Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 36071/2022 promossa da
(C.F. ), già con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
De Capoa, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore ATTRICE contro ora (C.F. Controparte_1 Controparte_2
v. ente P.IVA_2 domiciliata in via privata Cesare Battisti n. 2, Milano, presso il difensore CONVENUTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. avanti a questo giudice, cui la causa è stata riassegnata con provvedimento presidenziale in data 1.7.2023, le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per l'attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta In via pregiudiziale principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società Ucsa alla Coop. AN in relazione alle fatture nn. V00030, V00031, V00032, V00036 e V00037 che vengono pagina 1 di 11
Pt_1
In via subordinata e nel merito: ribadito che l'attrice non intende accettare il contraddittorio relativamente alle fatture nn. V00030, V00031, V00032, V00036 e V00037, in quanto nulle e non veritiere, Voglia l'Onorevole Tribunale adito accertare e dichiarare se ed in che misura la CP_1 nutre dei crediti nei confronti della soc. relativamente alle fatture da
[...] Pt_1
a carico di quest'ultima, rispettivame atture nn. V00029, V00033, V00034 e V00035 e qualora risultasse un credito in favore della convenuta, dichiararlo integralmente compensato con il controcredito vantato dalla pari ad Euro Pt_1
2.000.000,00 e per l'effetto condannare la Coop. AN a pagare all'attrice la differenza tra il proprio credito ed il controcredito vantato da con rivalutazione ed Pt_1 interessi dalla domanda al saldo, nonché a rifondere ad le somme che Pt_1 eventualmente quest'ultima dovesse pagare quale chiamata in ga dall' per CP_3 contributi non pagati da AN. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via ulteriormente subordinata: sempre fermo restando che non si accetta il contraddittorio relativamente alle fatture nn. V00030, V00031,V00032, V00036 e V00037 in quanto nulle ed illegittime, Voglia l'Onorevole Tribunale adito accertare e quindi dichiarare tenuta al solo Pt_1 pagamento della somma che risultasse effettivamente accertata e dovuta a favore di AN, in sola linea capitale, sempre subordinatamente all'assolvimento, da parte della odierna convenuta, dell'obbligo di esibire le quietanze F24 ed attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi e quant'altro previsto dalla legge, e sempre fatta salva la compensazione con le somme che dovesse essere malauguratamente chiamata a Pt_1 pagare in surroga dall' per cont non pagati da AN. CP_3
Spese di lite integralmente compensate. In via istruttoria:
pagina 2 di 11 fermo restando che non si vuole invertire l'onere della prova, e che si contestano integralmente tutte le assunzioni ex adverso dedotte si chiede all'Onorevole Tribunale adito che, se ritenuto, previa rimessione della causa in istruttoria, disponga CTU contabile affinché venga accertata l'entità di quanto sborsato dalla Committente a titolo di surroga e quindi il relativo ammontare di quanto indebitamente perce a AN, e di accertare il reale ed effettivo credito eventualmente spettante ad AN relativamente alla fattura n. V00033.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale 1. Accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto e del tutto sfornite di prova per i motivi esposti in atti dalla convenuta le argomentazioni di parte attrice e, per l'effetto, rigettare la domanda di condanna formulata da nei riguardi della Pt_1 CP_1
[...]
e dichiarare che la Cooperativa AN risulta creditrice nei confronti della società el complessivo importo di Euro 876.950,24 in relazione alle Parte_2 sole fatture 00032, V00033 e V00035, ovvero del minore o maggiore importo ritenuto di giustizia.
3. In via riconvenzionale:
3.1. condannare la al pagamento nei confronti della Parte_3 CP_1 dell'im uro 876.950,24 in relazione alle so
[...]
