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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/06/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 972/2024 tra le parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. JONATHA CIRILLO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Massa (MS), Via Cavour, n. 11;
ATTORE OPPONENTE
e in persona del procuratore speciale, nella sua Controparte_1
qualità di mandataria con rappresentanza di , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
ROBERTO NANNELLI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Firenze, Via Antognoli,
n. 44;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. del Tribunale di Firenze n. 3632/2023
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) Accertare la presenza di interessi anatocistici nel contratto di Mutuo e nei rapporti di conto corrente de quo, Accertare la mancanza di legittimazione della ingiungente alla escussione CP_3
della garanzia per mancato rispetto del termine ex art.1957 cc, e pertanto Dichiarare NULLO per violazione degli artt.633, 634 cc e dell'art.117 T.U.B. e per l'effetto REVOCARE, il Decreto
Ingiuntivo emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze, in data 09.11.2023 portante il
n.3632/2023 - R.G. 12635/2023, notificato in data 04.12.2023, con tutte le conseguenze di legge;
1 e per l'effetto ordinare la cancellazione di tutte le Ipoteche iscritte sulla proprietà dell'odierno opponente, ponendo le relative spese a carico della Banca opposta;
2) ACCERTARE e
DICHIARARE la Nullità ed Inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1408 cc, delle condizioni generali di contratto e la determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, e per l'effetto
DICHIARARE l'Inefficacia degli addebiti per Interessi Ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva ex art. 1284 comma 3 cc, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigenti;
3) ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte della Banca convenuta delle regole di
Correttezza e Buona Fede nell'esecuzione del complesso contratto di cc impugnato e della relativa garanzia prestata dall'opponente, e per l'effetto DICHIARARE la Non Debenza dell'Interesse ultralegale, delle eventuali provvigioni di massimo scoperto traimestrali, dell'Anatocismo, dei giorni di valuta, delle commissioni e delle spese applicate;
4) ACCERTARE e DICHIARARE la Nullità ed Inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 1408 cc, delle Condizioni Contrattuali, relativa alla capitalizzazione Trimestrale degli
Interessi, Competenze, Spese ed Oneri, e per l'effetto DICHIARARE l'Inefficacia di ogni e qualsivoglia Capitalizzazione di Interessi;
5) DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
6) CONDANNARE la Banca ingiungente al risarcimento dei danni patiti dall'odierno opponente, in relazione afgli artt.1337, 1338, 1366 e 1376 cc, da determinarsi in via equitativa;
7) Per l'effetto Rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in premessa esplicitati.
8) Comunque, DICHIARARE LIBERATO il sig. dalla garanzia prestata. Parte_1
9) CONDANNARE parte opposta al pagamento delle spese e compensi professionali per il presente giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA: “Piaccia al Tribunale di Firenze:
1) respingere siccome inammissibili e infondate tutte le domande avversarie;
2) vittoria di spese e di compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 3632/2023, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze in data 8-9.11.2023, con il quale gli è stato intimato, in solido con , il Controparte_4
2 pagamento immediato, a favore del (nel prosieguo anche solo o CP_2 CP_3
Cont
), della somma di € 200.765,70 a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente e restituzione del capitale erogato in forza di un mutuo chirografario oltre i relativi interessi, debito assistito dalle garanzie indicate in atti, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e formulando, segnatamente, le conclusioni sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente, premessa la propria qualità di garante della
Società , ha dedotto: Controparte_4
⎯ la nullità del contratto di finanziamento per l'illegittima adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese, in violazione del divieto di anatocismo nonché, stante l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 e 1418 c.c., e la violazione della normativa che impone la trasparenza delle condizioni applicate nei contratti bancari;
⎯ la decadenza della dal diritto di pretendere l'adempimento nei suoi confronti, per CP_3
non essersi la stessa attivata per ottenere il pagamento entro il termine di sei mesi di cui all'art. 1957;
⎯ l'applicazione di tassi usurari e anatocistici e l'addebito di commissioni e spese, quali il corrispettivo di disponibilità creditizia (CDF) e la commissione istruttoria veloce (CIV), non quantificate dal contratto sottoscritto e di cui tenersi conto ai fini del calcolo del TEG, voci tutte complessivamente da scomputarsi dal credito azionato dalla Banca.
Costituitasi in giudizio, quale mandataria di Controparte_1
, ha contestato le deduzioni dell'opponente e la fondatezza dei motivi di CP_2
opposizione, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e la conferma del Con premettendo che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti della
[...]
, quale debitrice principale, e di quale garante ed era CP_4 Parte_1
divenuto definitivamente esecutivo nei confronti della prima per mancata opposizione e allegando, a sua volta:
⎯ la nullità dell'atto di citazione per incertezza nell'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, essendo indicato nell'epigrafe il Tribunale di Pisa, anziché quello di Firenze;
⎯ quanto al titolo della pretesa creditoria azionata in monitorio, che in data 30.11.2001 era stato stipulato il contratto di conto corrente n. 1261/32 tra Euro Est s.r.l., poi ridenominatasi
3 , e la in seguito fusa per Controparte_4 Controparte_6
incorporazione, in data 13.12.2016, nell'odierna società opposta;
⎯ che in data 8.6.2012 l'odierno opponente aveva sottoscritto la garanzia azionata in monitorio a favore della Euro Est s.r.l. estesa a tutte le obbligazioni dalla stessa contratte fino all'importo massimo di € 250.000,00;
⎯ che, a seguito delle fusioni intervenute, al contratto di conto corrente, in data 27.8.2013, era stato attribuito il nuovo numero identificativo 111921 ed erano state apportate modifiche contrattuali ed economiche concordate tra le parti;
⎯ di avere, in data 10.11.2020, concesso alla debitrice principale il mutuo chirografario n.
