Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7934.2023 R.A.C.L., promossa da:
Anna Maria Pastore
con il proc. avv. Saponaro
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, ex art.445 bis cpc, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità con conseguente condanna di CP_1 all'erogazione della prestazione riconosciuta, oltre ad interessi e rivalutazione a far tempo dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di onorari da distrarsi a favore della difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando come parte avversa sia titolare di rendita Inail.
2011, n. 214 ed ex art.12 dl 78.2010, 66 anni e 7 mesi e dal 2019 67 anni) in possesso del requisito reddituale di cui all'art.12 l.118 del 1971 ed incollocati al lavoro, nei cui confronti, ai sensi dell'art.9, I comma, dlgsvo 23.11.88 n.509, sia accertata, a decorrere dal 12 marzo 1992
(ovvero dalla data di entrata in vigore del D.M. 5\2\92 con cui è stata approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità) una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (mentre prima era richiesta una riduzione della capacità di lavoro in misura superiore ai 2\3).
A seguito della l.247\2007 (art.1, commi 35 e 36) alla condizione di incollocamento al lavoro è CP_ subentrata quella di non svolgere attività lavorativa [cfr. Messaggio n.5783 del 6.3.2008].
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone quindi al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità.
E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inosservanza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum.
Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto.
Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Invero detto onere probatorio, traducendosi nella prova di fatti negativi, si deve ritenere soddisfatto anche attraverso il meccanismo presuntivo ex art.2729 c.c.
All'uopo, tuttavia, nessun valore può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive rese ex l.15\1968 ed alle autocertificazioni;
invero, l'equiparazione probatoria tra la dichiarazione resa dal soggetto interessato e quella resa da terzi (tracciata dall'art.4 l.15\68) esaurisce la propria operatività nell'ambito del procedimento amministrativo e non in quello dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ci si pone, allora, nel solco tracciato dalla Corte Suprema (cfr. Cass.26.2.2001, n.2628; Sezioni
Unite 14 ottobre 1998, 10153) secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nel giudizio civile (strutturato sul principio dell'onere probatorio) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda ed eccezione. Altrimenti, si correrebbe il rischio di violare il principio secondo cui la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Semmai, siccome affermato da Cass.12.8.2001 n.11031, i requisiti reddituali possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato; atto questo che, se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla Pubblica Amministrazione, è suscettibile di valutazione anche da parte del giudice ex art.116, I comma, cpc purchè già prodotto nella fase amministrativa.
Ebbene, il ctu ha accertato come parte ricorrente, nata in data [...], sia invalida in misura del 75% solo dal gennaio 2024, essendo affetta dalle patologie in consulenza meglio individuate. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato non sussistendo il requisito anagrafico.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando e disattesa ogni altra domanda,
rigetta il ricorso.
CP_ Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate a carico di
Spese per il resto irripetibili.
Lecce, 10/06/2025
Lorenzo Bellanova