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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3105/22 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Russo, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Vitagliano n. 15
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo, CP_ elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici dell' via De Gasperi n. 55
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , già dipendente del , in Parte_1 Controparte_3 quiescenza dal 1° aprile 2018, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3199 del
2022, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, rigettava la sua domanda volta alla riliquidazione del trattamento di fine servzio, comprensivo degli anni di riscatto universitari (1972-1976), per ulteriori euro 16.205,44.
Censurava detta sentenza, che aveva erroneamente interpretato la delibera commissariale CP_4
n. 4197, approvata con d.m. 19.6.1981. Deduceva, infatti, di avere presentato in data 31.12.1981
(reiterata il 31.5.1982), domanda di riscatto degli anni universitari, cui rinunciava con istanza dell'11.12.1984, depositata presso la Pretura di Marano, ove all'epoca prestava servizio. Tale rinuncia, tuttavia, non poteva ritenersi efficace, in quanto il predetto d.m. stabiliva che essa andasse indirizzata alla sede con lettera raccomandata a/r. In ogni caso rinunciava alla CP_4 pregressa domanda e non al diritto in quanto tale, così rimanendo non rinunciata l'ulteriore domanda del 31.5.1982.
Rilevava, in ogni caso, che l' con delibera n. 133952 del 31.10.1984, lo aveva ammesso CP_4 al riscatto, situazione giuridica non revocabile o rinunciabile. CP_ Insisteva, poi, sull'avvenuta formazione di un suo legittimo affidamento, in quanto l' nel
2012 divenuto per successione il suo nuovo Ente previdenziale, sino al marzo 2019 gli aveva inviato più comunicazioni, con le quali rappresentava di essere in attesa di verificare il computo delle trattenute dovute per il riscatto chiesto con domanda del 31.10.1984 e, anzi, sulla base di quest'ultima lo aveva espressamente ammesso al riscatto, per cui se di errore si trattava esso era addebitabile all' stesso. CP_1
D'altronde anche la sua Amministrazione, nella comunicazione inviata all'Istituto nel marzo
2018, computava nella sua anzianità contributiva anche i 4 anni riscattati per gli studi universitari.
Invocava, in ogni caso, il potere del Giudice di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, nel caso di specie rappresentati dal diniego di concessione di un beneficio costituzionalmente garantito, ex art. 38 della Cost..
Contestava, ancora, che l'emendatio libelli in corso di causa, con la formulazione in via subordinata di una tutela risarcitoria, fosse stata dichiarata inammissibile.
Lamentava, infine, in subordine, che il Tribunale avesse fatto meccanica applicazione, ai fini delle spese, del principio di soccombenza, senza considerare la peculiarità della causa, che CP_ presentava un comportamento omissivo dell' che non aveva dato esito al ricorso amministrativo, così determinando l'insorgere del contenzioso.
2 Concludeva, pertanto, chiedendo a questa Corte la riforma della predetta pronuncia e, quindi,
l'accoglimento del ricorso di primo grado;
in subordine insisteva sull'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Si costituiva l' , che resisteva al gravame. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
L'istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con ipotetico pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva (arg. ex Cass., Sez. Lav.,
24.6.2019 n. 16828).
Trattasi, all'evidenza, di un diritto disponibile, che va richiesto dall'interessato, a fronte del pagamento di una somma. Non si comprende, pertanto, la costruzione attorea, che richiama genericamente una giurisprudenza di cui non offre gli estremi, per la quale la domanda non sarebbe rinunciabile o revocabile, come invece avvenuto, nei termini peraltro espressamente (e legittimamente) regolamentati dal d.m. 19.6.1981.
Del tutto speciose appaiono, in tale ambito, le eccezioni in ordine alla duplicità delle domande di riscatto e alla inefficacia della rinuncia presentata.
Infatti, l'unica domanda agli atti è quella del 31.12.1981, mentre in data 31.5.1982 veniva solo inoltrato, a integrazione della domanda, l'attestato degli studi universitari compiuti. Non quindi una nuova domanda e tanto assorbe l'argomento della rinuncia alla domanda e non al diritto
(che si reggeva su un'unica domanda presentata).