4885038, erogandole la somma di € 170.000,00, e che contestualmente l'opponente rilasciava una fideiussione specifica a garanzia della restituzione;
⎯ che, presentando il conto corrente un saldo debitore pari ad € 44.387,34 e non essendo stata restituita la somma mutuata pari ad € 156.378,36, in data 21.9.2922 aveva esercitato il diritto di recesso e comunicato la costituzione in mora dei debitori;
⎯ la prescrizione del diritto alla ripetizione pretesa dall'opponente quanto alle somme addebitate con riferimento alle rimesse effettuate nei dieci anni antecedenti alla notifica della citazione, avvenuta in data in data 19.01.2024, giorno di interruzione della prescrizione;
⎯ l'infondatezza dell'eccezione di applicazione illegittima di interessi anatocistici, stante la previsione espressa nel contratto di conto corrente, successiva all'entrata in vigore della
Delibera CICR del 22.4.2000, della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi nel rispetto di essa;
⎯ l'inesistenza di usura sia con riferimento al contratto di finanziamento, per il quale l'opponente non ha sollevato eccezioni, che per il conto corrente, posto che la stessa perizia depositata dall'opponente ha dato atto che, applicando la formula a tal fine indicata dalla
Banca d'Italia, non sussiste usura originaria né sopravvenuta;
⎯ che i tassi di interesse, le spese e le commissioni in concreto applicati al rapporto erano stati concordemente pattuiti con la debitrice principale, sia originariamente nel 2001 in fase di apertura del conto corrente, che successivamente in sede di modifica delle condizioni economiche avvenuta il 27.8.2013;
⎯ la prestazione delle garanzie da parte dell'opponente allorquando rivestiva lo stesso l'incarico di amministratore unico della società debitrice principale, con esclusione quindi della sua qualità di consumatore;
4 ⎯ l'infondatezza altresì dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c, in considerazione della natura di contratto autonomo delle garanzie prestate dall'opponente e della conseguente impossibilità per questi di sollevare eccezioni riferite all'obbligazione principale;
⎯ che, anche nel caso in cui le garanzie prestate vengano considerate quali fideiussioni,
l'eccezione è infondata stante la clausola derogatoria al regime previsto dall'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 dei contratti sottoscritti dall'opponente e di avere, comunque, provveduto ad inviare, in data 21.09.2022, comunicazione tramite posta raccomandata del recesso dai contratti con la debitrice principale, nonché la richiesta di pagamento sia a questa che al garante;
Pt_1
⎯ che non poteva essere invocata, a sostegno della eccepita decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., nemmeno la nullità della clausola derogatoria in quanto riproduttiva dello schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, non avendo parte opponente assolto all'onere probatorio su di essa incombente depositando detto provvedimento;
⎯ che, in ogni caso, nessuna nullità era invocabile quanto alla garanzia rilasciata nel 2020, integrante fideiussione specifica.
In ragione di quanto esposto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice, con Ordinanza del
19.07.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e disposto lo svolgimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, obbligatorio a pena di improcedibilità vertendo la causa nella materia dei contratti bancari, esperito dalle parti con esito negativo.
Con Ordinanza del 21.03.2025, il Giudice ha rigettato le istanze di pronuncia di ordine di esibizione e di CTU avanzate dall'opponente con la memoria ex art. 171 ter n. 2 e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 13.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. (nella versione modificata ed integrata dal
D. Lgs 149/2022 e dal D. Lgs. 164/2024: si veda l'art. 7 di tale ultimo Decreto “correttivo”), a cui
è comparsa la sola procuratrice dell'opposta, la quale ha discusso la causa e precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
* * *
5 L'opposizione è infondata e non può essere accolta, con la conseguenza che il DI opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le ragioni in fatto e in diritto della decisione vengono di seguito esposte.
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
L'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, sollevata dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta sul presupposto dell'incertezza in ordine al Tribunale dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione, è infondata.
Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 164 primo comma c.p.c. prevede la sanzione della nullità dell'atto di citazione nel caso di omessa indicazione o assoluta incertezza in ordine all'Autorità giudiziaria adita, non sussistente nel caso di specie ove è evidentemente presente un refuso nell'atto di citazione recante l'indicazione, quale giudice adito, del Tribunale di Pisa anziché di quello di Firenze che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, a causa di un mero errore materiale, che non ha impedito all'opposta di costituirsi regolarmente avanti l'intestato Tribunale, articolando la propria difesa nel merito, con sanatoria, pertanto, di ogni eventuale difetto ai sensi dell'art. 164 comma tre c.p.c.
2. Sul thema decidendum.
L'opposta ha azionato in via monitoria e nel presente giudizio, un credito pari ad € 200.765,70, di cui € 44.387,34 quale saldo debitore comprensivo di interessi e competenze alla data del
28.11.2022 del conto corrente n. 111921 ed € 156.378,36 a titolo di capitale, spese ed interessi alla data del 29.11.2022 quale debito residuo relativo a mutuo chirografario n. 4885038.
Ciò detto, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, nonché documentalmente provate:
i) la sottoscrizione del contratto di conto corrente n. 1261/32 (doc. 05 – ricorso monitorio) da parte della società Euro Est s.r.l. (oggi – visura doc. 16 ricorso monitorio) Controparte_4
con , in seguito fusa per incorporazione, in data 13.12.2016, nel Controparte_6
(doc. 6-7-10 – ricorso monitorio); CP_2
ii) che, in data 27.8.2013, le parti avevano apportato modifiche alle condizioni di detto contratto, il quale era variato nel numero identificativo nell'odierno 111921 (doc. 09 – ricorso monitorio);
6 iii) la stipula del contratto di mutuo chirografario n. 4885038 in data 10.11.2020, con erogazione alla della somma di € 170.000,00 (doc. 11 – ricorso monitorio); Controparte_4
iv) la sottoscrizione da parte di di garanzia denominata fideiussione omnibus Parte_1
n. 542565, in data 8.6.2012, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 250.000,00 (doc. 08
– ricorso monitorio) e di una fideiussione specifica, in data 13.10.2020, fino a concorrenza dell'intero importo del mutuo sopradetto (doc. 12 – ricorso monitorio).
Ricostruita la vicenda processuale, l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per l'illegittima adozione di piano di ammortamento alla francese,
l'indeterminatezza dell'oggetto e per la violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria,
l'applicazione di interesse usurari e anatocistici, e la decadenza della BANCA dal termine di cui all'art. 1957 c.c.
3. Sul rapporto di finanziamento e sull'applicazione di un piano di ammortamento cd. alla francese.
L'opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per la mancata indicazione delle modalità di capitalizzazione degli interessi, in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ex art. 116 e 117 TUB e sui requisiti dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 e 1418 c.c., nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici stante l'adozione dell'ammortamento cd alla francese.
Le eccezioni in tal modo riepilogate sono infondate.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione di indeterminatezza derivante dall'adozione di piano di ammortamento alla francese, la SC ha di recente affermato con pronuncia adottata a Sezioni Unite in tema di mutuo bancario a tasso fisso (ma alle medesime conclusioni si giunge per quello a tasso variabile ai fini che qui rilevano) che “con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Inoltre, in ordine all'eccepita applicazione di interessi anatocistici per effetto del piano prescelto, si osserva che l'ammortamento alla francese si caratterizza per una struttura a rate costanti, che di per
7 sé non comporta automaticamente una produzione di interessi da interessi e, quindi, un fenomeno di anatocismo. Invero, tale tipologia di ammortamento prevede che ciascuna rata sia composta da una quota capitale e da una quota di interessi calcolata sul capitale residuo non ancora restituito;
di talché, la quota capitale, inizialmente più bassa, sarà destinata a crescere progressivamente, mentre la quota di interessi, essendo calcolata solo sul capitale residuo, avrà portata decrescente. Sul punto, è invalso in giurisprudenza l'orientamento, che questo Giudice condivide, secondo cui “la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non
è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11400 del 2014; si veda sul punto anche Corte d'Appello di Brescia n. 247/2024; Corte d'Appello di
Firenze n. 52/2024).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo indica chiaramente la somma di capitale erogato pari ad €
170.000,00, il numero delle rate (precisamente, 72 rate mensili di cui 12 di preammortamento fino al
10.11.2021), il tasso di interesse variabile pari a 3,27 % punti in più dell'IRS a 5 anni (che alla data di stipula del contratto di finanziamento era pari al 2,80%) e, infine, reca in allegato il piano di ammortamento (doc. 11 – fascicolo monitorio), con la conseguenza che ogni motivo di opposizione sollevato sul punto è genericamente dedotto e comunque privo di fondamento.
