Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/03/2023, n. 7279
CASS
Ordinanza 13 marzo 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale, che aveva escluso il carattere illecito dell'attribuzione, in favore dell'amministratore revocato, di un compenso, stabilito all'esito di una transazione intervenuta a definizione della controversia intrapresa dal medesimo avverso la società).

Commentari2

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    Morri_Admin · https://www.osservatorio-corporate.it/ · 6 luglio 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/03/2023, n. 7279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7279
Data del deposito : 13 marzo 2023

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