” (Cass. ord. n. 26249/19; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 1272/18; Cass. n. 10816/19; Cass. ord. n. 26985/23, secondo cui, “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale – visivo, clinico e strumentale – non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività pagina 10 di 16 dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali”).
Accanto al danno biologico, l'appellante ha invocato il risarcimento del danno morale. Orbene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, non può tacersi che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08). L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice eIGenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da pagina 11 di 16 ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
Tanto chiarito, deve indugiarsi sulla richiesta preordinata al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli che la IG.ra avrebbe subito sul piano morale. Al riguardo, pare opportuno rilevare CP_1 che la Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n.
25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta pagina 12 di 16 attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, nessun pregiudizio morale può essere riconosciuto all'appellante, tenuto conto, per un verso, della mancata allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale, essendosi l'odierna istante laconicamente limitata a domandare il ristoro di tale voce di danno;
per l'altro, della non IGnificativa entità del pregiudizio alla salute cagionato dal pagina 13 di 16 sinistro, che di per sé sola non consente – in assenza di ulteriori elementi – di poter arguire un vulnus alla sfera psicologica della IG.ra . CP_1
Deve ora procedersi alla liquidazione del riscontrato danno biologico: avendo l'appellante patito una lesione c.d. micropermanente (e cioè inferiore o uguale al 9%), tale pregiudizio deve essere liquidato in forza dei criteri dettati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/05. Ebbene, in base alla tabella del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, deve riconoscersi all'odierna istante, a titolo di risarcimento del subito pregiudizio alla salute, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primis, si è calcolato – in ossequio al dettato dei commi I e VI dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/05 – il valore di ciascun punto di invalidità moltiplicando il valore base di euro 947,30 (stabilito dal decreto del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy del 16.7.24) per i coefficienti di cui all'art. 139, comma VI, del d.lgs. n. 209/05; successivamente, si è proceduto a moltiplicare il valore del punto risultante dalla media aritmetica tra il valore previsto per un'invalidità permanente del 2% e quello stabilito per un'invalidità permanente del 3% per il numero di punti di invalidità attribuiti dal
CT, pari a 2,5; infine, è stato applicato, così come stabilito dall'art. 139, comma 1, lett. a), del
D. Lgs. n. 209/2005, il coefficiente di riduzione previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (32 anni), ottenendosi in tal guisa la cifra di euro 2.444,98;
b) per la determinazione del danno da inabilità temporanea assoluta si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CT (ossia 7), giungendosi all'importo di euro 386,68;
c) per la determinazione del danno da inabilità temporanea al tasso medio del 50% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto della metà per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CT (ossia 10), approdandosi all'importo di euro 276,20;
d) per la determinazione del danno da inabilità temporanea al tasso medio del 25% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto dei ¾ per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CT (ossia 15), approdandosi all'importo di euro
207,17.
pagina 14 di 16 Di talché, a titolo di danno biologico deve liquidarsi il complessivo importo di euro 3.315,01. Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro
10.733,98 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (31.10.19) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, il gravame proposto dalla IG.ra deve essere accolto CP_1 per quanto di ragione e, in riforma dell'appellata sentenza, l'appellata compagnia deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 3.315,01, oltre interessi e rivalutazione nella misura dianzi precisata, a titolo di risarcimento del pregiudizio biologico patito dall'odierna istante.
Non resta che disciplinare le spese di lite, dovendosi a tal fine adottare il criterio dell'esito complessivo della lite, in ossequio al quale il Giudice si deve attenere “al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di impugnazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 20289/15).
Sulla scorta della rammentata elaborazione pretoria, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della compagnia appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. AN Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato;
b. condanna la società appellata al pagamento, in favore di , dell'importo di euro CP_1
3.315,01, oltre interessi e rivalutazione nella misura indicata in motivazione, a titolo di risarcimento del pregiudizio biologico;
pagina 15 di 16 2. Condanna la società appellata alla refusione, in favore di , delle spese del giudizio di CP_1
prime cure, che liquida in euro 1.100,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. Condanna la società appellata alla refusione, in favore di , delle spese del presente CP_1
grado di giudizio, che liquida in euro 2.300,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Pone le spese della CT definitivamente a carico dell'appellata.