4. Sull'applicazione di interessi usurari e anatocistici rispetto al rapporto di conto corrente.
Premesso, quanto all'onere della prova, l'orientamento costante della SC, secondo cui: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024; Sez. U - , Sentenza n. 19597 del
18/09/2020), occorre evidenziare che le doglianze dell'opponente sul punto sono del tutto generiche e non circostanziate, nonché prive di adeguato supporto probatorio.
In primo luogo, la perizia allegata alla citazione attiene al solo contratto di conto corrente n.
8 111921 e non fa alcun riferimento, invece, al contratto di mutuo chirografario n. n. 4885038: in rapporto a quest'ultimo, l'opponente non ha pertanto dedotto alcunché riguardo ai tassi di interesse applicati, ai tassi soglia vigenti in quel periodo e al presunto superamento di quest'ultimi ai fini dell'integrazione del fenomeno usurario.
In secondo luogo, nella perizia allegata alla citazione e richiamata negli scritti difensivi attorei, al fine di calcolare il superamento dei tassi soglia quanto al contratto di conto corrente, viene dato atto che il perito ha provveduto al ricalcolo del saldo secondo due distinte ipotesi e per la prima di esse viene testualmente utilizzata la “formula definita dalle istruzioni banca d'Italia per il periodo successivo al primo luglio 2009” (pag. 5 relazione tecnica).
Utilizzando, dunque, i criteri sanciti dalla Banca d'Italia, e richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di rapporti bancari ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni
Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024), si osserva come la stessa perizia di parte concluda ritenendo non sussistente l'usura.
Invero, l'opponente giunge alla conclusione della sussistenza dell'usura unicamente attraverso la seconda ipotesi di calcolo prospettata, ossia quella che richiama una metodologia non conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia e per la quale, peraltro, non vengono riportate le operazioni effettuate aventi quale risultato le cifre esposte, risultando quindi la stessa perizia di parte del tutto generica, oltre che in alcun modo non condivisibile quanto alle premesse.
Del pari, anche con riferimento all'anatocismo, la perizia di parte risulta estremamente vaga, tenuto conto che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data successiva alla delibera
CICR del 9.2.2000, attuativa del d.lgs 432/1999 ed entrata in vigore il 22.4.2000, con la quale, nell'ambito dei rapporti bancari, è stata prevista la legittimità della capitalizzazione degli interessi purché la periodicità sia reciproca tra interessi attivi e passivi e risulti da espressa pattuizione approvata per iscritto.
9
Considerato che
nel caso di specie, all'art. 7 delle condizioni che regolano il conto corrente viene prevista la pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (doc. 05 – fascicolo monitorio), anche tale ultima eccezione è infondata.
5. Sull'ammontare del credito e sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_3
L'opponente, in virtù dell'affermata applicazione di interessi usurari e di commissioni non pattuite, ritiene debbano essere espunte dal saldo del rapporto di conto corrente n. 111921 ed in base al differente metodo di calcolo utilizzato nella perizia di parte allegata, la somma di € 139.040,68 o quella di €139.827,29.
In punto di prova e quantificazione del credito, occorre premettere che ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
l'estratto conto conforme alle scritture contabili e certificato dal dirigente della Banca stessa, costituisce prova idonea ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria. In seguito, nel giudizio a cognizione piena, successivo alla proposizione dell'opposizione contro il decreto ingiunto, tale documento, pur non perdendo la propria efficacia probatoria, assume meramente un valore indiziario liberamente valutabile dal Giudice unitamente agli altri elementi significativi, essendo parte opposta – attrice in senso sostanziale – onerata di produrre gli estratti conto riferiti al rapporto oggetto di giudizio.
Orbene, nel caso di specie, la ha depositato nel procedimento monitorio l'estratto conto CP_3 certificato ex art. 50 TUB (doc. 17 – fascicolo monitorio) e, nella fase di opposizione, gli estratti conto dal 31.10.2021, in cui si evidenzia un saldo attivo pari ad € 4.768,46 per il cliente, fino alla data di chiusura del conto (28.11.2022) con saldo negativo di € 44.387,34 (doc. 06 – parte opposta).
Pertanto, deve ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla quanto alla sussistenza CP_3 del credito ingiunto. Invero, non può ritenersi la creditrice onerata della produzione degli estratti conto antecedenti a quello depositato con saldo positivo per il cliente, in quanto indicativo di un credito del correntista e come tale favorevole a quest'ultimo.
Al contrario, l'opponente, al fine dell'accertamento di un proprio credito, era tenuta ad allegare gli estratti conto necessari, incombendo su di essa l'onere di provare l'illegittimità delle pretese avversarie per il periodo antecedente al primo estratto conto con saldo positivo allegato dalla CP_3
(cfr Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022: “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto,
10 come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Nel caso di specie, quindi, la mancata completa produzione degli estratti conto non consente di ricostruire l'andamento del rapporto dedotto secondo la prospettazione dell'opponente e tale omissione probatoria, non può essere sanata né con l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., né a tale carenza è possibile sopperire con l'esperimento di una CTU contabile risultante esplorativa, atteso che essa non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto
(ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Proseguendo, la opposta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto CP_3 dall'opponente ad accertare un diverso saldo del conto corrente fino al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 13.01.2024 e, a fronte di tale eccezione, l'opponente nulla ha dedotto, eccepito e tantomeno provato, con la conseguenza che deve considerarsi prescritto il diritto alla restituzione di tutti gli importi versati con rimesse anteriori al 13.01.2014.
6. Sulla decadenza dalle azioni nei confronti del fideiussore.
L'opponente ha eccepito, in maniera del tutto generica, la decadenza della creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver intrapreso un'azione giudiziaria nel termine dei sei mesi previsti dalla citata norma, ritenendo non sufficiente a tal fine la trasmissione di un atto stragiudiziale.
Preliminarmente, avuto riguardo alla qualificazione delle garanzie operata dall'opposta, deve darsi atto che la previsione nel contratto garanzia di una clausola di pagamento cd. a prima richiesta, come quella contenuta nell'art. 7 delle fideiussioni in questa sede azionate, non ne determina l'automatica qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia.