V00029, V00032, V00033 e V00035, ovvero del minore o maggiore importo ritenuto di giustizia;
3.2. Accertare e dichiarare che la risulta creditrice nei confronti Controparte_1 della società nche Euro 1.566.547,59 in relazione Parte_2 alle fatture n. V00020 - V00021- V00029 - V00030 - V00031 -V00033 - V00034 - V00035
- V00036 - V00037 e, per l'effetto, condannare la al pagamento nei Parte_3 confronti della anche di detto importo di cui alle richiamate Controparte_1 fatture, ovvero orto ritenuto di giustizia;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che al momento della sottoscrizione dell'ATI relativa alle commesse il legale rappresentante di Sig. si impegnava a garantire Pt_2 Controparte_5
l'integrale ristoro dei cost i da uzione dei servizi;
2) Vero che le credenziali della casella di posta certificata AN erano in possesso della società ; Pt_2
pagina 3 di 11 3) Vero che ed in particolare l'impiegata amministrativa di essa Signora Pt_2
gestiva la casella pec AN;
Controparte_6 credenziali della casella pec AN sono state rese note a quest'ultima da solo dopo l'interruzione dei rapporti tra esse società; Pt_2
5) Vero che le e i rammostrano sono state da Lei inviate alla Signora CP_6
, impiegata amministrativa di , affinchè Ella le inoltrasse ai destinatari
[...] Pt_2
tramite la casella pec di Andr
6) Vero che le email a Lei indirizzate che si rammostrano sono state da Lei inviate ai destinatari indicati tramite la casella pec di AN;
7) Vero che le ore di lavoro da Lei prestate nei mesi di marzo e aprile 2022 sugli appalti sono quelle risultanti dai documenti che si rammostrano;
8) Vero che il legale rappresentante di , Sig. ha chiesto di Pt_2 Controparte_5 indicare una causale diversa nelle fa si ra i evitare una presunta somministrazione illecita di manodopera;
9) Vero che Lei risulta essere assunto come dipendente livello 4 CCNL Trasporti e Logistica;
10) Vero che il corrispettivo relativo alle ore di servizio prestate sugli appalti che si rammostrano è stato regolarmente pagato da AN;
11) Vero che i cedolini paga, gli F24 ed ogni altro documento necessario agli adempimenti a carico di AN veniva elaborato e fornito da Cedat Srl;
12) Vero che i dati per l'elaborazione dei cedolini paga e di tutti gli altri documenti necessari agli adempimenti a carico di AN venivano trasmessi direttamente da a Cedat Srl. Pt_2
Si indicano quali testi i Signori:
- nata a [...] il [...] e residente a [...]Testimone_1
Milanese (Ml) alla via M. Gorki nr.18, sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova di cui ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 8), 11) e 12);
- , residente in [...], al Controparte_6
t , sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova di cui ai Pt_2 numeri 2), 3), 4) e 6);
- , ed , impiegati amministrativi del Consorzio Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), CP_7
;
- , residente in [...], Parte_4
s li di prova di cui ai numeri 1), 7), 9) e 10). Si insta, altresì, affinché l'Illustrissimo Giudice adito Voglia ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione a carico di del verbale di accertamento e Pt_2 notificazione n. 2021008453/S02 del 07/09/2022, alla stessa notificato.”
pagina 4 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, (già ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano limitata (ora in Controparte_8 liquidazione giudiziale, ibunale di Milano Sezione II civile e crisi di impresa, resa nel procedimento n. R.G. 268-1/2024), svolgendo domanda di accertamento del credito portato dalle fatture nn. V00029, V00033 e V00034, emesse dalla convenuta in data 31.03.2022, e n. V00035 del 30.04.2022, per complessivi € 766.527,96 oltre Iva, con conseguente condanna di essa soltanto al Pt_1 pagamento della somma effettivamente spettante in favore di Controparte_1 ha chiesto altresì la condanna della convenuta a restituirle dell'istruttoria, eventualmente risultassero corrisposti in misura superiore al quantum dovuto. Ha allegato in particolare: di avere intrattenuto rapporti di collaborazione con nel settore della logistica integrata, affidandole l'esecuzione di Controparte_1 vore dei clienti di essa attrice;
di avere sempre corrisposto i compensi pattuiti, effettuando anche pagamenti in acconto nei confronti della convenuta (docc. 3 e 4); che le menzionate fatture non rispecchiano le prestazioni rese, indicano corrispettivi diversi rispetto a quelli pattuiti e conteggi errati;