Nocera Inferiore 12.6.25
Il Giudice
Dott. AN Di Filippo
pagina 16 di 16
Oggi, 12/06/2025, innanzi al Giudice, dott. AN Di Filippo, sono comparsi: avv.to Ilaria RUOCCO, per , la quale si riporta alle approntate difese ed alle già CP_1 rassegnate conclusioni;
avv.to Teresa PARRELLA, per delega dell'avv. Clementina TOZZI, per l'impresa GENERALI ASS.NI S.P.A., la quale si riporta alle approntate difese e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conIGlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. AN Di Filippo
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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4149/2023 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1764/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato all'atto CP_1 introduttivo, dall'Avv. Ilaria Ruocco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani al Corso Ettore Padovano, n. 64;
- APPELLANTE -
E
GENERALI ASS.NI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa deIGnata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Clementina Tozzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pontecagnano al C.so Europa, n. 55;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 12.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra aveva convenuto in giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore la compagnia ”, quale impresa deIGnata ex lege Controparte_2
alla gestione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
pagina 2 di 16 Campania, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro che si sarebbe verificato nel territorio del Comune di Nocera Inferiore in data 31.10.19, intorno alle 20:30. Segnatamente, la difesa dell'allora attrice aveva dedotto: che la IG.ra , mentre CP_1 sarebbe stata intenta ad attraversare la carreggiata di via Falcone, all'altezza dell'attività “Tabacchi
“OS”, transitando sulle strisce pedonali colà presenti, sarebbe stata investita da un'automobile
“di colore bianco, con tettuccio di colore nero, marca Land Rover”; che, per l'effetto del testé descritto impatto con detta vettura, la IG.ra sarebbe “violentemente rovinata a terra”; che la conducente CP_1
della predetta vettura avrebbe, in seguito all'impatto, dapprima, rallentato e, poi, si sarebbe
“allontanata repentinamente, senza nemmeno prestare soccorso” al pedone investito;
che, in conseguenza dell'incidente de quo, l'allora attrice avrebbe riportato lesioni che ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del P.O. di Nocera
Inferiore, ove i sanitari le avrebbero diagnosticato “trauma cranico commotivo con flc sopraciliare destra, trauma cervicale e trauma coscia destro da investimento”; che, in data 3.11.19, la IG.ra CP_1
avrebbe sporto denuncia-querela contro ignoti per il reato di cui all'art. 582 c.p.; che gli agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore avrebbero acquisito le immagini registrate dalla videocamera di sorveglianza dell'attività “Tabacchi “OS”, che, pur avendo ripreso l'investimento, non avrebbero consentito la lettura della targa della vettura;
che la titolare del summenzionato esercizio commerciale avrebbe confermato agli agenti di P.G. il contenuto della denuncia sporta dalla IG.ra ; che quest'ultima avrebbe provveduto a costituire in mora la CP_1 compagnia ”, quale impresa deIGnata ex lege alla gestione dei danni a carico del Fondo Controparte_2
di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna appellante aveva dedotto, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al conducente dell'automobile, che, “non avvedendosi che la IG.ra , uscita dal Tabacchi OS, stava CP_1 attraversando la strada” transitando sulle strisce pedonali, l'avrebbe travolta;
dall'altro, che il veicolo investitore si sarebbe repentinamente allontanato.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita in giudizio l'impresa ”, Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento dell'invocata reiezione, la prefata società aveva eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva sostenuto che la mancata identificazione del veicolo pirata avrebbe dovuto essere ascritta alla condotta colposa dell'allora attrice, che avrebbe sporto denuncia soltanto 4 giorni l'investimento, “con ciò impedendo qualsiasi accertamento nell'immediatezza del fatto”; inoltre, aveva dedotto che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere imputata – quantomeno in parte – pagina 3 di 16 all'agere della IG.ra Prete, che avrebbe, “improvvisamente ed incautamente”, attraversato la strada
“senza avvedersi della presenza di autovetture in transito ovvero del loro sopraggiungere”; da ultimo, aveva contestato la quantificazione dei pregiudizi operata nel corpo del libello introduttivo.
Escusso l'unico teste, il primo giudicante, non avendo ritenuto necessario ai fini della decisione disporre l'espletamento di una CT medica, aveva rinviato la causa per la discussione.
