(Pagamento del debito prescritto).
Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
[…] Il debito prescritto (art. 2940 c.c.) quale obbligazione naturale nell'ambito penalistico – 1.1. […] pur se è maturato il termine prescrizionale, il condannato ha sempre la possibilità di adempiere l'obbligazione naturale del debito risarcitorio prescritto, con l'effetto giuridico della soluti retentio, ai sensi degli artt. 2034 e 2940 cod. civ.».(4) 1.1. […] in modo chiaro e coerente, che il debito prescritto costituisce un'obbligazione naturale, accomunando le fattispecie disciplinate dagli artt. 2034 c.c. e 2940 c.c. attraverso l'effetto tipico della soluti retentio(9), proprio di tale particolare categoria di obbligazioni. (1)In senso conforme: Cass. pen., sez. […]
Leggi di più…[…] La capacità di agire invece non è menzionata nella norma sul pagamento del debito prescritto (art. 2940 c.c.).3 2. […]
Leggi di più…[…] co. 2, c.c.; del giuoco e scommessa ex art. 1933 c.c.; del debito prescritto ex art. 2940 c.c. […]
Leggi di più…[…] In questo senso, la prescrizione si atteggia in maniera simile a quanto dettato dall'art. 2940 c.c. in tema di adempimento spontaneo: così come il soggetto che ha spontaneamente onorato un debito prescritto non ha diritto di ripeterne il pagamento, cristallizzando un diritto adempiuto oltre la sua scadenza quasi si trattasse dell'adempimento di un'obbligazione naturale, in maniera simile l'accettazione tardiva, ossia oltre il termine decennale, non impedisce l'acquisto della qualità di erede, a patto che non venga tempestivamente eccepita da chiunque ne abbia interesse [6]. […]
Leggi di più…[…] Costituiscono obbligazioni naturali tipiche il debito e la scommessa (art. 1933 c.c.), la disposizione fiduciaria testamentaria (art. 627 c.c.), nonché l'adempimento di un debito prescritto (art. 2940 c.c.), Tuttavia, il sistema delle obbligazioni naturali non è limitato alla casistica individuata dal legislatore, esso, al contrario, è un sistema aperto (art. 2034 c.c. comma 2), poiché un rapporto si può definire non giuridico per il contesto in cui esso sorge, in conformità alla volontà, espressa o tacita, manifestata dalle parti. […]
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