Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG 3786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3786 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, , elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati in Sant'Arpino (CE) alla via Santa Maria a Piro n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Andrea Lampitelli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Carinaro (CE) alla via Larga n. 2, presso lo studio dell'Avv. Emilia Santagata, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Barbato, in virtù di procura in atti;
opposta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio proponendo opposizione al Parte_3 CP_1
decreto ingiuntivo n. 234/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data
26.01.2024 nel giudizio R.G. n. 9780/2023, come corretto con provvedimento emesso in data
05.03.2024 e depositato in data 08.03.2024, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-
Annullare e per l'effetto revocare l'avverso il D.I. nr.°234/2024 emesso dal Tribunale
Ordinario di Napoli Nord in data 26.01.2024 - R.G. nr.°9780/2023 – rispetto al quale, in data
5.03.2024, veniva emessa un'Ordinanza di correzione del detto decreto (n. cronol. 5888/2024)
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debitrice principale, e quindi in assenza del presupposto essenziale affinché possa essere
[...]
esperita qualsiasi azione nei confronti del terzo acquirente del bene oggetto della sentenza di revocatoria;
- In subordine: annullare e per l'effetto revocare l'avverso il D.I. nr.°234/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data 26.01.2024 - R.G. nr.°9780/2023 – rispetto al quale, in data 5.03.2024 veniva emessa un'Ordinanza di correzione del detto decreto
(n. cronol. 5888/2024) nei confronti del sig. in quanto con il Decreto Ingiuntivo Parte_2 qui opposto, viene chiesto a quest'ultimo di versare più di quanto dallo stesso incassato dalla vendita del bene oggetto di revocatoria, con palese violazione del principio in virtù del quale al terzo acquirente può essere richiesto unicamente quanto dallo stesso percepito in conseguenza della vendita effettuata a favore del terzo sub-acquirente; - Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”.
Si è costituita in giudizio contestando gli assunti di controparte e, addotto che CP_1
“i sig.ri e hanno concorso scientemente a pregiudicare le ragioni Parte_3 Pt_1 Pt_2
creditorie della e, vendendo a terzi di buona fede ai sig.ri e CP_1 CP_3 Parte_4
che hanno pagato la somma di € 240.000,00 hanno consolidato tale pregiudizio, con
[...] conseguente responsabilità risarcitoria per equivalente” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), ha così concluso: “- in via preliminare: a) ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. d.i. 234/2024 (RG 9780/2023) emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 26/01/2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- nel merito: a) rigettare l'opposizione proposta dall'opponente, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) per l'effetto, condannare gli opponenti , e Pt_1 Parte_3 Pt_2
alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio;
c) condannare gli opponenti ex art. 96 c.p.c avendo agito senza la normale prudenza e nella consapevolezza che
l'opposizione a decreto ingiuntivo è solamente dilatoria al fine di procrastinare il pagamento di quanto dovuto”.
All'esito della prima udienza, ritenuta matura per la decisione, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c., sostituendo l'udienza mediante l'assegnazione di un termine per note scritte. Le parti hanno provveduto al deposito dei propri scritti conclusionali e delle note di trattazione scritta.
Con provvedimento del giorno 11.6.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Pag. 2 di 6 2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Non risultano contestate tra le parti le seguenti circostante di fatto desumibili dagli atti: - che la
è creditrice nei confronti della della somma complessiva di € CP_1 CP_2
48.518,97, a fronte di fatture (n. 53/17 per € 4.270,00; n. 60/17 per € 558,76; n. 71/17 per €
250,00; n. 97/17 per € 43.680,00; n. 55/18 per € 220,21) emesse dalla istante per forniture merci;
- che la ha consegnato a pagamento delle fatture 2 cambiali dell'importo di CP_2
€ 23.680,00 e € 20.000,00 nonché un assegno di € 5.078,56, non pagati alla scadenza;
- che in data 03.10.2018 la ha notificato atto di precetto, cui faceva seguito, in data CP_1
23.11.2018, atto di pignoramento immobiliare;
- che l'immobile è stato destinatario di atto di pignoramento immobiliare ad istanza della società in data Controparte_4
31.10.2018; - che in data 02.11.2018 la rappresentata dal procuratore speciale, sig. CP_2
, ha venduto, per atto del Notaio (Rep. N. Parte_5 Persona_1
108275 e Racc. n. 29335) ai sig.ri , e , l'unità Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobiliare sita in Ciampino e contraddistinta in Catasto al Foglio 7, numero 2588, sub 10, cat.