Con sentenza n. 1764/2023, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha rigettato l'azionata pretesa risarcitoria, sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'attrice non avesse prodotto “alcuna certificazione attestante l'esito delle indagini compiute dalla competente autorità giudiziaria”, ritenuta
“non solo un elemento sufficiente, ma una condicio sine qua non ai fini dell'attribuibilità del sinistro al veicolo non identificato”.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame la IG.ra , articolandolo sostanzialmente in CP_1
due motivi.
Con la prima censura, la difesa dell'appellante si è doluta – pur se implicitamente – della violazione e della falsa applicazione dell'art. 283 del D. Lgs. n. 209/05, esponendo che il Giudice di Pace avrebbe errato nel fondare il rigetto della pretesa fatta valere esclusivamente sulla mancata produzione di
“certificazione attestante l'esito delle indagini compiute dalla competente autorità giudiziaria”, assumendo che ai fini della proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada neppure sarebbe “necessaria la proposizione della denuncia-querela”.
Con il secondo motivo di gravame, la difesa dell'odierna istante ha sostanzialmente lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie, dalle quali si evincerebbero agevolmente, di là dall'effettiva verificazione del sinistro stradale, sia la responsabilità esclusiva della vettura rimasta sconosciuta che la non imputabilità alla IG.ra della mancata identificazione del veicolo CP_1
investitore: segnatamente, ha dedotto che il lasso di tempo – di 3 giorni – intercorso tra l'evento dannoso per cui è disputa e la proposizione della denuncia/querela sarebbe, “ampiamente, giustificato dal fatto che l'attrice è stata sbalzata a terra, aveva battuto la testa, riportando lesioni al viso, con trasporto al P.S. dell'Ospedale di Nocera Inferiore a mezzo 118”; inoltre, ha evidenziato che la IG.ra avrebbe nel corpo della presentata denuncia/querela descritto “con dovizia di particolari quanto CP_1 accaduto in data 31.10.2019”.
Con comparsa di risposta depositata in data 13.12.23, si è costituita in giudizio l'impresa CP_2
”, chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa della testé
[...] citata compagnia ha affermato l'irreprensibilità dell'impugnata pronuncia, giacché la IG.ra non CP_1
pagina 4 di 16 avrebbe “dimostrato di aver fatto tutto il possibile per individuare il veicolo che l'avrebbe investita” e,
“soprattutto”, avrebbe presentato tardivamente denuncia/querela contro ignoti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in data 5.6.24, essendo stato ritenuto, ai fini della decisione, necessario disporre l'espletamento di una CT medica, è stato nominato un consulente;
all'esito dell'attività peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre scrutinare il proposto gravame, esaminando congiuntamente, per ragioni di connessione logica, i motivi in cui si articola. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo;
che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n. 23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92; Cass. n. 8086/95; Cass. n.
10484/01).
Muovendo dalla prova della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che l'odierna appellante sia riuscita a dimostrare che lo stesso sia effettivamente occorso. A fondamento della conclusione cui si è pervenuti militano diversi elementi. In primo luogo, la verificazione dell'evento dannoso per cui è disputa è stata confermata dal teste escusso nel giudizio di prime cure, il quale ha ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro: in particolare, la IG.ra
[...]
amica dell'appellante, ha riferito che quest'ultima, “mentre stava attraversando la strada, Tes_1 giunta quasi al centro”, fosse stata investita “da un suv bianco”, nel frangente intento a percorrere via
Falcone, in direzione “centro di Nocera Inferiore”, aggiungendo che la IG.ra fosse, per l'effetto CP_1 dell'impatto, “caduta in avanti”; inoltre, ha dichiarato che la predetta vettura si fosse “allontanata senza fermarsi”.