Difatti, richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
11 l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 31105 del 04/12/2024; Sez. 3 - , Sentenza n.
4717 del 19/02/2019), la suddetta clausola deve essere esaminata alla luce del complessivo contenuto del contratto stesso.
Nel caso di specie, la previsione cui all'art. 7 delle condizioni generali dei contratti sottoscritti, volta a prevedere per il fideiussore di pagare immediatamente la banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, non comporta anche, in assenza di una specifica enunciazione, che il debitore rinunci a far valere le eccezioni relative al rapporto di garanzia. Ne consegue che difetta la caratteristica principale del contratto autonomo di garanzia, che lo differenzia rispetto alla fideiussione, data dall'assenza di accessorietà tra l'obbligazione principale e la stessa garanzia, che preclude al garante la possibilità di far valere eccezioni nascenti dal rapporto principale.
Qualificate le garanzie prestate dall'opponente in termini di fideiussioni, occorre altresì richiamare brevemente la distinzione tra fideiussioni omnibus e specifiche, ove con le prime si intende la garanzia estesa a tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale con la precisazione, ai fini della sua validità, di un limite massimo garantito ex art. 1938 c.c. mentre, diversamente, le fideiussioni specifiche fanno riferimento alla garanzia di debiti originati da determinati rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto specifico riferimento nel contratto di fideiussione.
Ciò detto, il contratto n. 542565 con il quale l'opponente si è obbligato a garantire tutte le obbligazioni del debitore principale fino all'importo massimo di € 250.000,00, deve qualificarsi quale contratto di fideiussione omnibus (doc. 08 – ricorso monitorio); mentre il contratto n. 629627 recante l'impegno del garante a rispondere delle obbligazioni derivanti dal solo contratto di mutuo chirografario concluso con la debitrice principale, fino a concorrenza dell'intero importo mutato, quale contratto di fideiussione specifica (doc. 12 – ricorso monitorio).
Accertata la qualifica dei contratti in oggetto come fideiussioni, si rileva come nel testo delle stesse
è prevista, alla clausola 6, un'espressa deroga ai termini di decadenza ex art. 1957 c.c. e, sul punto,
l'opponente si è limitata nell'atto introduttivo ad eccepire, in termini del tutto generici, che “il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., nel caso di specie, è stato ampiamente disatteso, essendo decorso un termine ben più ampio rispetto ai sei mesi indicati dalla Legge e dalla normativa in materia” (pag. 4 – ricorso introduttivo), senza sollevare, come evidenziato da parte opposta nei propri atti difensivi, la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. per la conformità al modello ABI reputato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05.
12 In ogni caso, attesa la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola laddove evincibile dai documenti agli atti, in primo luogo occorre constatare l'inapplicabilità della normativa a protezione del consumatore in capo al garante, che si è costituito garante della Controparte_4
(già Euro Est s.r.l.) per fini che esulano dalla propria sfera privata. Difatti è pacifico, nonché documentalmente provato dalla visura allegata della società debitrice (doc. 16 – fascicolo monitorio), che al momento del rilascio delle fideiussioni in oggetto, il garante rivestiva il ruolo di amministratore unico della società beneficiaria del prestito.
In secondo luogo, con riferimento alla garanzia specifica n. 629627 prestata dal garante non è applicabile il regime di tutela riservato alle fideiussioni omnibus, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI e reputato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05.
Invero, secondo l'orientamento già maggioritario nella giurisprudenza di merito e di recente avallato da quella di legittimità, solamente il garante obbligato rispetto ad una fideiussione c.d. omnibus può invocare la natura di prova privilegiata della predetta decisione della Banca d'Italia, avendo l'accertamento effettuato in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza riguardare le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni inerenti a specifiche operazioni. Pertanto, in relazione a quest'ultime, non potendo essere applicato il provvedimento decisionale adottato dalla Banca d'Italia, non vige la presunzione che esse rappresentino il frutto di un'intesa anticoncorrenziale (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21841 del
02/08/2024: “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Cfr anche ex multis Corte appello Firenze sez. II, 30/03/2023, n.648 e Corte d'Appello di Miano n. 3082 del
4.10.2022).
13 Con riferimento, invece, alla fideiussione omnibus prestata, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, di regola, in ogni stato e grado del processo, parte opponente avrebbe dovuto introdurre ed allegare i fatti costitutivi volti a fondare detta eccezione, in quanto è necessario che i presupposti di fatto della nullità siano allegati dalle parti o emergano, comunque, dagli atti (ex multis Cass. n. 7385/2025; Cass. n. 10712/2024; Cass. n.
19401/2024; Cass. 30383/2024).
Nel caso in esame, non può ritenersi che dagli atti prodotti emergano i presupposti di fatto l'accertamento di detta nullità, neppure invocata dall'opponente, non avendo quest'ultima dedotto la corrispondenza tra la clausola di cui all'art. 6 della fideiussione omnibus con quella oggetto di esame da parte della Banca d'Italia, né tantomeno è presente il modello ABI di riferimento e il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 per il quale non è invocabile il principio iura novit curia (si richiama sul punto la recente pronuncia della Corte di Cassazione: “la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” Sez. 1 - , Ordinanza
n. 7387 del 19/03/2025).
Oltretutto, il contratto di fideiussione omnibus in oggetto è datato 8.6.2012, pertanto non essendo stato stipulato entro l'ambito temporale preso come riferimento dalla Banca d'Italia nel compiere l'accertamento in questione, ossia tra il 2002 e maggio 2005, il provvedimento n. 55/05 “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (così Cass. n. 30383/2024).
Conseguentemente, la clausola di rinuncia al termine di decadenza prevista all'art. 6 di ciascun contratto di fideiussione, per i motivi sopra esplicitati, deve ritenersi valida ed efficace, essendo l'art. 1957 c.c. derogabile e rinunciabile dalle parti nella loro autonomia contrattuale.
Ad abundantiam, parte opposta ha prodotto nel procedimento monitorio la lettera inviata per posta raccomandata, in data 21.12.2022, sia al debitore principale che al garante – odierno opponente –, recante comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e di recesso dai contratti di apertura
14 di credito, conto corrente, mutuo e contestuale richiesta stragiudiziale di pagamento (doc. 13-14-15
– fascicolo monitorio).
Ciò deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza per la creditrice, in quanto, come di recente osservato dalla SC, “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025).
7. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'opposta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si
è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e, segnatamente, dell'istruzione solo documentale e della decisione in forma semplificata, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI n.
3632/2023 del Tribunale di Firenze;
B) Condanna a rifondere a , rappresentata da Parte_1 CP_2 [...]
, le spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 2.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 972/2024 tra le parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. JONATHA CIRILLO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Massa (MS), Via Cavour, n. 11;
ATTORE OPPONENTE
e in persona del procuratore speciale, nella sua Controparte_1
qualità di mandataria con rappresentanza di , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
ROBERTO NANNELLI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Firenze, Via Antognoli,
n. 44;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. del Tribunale di Firenze n. 3632/2023
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) Accertare la presenza di interessi anatocistici nel contratto di Mutuo e nei rapporti di conto corrente de quo, Accertare la mancanza di legittimazione della ingiungente alla escussione CP_3
della garanzia per mancato rispetto del termine ex art.1957 cc, e pertanto Dichiarare NULLO per violazione degli artt.633, 634 cc e dell'art.117 T.U.B. e per l'effetto REVOCARE, il Decreto
Ingiuntivo emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze, in data 09.11.2023 portante il
n.3632/2023 - R.G. 12635/2023, notificato in data 04.12.2023, con tutte le conseguenze di legge;
1 e per l'effetto ordinare la cancellazione di tutte le Ipoteche iscritte sulla proprietà dell'odierno opponente, ponendo le relative spese a carico della Banca opposta;
2) ACCERTARE e
DICHIARARE la Nullità ed Inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1408 cc, delle condizioni generali di contratto e la determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, e per l'effetto
DICHIARARE l'Inefficacia degli addebiti per Interessi Ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva ex art. 1284 comma 3 cc, degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigenti;
3) ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte della Banca convenuta delle regole di
Correttezza e Buona Fede nell'esecuzione del complesso contratto di cc impugnato e della relativa garanzia prestata dall'opponente, e per l'effetto DICHIARARE la Non Debenza dell'Interesse ultralegale, delle eventuali provvigioni di massimo scoperto traimestrali, dell'Anatocismo, dei giorni di valuta, delle commissioni e delle spese applicate;
4) ACCERTARE e DICHIARARE la Nullità ed Inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 1408 cc, delle Condizioni Contrattuali, relativa alla capitalizzazione Trimestrale degli
Interessi, Competenze, Spese ed Oneri, e per l'effetto DICHIARARE l'Inefficacia di ogni e qualsivoglia Capitalizzazione di Interessi;
5) DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
6) CONDANNARE la Banca ingiungente al risarcimento dei danni patiti dall'odierno opponente, in relazione afgli artt.1337, 1338, 1366 e 1376 cc, da determinarsi in via equitativa;
7) Per l'effetto Rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in premessa esplicitati.
8) Comunque, DICHIARARE LIBERATO il sig. dalla garanzia prestata. Parte_1
9) CONDANNARE parte opposta al pagamento delle spese e compensi professionali per il presente giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA: “Piaccia al Tribunale di Firenze:
1) respingere siccome inammissibili e infondate tutte le domande avversarie;
2) vittoria di spese e di compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 3632/2023, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze in data 8-9.11.2023, con il quale gli è stato intimato, in solido con , il Controparte_4
2 pagamento immediato, a favore del (nel prosieguo anche solo o CP_2 CP_3
Cont
), della somma di € 200.765,70 a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente e restituzione del capitale erogato in forza di un mutuo chirografario oltre i relativi interessi, debito assistito dalle garanzie indicate in atti, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e formulando, segnatamente, le conclusioni sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente, premessa la propria qualità di garante della
Società , ha dedotto: Controparte_4
⎯ la nullità del contratto di finanziamento per l'illegittima adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese, in violazione del divieto di anatocismo nonché, stante l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 e 1418 c.c., e la violazione della normativa che impone la trasparenza delle condizioni applicate nei contratti bancari;
⎯ la decadenza della dal diritto di pretendere l'adempimento nei suoi confronti, per CP_3
non essersi la stessa attivata per ottenere il pagamento entro il termine di sei mesi di cui all'art. 1957;
⎯ l'applicazione di tassi usurari e anatocistici e l'addebito di commissioni e spese, quali il corrispettivo di disponibilità creditizia (CDF) e la commissione istruttoria veloce (CIV), non quantificate dal contratto sottoscritto e di cui tenersi conto ai fini del calcolo del TEG, voci tutte complessivamente da scomputarsi dal credito azionato dalla Banca.
Costituitasi in giudizio, quale mandataria di Controparte_1
, ha contestato le deduzioni dell'opponente e la fondatezza dei motivi di CP_2
opposizione, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e la conferma del Con premettendo che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti della
[...]
, quale debitrice principale, e di quale garante ed era CP_4 Parte_1
divenuto definitivamente esecutivo nei confronti della prima per mancata opposizione e allegando, a sua volta:
⎯ la nullità dell'atto di citazione per incertezza nell'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, essendo indicato nell'epigrafe il Tribunale di Pisa, anziché quello di Firenze;
⎯ quanto al titolo della pretesa creditoria azionata in monitorio, che in data 30.11.2001 era stato stipulato il contratto di conto corrente n. 1261/32 tra Euro Est s.r.l., poi ridenominatasi
3 , e la in seguito fusa per Controparte_4 Controparte_6
incorporazione, in data 13.12.2016, nell'odierna società opposta;
⎯ che in data 8.6.2012 l'odierno opponente aveva sottoscritto la garanzia azionata in monitorio a favore della Euro Est s.r.l. estesa a tutte le obbligazioni dalla stessa contratte fino all'importo massimo di € 250.000,00;
⎯ che, a seguito delle fusioni intervenute, al contratto di conto corrente, in data 27.8.2013, era stato attribuito il nuovo numero identificativo 111921 ed erano state apportate modifiche contrattuali ed economiche concordate tra le parti;
⎯ di avere, in data 10.11.2020, concesso alla debitrice principale il mutuo chirografario n.
4885038, erogandole la somma di € 170.000,00, e che contestualmente l'opponente rilasciava una fideiussione specifica a garanzia della restituzione;
⎯ che, presentando il conto corrente un saldo debitore pari ad € 44.387,34 e non essendo stata restituita la somma mutuata pari ad € 156.378,36, in data 21.9.2922 aveva esercitato il diritto di recesso e comunicato la costituzione in mora dei debitori;
⎯ la prescrizione del diritto alla ripetizione pretesa dall'opponente quanto alle somme addebitate con riferimento alle rimesse effettuate nei dieci anni antecedenti alla notifica della citazione, avvenuta in data in data 19.01.2024, giorno di interruzione della prescrizione;
⎯ l'infondatezza dell'eccezione di applicazione illegittima di interessi anatocistici, stante la previsione espressa nel contratto di conto corrente, successiva all'entrata in vigore della
Delibera CICR del 22.4.2000, della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi nel rispetto di essa;
⎯ l'inesistenza di usura sia con riferimento al contratto di finanziamento, per il quale l'opponente non ha sollevato eccezioni, che per il conto corrente, posto che la stessa perizia depositata dall'opponente ha dato atto che, applicando la formula a tal fine indicata dalla
Banca d'Italia, non sussiste usura originaria né sopravvenuta;
⎯ che i tassi di interesse, le spese e le commissioni in concreto applicati al rapporto erano stati concordemente pattuiti con la debitrice principale, sia originariamente nel 2001 in fase di apertura del conto corrente, che successivamente in sede di modifica delle condizioni economiche avvenuta il 27.8.2013;
⎯ la prestazione delle garanzie da parte dell'opponente allorquando rivestiva lo stesso l'incarico di amministratore unico della società debitrice principale, con esclusione quindi della sua qualità di consumatore;
4 ⎯ l'infondatezza altresì dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c, in considerazione della natura di contratto autonomo delle garanzie prestate dall'opponente e della conseguente impossibilità per questi di sollevare eccezioni riferite all'obbligazione principale;
⎯ che, anche nel caso in cui le garanzie prestate vengano considerate quali fideiussioni,
l'eccezione è infondata stante la clausola derogatoria al regime previsto dall'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 dei contratti sottoscritti dall'opponente e di avere, comunque, provveduto ad inviare, in data 21.09.2022, comunicazione tramite posta raccomandata del recesso dai contratti con la debitrice principale, nonché la richiesta di pagamento sia a questa che al garante;
Pt_1
⎯ che non poteva essere invocata, a sostegno della eccepita decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., nemmeno la nullità della clausola derogatoria in quanto riproduttiva dello schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, non avendo parte opponente assolto all'onere probatorio su di essa incombente depositando detto provvedimento;
⎯ che, in ogni caso, nessuna nullità era invocabile quanto alla garanzia rilasciata nel 2020, integrante fideiussione specifica.
In ragione di quanto esposto, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice, con Ordinanza del
19.07.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e disposto lo svolgimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, obbligatorio a pena di improcedibilità vertendo la causa nella materia dei contratti bancari, esperito dalle parti con esito negativo.
Con Ordinanza del 21.03.2025, il Giudice ha rigettato le istanze di pronuncia di ordine di esibizione e di CTU avanzate dall'opponente con la memoria ex art. 171 ter n. 2 e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 13.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. (nella versione modificata ed integrata dal
D. Lgs 149/2022 e dal D. Lgs. 164/2024: si veda l'art. 7 di tale ultimo Decreto “correttivo”), a cui
è comparsa la sola procuratrice dell'opposta, la quale ha discusso la causa e precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
* * *
5 L'opposizione è infondata e non può essere accolta, con la conseguenza che il DI opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le ragioni in fatto e in diritto della decisione vengono di seguito esposte.
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
L'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, sollevata dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta sul presupposto dell'incertezza in ordine al Tribunale dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione, è infondata.
Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 164 primo comma c.p.c. prevede la sanzione della nullità dell'atto di citazione nel caso di omessa indicazione o assoluta incertezza in ordine all'Autorità giudiziaria adita, non sussistente nel caso di specie ove è evidentemente presente un refuso nell'atto di citazione recante l'indicazione, quale giudice adito, del Tribunale di Pisa anziché di quello di Firenze che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, a causa di un mero errore materiale, che non ha impedito all'opposta di costituirsi regolarmente avanti l'intestato Tribunale, articolando la propria difesa nel merito, con sanatoria, pertanto, di ogni eventuale difetto ai sensi dell'art. 164 comma tre c.p.c.
2. Sul thema decidendum.
L'opposta ha azionato in via monitoria e nel presente giudizio, un credito pari ad € 200.765,70, di cui € 44.387,34 quale saldo debitore comprensivo di interessi e competenze alla data del
28.11.2022 del conto corrente n. 111921 ed € 156.378,36 a titolo di capitale, spese ed interessi alla data del 29.11.2022 quale debito residuo relativo a mutuo chirografario n. 4885038.
Ciò detto, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc, nonché documentalmente provate:
i) la sottoscrizione del contratto di conto corrente n. 1261/32 (doc. 05 – ricorso monitorio) da parte della società Euro Est s.r.l. (oggi – visura doc. 16 ricorso monitorio) Controparte_4
con , in seguito fusa per incorporazione, in data 13.12.2016, nel Controparte_6
(doc. 6-7-10 – ricorso monitorio); CP_2
ii) che, in data 27.8.2013, le parti avevano apportato modifiche alle condizioni di detto contratto, il quale era variato nel numero identificativo nell'odierno 111921 (doc. 09 – ricorso monitorio);
6 iii) la stipula del contratto di mutuo chirografario n. 4885038 in data 10.11.2020, con erogazione alla della somma di € 170.000,00 (doc. 11 – ricorso monitorio); Controparte_4
iv) la sottoscrizione da parte di di garanzia denominata fideiussione omnibus Parte_1
n. 542565, in data 8.6.2012, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 250.000,00 (doc. 08
– ricorso monitorio) e di una fideiussione specifica, in data 13.10.2020, fino a concorrenza dell'intero importo del mutuo sopradetto (doc. 12 – ricorso monitorio).
Ricostruita la vicenda processuale, l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per l'illegittima adozione di piano di ammortamento alla francese,
l'indeterminatezza dell'oggetto e per la violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria,
l'applicazione di interesse usurari e anatocistici, e la decadenza della BANCA dal termine di cui all'art. 1957 c.c.
3. Sul rapporto di finanziamento e sull'applicazione di un piano di ammortamento cd. alla francese.
L'opponente ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per la mancata indicazione delle modalità di capitalizzazione degli interessi, in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ex art. 116 e 117 TUB e sui requisiti dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 e 1418 c.c., nonché l'illegittima applicazione di interessi anatocistici stante l'adozione dell'ammortamento cd alla francese.
Le eccezioni in tal modo riepilogate sono infondate.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione di indeterminatezza derivante dall'adozione di piano di ammortamento alla francese, la SC ha di recente affermato con pronuncia adottata a Sezioni Unite in tema di mutuo bancario a tasso fisso (ma alle medesime conclusioni si giunge per quello a tasso variabile ai fini che qui rilevano) che “con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Inoltre, in ordine all'eccepita applicazione di interessi anatocistici per effetto del piano prescelto, si osserva che l'ammortamento alla francese si caratterizza per una struttura a rate costanti, che di per
7 sé non comporta automaticamente una produzione di interessi da interessi e, quindi, un fenomeno di anatocismo. Invero, tale tipologia di ammortamento prevede che ciascuna rata sia composta da una quota capitale e da una quota di interessi calcolata sul capitale residuo non ancora restituito;
di talché, la quota capitale, inizialmente più bassa, sarà destinata a crescere progressivamente, mentre la quota di interessi, essendo calcolata solo sul capitale residuo, avrà portata decrescente. Sul punto, è invalso in giurisprudenza l'orientamento, che questo Giudice condivide, secondo cui “la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non
è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11400 del 2014; si veda sul punto anche Corte d'Appello di Brescia n. 247/2024; Corte d'Appello di
Firenze n. 52/2024).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo indica chiaramente la somma di capitale erogato pari ad €
170.000,00, il numero delle rate (precisamente, 72 rate mensili di cui 12 di preammortamento fino al
10.11.2021), il tasso di interesse variabile pari a 3,27 % punti in più dell'IRS a 5 anni (che alla data di stipula del contratto di finanziamento era pari al 2,80%) e, infine, reca in allegato il piano di ammortamento (doc. 11 – fascicolo monitorio), con la conseguenza che ogni motivo di opposizione sollevato sul punto è genericamente dedotto e comunque privo di fondamento.
4. Sull'applicazione di interessi usurari e anatocistici rispetto al rapporto di conto corrente.
Premesso, quanto all'onere della prova, l'orientamento costante della SC, secondo cui: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024; Sez. U - , Sentenza n. 19597 del
18/09/2020), occorre evidenziare che le doglianze dell'opponente sul punto sono del tutto generiche e non circostanziate, nonché prive di adeguato supporto probatorio.
In primo luogo, la perizia allegata alla citazione attiene al solo contratto di conto corrente n.
8 111921 e non fa alcun riferimento, invece, al contratto di mutuo chirografario n. n. 4885038: in rapporto a quest'ultimo, l'opponente non ha pertanto dedotto alcunché riguardo ai tassi di interesse applicati, ai tassi soglia vigenti in quel periodo e al presunto superamento di quest'ultimi ai fini dell'integrazione del fenomeno usurario.
In secondo luogo, nella perizia allegata alla citazione e richiamata negli scritti difensivi attorei, al fine di calcolare il superamento dei tassi soglia quanto al contratto di conto corrente, viene dato atto che il perito ha provveduto al ricalcolo del saldo secondo due distinte ipotesi e per la prima di esse viene testualmente utilizzata la “formula definita dalle istruzioni banca d'Italia per il periodo successivo al primo luglio 2009” (pag. 5 relazione tecnica).
Utilizzando, dunque, i criteri sanciti dalla Banca d'Italia, e richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di rapporti bancari ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni
Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024), si osserva come la stessa perizia di parte concluda ritenendo non sussistente l'usura.
Invero, l'opponente giunge alla conclusione della sussistenza dell'usura unicamente attraverso la seconda ipotesi di calcolo prospettata, ossia quella che richiama una metodologia non conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia e per la quale, peraltro, non vengono riportate le operazioni effettuate aventi quale risultato le cifre esposte, risultando quindi la stessa perizia di parte del tutto generica, oltre che in alcun modo non condivisibile quanto alle premesse.
Del pari, anche con riferimento all'anatocismo, la perizia di parte risulta estremamente vaga, tenuto conto che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data successiva alla delibera
CICR del 9.2.2000, attuativa del d.lgs 432/1999 ed entrata in vigore il 22.4.2000, con la quale, nell'ambito dei rapporti bancari, è stata prevista la legittimità della capitalizzazione degli interessi purché la periodicità sia reciproca tra interessi attivi e passivi e risulti da espressa pattuizione approvata per iscritto.
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Considerato che
nel caso di specie, all'art. 7 delle condizioni che regolano il conto corrente viene prevista la pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (doc. 05 – fascicolo monitorio), anche tale ultima eccezione è infondata.
5. Sull'ammontare del credito e sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_3
L'opponente, in virtù dell'affermata applicazione di interessi usurari e di commissioni non pattuite, ritiene debbano essere espunte dal saldo del rapporto di conto corrente n. 111921 ed in base al differente metodo di calcolo utilizzato nella perizia di parte allegata, la somma di € 139.040,68 o quella di €139.827,29.
In punto di prova e quantificazione del credito, occorre premettere che ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
l'estratto conto conforme alle scritture contabili e certificato dal dirigente della Banca stessa, costituisce prova idonea ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria. In seguito, nel giudizio a cognizione piena, successivo alla proposizione dell'opposizione contro il decreto ingiunto, tale documento, pur non perdendo la propria efficacia probatoria, assume meramente un valore indiziario liberamente valutabile dal Giudice unitamente agli altri elementi significativi, essendo parte opposta – attrice in senso sostanziale – onerata di produrre gli estratti conto riferiti al rapporto oggetto di giudizio.
Orbene, nel caso di specie, la ha depositato nel procedimento monitorio l'estratto conto CP_3 certificato ex art. 50 TUB (doc. 17 – fascicolo monitorio) e, nella fase di opposizione, gli estratti conto dal 31.10.2021, in cui si evidenzia un saldo attivo pari ad € 4.768,46 per il cliente, fino alla data di chiusura del conto (28.11.2022) con saldo negativo di € 44.387,34 (doc. 06 – parte opposta).
Pertanto, deve ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla quanto alla sussistenza CP_3 del credito ingiunto. Invero, non può ritenersi la creditrice onerata della produzione degli estratti conto antecedenti a quello depositato con saldo positivo per il cliente, in quanto indicativo di un credito del correntista e come tale favorevole a quest'ultimo.
Al contrario, l'opponente, al fine dell'accertamento di un proprio credito, era tenuta ad allegare gli estratti conto necessari, incombendo su di essa l'onere di provare l'illegittimità delle pretese avversarie per il periodo antecedente al primo estratto conto con saldo positivo allegato dalla CP_3
(cfr Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022: “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto,
10 come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Nel caso di specie, quindi, la mancata completa produzione degli estratti conto non consente di ricostruire l'andamento del rapporto dedotto secondo la prospettazione dell'opponente e tale omissione probatoria, non può essere sanata né con l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., né a tale carenza è possibile sopperire con l'esperimento di una CTU contabile risultante esplorativa, atteso che essa non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto
(ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Proseguendo, la opposta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto CP_3 dall'opponente ad accertare un diverso saldo del conto corrente fino al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 13.01.2024 e, a fronte di tale eccezione, l'opponente nulla ha dedotto, eccepito e tantomeno provato, con la conseguenza che deve considerarsi prescritto il diritto alla restituzione di tutti gli importi versati con rimesse anteriori al 13.01.2014.
6. Sulla decadenza dalle azioni nei confronti del fideiussore.
L'opponente ha eccepito, in maniera del tutto generica, la decadenza della creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver intrapreso un'azione giudiziaria nel termine dei sei mesi previsti dalla citata norma, ritenendo non sufficiente a tal fine la trasmissione di un atto stragiudiziale.
Preliminarmente, avuto riguardo alla qualificazione delle garanzie operata dall'opposta, deve darsi atto che la previsione nel contratto garanzia di una clausola di pagamento cd. a prima richiesta, come quella contenuta nell'art. 7 delle fideiussioni in questa sede azionate, non ne determina l'automatica qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia.