Pacifica, inoltre, ed emergente per tabulas, è la delibera del 31.10.1984 di ammissione CP_4 del al riscatto, con il piano di pagamento predisposto, con fissazione dell'inizio del Parte_1 pagamento entro marzo 1985, mentre il d.m. cit. fissava, in alternativa, in 90 giorni il termine per l'inoltro della rinuncia. Quest'ultima è in sé pacifica e documentale, presentata all'Amministrazione di appartenenza in data 11.12.2984, che la inoltrava all' che a sua CP_4 volta la riceveva il successivo 17.
Sostenere che tale rinuncia, atto per sua natura e funzione recettizio, regolarmente ricevuta dall'Ente previdenziale, non sia valida perché non inviata direttamente dall'interessato all' con raccomandata a/r significa fraintendere la finalità della disposizione sulla CP_4 spedizione, chiaramente dettata a garanzia del richiedente (che solo con la raccomandata a/r può conservare un riscontro probatorio dell'invio dell'istanza e della sua ricezione) e non ai fini
3 del perfezionamento della manifestazione di volontà rivevuta dall'Ente, con indifferenza alle sue modalità.
Non può non rilevarsi, poi, che a corroborare l'effettività della rinuncia interveniva il mancato pagamento del contributo determinato nella delibera di accoglimento, in quanto all'inefficacia della rinuncia doveva seguire il pagamento prescritto, invece mai avvenuto. CP_ Il lamenta, poi, l'affidamento ingenerato nella corrispondenza che sembrava Parte_1 presupporre la permanente validità dell'istanza originaria di riscatto e, quindi, la conservata operatività dell'ammissione, solamente da definire con il versamento del contributo da versare.
Trattasi indubbiamente di errori dell' , perché, per quanto detto, la situazione di diritto è CP_1 quella descritta, nel senso del perfezionamento della dichiarazione di rinuncia, per cui erano, inefficaci, le comunicazioni che invece sembravano presupporre l'inesistenza di detta revoca.
Trattasi, allora, di stabilire se detti errori abbiano la forza di generare una tutela che muti, salvaguardandola, la posizione del suo destinatario. In altri termini, va verificata la pretesa sussistenza di un principio di affidamento, legittimante la situazione soggettiva azionata.
Al riguardo va premesso che per un principio generale, come affermato da autorevole giurisprudenza (arg., da ultimo, ex Cass., II, 4.7.2024 n. 18345), il principio dell'apparenza del diritto, ex art. 1189 c.c., trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il Giudice, le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie, deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile.
La situazione rimane invariata anche nei rapporti con la pubblica Amministrazione, ove in tanto si può parlare di affidamento in quanto si fondi in un soggetto una giustificabile fiducia su una situazione di vantaggio, coerentemente perseguita (si chiede, ad esempio, la concessione di una CP_ pensione e l' per errore, comunica di poterla concedere).
Nella fattispecie al vaglio in primo luogo il aveva, per quanto detto, rinunciato al Parte_1 riscatto, per cui semmai doveva in lui ingenerarsi un allarme e non una fiducia nelle missive dell'Istituto previdenziale (alla prima missiva era in condizione di chiarire definitivamente l'equivoco). La fiducia, cioè la speranza di vedersi porre nel nulla la rinuncia effettuata, era invece determinata dal fatto che il ricorrente, nel frattempo, aveva cambiato idea (anche perché il riscatto, effettuato con la domanda di allora, diventava ben più conveniente e nient'affatto
4 oneroso), ma qui siamo al di fuori dell'affidamento, cui è estranea la personale rivalutazione delle proprie convenienze, per incentrarsi invece sul conseguimento di una situazione legittima di vantaggio cui in base all'apparenza poteva legittimamente e non artificiosamente aspirare.