La conclusione dianzi raggiunta è altresì corroborata dalle immagini della videocamera di sorveglianza dell'attività “Tabacchi “OS” visionate dall'Ufficiale di P.G., Sorvr.te , il quale, Testimone_2 nel corpo del verbale stilato in data 4.11.19, ha dato atto che da tali riprese si “nota che effettivamente un'autovettura del tipo Land Rover di colore bianco con tettuccio nero […] alle ore 20.23 circa investe la denunciante, che cade a terra”, precisando che, tuttavia, dalle immagini de quibus “non si riesce ad estrapolare la targa dell'autovettura investitrice”. pagina 5 di 16 Ulteriore elemento idoneo a suffragare l'approdo cui si è pervenuti è rappresentato dalle dichiarazioni rese dalla IG.ra in sede di sommarie informazioni assunte, in data 5.11.19, dagli Agenti Parte_1
del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore: invero, la IG.ra OS, preliminarmente evidenziato di essere la titolare dell'esercizio commerciale “Tabacchi OS”, ha riferito che in data 31.10.19, intorno alle ore 20:30, mentre era all'interno del proprio negozio, avesse udito “un rumore tipo incidente stradale” proveniente dall'esterno, aggiungendo che, una volta uscita per verificare cosa fosse accaduto, avesse notato che un'auto di colore bianco si stesse allontanando;
inoltre, ha dichiarato che vi fosse una ragazza “a terra”, precisando che nel frangente la stessa “non riusciva ad alzarsi ed aveva una ferita sull'occhio destro”, dalla quale stava fuoriuscendo del sangue;
infine, ha dato atto che non fosse stato possibile annotare il numero di targa dell'automobile, essendosi la stessa repentinamente allontanata.
A sostegno della prospettazione dell'originaria attrice possono essere addotti gli esiti della disposta
CT medica, avendo il nominato perito affermato la compatibilità tra la prospettata dinamica dell'incidente e le lesioni riscontrate.
Altro elemento che corrobora la prospettazione dell'appellante è il verbale di accettazione approntato dal personale del P.O. del nosocomio di Nocera Inferiore, presso il quale l'odierna istante era stata trasportata da un'ambulanza del 118, dal quale emerge che la IG.ra avesse nel frangente riferito ai CP_1 sanitari di essersi infortunata in conseguenza di un “investimento”.
Con specifico riguardo, poi, al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre sostenuto che l'istante ha l'onere di dedurre – e provare – che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
deduzione, questa, che dovrà essere “supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile, non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato” (così, ex pluribus, Cass. n. 23710/16): detto altrimenti, sul danneggiato incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, ad esempio, segnalando tempestivamente la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze della fattispecie (cfr. Cass. n. 8467/99; Cass. n.
10545/18, ove si è eloquentemente affermato che, “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, può agire nei confronti dell'impresa deIGnata
pagina 6 di 16 per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada”).
In ordine al grado di diligenza richiesto al danneggiato, s'impone di rilevare che ogni valutazione circa la natura diligente o meno di qualsiasi condotta giuridicamente rilevante non può che essere compiuta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1176 c.c.: tale norma stabilisce che è negligente colui il quale tenga una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe assunto il bonus pater familias, ovvero la persona di normale avvedutezza e media istruzione. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, pertanto, la responsabilità dell'impresa deIGnata non sorge allorché possa affermarsi che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ai sensi dell'art. 1176 c.c., cioè difforme da quella eIGibile da qualunque altra persona normale nelle medesime circostanze (cfr.
Cass. n. 274/15). Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto: resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude di per sé stessa alla presunta vittima la risarcibilità del danno ad opera del Fondo di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19 lett. a) legge n.
990/69 (nel medesimo senso, Trib. Napoli 10/02/04 e 23/02/06).
Tale impostazione ermeneutica ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Suprema Corte, in cui si è ribadito che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del
1969, nei confronti dell'impresa deIGnata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (così, testualmente, Cass. n. 3019/16; analogamente, Cass. n.
11054/09, n. 18532/07).
In altri termini, la Corte di nomofilachia ha sostenuto che la denuncia all'autorità del sinistro con danno alla persona occasionato dalla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico pagina 7 di 16 maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per sé stessa idonea ad escludere che l'eventus damni sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia/querela contro ignoti non è in re ipsa idonea a dar prova che l'impossibilità di identificare il mezzo pirata non debba essere ascritta alla condotta colposa dell'attore. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete: apertis verbis, devono essere scrutinate dal Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283 lett. a) D.Lgs. n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, si ritiene che la mancata identificazione dell'automobile investitrice non sia imputabile ad una condotta colposa dell'appellante: la IG.ra , CP_1 infatti, in ragione della caduta conseguente all'impatto con la vettura, non è stata in grado d'identificare la stessa, vieppiù considerando: che, come riferito dalla IG.ra in sede di sommarie Parte_1
informazioni assunte, in data 5.11.19, dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore,
l'attrice in seguito all'investimento “non riusciva ad alzarsi ed aveva una ferita sull'occhio destro”, dalla quale stava fuoriuscendo del sangue;
che il “trauma cranico commotivo con flc sopraciliare destra” subito dalla IG.ra in conseguenza dell'investimento avesse verosimilmente CP_1
IGnificativamente affievolito la lucidità della stessa nei momenti immediatamente successivi alla collisione;
che, subito dopo l'urto, il veicolo si fosse allontanato.
