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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4238/2020 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 05/06/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. GLENDI GABRIELLA per parte attrice
[...]
Parte_1
2. l'avv. Amendola Elisabetta per parte convenuta
[...] CP_1
[...]
che precisano le rispettive conclusioni come note conclusive del 6.12.24 per l'opponente e da comparsa di risposta per l'opposta, entrambe anche in via istruttoria.
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE VII CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 4238/2020 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
▪ che gli opponenti in proprio e quale Parte_1 amministratore di Parte_1 si oppongono in questa sede al decreto ingiuntivo n.
[...]
4140/19 richiesto e ottenuto da a titolo di Controparte_1 fatture insolute per fornitura di alcolici, per l'importo di Euro 35.189,07 oltre interessi;
▪ che l'opponente avanza seguenti motivi di opposizione:
1. assenza di rapporto processuale tra l'ingiungente e l'opponente in proprio, non avendo Parte_1 quest'ultimo ricevuto tempestiva notifica dell'ingiunzione;
2. violazione del beneficium escussionis;
3. indebita decorrenza degli interessi richiesti;
4. già avvenuto pagamento del debito il proprio debito;
5. sussistenza di accordo di scontistica del 5%;
▪ che si costituiva l'opposta chiedendo la condanna di
[...]
e di in Parte_1 Parte_1 proprio quale socio accomandatario al pagamento dell'importo ingiunto;
▪ che venivano concessi i termini ex art. 183 cpc ed espletata CTU e istruttoria testimoniale nonché interpello;
▪ che venivano acquisiti gli estratti conto dell'opponente; ▪ che venivano precisate conclusioni ex art. 281 sexies cpc;
▪ che l'opposizione va parzialmente accolta;
▪ che infatti l'eccezione sub 1) non ha pregio, in quanto la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..” (Cassazione civile sez. III, 22/09/2023, n.27183, nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. I, 24/03/2022, n.9633);
▪ che la domanda avanzata in sede di opposizione nei confronti del socio illimitatamente responsabile è evidentemente collegata all'azione di condanna per lo stesso credito avanzata nei confronti della società: detta prima domanda (in odio al socio) è quindi pienamente ammissibile, e ciò a prescindere dalla tempestività o meno della notifica dell'ingiunzione nei confronti di detto socio;
▪ che l'eccezione sub 2) non ha pregio, perché il beneficium discussions incide esclusivamente sulla fase esecutiva e non impedisce al creditore di agire per la condanna del socio illimitatamente responsabile prima di aver escusso la società (Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, n.22629);
▪ che il rilievo sub 3) è da respingere in quanto l' art. 4 primo comma L. 231/02 prescrive la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Coerentemente a ciò, nel caso in esame gli interessi richiesti decorrono dalle scadenze delle fatture, in cui espressamente si precisa quale il termine di pagamento nella “rimessa diretta”, e cioè identificando detto termine nel giorno stesso dell'emissione della fattura;
▪ che in relazione al punto 4) l'espletata CTU – i cui risultati sono condivisi e fatti propri da questo Giudice atteso il rigore metodologico adottato – ha concluso nel senso che “i pagamenti citati da parte opponente, effettuati in data 11.08.2018 per € 4.700,00, in data 15.09.2018 per € 3.000,00, in data 19.09.2018 per € 2.000,00, in data 24.09.2018 per € 2.800,00, in data 2.10.2018 per € 2.300,00, in data 12.102018 per € 3.500,00, dall'analisi della documentazione bancaria in atti emerge che tutti i sopra citati bonifici sono stati revocati da
(pag. 7 CTU) e quindi non Parte_1 possono essere conteggiati;
▪ che in relazione a detti pagamenti il CTU ha inoltre precisato che
