Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati:
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 287/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 1655/2023 pubblicata il 6 luglio 2023 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza del 21 marzo 2025 tra
(C.F.: ), in persona del curatore, Avv. Parte_1 P.IVA_1
Dario Lupo, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Manzo Margiotta
APPELLANTE-
e
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Cigliola C.F._5
-APPELLATI-
Conclusioni della parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, respinta ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e conclusione, così provvedere in sentenza esecutiva come per legge, in totale riforma della statuizione impugnata: a) rigettare integralmente ogni domanda formulata dagli attori, odierni appellati, attraverso la citazione introduttiva
b) condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre CAP ed IVA”.
Conclusioni delle parti appellate: “Voglia la Ecc.mo Corte adita, contrariis reiectis: respingere in toto l'appello così come proposto, in quanto infondato in fatto e diritto, confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze, di primo(confermate) e di secondo grado entrambe da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Taranto, i sigg. CP_1
, e (gli ultimi tre in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 eredi di , deceduto il 6 settembre 2016), deducevano che, con scrittura Persona_1 privata del 31 ottobre, 1988 aveva acquistato dalla CP_1 Controparte_2
l'immobile con circostante terreno pertinenziale, ubicato nel Comune di Pulsano (TA), alla Contrada La Fontana, lungo la strada comunale Rotondella, angolo Viale La Monica (riportati in catasto fabbricati al fg. 14, p.lla 525, sub 1 ed in catasto terreni al fg. 14, p.lla 525) per il prezzo di lire 150.000,00 interamente corrisposto. Precisavano che la scrittura privata prevedeva espressamente l'immediato trasferimento dell'immobile all'acquirente,
il quale, nonostante il rinvio della redazione dell'atto pubblico di vendita, CP_1 dopo aver ultimato i lavori di finitura dell'immobile, nel mese di febbraio del 1989 iniziava ad esercitare il potere di fatto sullo stesso, condividendone altresì il possesso e l'utilizzo con la figlia, ed il compagno, , a partire Parte_2 Persona_1 dall'anno 1990. L'unità immobiliare diveniva quindi sede del nucleo familiare di detta coppia, ampliatosi nel corso degli anni con la nascita dei loro tre figli - , e Parte_3 Pt_4
I deducenti evidenziavano di aver eseguito lavori di manutenzione ordinaria e Pt_5 straordinaria interna ed esterna dell'immobile, quali l'installazione della saracinesca del garage, il rifacimento parziale del muro di cinta e degli infissi esterni, la pitturazione dell'intero immobile. Inoltre, allegavano di aver locato la villa nei periodi estivi e di averla concessa in comodato d'uso gratuito a nell'anno 2018. Persona_2
Gli attori deducevano che in data 14 ottobre 2019 a Parte_2 [...]
e veniva notificata l'ordinanza di sgombero immediato, emessa Parte_3 Persona_2 il precedente 24 settembre 2019 dal Giudice Delegato della procedura del Fallimento della pendente presso il Tribunale di Taranto, e che si rendeva pertanto Parte_1 necessario adire l'autorità giudiziaria al fine di far accertare giudizialmente il loro diritto di proprietà sull'immobile, conseguito a titolo originario per effetto della intervenuta usucapione. Instaurato il contraddittorio, la curatela del eccepiva in Parte_1 via preliminare:1) l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 24 e 52 l.f., allegando la sussistenza della competenza esclusiva e funzionale del Tribunale fallimentare;
2) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito;
3) il difetto di legittimazione attiva di
[...]
