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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1375/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 15.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1375/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Nanda Galli Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Elisa Controparte_1
Cacciato Insilla resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) L'avv. impugna l'intimazione di pagamento n. 00120249008749979000 notificata Parte_1
il 19.11.2024, relativa a contributi pretesi dalla gli anni Parte_2
2015 e 2018.
Eccepisce che gli importi indicati nell'intimazione di pagamento non sono precisati e documentati nel loro ammontare e sono difformi rispetto agli importi indicati in altra intimazione di pagamento;
che per le sanzioni non è stato applicato il principio del cumulo giuridico;
che le sanzioni possono essere riscosse solo dopo la sentenza di primo grado;
che sarebbe decorso il termine di prescrizione per gli interessi;
che il calcolo degli interessi è indeterminato e immotivato;
che negli ultimi mesi la
BCE ha ridotto per quattro volte dello 0,25% il tasso degli interessi passivi, con la conseguenza che gli interessi portati dall'atto impugnato devono essere ricalcolati.
Tanto premesso, così conclude: «in via principale e nel merito accolga il presente ricorso dichiarando la nullità e/o l'annullabilità dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Resiste l' che, eccepite la propria carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, la mancata chiamata in giudizio della , unico soggetto legittimato Controparte_3
passivo, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda, contesta l'avvenuta maturazione della prescrizione e conclude per il rigetto della domanda. II) Nel corso dell'udienza 5.12.2025 la difesa del ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, al tal fine richiamando la sentenza n. 2098 del 2025 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
L'eccezione non è fondata perché nella presente causa si controverte di crediti contributivi, rispetto ai quali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e la competenza, funzionale inderogabile, al giudice del lavoro.
Col ricorso introduttivo l'avv. impugna l'intimazione di pagamento per vizi che non Parte_1 riguardano l'atto impugnato ma la pretesa da parte dell'Ente creditore, , circa Controparte_3
il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La notificazione, peraltro non autorizzata ai sensi dell'art. 420 cpc, da parte di del ricorso CP_4
introduttivo e della memoria di costituzione alla , sulla base di norma (art. Controparte_3
39 D.Lgs. n. 112 del 1999) non applicabile in materia di riscossione dei crediti previdenziali, non vale a sanare il vizio originario della domanda costituito dall'essere stata, la medesima, proposta in confronto di soggetto carente di legittimazione passiva.
Afferma, infatti, la Corte di cassazione (S.U., 8.3.2022, n. 7514) che «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.».
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna l'avv. a rimborsare all' le spese Parte_1 Controparte_2 processuali che liquida in € 1.200,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 15 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
TE OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 15.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1375/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Nanda Galli Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Elisa Controparte_1
Cacciato Insilla resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) L'avv. impugna l'intimazione di pagamento n. 00120249008749979000 notificata Parte_1
il 19.11.2024, relativa a contributi pretesi dalla gli anni Parte_2
2015 e 2018.
Eccepisce che gli importi indicati nell'intimazione di pagamento non sono precisati e documentati nel loro ammontare e sono difformi rispetto agli importi indicati in altra intimazione di pagamento;
che per le sanzioni non è stato applicato il principio del cumulo giuridico;
che le sanzioni possono essere riscosse solo dopo la sentenza di primo grado;
che sarebbe decorso il termine di prescrizione per gli interessi;
che il calcolo degli interessi è indeterminato e immotivato;
che negli ultimi mesi la
BCE ha ridotto per quattro volte dello 0,25% il tasso degli interessi passivi, con la conseguenza che gli interessi portati dall'atto impugnato devono essere ricalcolati.
Tanto premesso, così conclude: «in via principale e nel merito accolga il presente ricorso dichiarando la nullità e/o l'annullabilità dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Resiste l' che, eccepite la propria carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, la mancata chiamata in giudizio della , unico soggetto legittimato Controparte_3
passivo, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda, contesta l'avvenuta maturazione della prescrizione e conclude per il rigetto della domanda. II) Nel corso dell'udienza 5.12.2025 la difesa del ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, al tal fine richiamando la sentenza n. 2098 del 2025 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
L'eccezione non è fondata perché nella presente causa si controverte di crediti contributivi, rispetto ai quali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e la competenza, funzionale inderogabile, al giudice del lavoro.
Col ricorso introduttivo l'avv. impugna l'intimazione di pagamento per vizi che non Parte_1 riguardano l'atto impugnato ma la pretesa da parte dell'Ente creditore, , circa Controparte_3
il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La notificazione, peraltro non autorizzata ai sensi dell'art. 420 cpc, da parte di del ricorso CP_4
introduttivo e della memoria di costituzione alla , sulla base di norma (art. Controparte_3
39 D.Lgs. n. 112 del 1999) non applicabile in materia di riscossione dei crediti previdenziali, non vale a sanare il vizio originario della domanda costituito dall'essere stata, la medesima, proposta in confronto di soggetto carente di legittimazione passiva.
Afferma, infatti, la Corte di cassazione (S.U., 8.3.2022, n. 7514) che «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.».
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna l'avv. a rimborsare all' le spese Parte_1 Controparte_2 processuali che liquida in € 1.200,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 15 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
TE OL