Difatti, richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
11 l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 31105 del 04/12/2024; Sez. 3 - , Sentenza n.
4717 del 19/02/2019), la suddetta clausola deve essere esaminata alla luce del complessivo contenuto del contratto stesso.
Nel caso di specie, la previsione cui all'art. 7 delle condizioni generali dei contratti sottoscritti, volta a prevedere per il fideiussore di pagare immediatamente la banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, non comporta anche, in assenza di una specifica enunciazione, che il debitore rinunci a far valere le eccezioni relative al rapporto di garanzia. Ne consegue che difetta la caratteristica principale del contratto autonomo di garanzia, che lo differenzia rispetto alla fideiussione, data dall'assenza di accessorietà tra l'obbligazione principale e la stessa garanzia, che preclude al garante la possibilità di far valere eccezioni nascenti dal rapporto principale.
Qualificate le garanzie prestate dall'opponente in termini di fideiussioni, occorre altresì richiamare brevemente la distinzione tra fideiussioni omnibus e specifiche, ove con le prime si intende la garanzia estesa a tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale con la precisazione, ai fini della sua validità, di un limite massimo garantito ex art. 1938 c.c. mentre, diversamente, le fideiussioni specifiche fanno riferimento alla garanzia di debiti originati da determinati rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto specifico riferimento nel contratto di fideiussione.
Ciò detto, il contratto n. 542565 con il quale l'opponente si è obbligato a garantire tutte le obbligazioni del debitore principale fino all'importo massimo di € 250.000,00, deve qualificarsi quale contratto di fideiussione omnibus (doc. 08 – ricorso monitorio); mentre il contratto n. 629627 recante l'impegno del garante a rispondere delle obbligazioni derivanti dal solo contratto di mutuo chirografario concluso con la debitrice principale, fino a concorrenza dell'intero importo mutato, quale contratto di fideiussione specifica (doc. 12 – ricorso monitorio).
Accertata la qualifica dei contratti in oggetto come fideiussioni, si rileva come nel testo delle stesse
è prevista, alla clausola 6, un'espressa deroga ai termini di decadenza ex art. 1957 c.c. e, sul punto,
l'opponente si è limitata nell'atto introduttivo ad eccepire, in termini del tutto generici, che “il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., nel caso di specie, è stato ampiamente disatteso, essendo decorso un termine ben più ampio rispetto ai sei mesi indicati dalla Legge e dalla normativa in materia” (pag. 4 – ricorso introduttivo), senza sollevare, come evidenziato da parte opposta nei propri atti difensivi, la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. per la conformità al modello ABI reputato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05.
12 In ogni caso, attesa la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola laddove evincibile dai documenti agli atti, in primo luogo occorre constatare l'inapplicabilità della normativa a protezione del consumatore in capo al garante, che si è costituito garante della Controparte_4
(già Euro Est s.r.l.) per fini che esulano dalla propria sfera privata. Difatti è pacifico, nonché documentalmente provato dalla visura allegata della società debitrice (doc. 16 – fascicolo monitorio), che al momento del rilascio delle fideiussioni in oggetto, il garante rivestiva il ruolo di amministratore unico della società beneficiaria del prestito.
In secondo luogo, con riferimento alla garanzia specifica n. 629627 prestata dal garante non è applicabile il regime di tutela riservato alle fideiussioni omnibus, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI e reputato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05.
Invero, secondo l'orientamento già maggioritario nella giurisprudenza di merito e di recente avallato da quella di legittimità, solamente il garante obbligato rispetto ad una fideiussione c.d. omnibus può invocare la natura di prova privilegiata della predetta decisione della Banca d'Italia, avendo l'accertamento effettuato in quella sede riguardato esclusivamente lo schema contrattale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza riguardare le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni inerenti a specifiche operazioni. Pertanto, in relazione a quest'ultime, non potendo essere applicato il provvedimento decisionale adottato dalla Banca d'Italia, non vige la presunzione che esse rappresentino il frutto di un'intesa anticoncorrenziale (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21841 del
02/08/2024: “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Cfr anche ex multis Corte appello Firenze sez. II, 30/03/2023, n.648 e Corte d'Appello di Miano n. 3082 del
4.10.2022).
13 Con riferimento, invece, alla fideiussione omnibus prestata, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pur essendo la nullità rilevabile d'ufficio, di regola, in ogni stato e grado del processo, parte opponente avrebbe dovuto introdurre ed allegare i fatti costitutivi volti a fondare detta eccezione, in quanto è necessario che i presupposti di fatto della nullità siano allegati dalle parti o emergano, comunque, dagli atti (ex multis Cass. n. 7385/2025; Cass. n. 10712/2024; Cass. n.
19401/2024; Cass. 30383/2024).
Nel caso in esame, non può ritenersi che dagli atti prodotti emergano i presupposti di fatto l'accertamento di detta nullità, neppure invocata dall'opponente, non avendo quest'ultima dedotto la corrispondenza tra la clausola di cui all'art. 6 della fideiussione omnibus con quella oggetto di esame da parte della Banca d'Italia, né tantomeno è presente il modello ABI di riferimento e il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 per il quale non è invocabile il principio iura novit curia (si richiama sul punto la recente pronuncia della Corte di Cassazione: “la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” Sez. 1 - , Ordinanza
n. 7387 del 19/03/2025).
Oltretutto, il contratto di fideiussione omnibus in oggetto è datato 8.6.2012, pertanto non essendo stato stipulato entro l'ambito temporale preso come riferimento dalla Banca d'Italia nel compiere l'accertamento in questione, ossia tra il 2002 e maggio 2005, il provvedimento n. 55/05 “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (così Cass. n. 30383/2024).
Conseguentemente, la clausola di rinuncia al termine di decadenza prevista all'art. 6 di ciascun contratto di fideiussione, per i motivi sopra esplicitati, deve ritenersi valida ed efficace, essendo l'art. 1957 c.c. derogabile e rinunciabile dalle parti nella loro autonomia contrattuale.
Ad abundantiam, parte opposta ha prodotto nel procedimento monitorio la lettera inviata per posta raccomandata, in data 21.12.2022, sia al debitore principale che al garante – odierno opponente –, recante comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e di recesso dai contratti di apertura
14 di credito, conto corrente, mutuo e contestuale richiesta stragiudiziale di pagamento (doc. 13-14-15
– fascicolo monitorio).
Ciò deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza per la creditrice, in quanto, come di recente osservato dalla SC, “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025).
7. Sulle spese di lite.
Vengono poste a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dall'opposta.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si
è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e, segnatamente, dell'istruzione solo documentale e della decisione in forma semplificata, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI n.
3632/2023 del Tribunale di Firenze;
B) Condanna a rifondere a , rappresentata da Parte_1 CP_2 [...]
, le spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 2.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
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