Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 , recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e sulla base dei principi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 , come modificato dalla presente legge, e' disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e sulla base dei principi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 , come modificato dalla presente legge, e' disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.