che la convenuta neppure le ha inviato la documentazione prevista dalla legge (D.U.R.C., quietanze F24 relative alle competenze del mese di marzo 2022, copie degli avvenuti versamenti dei contributi e Irpef), circostanza che ha indotto a sospendere i pagamenti (doc. CP_3 Pt_1
10). Costituitasi in giudizio, la convenuta ha rappresentato che: con contratto sottoscritto in data 31.10.2017, ha costituito con una Associazione Temporanea di Imprese Parte_2 per la conclusione di appalti con te principale Controparte_9 aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi logistici (doc. 1); in qualità di Pt_1 capogruppo/mandataria della A.T.I., emetteva fatture alla co nte principale, mentre a sua volta, fatturava i propri compensi a gli Controparte_1 Pt_1 importi ima, come risultanti dal doc. 3 attrice, s tati imputati al saldo delle fatture aventi data più antica (cfr. fatture da n. V00001 a n. V00018 prodotte sub doc. 3 e tabella di imputazione pagamenti sub doc. 5); non vi è mai stata contestazione da parte di circa l'esecuzione delle prestazioni sottese alle Pt_1 fatture e/ o l'entità dei corrispet i indicati e concordati, tanto che la stessa le ha corrisposto somme a titolo di acconto (vedasi l'importo di € 60.000,00 quale acconto della ft. n. V00033); che l'attrice ha mosso le sue doglianze soltanto in data 4.07.2022, ossia a seguito della cessazione di efficacia del contratto di A.T.I., conseguente allo scioglimento dei rapporti contrattuali di appalto con la committente principale (doc. 6);
pagina 5 di 11 di avere trasmesso, dapprima in data 15.04.2022, e poi in data 19.04.2022, il proprio D.U.R.C., documento che certifica la regolarità nei versamenti dei contributi nei confronti di ed (docc. 7 e 8), mentre le doglianze inerenti alla mancata CP_3 CP_10 trasmissione di ulteriori documenti – ad es. le quietanze F24 – sono infondate, in assenza di norme che prescrivono detta obbligazione;
dunque, in relazione alle fatture nn. V00029, V00032, V00033 e V00035, residua un suo credito di € 876.950,24; inoltre, è creditrice nei confronti di in relazione alle diverse fatture nn. V00020, V00021, Pt_1
V00029, V00030, V00031, V00033, V00034, V00035, V00036, V00037, per complessivi
€ 1.566.547,59, somma che aziona in via riconvenzionale. Ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda attorea e per l'accertamento del suo credito di € 876.950,24 e di € 1.566.547,59 e ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di l pagamento, in suo favore, di tali somme. Parte_2
All'udienza parizione delle parti sono stati concessi i termini di cui all'art 183.6 c.p.c., in occasione del primo dei quali l'attrice ha formulato domanda di accertamento negativo del credito portato dalle fatture nn. V00030, V00031, V00032, V00036 e V00037, siccome afferente ad “operazioni inesistenti”; l'accertamento della legittima sospensione del pagamento, da parte di essa delle fatture V00029, Pt_1
V00033, V00034 e V00035 in quanto le ha trasmesso solo Controparte_1 parzialmente la documentazione previs ttente ha pagato in surroga parte del credito preteso dalla convenuta;
in via riconvenzionale, ha svolto domanda di condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 2.000.000,00 che essa attrice le ha corrisposto, ovvero, in subordine, ha eccepito la compensazione di tale controcredito con l'importo di cui la convenuta dovesse risultare creditrice in relazione alle fatture nn. V00029, V00033, V00034 e V00035. Successivamente, con ordinanza resa in data 9.11.2023 e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, non è stata ammessa la prova orale indicata dalla convenuta e sono state rigettate le istanze di CTU e di ordine di esibizione avanzate rispettivamente dall'attrice e dalla convenuta;
precisate le conclusioni soltanto da parte dell'attrice mediante note scritte ex art. 127ter c.p.c. e disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini perentori di cui all'art. 190.1 c.p.c., con la memoria di replica il procuratore della convenuta ha allegato e documentato l'apertura della liquidazione giudiziale della sua assistita (di cui alla citata sentenza); così, disposta la rimessione della causa sul ruolo, all'udienza del 18.06.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo. Successivamente, depositato dall'attrice il ricorso per la riassunzione del giudizio a mente dell'art. 303 c.p.c. nei confronti di
[...]