Ad ulteriore suffragio della conclusione cui si è testé approdati può essere addotta la circostanza per la quale l'odierna istante ha presentato, in data 3.11.19, tre giorni dopo l'evento dannoso per cui è causa, denuncia/querela contro ignoti, descrivendo nel corpo della stessa la dinamica dell'evento dannoso per cui è causa.
Chiarito che la IG.ra abbia adeguatamente provato di aver profuso un sufficiente grado di CP_1 diligenza per indentificare la vettura coinvolta nel sinistro, s'impone di valutare se il conducente della stessa sia stato responsabile dell'incidente de quo. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, in caso di investimento di un pedone, il I comma dell'art. 2054 c.c. – a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” – pone una presunzione di colpa in capo all'automobilista, il quale, per essere esonerato da responsabilità, dovrà
pagina 8 di 16 dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure dar prova che l'incidente si è verificato a causa di una condotta anomala da parte del pedone: infatti, siffatta presunzione iuris tantum non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Corollario di tale assunto è quello per il quale la norma in esame non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia provato l'irreprensibilità della propria condotta, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità dell'agere del pedone investito, necessaria al fine di valutare la sussistenza di un eventuale contributo eziologico ascrivibile a quest'ultimo (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 842/20).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, la responsabilità dell'evento dannoso per cui è disputa deve essere imputata in via esclusiva al conducente dell'automobile non identificata, non emergendo dal raccolto compendio probatorio elementi da cui poter inferire l'agere colposo del pedone.
A fondamento della conclusione cui si è testé pervenuti militano le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, che ha riferito che la IG.ra , “mentre stava attraversando la strada, giunta quasi al CP_1 centro”, fosse stata investita “da un suv bianco”, nel frangente intento a percorrere via Falcone, in direzione “centro di Nocera Inferiore”.
Alla luce di tale deposizione, non è revocabile in dubbio che il conducente dell'automobile non abbia rispettato le regole del codice della strada e della comune prudenza: segnatamente, lo stesso ha violato
– a tacer d'altro – l'art. 191 C.d.S., avendo il conducente della vettura pirata omesso di consentire all'attrice di ultimare il già intrapreso attraversamento della carreggiata.
Non può, poi, tacersi che dal raccolto compendio probatorio non sono stati forniti elementi da cui poter inferire che l'originaria attrice avesse offerto un contribuito causale per la verificazione del sinistro di cui si discorre, non essendo emerso, esemplificativamente, che la medesima fosse stata intenta ad attraversare la carreggiata di via Falcone senza utilizzare le strisce pedonali colà eventualmente presenti.
Acclarata la responsabilità esclusiva del conducente dell'automobile, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dalla IG.ra : quest'ultima, di là dal risarcimento del pregiudizio biologico, ha CP_1
domandato il ristoro del danno morale.
Ciò posto, con riguardo al danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico- pagina 9 di 16 fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, dalla documentazione medica prodotta e dall'espletata CT è risultato che la IG.ra CP_1 abbia riportato in conseguenza dell'incidente stradale de quo un “trauma cranico commotivo con flc sopraciliare destra”, nonché un “trauma cervicale e trauma coscia destra”. Le sofferte lesioni hanno determinato nella parte appellante degli esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato nel
2,5%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: a) 7 giorni di invalidità temporanea totale;
b) 10 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 50%; c) 15 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 25%.
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo – come fatto dalla difesa dell'appellata compagnia – che le lesioni lamentate non sarebbero “state validamente provate né mediante prova documentale né tecnico strumentale, così come richiede l'art. 139 codice delle assicurazioni”. A tale argomentazione risulta agevole replicare, da un lato, che sia i medici del P.S. del nosocomio di Nocera
Inferiore che il nominato CT, dopo aver sottoposto l'appellante ad esame obiettivo, hanno accertato le testé citate lesioni;
dall'altro, che, “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nell'art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1 del 2012 […] costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una norma in senso lato, a cui può essere data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono
l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico” (Cass. ord. n. 26249/19; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 1272/18; Cass. n. 10816/19; Cass. ord. n. 26985/23, secondo cui, “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale – visivo, clinico e strumentale – non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività pagina 10 di 16 dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali”).
