Articolo 2940 del Codice civile
Articolo 2939Articolo 2887
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19 aprile 1942
Art. 2940.

(Pagamento del debito prescritto).

Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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