Per il condivisibile insegnamento del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 29.11.2021 n.20) quello dell'"affidamento" è un principio e non una autonoma situazione giuridica soggettiva: "Nella dicotomia diritti soggettivi - interessi legittimi si colloca anche l'affidamento. Esso non è infatti una posizione giuridica soggettiva autonoma distinta dalle due, sole considerate dalla
Costituzione, ma ad esse può alternativamente riferirsi. Più precisamente, l'affidamento è un istituto che trae origine nei rapporti di diritto civile e che risponde all'esigenza di riconoscere tutela alla fiducia ragionevolmente riposta sull'esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata. (...) Sorto in questo ambito, l'affidamento ha ad oggi assunto il ruolo di principio regolatore di ogni rapporto giuridico, anche quelli di diritto amministrativo".
Il discrimen per la configurabilità dell'affidamento, allora, è espresso non dalla mera presenza di un errore da parte del debitore, bensì da un lato sul carattere incolpevole, per il creditore, della configurazione di una situazione giuridica di vantaggio, dall'altro che quest'ultima sia configurabile oggettivamente come tale, perché conseguibile in base a un principio di apparenza, laddove a fronte di una rinuncia effettuata una tale conseguibilità in radice non era delineabile. In altri termini, l'affidamento per il era nel senso dell'avvenuta rinuncia, Parte_1 non della concessione del riscatto, perché questa era la situazione che lui aveva voluto oggettivamente conseguire, mentre il sopravvenuto diverso atteggiarsi di calcoli e convenienze soggettivi erano estranei ad esso.
Sul piano strettamente civilistico, poi, l'errore va parametrato sempre, oltre che all'essenzialità, alla sua riconoscibilità, che è il discrimen per conseguire qualsivoglia tutela fondata su detto vizio della volontà. Come ci ricorda la S.C. (cfr. Cass. III;
18.7.2011 n. 15729) il principio di rilevanza dell'errore in base alla sua riconoscibilità, benché espressamente dettato in riferimento all'annullamento del contratto per vizi del consenso, esprime un principio generale dell'ordinamento in materia di idoneità invalidante dell'errore.
Nell'ipotesi in esame, per quanto detto, l'errore era palesemente riconoscibile, e sul piano oggettivo il avrebbe dovuto contrastare, per la pregressa esercitata rinuncia, le Parte_1
CP_ erroneee comunicazioni dell' non porre fiducia in esse.
Ne discende che la tutela invocata non può essere accolta, né sul piano del riconoscimento del riscatto, né sul piano risarcitorio, a parte ogni considerazione di ammissibilità dell'operata emendatio libelli.
5 L'appellante si duole anche della condanna alle spese, lamentando la rigida applicazione del principio della soccombenza e invocando, in subordine, in parziale riforma, l'integrale compensazione delle spese del primo grado.
Al riguardo va tuttavia rilevato, fermo che l'applicazione del principio di soccombenza non va motivata, che, in caso di rigetto del gravame, il Giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione
(cfr. Cass., III, 21.6.2024 n. 17222). Nel caso di specie l'unico motivo consiste nel rilievo che CP_ al ricorso amministrativo presentato l' non aveva dato risposta, così causando il contenzioso. Al riguardo tuttavia, non può ritenersi tale evenienza, che è tipizzata e ha valenza provvedimentale di rigetto, ex art. 46 della l. n. 88 del 1989, un grave motivo per la compensazione, ai sensi dell'art. 92, sia pure nella più flessibile impostazione scaturente dalla CP_ sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018. L' peraltro, non ha causato alcun contenzioso, stante l'esito del presente giudizio.
A quanto esposto consegue l'integrale rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata. CP_ La concreta dinamica del contraddittorio del secondo grado, ove l' si è limitato, a sostegno della sentenza impugnata, a reiterare le argomentazioni già espresse in precedenza, consente, pur nel contesto ordinamentale scaturente dal vigente art. 92 cit., come temperato dal Giudice delle leggi, di dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese della presente fase.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3105/22 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Russo, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Vitagliano n. 15
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo, CP_ elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici dell' via De Gasperi n. 55
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , già dipendente del , in Parte_1 Controparte_3 quiescenza dal 1° aprile 2018, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3199 del
2022, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, rigettava la sua domanda volta alla riliquidazione del trattamento di fine servzio, comprensivo degli anni di riscatto universitari (1972-1976), per ulteriori euro 16.205,44.
Censurava detta sentenza, che aveva erroneamente interpretato la delibera commissariale CP_4
n. 4197, approvata con d.m. 19.6.1981. Deduceva, infatti, di avere presentato in data 31.12.1981
(reiterata il 31.5.1982), domanda di riscatto degli anni universitari, cui rinunciava con istanza dell'11.12.1984, depositata presso la Pretura di Marano, ove all'epoca prestava servizio. Tale rinuncia, tuttavia, non poteva ritenersi efficace, in quanto il predetto d.m. stabiliva che essa andasse indirizzata alla sede con lettera raccomandata a/r. In ogni caso rinunciava alla CP_4 pregressa domanda e non al diritto in quanto tale, così rimanendo non rinunciata l'ulteriore domanda del 31.5.1982.
Rilevava, in ogni caso, che l' con delibera n. 133952 del 31.10.1984, lo aveva ammesso CP_4 al riscatto, situazione giuridica non revocabile o rinunciabile. CP_ Insisteva, poi, sull'avvenuta formazione di un suo legittimo affidamento, in quanto l' nel
2012 divenuto per successione il suo nuovo Ente previdenziale, sino al marzo 2019 gli aveva inviato più comunicazioni, con le quali rappresentava di essere in attesa di verificare il computo delle trattenute dovute per il riscatto chiesto con domanda del 31.10.1984 e, anzi, sulla base di quest'ultima lo aveva espressamente ammesso al riscatto, per cui se di errore si trattava esso era addebitabile all' stesso. CP_1
D'altronde anche la sua Amministrazione, nella comunicazione inviata all'Istituto nel marzo
2018, computava nella sua anzianità contributiva anche i 4 anni riscattati per gli studi universitari.
Invocava, in ogni caso, il potere del Giudice di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, nel caso di specie rappresentati dal diniego di concessione di un beneficio costituzionalmente garantito, ex art. 38 della Cost..
Contestava, ancora, che l'emendatio libelli in corso di causa, con la formulazione in via subordinata di una tutela risarcitoria, fosse stata dichiarata inammissibile.
Lamentava, infine, in subordine, che il Tribunale avesse fatto meccanica applicazione, ai fini delle spese, del principio di soccombenza, senza considerare la peculiarità della causa, che CP_ presentava un comportamento omissivo dell' che non aveva dato esito al ricorso amministrativo, così determinando l'insorgere del contenzioso.
2 Concludeva, pertanto, chiedendo a questa Corte la riforma della predetta pronuncia e, quindi,
l'accoglimento del ricorso di primo grado;
in subordine insisteva sull'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Si costituiva l' , che resisteva al gravame. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
L'istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con ipotetico pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva (arg. ex Cass., Sez. Lav.,
24.6.2019 n. 16828).
Trattasi, all'evidenza, di un diritto disponibile, che va richiesto dall'interessato, a fronte del pagamento di una somma. Non si comprende, pertanto, la costruzione attorea, che richiama genericamente una giurisprudenza di cui non offre gli estremi, per la quale la domanda non sarebbe rinunciabile o revocabile, come invece avvenuto, nei termini peraltro espressamente (e legittimamente) regolamentati dal d.m. 19.6.1981.
Del tutto speciose appaiono, in tale ambito, le eccezioni in ordine alla duplicità delle domande di riscatto e alla inefficacia della rinuncia presentata.
Infatti, l'unica domanda agli atti è quella del 31.12.1981, mentre in data 31.5.1982 veniva solo inoltrato, a integrazione della domanda, l'attestato degli studi universitari compiuti. Non quindi una nuova domanda e tanto assorbe l'argomento della rinuncia alla domanda e non al diritto
(che si reggeva su un'unica domanda presentata).
Pacifica, inoltre, ed emergente per tabulas, è la delibera del 31.10.1984 di ammissione CP_4 del al riscatto, con il piano di pagamento predisposto, con fissazione dell'inizio del Parte_1 pagamento entro marzo 1985, mentre il d.m. cit. fissava, in alternativa, in 90 giorni il termine per l'inoltro della rinuncia. Quest'ultima è in sé pacifica e documentale, presentata all'Amministrazione di appartenenza in data 11.12.2984, che la inoltrava all' che a sua CP_4 volta la riceveva il successivo 17.
Sostenere che tale rinuncia, atto per sua natura e funzione recettizio, regolarmente ricevuta dall'Ente previdenziale, non sia valida perché non inviata direttamente dall'interessato all' con raccomandata a/r significa fraintendere la finalità della disposizione sulla CP_4 spedizione, chiaramente dettata a garanzia del richiedente (che solo con la raccomandata a/r può conservare un riscontro probatorio dell'invio dell'istanza e della sua ricezione) e non ai fini
3 del perfezionamento della manifestazione di volontà rivevuta dall'Ente, con indifferenza alle sue modalità.
Non può non rilevarsi, poi, che a corroborare l'effettività della rinuncia interveniva il mancato pagamento del contributo determinato nella delibera di accoglimento, in quanto all'inefficacia della rinuncia doveva seguire il pagamento prescritto, invece mai avvenuto. CP_ Il lamenta, poi, l'affidamento ingenerato nella corrispondenza che sembrava Parte_1 presupporre la permanente validità dell'istanza originaria di riscatto e, quindi, la conservata operatività dell'ammissione, solamente da definire con il versamento del contributo da versare.
Trattasi indubbiamente di errori dell' , perché, per quanto detto, la situazione di diritto è CP_1 quella descritta, nel senso del perfezionamento della dichiarazione di rinuncia, per cui erano, inefficaci, le comunicazioni che invece sembravano presupporre l'inesistenza di detta revoca.
Trattasi, allora, di stabilire se detti errori abbiano la forza di generare una tutela che muti, salvaguardandola, la posizione del suo destinatario. In altri termini, va verificata la pretesa sussistenza di un principio di affidamento, legittimante la situazione soggettiva azionata.
Al riguardo va premesso che per un principio generale, come affermato da autorevole giurisprudenza (arg., da ultimo, ex Cass., II, 4.7.2024 n. 18345), il principio dell'apparenza del diritto, ex art. 1189 c.c., trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il Giudice, le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie, deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile.
La situazione rimane invariata anche nei rapporti con la pubblica Amministrazione, ove in tanto si può parlare di affidamento in quanto si fondi in un soggetto una giustificabile fiducia su una situazione di vantaggio, coerentemente perseguita (si chiede, ad esempio, la concessione di una CP_ pensione e l' per errore, comunica di poterla concedere).
Nella fattispecie al vaglio in primo luogo il aveva, per quanto detto, rinunciato al Parte_1 riscatto, per cui semmai doveva in lui ingenerarsi un allarme e non una fiducia nelle missive dell'Istituto previdenziale (alla prima missiva era in condizione di chiarire definitivamente l'equivoco). La fiducia, cioè la speranza di vedersi porre nel nulla la rinuncia effettuata, era invece determinata dal fatto che il ricorrente, nel frattempo, aveva cambiato idea (anche perché il riscatto, effettuato con la domanda di allora, diventava ben più conveniente e nient'affatto
4 oneroso), ma qui siamo al di fuori dell'affidamento, cui è estranea la personale rivalutazione delle proprie convenienze, per incentrarsi invece sul conseguimento di una situazione legittima di vantaggio cui in base all'apparenza poteva legittimamente e non artificiosamente aspirare.
Per il condivisibile insegnamento del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 29.11.2021 n.20) quello dell'"affidamento" è un principio e non una autonoma situazione giuridica soggettiva: "Nella dicotomia diritti soggettivi - interessi legittimi si colloca anche l'affidamento. Esso non è infatti una posizione giuridica soggettiva autonoma distinta dalle due, sole considerate dalla
Costituzione, ma ad esse può alternativamente riferirsi. Più precisamente, l'affidamento è un istituto che trae origine nei rapporti di diritto civile e che risponde all'esigenza di riconoscere tutela alla fiducia ragionevolmente riposta sull'esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata. (...) Sorto in questo ambito, l'affidamento ha ad oggi assunto il ruolo di principio regolatore di ogni rapporto giuridico, anche quelli di diritto amministrativo".
Il discrimen per la configurabilità dell'affidamento, allora, è espresso non dalla mera presenza di un errore da parte del debitore, bensì da un lato sul carattere incolpevole, per il creditore, della configurazione di una situazione giuridica di vantaggio, dall'altro che quest'ultima sia configurabile oggettivamente come tale, perché conseguibile in base a un principio di apparenza, laddove a fronte di una rinuncia effettuata una tale conseguibilità in radice non era delineabile. In altri termini, l'affidamento per il era nel senso dell'avvenuta rinuncia, Parte_1 non della concessione del riscatto, perché questa era la situazione che lui aveva voluto oggettivamente conseguire, mentre il sopravvenuto diverso atteggiarsi di calcoli e convenienze soggettivi erano estranei ad esso.
Sul piano strettamente civilistico, poi, l'errore va parametrato sempre, oltre che all'essenzialità, alla sua riconoscibilità, che è il discrimen per conseguire qualsivoglia tutela fondata su detto vizio della volontà. Come ci ricorda la S.C. (cfr. Cass. III;
18.7.2011 n. 15729) il principio di rilevanza dell'errore in base alla sua riconoscibilità, benché espressamente dettato in riferimento all'annullamento del contratto per vizi del consenso, esprime un principio generale dell'ordinamento in materia di idoneità invalidante dell'errore.
Nell'ipotesi in esame, per quanto detto, l'errore era palesemente riconoscibile, e sul piano oggettivo il avrebbe dovuto contrastare, per la pregressa esercitata rinuncia, le Parte_1
CP_ erroneee comunicazioni dell' non porre fiducia in esse.
Ne discende che la tutela invocata non può essere accolta, né sul piano del riconoscimento del riscatto, né sul piano risarcitorio, a parte ogni considerazione di ammissibilità dell'operata emendatio libelli.
5 L'appellante si duole anche della condanna alle spese, lamentando la rigida applicazione del principio della soccombenza e invocando, in subordine, in parziale riforma, l'integrale compensazione delle spese del primo grado.
Al riguardo va tuttavia rilevato, fermo che l'applicazione del principio di soccombenza non va motivata, che, in caso di rigetto del gravame, il Giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione
(cfr. Cass., III, 21.6.2024 n. 17222). Nel caso di specie l'unico motivo consiste nel rilievo che CP_ al ricorso amministrativo presentato l' non aveva dato risposta, così causando il contenzioso. Al riguardo tuttavia, non può ritenersi tale evenienza, che è tipizzata e ha valenza provvedimentale di rigetto, ex art. 46 della l. n. 88 del 1989, un grave motivo per la compensazione, ai sensi dell'art. 92, sia pure nella più flessibile impostazione scaturente dalla CP_ sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018. L' peraltro, non ha causato alcun contenzioso, stante l'esito del presente giudizio.
A quanto esposto consegue l'integrale rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata. CP_ La concreta dinamica del contraddittorio del secondo grado, ove l' si è limitato, a sostegno della sentenza impugnata, a reiterare le argomentazioni già espresse in precedenza, consente, pur nel contesto ordinamentale scaturente dal vigente art. 92 cit., come temperato dal Giudice delle leggi, di dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese della presente fase.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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