A2 e foglio 7, numero 2588, sub 11, cat C/6; - che in data 5.2.2019 , Parte_1 Pt_2
e hanno ulteriormente proceduto alla vendita dell'immobile ai sig.ri
[...] Parte_3
e ricevendo a titolo di prezzo la somma di € 240.000,00; - CP_3 Parte_4
che in data 22.4.2022 è stata emessa dal Tribunale di Napoli Nord la sentenza n. 1522/2022, con la quale è stata dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita CP_1
del 02/11/2018, Repertorio 108275 – Raccolta 29335, avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile sito nel Comune di Ciampino (Rm), alla via Genova n. 15, riportato nel Catasto
Fabbricati al foglio 7, Numero 2588, sub. 10, cat. A/2, e posto auto esterno riportato al foglio
7, numero 2588, sub 11, Cat. c/6.
Sulla base di tali dati fattuali, l'opposta ha agito con il ricorso monitorio per far valere il suo diritto a vedere soddisfatto il proprio credito da parte degli opponenti, in quanto terzi acquirenti revocati.
Che gli opponenti rivestano la posizione di terzo acquirente revocato deve dirsi pacifico dall'esame degli atti (cfr. nella produzione di parte opposta la sentenza n. 1522/2022 del
22.4.2022 emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale è stata dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita del 02/11/2018, Repertorio CP_1
108275 – Raccolta 29335, avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile sito nel Comune di
Ciampino (Rm), alla via Genova n. 15, riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 7, Numero
2588, sub. 10, cat. A/2, e posto auto esterno riportato al foglio 7, numero 2588, sub 11, Cat.
c/6).
Pag. 3 di 6 Ciò posto, costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui, esperita vittoriosamente l'azione revocatoria, il creditore pregiudicato nelle proprie ragioni dall'alienazione a terzi di buona fede del bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, ben può agire per ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'alienazione o per la restituzione del prezzo, entro i limiti del credito vantato, anche successivamente e in separato giudizio (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18369 del 06/08/2010, secondo cui: «L'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente.»).
Infatti, spiega in motivazione la citata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18369 del 06/08/2010 che
“l'attuazione dell'azione revocatoria si realizza in due fasi distinte: l'una volta a provocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, tramite un'azione di accertamento che il creditore esercita nei confronti del debitore e del terzo acquirente;
l'altra che poggia sulla prima ma è da essa distinta - che consiste nell'esperimento delle azioni esecutive e conservative di cui all'art. 2902 cod. civ., comma 1 o di quelle ad esse alternative, quali le azioni dirette ad ottenere dall'acquirente revocato la restituzione del valore del bene alienato (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, 17 febbraio 1993 n. 1941; Cass. Civ. Sez. 1^, 22 ottobre 2002 n. 14891; Idem 9 febbraio
2007 n. 2883; Idem, 17 giugno 2009 n. 14098), o le azioni di risarcimento dei danni, proponibili anche contro il terzo acquirente che abbia consapevolmente pregiudicato con il suo comportamento le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 13 gennaio 1996 n. 251)”.
Nel caso di specie, l'opposta ha agito per il ristoro del pregiudizio subito a causa della definitiva perdita del bene immobile oggetto di pignoramento, conseguente alla vendita posta in essere dagli opponenti durante la pendenza del giudizio per revocatoria che li ha visti soccombenti.
Non vi è dubbio che gli opponenti fossero pienamente consapevoli di pregiudicare le ragioni del creditore vendendo ulteriormente il bene immobile oggetto di revocatoria, CP_1
atteso che la compravendita è stata realizzata in data 5.2.2019, quando era già pendente il giudizio per la revocatoria – circostanza pacifica tra le parti.
Del pari, non è dubitabile che l'impossibilità di agire nei confronti degli acquirenti di buona fede integri un sicuro pregiudizio ai danni dell'opposta, pari all'ammontare del credito vantato nei confronti di causalmente dipendente dalla condotta negoziale degli opponenti. CP_2
Pag. 4 di 6 Al pagamento del risarcimento del danno subito dall'opposta, pertanto, sono tenuti, in solido tra loro, tutti gli opponenti, ferma restando nel rapporto interno tra loro la parziarietà dell'obbligazione.
Atteso, pertanto, che non si verte in tema di azioni esecutive nei confronti dei terzi acquirenti, bensì di azione volta alla soddisfazione del credito nei confronti degli acquirenti revocati, le deduzioni svolte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che ha dato origine al presente giudizio, relative all'assenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del debitore originario, non appaiono meritevoli di positivo apprezzamento.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia, come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza degli opponenti, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'opposta relative al comportamento della controparte non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 234/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data
Pag. 5 di 6 26.01.2024 nel giudizio R.G. n. 9780/2023, come corretto con provvedimento emesso in data 05.03.2024 e depositato in data 08.03.2024;
- condanna , e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
di delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.808,00 a titolo di CP_1
compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 11.6.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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