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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/09/2024, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. 5232/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5232/2020 promossa da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.05.1975 residente in [...] rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli avv.
Francesco Cozzolino (C.F. ) e Davide Zito (C.F. C.F._2
), con i quali elettivamente domicilia in Pompei, alla Via C.F._3
Monsignor Luigi Di Liegro n. 1
- APPELLANTE
contro
P.IVA n. Controparte_1
in persona del suo procuratore dott. rappresentata P.IVA_1 CP_2
e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Taglialatela (C.F. , e con questi C.F._4
elettivamente domiciliata in Giugliano (NA), alla Via Mattia Coppola, n° 4 pagina 1 di 7 - APPELLATA
nonché contro
C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
07.05.1971, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Immacolata Cavallaro
(C.F. ), presso il cui studio, sito in Scafati (SA), alla via C.F._6
Leonardo Da Vinci n. 5, elettivamente domicilia
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 418/2020 del GdP di Torre Annunziata del
23.12.2019, pubblicata in data 23.01.2020; regolamentazione spese.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alle controparti in data 19.09.2018, CP_3
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la
[...] compagnia ed , al fine di ottenere Controparte_1 Parte_1
ristoro per il danno biologico, danno morale e spese mediche conseguenti ad un sinistro in cui veniva coinvolto in data 23.07.2017, allorché finiva investito da una vettura (autocarro targato BD378YG) di proprietà della , con Parte_1
contrassegno assicurativo della Chiedeva Controparte_4
accertarsi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo alla convenuta proprietaria del veicolo, con conseguente condanna al risarcimento del danno, in solido con la compagnia assicurativa. Si costituivano i convenuti e Parte_1 [...]
contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione operata dall'attore CP_1
e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace, rilevata la procedibilità e l'ammissibilità della domanda, la rigettava tuttavia nel merito, non reputando raggiunta, attraverso l'escussione pagina 2 di 7 dei testi, la piena prova della titolarità passiva in capo alla convenuta;
Pt_1
compensava inoltre le spese di lite tra tutte le parti.
Proponeva, pertanto, appello , censurando la sentenza di Parte_1
prime cure con riguardo alla statuizione di compensazione delle spese, asseritamente pronunciata in violazione al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., avendo il Giudice di pace integralmente rigettato la domanda attorea, e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. Chiedeva, pertanto, accogliersi il gravame, con riforma della sentenza impugnata nel senso della condanna alle spese degli appellati, con attribuzione ai procuratori antistatari;
con vittoria di spese anche per il secondo grado di giudizio, e con attribuzione ex art. 93
c.p.c.
Si costituiva la compagnia eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello nei propri confronti, non essendo stata destinataria di alcuna domanda nel giudizio di primo grado, con conseguente necessità di declaratoria del difetto di legittimazione passiva. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite. Restava contumace in grado d'appello
. Controparte_3
La causa veniva istruita a mezzo di trattazione documentale. All'udienza del
13.05.2021 l'appellante precisava il proprio petitum, rilevando come la domanda di condanna alla spese del doppio grado di giudizio fosse da intendersi riferita al solo stante la posizione processuale aderente alla propria della Controparte_3
compagnia ed essendo la richiesta di condanna “degli Controparte_1
appellati” un mero refuso, come del resto facilmente intuibile dalla domanda posta in primo grado e dal tenore delle censure svolte in appello;
quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia, precisava altresì che la
“notifica dell'atto di appello andava necessariamente notificata a tutte le parti individuate nel giudizio di primo grado”.
A seguito di alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con provvedimento reso in data 14.03.2023 a seguito di trattazione con modalità
pagina 3 di 7 cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Verificata la regolarità delle notifiche, va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato . Controparte_3
2) L'appello proposto da contro la sentenza n. 418/2020 Parte_1
del Giudice di Pace di Torre Annunziata è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Dall'esame degli atti di causa risulta, invero, che la sentenza impugnata, pronunciata in data 23.12.2019, veniva pubblicata solo in data 23.01.2020. Non risulta, allo stato degli atti, che la medesima sia stata notificata da alcuna delle parti interessate alle altre ai fini del passaggio in giudicato (e della decorrenza del termine breve per impugnare). Pertanto, è alla data di pubblicazione che deve guardarsi ai fini della decorrenza del perentorio c.d. “termine lungo” semestrale per l'impugnazione della sentenza (art. 327 c.p.c., rubricato per l'appunto
“decadenza dall'impugnazione, per il caso in cui – “indipendentemente” – questa non sia stata notificata a norma degli artt. precedenti).
ha notificato a mezzo PEC alle controparti l'atto di Parte_1
appello in data 21.10.2020: pertanto, appare ictu oculi come, a tale data, fosse ampiamente decorso il predetto termine semestrale.