“alcuni bonifici venivano ordinati da parte opponente in tarda serata del giorno sabato (giorno festivo) e pertanto con lavorazione effettiva del pagamento nel giorno di lunedì, giorno nel quale parte opponente all'apertura dei canali bancari provvedeva a ritirare i bonifici” (pag. 7 CTU);
▪ che per i restanti pagamenti allegati dall'opponente e cioè:
il CTU ha osservato che il pagamento per Euro 4.250 è stato revocato (pag. 16 e pag. 20 ctu);
• che in relazione ai restanti pagamenti (per 4.000 e 4.300 euro) l'opposto ha indicato – in assolvimento del relativo onere probatorio (Cassazione civile sez. III, 27/10/2022, n. 31837) - la sussistenza di ulteriori crediti a cui detti pagamenti di riferiscono (doc. 10), attestatati dalle relative fatture prodotte dall'opponente (doc. 15);
• che detti ultimi crediti (fatture dal 23.6.18 al 7.7.18) risultano antecedenti a quelli portati dalle fatture qui azionate e a cui l'opponente imputa i pagamenti (le fatture azionate sono state emesse tra il 31.7.2018 e il 31.10.2018);
• che da ciò consegue che l'imputazione di detti pagamenti (per 4.000 e 4.300 euro) effettuata dal creditore risulta conforme al criterio residuale della maggior vetustà del credito ex art. 1193 II co. cc;
▪ che inoltre –come osservato dal CTU e ad abundantiam – la prassi invalsa tra le parti era di effettuare pagamenti a distanza di circa 20 gg dopo la fattura (cfr. CTU pag. 9) e quindi appare improbabile che i pagamenti in oggetto (di cui allo specchietto sopra riportato, datati 1.8.18 e 17.8.18) si riferissero a fatture emesse dal 31.7.2018 (data della prima fattura azionata in sede monitoria, cfr. CTU pag. 10);
▪ che le quietanze del 6.7.18 (doc. 5 opponente), così come i bonifici del 17.7.18 e del 21.7.18 (dcc. 13) non possono riferirsi alle fatture azionate, in quanto detti pagamenti sono antecedenti rispetto all'emissione di dette fatture;
▪ che il CTU ha invece dato atto dell'assenza di diversa imputazione da parte del creditore dei pagamenti dell'opponente per un totale di Euro 1.748,03 (pag. 20 CTU);
▪ che inoltre il pagamento allegato per contanti di Euro 2.900 apparentemente risultante dalla conversazione whatsapp del 25-26 gennaio 2019 (doc. 6 ) può ritenersi confermato Parte_1 dai testi escussi, che hanno riferito di pagamenti in contanti nel mese di gennaio (cfr. capitolo ammesso, verb. 12.2.25);
▪ che i restanti capitoli di prova per testi, in assenza di principio di prova scritta, risultano inammissibili);
▪ che sempre per assenza di principio di prova documentale, l'opponente non ha offerto alcuna prova ammissibile in relazione all'eccezione sub 5) (pattuizione di uno sconto del 5%), che quindi va respinta;
▪ che conclusivamente dall'importo complessivamente richiesto (Euro 35.189,07) devono sottrarsi Euro 1.748,03 nonché Euro 2.900, così da identificare un credito dell'opposta di Euro 30.541,04, oltre interessi ex L. 231/02 dalla data delle singole fatture al saldo;
▪ che le spese del presente procedimento di opposizione (comprese quelle di CTU) seguono la prevalente soccombenza, come da dispositivo (valore 30.000 euro circa);
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova n. 4140/19, così provvede:
1) accoglie la presente opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo qui opposto;
2) condanna in proprio e quale Parte_1 amministratore di Parte_1 al pagamento – in favore di -
[...] Controparte_1 di Euro 30.541,04, oltre interessi ex L. 231/02 dalla data delle singole fatture al saldo;
3) condanna in proprio e quale amministratore Parte_1 di alla Parte_1 rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1 presente procedimento, liquidate in Euro 7.200 per spettanze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
4) pone definitivamente a carico di in proprio Parte_1
e quale amministratore di Parte_1 Parte_1 le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate.
[...]
Così deciso e letto in udienza presso il Tribunale di Genova, il dì 5.6.2025.
Il Giudice Unico
(Daniele Bianchi)