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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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20 marzo 2010
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Art. 2373.
(Conflitto d'interessi).
La deliberazione approvata con il voto determinante ((di coloro)) che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa' e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilita'. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza.
(Conflitto d'interessi).
La deliberazione approvata con il voto determinante ((di coloro)) che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa' e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilita'. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilita' dei consiglieri di sorveglianza.
Commentari • 158
- 1. Abuso di potere e scioglimento anticipatohttps://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 270.61246
[…] La strada intrapresa dalla giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, nel risolvere questo tipo di questioni, è stata quella di ritenere inapplicabile l'art 2373 c.c relativo al conflitto di interessi, mentre ha fatto riferimento alla figura dell'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere). 2. […] L'attore chideva la censura della decisione della Corte di Appello, adducendo la violazione degli artt. 2373 e 1375 c.c, assumendo che le delibere assembleari siano illegittime, e quindi invalide, anche quando siano adottate dalla maggioranza dei soci al solo fine di conseguire un proprio personale vantaggio a danno della minoranza. […]
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Giurisprudenza • 453
- 1. Trib. Genova, sentenza 07/12/2024, n. 3219Provvedimento: […] Controparte_2▪ che si costituiva allegando: Pt_1▪ la legittimità dell'esclusione della dalla votazione dell'assemblea del 27.11.2020 in virtù dell'art. 2373 c.c. che vieta al socio amministratore di esprimere il voto in occasione di delibere rispetto cui lo stesso si trova in conflitto di interessi; […] ▪ che quindi la deliberazione in ordine alla revoca degli amministratori per giusta causa rientra nel concetto di “responsabilità” degli stessi e ciò rende detta ipotesi annoverabile nei casi di esclusione del voto di cui al citato art. 2373 II co. cc; […] come nel caso di specie ex art. 2373 II cc, che costituisce una valutazione legislativa ex ante della sussistenza del conflitto di interessi. […]Leggi di più...
- responsabilità amministratori·
- revoca amministratore·
- impugnazione delibere assemblea·
- diritto di voto·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- conflitto di interessi·
- art. 2368 c.c.·
- quorum costitutivo·
- art. 2373 c.c.·
- quorum deliberativo