Tanto premesso, vale evidenziare che i termini per le impugnazioni rispondono, come noto, ad una esigenza di certezza e di economia processuale, in quanto circoscrivono nel tempo la facoltà data alla parte soccombente di non accettare la sentenza;
essi sono tutti perentori, e perciò improrogabili: la loro decadenza può essere rilevata anche d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. Civ. ord. n.
7634/2022, secondo cui “l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela
d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto
pagina 4 di 7 della costituzione dell'appellato”). Non risulta, pertanto, violato il divieto, di cui all'art. 101 c.p.c., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti. Infatti, l'osservanza dei termini perentori entro cui proporre le impugnazioni o avviare le cause di contenuto oppositivo costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte non può, per i motivi evidenziati, non prestare attenzione (cfr. Cass.
Civ., ord. n. 29803/2019).
Per tali assorbenti ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile.
3) Le spese processuali per il presente giudizio vanno regolate in base al principio della soccombenza e di conseguenza sono poste a carico dell'appellante
. Le stesse si liquidano, come in dispositivo, sulla scorta delle Parte_1
disposizioni di cui al D.M. 55/2014 i e successive modifiche.
Quanto al valore della causa, rilevante ai fini della individuazione dello scaglione, si evidenzia che l'appellante, nella propria domanda, non dichiarava il valore della medesima ai sensi dell'art. 10 c.p.c., limitandosi ad affermare unicamente che “il contributo unificato ammonta ad € 64,50”.
Il valore della domanda – in astratto suscettibile di essere sindacato dal giudice, che potrebbe, cioè, rilevare un'incongruenza tra quanto dichiarato dall'attore ed il valore reale della controversia d'ufficio dal giudice, anche in rettifica di quanto dichiarato dalla parte – andrebbe parametrato alla (potenziale) condanna alle spese di lite per il primo giudizio, vertendo l'odierno appello proprio sulla regolamentazione delle spese come effettuata dal primo giudice nel senso della compensazione. Al netto di taluni elementi indizianti, e comunque tra loro non perfettamente concordanti ictu oculi ad un vaglio meramente “superficiale” (la indicava il valore del solo C.U. da versare per l'appello, da cui è possibile Pt_1
risalire al valore della causa;
tuttavia, in primo grado, oltre all'accennata compensazione delle spese, da un lato l'attore dichiarava che “il valore della causa non supera l'importo di Euro 5.200,00”, ma dall'altro non quantificava il risarcimento richiesto – e dunque il valore della domanda – limitandosi a chiedere pagina 5 di 7 la condanna dei convenuti “al pagamento a titolo di risarcimento dei danni fisici riportati nel predetto sinistro, del danno biologico nella misura del 7%, I.T.T.,
I.T.P., I.T.M., spese mediche e danno morale oppure nella diversa misura che l'On.
Giudice di Pace adito riterrà equa”), per determinare in concreto il valore del presente giudizio occorrerebbe, pertanto, entrare nel merito della domanda: tuttavia, come sopra precisato, l'appello risulta inammissibile, per cui non è possibile accedere al merito della valutazione al fine di determinarne il valore
(tematica ricollegata direttamente allo stesso petitum della domanda). Per tali motivi, si ritiene di individuare il valore della causa come indeterminabile.
In primo grado, tuttavia, come sopra evidenziato, il GdP compensava le spese di lite, e non emergono indicazioni sufficientemente univoche e concordanti ai fini dell'individuazione di quale avrebbe potuto essere la condanna alle spese
In particolare: a) lo scaglione di riferimento è quello relativo a controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, in considerazione della decisione fondata esclusivamente su questioni di rito rilevate d'ufficio; b) le fasi da prendere in considerazione sono solo quelle di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria;
c) si applicano i parametri minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni trattate e la decisione fondata esclusivamente su ragioni di rito. La liquidazione sarà operata in dispositivo.
Nulla nei confronti di regolarmente citato e tuttavia Controparte_3
rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione, in favore della Parte_1
delle spese di lite per il Controparte_5
pagina 6 di 7 presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per Legge.
Torre Annunziata, 3.9.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 7 di 7