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20 novembre 2020
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14 dicembre 2021
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Art. 2475.
(Amministrazione della societa').
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. ((Si applica l'articolo 2382.))
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il ((primo,)) quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo puo' tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."
(Amministrazione della societa').
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. ((Si applica l'articolo 2382.))
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il ((primo,)) quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo puo' tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."
Commentari • 349
- 1. consiglio di amministrazionehttps://www.brocardi.it/ · 259.58804
[…] SIAMO CONSULENZA LEGALE Tu sei qui: Argomenti > consiglio di amministrazione consiglio di amministrazione Ci sono 4 consulenze legali riguardanti l'argomento "consiglio di amministrazione" Consulenza legale Q202439988 ( Articolo 2475 Codice Civile - Amministrazione della società) «Il Consiglio di amministrazione di una società è l'organo a cui è affidata la gestione dell'impresa e la rappresentanza della società...» Quesito Q202439988 ( Articolo 2475 Codice Civile - Amministrazione della società) «Consulenza . […] La domanda : quali sono i compiti IRRINUNCIABILI del Consiglio di Amministrazione: Fare il bilancio ? Decidere in merito alle...» Consulenza legale Q202436903 ( Articolo 2475 ter Codice Civile […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 25/06/2024, n. 10860Provvedimento: […] la disciplina dettata in tema di rappresentanza volontaria è espressamente derogata dall'art. 2475 bis c.c ., […] n. 7 c.c.) e che l'art. 2383 comma 4 (richiamato dall'art. 2475 comma 2 c.c .) prevede che «entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando (…) a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, […] il successivo art. 2475-ter c.c . discorre di «amministratori che hanno la rappresentanza della società» e lascia, […] sottoposto alla disciplina del secondo comma dell'art. 2475-bis c.c . con conseguente irrilevanza nei […]Leggi di più...
- violazione regole rappresentanza·
- inefficacia contratto·
- art. 1388 c.c.·
- legittimazione attiva·
- competenza territoriale·
- azione di responsabilità amministratore·
- fallimento società·
- rappresentanza societaria·
- inopponibilità limitazioni potere rappresentativo·
- art. 2475-bis c.c.