, per mancata dimostrazione della qualità di eredi;
4) la Parte_3 Parte_4 Parte_5 mancanza di prova dell'esercizio del possesso ad usucapionem sull'immobile; infine, 5) l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt.42 e 45 l.f. per difetto di efficacia del possesso ad usucapionem nei confronti della massa fallimentare. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di improponibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda e, in subordine, il rigetto della stessa con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria ed espletata la prova testimoniale richiesta dagli attori, con sentenza n. 1655/2023 resa pubblica in data 6 luglio 2023, il Tribunale:
- rigettava le eccezioni preliminari, ritenendo -quanto all'attribuzione della competenza- che la causa fosse stata correttamente proposta nelle forme del rito di cognizione ordinaria e – quanto alla legittimazione attiva dei figli ed eredi di che la stessa proposizione da parte degli eredi di una Persona_1 azione a difesa del diritto di proprietà, in tesi già acquisito dal proprio dante causa, implicasse accettazione tacita dell'eredità;
- nel merito, riteneva accertato che il godimento della villetta realizzatosi da parte di prima (dal 1989) e poi anche da e CP_1 Parte_2
(dal 1990) alla stregua di compossesso ha avuto una durata Persona_1 superiore al ventennio ex art.1158 c.c., ritenendo quindi perfezionato sin dal 2010 (e, comunque, da un momento antecedente a quello di notifica dell'ordinanza di sgombero del 2019), l'acquisto della comproprietà del compendio, presuntivamente in quote eguali di un terzo ciascuno, da parte di e (ed ora per la quota di CP_1 Parte_2 Persona_1 comproprietà già di spettanza di quest'ultimo, dei suoi eredi , Parte_3
; Parte_4 Parte_5
- rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi degli artt.42 e 45 l.f., ritenendo proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, conformandosi al principio di diritto, secondo cui la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento non può essere considerata atto interruttivo del corso dell'usucapione e richiamando all'uopo la pronuncia n. 15137 del 31 maggio 2021 della Suprema Corte. Pertanto, così statuiva: “1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che
[...]
e ed ora i suoi eredi , Parte_6 Persona_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5 hanno acquistato per usucapione ventennale la comproprietà esclusiva dell'immobile sito in
[...]
Pulsano contrada la Fontana o Luogovivo sulla strada comunale Rotondella angolo via La Monica, in catasto fabbricati al foglio di mappa n.14, p.lla 525 sub. 1 e catasto terreni al fg.14 p.lla 525 Ente Urbano, composto da tre vani ed accessori oltre a vano garage e circostante terreno pertinenziale;
2) ordina la trascrizione della presente sentenza al passaggio in giudicato;
3) condanna la curatela del fallimento della al pagamento in favore di , Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
, delle spese del giudizio, liquidate in € 6500 per compensi oltre iva Parte_3 Parte_4 Parte_5 cap e rfsg al 15%”.
Avverso la sentenza di prime cure, ha spiegato tempestivo gravame il
[...]
contestando -con unico motivo di appello- il capo della sentenza con cui è Parte_1 stata rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda in relazione agli artt. 42 e 45 l.f. e ponendo, a sostegno della censura, la pronuncia della Suprema Corte n. 12736 del 13 maggio 2021, che ha ritenuto, in senso difforme a quella citata in sentenza, che anche il titolo di acquisto rappresentato dalla usucapione deve essersi interamente formato al tempo della sentenza dichiarativa di fallimento, per poter essere fatto valere nei confronti del fallimento stesso.
All'udienza del 17 gennaio 2024 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 352 c.p.c., che venivano concessi, con rinvio all'udienza del 21 marzo 2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento e va rigettato per quanto di ragione.
La curatela fallimentare, con unico motivo, chiede l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità ed improponibilità della domanda ex artt. 42 e 45 l.f., sostenendo che tali norme pongano un generale di vincolo di indisponibilità sui beni del fallito, anche nel caso di acquisizione per usucapione, non ancora perfezionatasi prima dell'apertura della procedura fallimentare, avviata, nel caso di specie, nel 1993. L'appellante, in particolare, lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il differente orientamento giurisprudenziale, sancito con la sentenza della Suprema Corte n. 12736 del 13 maggio 2021, che ha escluso che sui beni di proprietà del fallito al tempo della sentenza dichiarativa, i terzi possano acquistare diritti, trattandosi di beni che sono vincolati al soddisfacimento dei creditori che saranno ammessi al passivo.
Sul punto, giova precisare che tale sentenza è isolata ed omette di confrontarsi con i precedenti della stessa Corte che hanno in proposito sottolineato la peculiarità dell'acquisto della proprietà per usucapione, la quale, avvenendo a titolo originario e sulla base di “fatti” e non di “atti”, non è in sé impedito dalla disposizione di cui all'art. 42 l.f.; in questo senso, si richiama Cass. civ. 4.9.2015, n. 17605, in motivazione;
nonché Cass. civ., n. 27668/2009, n. 7232/2006, n. 13184/1999, tutte sentenze, secondo le quali è proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il carattere di acquisto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare ed a ciò non risultando di ostacolo l'art. 42 l.f., trattandosi di disposizione che, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito non può essere riferita a “fatti” acquisitivi di diritti reali tipici, già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito.