e costituitasi la convenuta, l'u Controparte_11 prosecuzione del processo è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127ter c.p.c., in occasione delle quali il procuratore della convenuta, allegando che l'apertura della pagina 6 di 11 liquidazione giudiziale della sua assistita è stata dichiarata in data 23.5.2024, in pendenza del termine per la memoria di replica ex art. 190.1 c.p.c. (scadenza 4.6.2024), ha chiesto che fosse riassegnato alle parti il citato termine;
con ordinanza resa in data 20.01.2025, è stato disposto lo scambio delle memorie di replica nel termine residuo e la causa è entrata nella fase decisoria. Tanto premesso, l'eccezione di compensazione sollevata dall'attrice con la memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. è tardiva e, come tale, inammissibile;
invero, ai sensi del quinto comma dell'art. 183 c.p.c. (vigente ratione temporis), l'attrice avrebbe dovuto proporre tale eccezione in prima udienza, e non oltre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6532 del 23/03/2006). Del pari, è inammissibile la domanda nuova di restituzione proposta dall'attrice con la memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., trattandosi di domanda di condanna tardiva perché aggiuntiva e non “connessa per alternatività o per incompatibilità” con le domande di accertamento (negativo) e condanna proposte con la citazione (Cass. Sez. U, sent. n. 22404 del 13/09/2018). Ciò precisato, per quanto attiene alla domanda di accertamento negativo del credito di portato dalle fatture nn. Parte_5
V00029, V00033, V00034, V00035, e alla domanda riconvenzionale della convenuta di condanna di al pagamento di detto credito, dalla documentazione versata in atti Pt_1 risulta che la convenuta fosse sub-affidataria della prestazione dei servizi di logistica cui si era sub-obbligata l'associazione temporanea di imprese, con capofila mandataria
[...]
(ora , in favore di appaltatori terzi. Diversamente da quanto assunto Pt_2 Parte_1 rice, trattarsi di subappalto di servizi, con cui la CP_1
è stata incaricata di prestare servizi di logistica in favore del committente
[...]
a organizzazione dei mezzi necessari ai sensi degli artt. 1655 ss. c.c. Del resto, la disposizione dell'art. 1677-bis c.c. richiamata dall'attrice a sostegno della proposta qualificazione in termini atipici – logistica integrata – del rapporto contrattuale inter partes è evidentemente inapplicabile in quanto entrata in vigore anni dopo rispetto alla conclusione dei negozi giuridici per cui è causa. Ciò chiarito, quanto al preteso credito indicato nella fattura n. V00033 del 31.03.2022 di
€ 118.608,38, Iva inclusa (doc. 5 attrice), si tratterebbe del corrispettivo per i servizi logistici eseguiti nel mese di marzo 2022 presso il cantiere sito in Pregnana Milanese (c.d. “Milano 4”) in favore dell'appaltatore terzo Controparte_9
Ebbene, in relazione a tale fattura, è pacifico ch di acconto l'importo di € 60.000,00, sicché residuerebbe un credito di Controparte_1 pari ad € 58.608,38. In proposito l'attrice – che non ha co prestazioni sottese a tale credito – ha piuttosto lamentato genericamente una erroneità nei conteggi del corrispettivo indicato in fattura, circostanza che risulta smentita dall'acconto corrisposto da essa Inoltre, con la memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. e in Pt_1
pagina 7 di 11 evidente contraddizione rispetto a quanto prima rappresentato, l'attrice medesima ha lamentato un inadempimento di con riguardo alla fattura in Controparte_1 esame, consistito nella omessa cumentazione attestante la regolarità nei pagamenti delle spettanze retributive, contributive, ecc. in favore dei lavoratori;
soltanto in sede di memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., dunque successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, ha invece reiterato l'argomentazione della erroneità nei conteggi, indicando quali fossero i criteri di fatturazione pattuiti tra le parti e producendo una nota di debito relativa alla fattura in esame. Pertanto, non risultando sostanzialmente plausibili le doglianze mosse dall'attrice, deve accertarsi l'esistenza del credito portato dalla fattura n. V00033 del 31.03.2022, emessa da per l'importo residuo di € 58.608,38. Controparte_1
Quanto alla fattura n. V00035 del 30.04.2022 di € 90.489,80 Iva inclusa (doc. 6 attrice), si tratterebbe del corrispettivo per i servizi logistici eseguiti sempre presso il cantiere di Milano 4 nel mese di aprile 2022; in proposito, l'attrice non ha contestato l'esistenza in sé del credito in esame, bensì ha sollevato doglianze generiche e contradditorie. Segnatamente, nell'atto introduttivo, la medesima ha limitato la propria difesa all'affermazione, generica appunto, per cui “ si è vista inoltrare due fatture [tra cui la ft. Pt_1
n. V00035/22] redatte in violazione di quanto stabilito dai contratti e dalla legge e, per tale motivo, ha immediatamente provveduto a respingerle” (pag. 1 atto di citazione), salvo poi, in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. e nel prosieguo del processo, mutare le circostanze di fatto ed allegare come il credito avanzato da fosse stato pagato Controparte_1 dalla committente . Il doc. 31 attrice invocato a sostegno di tale assunto è stato prodotto tardivam in sede di memoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c., e dunque è inutilizzabile;
inoltre, detto credito non può ritenersi estinto in ragione dell'inammissibile eccezione di compensazione sollevata tardivamente da con Pt_1 riferimento all'esistenza di un proprio controcredito di € 2.000.000,00, di natura restitutoria. Per quanto concerne, poi, le fatture nn. V00029 e V00034, entrambe emesse da in data 31.03.2022, rispettivamente di € 725.900,00 e di € Controparte_1
165,93, Iva inclusa (docc. 8 e 9 attrice), riguarderebbero il corrispettivo, l'una, dei servizi logistici eseguiti nel 2021 in favore di e, l'altra, della prestazione afferente al mese di marzo 2022 nell'ambito dell'appalto di “Metro Baranzate”. Ebbene, soltanto con la Pt_1 memoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c., e dunque tardivamente, ha cont l'esistenza del credito portato dalla fattura n. V00029/22; per contro, sin dall'atto introduttivo, la medesima si è limitata a dedure che i crediti “incorporati” nelle fatture n. V00029/22 e n. V00034/22 non potevano essere posti in pagamento in assenza della prova della regolarità della posizione retributiva e contributiva di ne Controparte_1 consegue che l'accertamento negativo sollecitato da al riguardo investe, in realtà, Pt_1
pagina 8 di 11 l'esigibilità dei crediti di cui alle fatture n. V00029/22 e n. V00034/22 in relazione alla suddetta eccezione di inadempimento. Dunque deve, in generale, osservarsi che, poiché in materia d'appalto l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente principale, dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impegnati nell'appalto, sia il committente sia ciascun appaltatore (o subappaltatore) subcommittente ben possano proporre nei confronti della propria diretta controparte contrattuale l'eccezione di inadempimento tutte quelle volte in cui vi sia un concreto rischio di essere, appunto, chiamati a rispondere, in solido con l'effettivo datore di lavoro, dei trattamenti retributivi e contributivi del personale impegnato nell'appalto. Con riferimento al caso di specie, deve tuttavia rilevarsi che ha Controparte_1 prodotto sub doc. 7 idoneo D.U.R.C. con validità fino a to all'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti, pur essendo ormai decorso il termine decadenziale biennale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 rispetto all'epoca in cui si sono risolti i rapporti di subappalto tra le parti (maggio 2022; cfr. doc. 6 convenuta), non ha minimamente allegato l'effettiva esistenza di Pt_1 richieste di pagamento di spettanze retributive pervenute da personale di AN in precedenza impegnato nei subappalti di cui si discute. Le doglianze di in ordine alla insufficienza del D.U.R.C. ai fini della verifica della Pt_1 correttezza degl rti versati a titolo di retribuzione e di contribuzione in assenza di idonea documentazione (copia delle deleghe di pagamento, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l'elenco nominativo dei lavoratori ecc.), non conducono ad un giudizio differente;
invero, non vi è pattuizione contrattuale che obblighi la subappaltatrice a consegnare la dedotta ulteriore documentazione e che legittimi la sub- committente a sospendere il pagamento del corrispettivo;
la normativa invocata dalla convenuta al riguardo nella propria memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. risulta inconferente (vedasi il richiamo al D.P.R. n. 445/2000 e all'art. 4 D.L. n. 124/2019), anche perché non vi è prova alcuna di comunicazioni inoltrate dal committente in corso di rapporto, che avessero ad oggetto la consegna delle deleghe di pagamento oppure le informazioni relative ai lavoratori o contestazioni in ordine ad omessi/insufficienti versamenti delle ritenute fiscali. Né assume rilievo la mera eventualità, paventata dall'attrice soltanto in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., di una sua responsabilità solidale con in Controparte_1 caso di accertamenti futuri dell' eventualità che non giustifica, di per sé, alcun CP_3 trattenimento di somme a tit “garanzia”; parimenti irrilevante è l'ulteriore deduzione attorea, contenuta nella memoria istruttoria, di avere già ricevuto dall' CP_3 quattro verbali di accertamento quale obbligata in via solidale con la conven pagina 9 di 11 versamento degli oneri previdenziali e contributivi, tanto che sussisterebbe il rischio, per essa di dover effettuare esborsi pari a diversi milioni di euro;
trattasi, invero, di Pt_1 circosta legate tardivamente e del tutto sfornite di prova (gli estratti dei verbali inseriti nel corpo della comparsa conclusionale, a pagg. 17 e 18, costituiscono documentazione tardiva e, in quanto tale, inammissibile). Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'eccezione di inadempimento sollevata da al Pt_1 fine di vedere dichiarata l'inesigibilità dei crediti di cui alle fatture n. V00029 n. V00034/22 sia infondata e che, pertanto, debba accertarsi la piena sussistenza e l'esigibilità di quei medesimi crediti. Relativamente alla domanda riconvenzionale, svolta dalla convenuta, di accertamento del proprio credito indicato nelle fatture nn. V00020/22, V00021/22, V00030/22, V00031/22, V00032/22, V00036/22, V00037/22, si osserva quanto segue. In relazione alle fatture n. V00020 del 18.03.2022 e n. V00021 del 30.03.2022, da un lato, assume di essere creditrice di milioni di euro a titolo di Controparte_1 zioni rese nel 2021, fatturate solo in prossimità dello scioglimento dei rapporti contrattuali con e mai pretese in precedenza (ft. n. Pt_1
V00020/22), oppure di svariate migliaia d per asserite “conciliazioni”, senza tuttavia fornire alcun dettaglio in ordine alla fonte di tale credito (ft. n. V00021/22); dall'altro lato, deduce di avere pagato somme per oltre quattro milioni di euro in Pt_1 corso di rapporto (cfr. pagg. 13 e 14 comparsa conclusionale), senza avere mai controllato la correttezza delle fatture emesse dalla convenuta. Ebbene, tali reciproche prospettazioni delle parti, scontano una palese inverosimiglianza sicché, in difetto di elementi di segno contrario e rilevato, anzi, che il bonifico disposto da pari ad € Pt_1
1.500.000,00 appare imputato dalla Cooperativa ad acconto della ft. n. V00021/22 (cfr. doc. 4 convenuta) oppure che la stessa ha ricevuto somme in acconto della ft. V00020/20 (cfr. doc. 5 convenuta), deve piuttosto ritenersi che gli importi fatturati nei termini di cui sopra, mai oggetto di pretesa in precedenza e non contestati, siano stati invero pagati dall'attrice prima di causa. Anche l'ulteriore pretesa creditoria della convenuta in relazione alle fatture n. V00030 del 31.03.2022, n. V00031 del 31.03.2022, n. V00032 del 31.03.2022, n. V00036 del 30.04.2022 e n. V00037 del 30.04.2022 (doc. 2 convenuta cit.) è priva di fondamento. Invero, a fronte della contestazione sollevata dall'attrice circa l'inesistenza del credito portato da tali fatture, la convenuta non ha assolto all'onere probatorio gravante su di essa (cfr. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001) in quanto non ha dimostrato né la fonte del credito in questione né l'effettività delle prestazioni indicate nelle fatture;
difatti, soltanto in sede di memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., dunque tardivamente, ha dedotto di avere emesso tali fatture “in ragione delle ore lavorate dal Sig. ”; Parte_4 peraltro il richiamato documento n. 16, contenente una serie di tabelle – di provenienza pagina 10 di 11 unilaterale – che attesterebbero le ore di lavoro del suddetto dipendente, non è in alcun modo idoneo a provare il credito di cui si tratta nei confronti di Pt_1
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda riconve le della convenuta, accertata l'esistenza del credito di Parte_5
nei confronti di
[...] Parte_1 residuo importo di € 58.608,38 Iva inclusa), n. V00034, emesse in data 31.03.2022, e dalla fattura n. V00035 emessa in data 30.04.2022, l'attrice deve essere condannata al pagamento di complessivi € 875.164,11 in favore della convenuta. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del decisum, con la massima riduzione per la fase istruttoria in proporzione all'attività ivi effettivamente espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa da ora nei Parte_2 Pt_1 confronti di ora in liquidazione Controparte_12 giudiziale, og dichiara inammissibili l'eccezione di compensazione e la domanda di restituzione avanzate da ora con la memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.; Parte_2 Parte_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da
[...] giudiziale, condanna già Parte_5 Parte_1 Parte_2 pagare a ora in liquidazione giudiziale, l'importo di Controparte_11 complessi ure n. V00029/22, n. V00033/22, n. V00034/22 n. V00035/22; rigetta, per il resto, la domanda riconvenzionale svolta da Parte_5 responsabilità limitata in liquidazione giudiziale;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in € 22.426,00 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 31.3.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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