Accanto al danno biologico, l'appellante ha invocato il risarcimento del danno morale. Orbene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, non può tacersi che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08). L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice eIGenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da pagina 11 di 16 ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
Tanto chiarito, deve indugiarsi sulla richiesta preordinata al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli che la IG.ra avrebbe subito sul piano morale. Al riguardo, pare opportuno rilevare CP_1 che la Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n.
25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta pagina 12 di 16 attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, nessun pregiudizio morale può essere riconosciuto all'appellante, tenuto conto, per un verso, della mancata allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale, essendosi l'odierna istante laconicamente limitata a domandare il ristoro di tale voce di danno;
per l'altro, della non IGnificativa entità del pregiudizio alla salute cagionato dal pagina 13 di 16 sinistro, che di per sé sola non consente – in assenza di ulteriori elementi – di poter arguire un vulnus alla sfera psicologica della IG.ra . CP_1
Deve ora procedersi alla liquidazione del riscontrato danno biologico: avendo l'appellante patito una lesione c.d. micropermanente (e cioè inferiore o uguale al 9%), tale pregiudizio deve essere liquidato in forza dei criteri dettati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/05. Ebbene, in base alla tabella del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, deve riconoscersi all'odierna istante, a titolo di risarcimento del subito pregiudizio alla salute, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primis, si è calcolato – in ossequio al dettato dei commi I e VI dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/05 – il valore di ciascun punto di invalidità moltiplicando il valore base di euro 947,30 (stabilito dal decreto del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy del 16.7.24) per i coefficienti di cui all'art. 139, comma VI, del d.lgs. n. 209/05; successivamente, si è proceduto a moltiplicare il valore del punto risultante dalla media aritmetica tra il valore previsto per un'invalidità permanente del 2% e quello stabilito per un'invalidità permanente del 3% per il numero di punti di invalidità attribuiti dal
CT, pari a 2,5; infine, è stato applicato, così come stabilito dall'art. 139, comma 1, lett. a), del
D. Lgs. n. 209/2005, il coefficiente di riduzione previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (32 anni), ottenendosi in tal guisa la cifra di euro 2.444,98;
b) per la determinazione del danno da inabilità temporanea assoluta si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CT (ossia 7), giungendosi all'importo di euro 386,68;
c) per la determinazione del danno da inabilità temporanea al tasso medio del 50% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto della metà per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CT (ossia 10), approdandosi all'importo di euro 276,20;
d) per la determinazione del danno da inabilità temporanea al tasso medio del 25% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto dei ¾ per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CT (ossia 15), approdandosi all'importo di euro
207,17.
pagina 14 di 16 Di talché, a titolo di danno biologico deve liquidarsi il complessivo importo di euro 3.315,01. Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro
10.733,98 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (31.10.19) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, il gravame proposto dalla IG.ra deve essere accolto CP_1 per quanto di ragione e, in riforma dell'appellata sentenza, l'appellata compagnia deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 3.315,01, oltre interessi e rivalutazione nella misura dianzi precisata, a titolo di risarcimento del pregiudizio biologico patito dall'odierna istante.
Non resta che disciplinare le spese di lite, dovendosi a tal fine adottare il criterio dell'esito complessivo della lite, in ossequio al quale il Giudice si deve attenere “al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di impugnazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 20289/15).
Sulla scorta della rammentata elaborazione pretoria, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della compagnia appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. AN Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato;
b. condanna la società appellata al pagamento, in favore di , dell'importo di euro CP_1
3.315,01, oltre interessi e rivalutazione nella misura indicata in motivazione, a titolo di risarcimento del pregiudizio biologico;
pagina 15 di 16 2. Condanna la società appellata alla refusione, in favore di , delle spese del giudizio di CP_1
prime cure, che liquida in euro 1.100,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. Condanna la società appellata alla refusione, in favore di , delle spese del presente CP_1
grado di giudizio, che liquida in euro 2.300,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Pone le spese della CT definitivamente a carico dell'appellata.
Nocera Inferiore 12.6.25
Il Giudice
Dott. AN Di Filippo
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