Tale consolidato orientamento è stato condiviso da ulteriori recenti pronunce della Cassazione Civile, successive alla sentenza n. 15137 del 31 maggio 2021 condivisa dal primo giudice, quali la sentenza n. 17239 del 27 maggio 2022, la sentenza n 28880 del 18 ottobre 2023 e la sentenza n. 1924 del 18.1.2024, con le quali si è ribadito che, in tema di usucapione di bene immobile, il possesso ad usucapionem non viene interrotto dall'apertura della procedura fallimentare, né il suo corso è impedito dal disposto degli artt. 42 e 45 L. Fall., essendo a tal fine necessaria l'azione del curatore, tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 1165 e 1167 c.c.; sempre secondo tale consolidato orientamento, anche la trascrizione della sentenza di fallimento nei registri immobiliari può essere invocata per valutare l'opponibilità al fallimento di atti di acquisto della proprietà immobiliare a titolo derivativo, ma non di atti di acquisto della proprietà a titolo originario, come nel caso dell'usucapione, posto che il fallimento determina ai sensi dell'art. 42 l.f. il passaggio dell'amministrazione e della disponibilità dei beni dell'impresa fallita dal legale rappresentante della stessa al curatore, e comporta ai sensi dell'art. 43 l.f il passaggio della capacità di stare in giudizio nelle controversie inerenti a rapporti patrimoniali dal legale rappresentante dell'impresa fallita al curatore, ma di per sé non incide sulla condizione di fatto dei beni della fallita, che è quella che rileva ai fini dell'usucapione.
Fissata questa prospettiva, giova osservare che la sentenza richiamata dall'appellante (la n. 12736 del 13 maggio 2021), nell'affermare il principio secondo cui anche il titolo di acquisto rappresentato dall'usucapione deve essersi interamente formato al tempo della sentenza dichiarativa per poter essere fatto valere nei confronti del fallimento relativo, rappresenta una pronuncia isolata, ed è espressione di un principio non codificato, anzi escluso dalla tassatività degli atti di interruzione dell'usucapione e dalla inesistenza di chiare e specifiche norme nella disciplina fallimentare che incidano sulla disciplina ordinaria in tema di acquisto dei diritti reali mediante usucapione. Gli atti interruttivi del possesso ex artt. 1165 e 1167 c.c. sono tassativi e devono rivestire la forma giudiziaria, poiché devono esser tesi al recupero del possesso del bene goduto in concreto dal soggetto possessore ad usucapionem, ovvero esser espressamente previsti da norma speciale. L'interruzione del possesso conseguirà solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente nelle forme e modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. e, nel caso in esame, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (sent. del Tribunale di Taranto, n. 4540 del 10 giugno 1993) non è intervenuto lo spossessamento degli attori dal godimento di fatto dell'immobile oggetto di causa, né è stato posto in essere un atto interruttivo del possesso prima della notifica dell'ordinanza di sgombero pronunciata dal giudice delegato il 24 settembre 2019 e notificata a e il 14 ottobre 2019. Parte_2 Parte_3 Persona_2
Alla luce di quanto precede, posto che nella fattispecie in esame l'usucapione si è perfezionata nel 2010 (ovvero nel ventennio ex art. 1158 c.c. -decorrente per
[...] dal 1989 e per dal 1990-) e, dunque, in CP_1 Parte_7 epoca certamente precedente alla notifica del primo atto interruttivo (ordinanza di sgombero del 2019), risulta accertato che, al momento del transito della gestione del patrimonio dalla al curatore (sentenza dichiarativa del 10 giugno 1993), Parte_1 quest'ultimo non abbia provveduto sollecitamente a porre in essere alcun un atto volto a rientrare nella disponibilità del bene oggetto di causa, attivandosi solo nel 2019 mediante il deposito dell'istanza di sgombero, al quale è succeduta l'adozione del primo provvedimento conservativo del Giudice delegato.
L'appello deve essere rigettato, con conferma della statuizione impugnata.
L'esito della lite giustifica, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'attività processuale svolta, vengono liquidate in € 6.000,00 per compenso, liquidato, in ragione dei predetti criteri, in misura intermedia tra i parametri minimi e quelli medi di cui al D. M. al 147/22, oltre accessori di tariffa e di legge, nonché maggiorato, giusta art. 4, comma 2, per ulteriori due parti, aventi analoga posizione processuale, sino a € 7.200,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore, avv. Cigliola, che ne ha fatto rituale richiesta.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal . EF. in persona del Parte_8 Pt_1
Curatore, avv. Dario Lupo, nei confronti di , CP_1 [...]
, , e , così Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA il in persona del Curatore, avv. Dario Parte_1
Lupo, al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 7.200,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Cigliola. 3) Ai sensi del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il Così deciso in Taranto, il 16.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra