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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/06/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona EL Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2227/2022 promossa da:
con sede legale in Villafranca di Verona (VR), Frazione Calzoni, in Via Monte Controparte_1
Baldo n. 8, (Cod. Fiscale e Partita IVA in persona ELl'Amministratore Unico, sig.ra P.IVA_1
, nata a [...] il [...] (Cod. Fiscale CP_2
). C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Paola Valentini e dall' Avv. Anastasia Righetti, come da mandato in atti.
Attore
contro
con sede in DE EL AR (BS) – Via Serio n. 9/D (C.F. e P.Iva Controparte_3
), in persona EL suo amministratore unico nonché legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Dott. (C.F.: . Controparte_4 C.F._2
pagina 1 di 9 Rappresentata e difesa dall' Avv. Davide Chieffo e dall' Avv. Nicola Marconcini, come da mandato in atti.
Convenuto
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis per i
motivi tutti dedotti in atti,
condannarsi la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 21.600,00 oltre interessi moratori
dalla domanda al saldo effettivo.
Vittoria di spese, competenze rimborso forfettario 15% oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate in memoria istruttoria ex art 183 c.p.c
n.2
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: NEL MERITO: respingersi tutte le domande
avversarie, infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa degli atti, non essendo dovuto
da quanto ex adverso preteso e richiesto;
Controparte_3
IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi e dichiararsi che in persona EL suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, va creditrice nei confronti di in persona EL suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ELla somma di € 11.605,27=, per tutti i motivi di cui in narrativa degli
atti e, per l'effetto, condannarsi in persona EL legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona EL legale rappresentante pro tempore, ELla Controparte_3
somma di € 11.605,27=, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
ELla domanda al saldo, ove dovuti, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta
di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti;
pagina 2 di 9 IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non
ammesse con l'ordinanza EL 20.11.2023 e nello specifico:
- di ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., a l'esibizione in giudizio, mediante Controparte_1
deposito in Cancelleria o comunque nelle modalità e con la tempistica che riterrà opportuno disporre,
ELl'originale EL doc. n. 1), “incarico professionale” 08.02.2021,
- di disporre, ai sensi ELl'art. 258 c.p.c., l'ispezione ELla sede legale ELla attrice, sita in Villafranca
di Verona (VR), Via Monte Baldo n.
8 - frazione Calzoni, ELla sede amministrativa ELl'attrice, sita in
Cerea (VR), Via Vasco De Gama n. 4, e degli strumenti informatici e degli archivi ivi reperendi per
acquisire l'originale EL doc. n. 1, “incarico professionale” 08.02.2021, fissando il tempo, il luogo e il
modo ELl'ispezione,
- di richiedere, ai sensi ELl'art. 213 c.p.c., all'Agenzia ELle Entrate territorialmente competente se
abbia registrato e si sia avvalsa in detrazione ELl'IVA esposta nelle fatture di cui ai Controparte_1
docc. nn. 2), 6), 7), 8), 9), 10) e 11). - di ammettere prove per testi e per interrogatorio formale EL
legale rappresentante pro tempore di sulle circostanze non ammesse con l'ordinanza Controparte_1
EL 20.11.2023, indicandosi a testi su tutte le predette circostanze: 1) di LC Testimone_1
(BS); 2) di DE EL AR (BS); 3) avv. Gianpaolo Di Pietto di Milano. Testimone_2
Si insiste per l'abilitazione alla prova contraria sulle circostanze di controparte che saranno
eventualmente ammesse, indicandosi a tal fine tutti i medesimi testi indicati a prova diretta.
A prova contraria riguardo al capitolo avv. n. 17), si formula istanza a Codesto Ill.mo Giudice di
ordinare, ai sensi ELl'art. 210 c.p.c., a e/o a Sixt rent a car S.r.l. di Segrate (MI) Controparte_1
l'esibizione in giudizio ELle fatture ELla seconda N. 3001389848 EL 25.09.2021, N. 3001450096 EL
25.10.2021, N. 3001504709 EL 22.11.2021.
pagina 3 di 9 Si insiste infine nell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ELla sottoscrizione avversaria di cui al
doc. n. 1) di parte convenuta mediante Ctu grafologica e con i mezzi di prova tutti indicati nella
seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Spese di causa e compensi professionali di avvocato interamente rifusi, oltre rimborso generale
forfetario, Iva, se dovuta, e CPA.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1
deducendo che: - a fine 2020 la signora , legale rappresentante ELla Controparte_3 CP_2
società attorea, si era trovata in difficoltà nella gestione societaria sia per l'aumento ELle commesse sia per il sempre maggior numero di incombenze amministrative, formali e burocratiche che l'attività di impresa richiedeva;
- le veniva, quindi, indicata l'odierna convenuta come possibile collaboratrice e promoter ELla attività di , - dopo alcuni incontri e colloqui telefonici, la sig.ra Controparte_1 CP_2
aveva quindi deciso di avvalersi ELla collaborazione di - le parti non
[...] Controparte_3
avevano stipulato alcun contratto in forma scritta, ma pattuito che avrebbe pagato alla Controparte_1
società € 3.000,00 mensili (oltre IVA) oltre ai benefits quali una tessera carburante, un Controparte_3
telepass e tre carte prepagate ELl'azienda per anticipo spese a fronte ELla Controparte_1
rendicontazione ed approvazione ELle stesse;
- la sig.ra dipendente di ed Tes_3 Controparte_1
addetta alla contabilità e tenuta banche, aveva effettuato un bonifico a favore di per la Controparte_3
somma di € 36.660,00 anziché 3.660,00; - la convenuta, solo in esito a ripetute richieste di restituzione
ELla somma accreditata in eccesso, in data 21.10.2021 aveva riaccreditava la minor somma di
€15.000,00.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto che la convenuta venga condannata a restituire la residua somma di
€ 21.660,00 (pari € 36.600 – 15.000). pagina 4 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 29/09/2022, premesso che alcun Controparte_3
inadempimento è stato contestato alla società , ha rappresentato di aver ricevuto un incarico CP_3
scritto avente ad oggetto una serie di prestazioni, tra cui l'analisi ELla situazione interna aziendale,
l'analisi ELl'organigramma, ELla situazione interna , finanziaria , strategia e commerciale e la cura dei rapporti con i professionisti in ambito legale per la corretta gestione ELle controversie, con compenso pattuito in € 3000 oltre IVA oltre a spese extra, prestazioni accessorie, rimborsi spese e strumenti di ausilio, versamento iniziale di € 6000 (ridotto a € 5.200) oltre IVA;
che, nello svolgimento ELle
attività concordate, vi era anche la verifica, controllo e organizzazione dei cantieri;
che tra essi vi era un cantiere nel Comune di Sant'Elpidio a Mare EL quale si è occupata la nelle persone dei CP_3
sigg. e;
che per tale attività le parti avevano concordato una percentuale pari allo 0,5% Tes_1 Pt_1
sul valore d'appalto; che in forza degli accordi intercorsi e ELl'attività prestata Triquarta sino ad agosto
2021 la convenuta risultava creditrice ELla somma di € 24.205,27; che pertanto, una volta ricevuto l'erroneo bonifico di € 36.660,00, conscia ELle maggiori somme a lei spettanti, ha CP_3
riaccreditato alla controparte l'importo pieno di € 15.000,00 e trattenuto la somma € 21.600,00 in acconto sulle somme maturate, in via di maturazione e quantificazione.
Tanto premesso la convenuta si è opposta all'accoglimento ELle domanda di restituzione chiedendo in via riconvenzionale la condanna ELl'attrice al pagamento di € € 2.605,27 (€ 24.205,27 - € 21.600),
oltre ad € 9.000 per la penale pattuita in caso di recesso unilaterale dall'incarico.
All'udienza EL 20.10.2022 l'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione in calce all'Incarico
professionale prodotto sub. doc. 1 di parte convenuta e la convenuta ha avanzato istanza di verificazione. Quindi sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Con successiva ordinanza dep. 13/04/2023, è stata formulata, ai sensi ELl'art. 185 bis c.p.c., proposta transattiva non accettata da parte convenuta.
pagina 5 di 9 La causa è stata quindi istruita con prova orale all'esito ELla quale è stata posta in decisione. La causa
è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in permessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
Oggetto EL presente giudizio è la domanda con la quale ha chiesto la restituzione Controparte_1
ELle somme versate in eccesso rispetto alla fattura n. 20 EL 10.9.2021 emessa da Parte_2
La convenuta si è difesa, non contestando l'erroneo pagamento peraltro documentato in giudizio, ma opponendo in compensazione il compenso maturato per i mesi di settembre, ottobre, novembre 2021
come pattuiti nell'incarico conferitole, la fattura l'importo € 1.502,17 emessa a titolo di rimborso spese legali anticipate in relazione ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo ELla società Pt_3
(fattura 27 EL 25.10.2021), la fattura di € 7.625 per il saldo gestione e costi extra sostenuti dalla convenuta nel cantiere di Sant'Elpidio al Mare e € 4.098,10 relative al noleggio di un'autovettura per adempiere all'incarico conferito ed ha avanzato, in via riconvenzionale, domanda di condanna
ELl'attrice al pagamento di € 9.000 a titolo di penale per il recesso anticipato esercitato.
Tanto premesso la domanda ELl'attrice è fondata nei limiti che saranno di seguito esposti.
In fatto è documentato e non contestato che il 13.9.2021 ha bonificato a Controparte_1 Parte_2
la somma di € 36.600 anziché il minore importo di € 3.660 portato dalla fattura 10 EL 10.9.21.
[...]
A fronte ELl'evidente errore materiale di un bonifico, effettuato dopo pochi giorni dall'emissione ELla
fattura, è ingiustificata la restituzione, a distanza di oltre un mese, EL minor importo di € 15.000.
A prescindere, infatti, dal tema di cui infra EL rapporto contrattuale inter partes e ELla valenza EL
disconoscimento EL doc. 1 di parte convenuta, è EL tutto evidente che a inizio settembre 2021 non erano certamente maturati i compensi per i mesi di settembre, ottobre e novembre. E' EL tutto evidente che la previsione di un compenso mensile non comporta automaticamente la debenza ELla somma ma pagina 6 di 9 occorrerà sempre che la creditrice effettui la sua prestazione;
non poteva quindi opporre in Parte_2
compensazione una somma non è dovuta. Peraltro anche nel presente giudizio non è provata l'effettiva attività prestata per tali mesi. Il tema in esame non attiene al corretto adempimento, che in effetti, non
è stato contestato, ma all'effettivo adempimento che il creditore è tenuto a provare e che, nella specie,
non è riconosciuto per i mesi di settembre, ottobre e novembre posto che nella prima memoria ha contestato le fatture emesse e prodotte da perché non dovute ed ingiustificate. Controparte_3
Quanto all'importo di € 1.502,17 portato dalla fattura 27 emessa il 25.10.2021 non è stata fornita alcuna prova di anticipazioni di spese legale effettuate da parte di per conto di Parte_2 CP_1
Non vi è alcun documento attestante il pagamento di somme per conto di e l'unico capitolo CP_1
formulato attiene al fatto che avesse suggerito a il professionista di Milano cui Parte_2 CP_1
conferire l'incarico (cap. 7 ELla memoria istruttoria ELla convenuta), circostanza non rilevante sotto il profilo ELl'anticipazione ELle spese. Peraltro la gestione dei rapporti con i professionisti in ambito legale era uno degli incarichi conferiti per i quali è stato pattuito il compenso di € 3000 mensile.
Priva di riscontro probatorio è anche la richiesta di € 7.625 per il saldo gestione e costi extra sostenuti per il cantiere di Sant'Elpidio. In mancanza di accordi scritti sul punto la deposizione ELla teste non è sufficiente per ritenere che la società abbia convenuto il compenso Tes_2 CP_1
richiesto posto che l'accordo sarebbe stato assunto con il sig. che non è il legale rappresentante Tes_4
ELla e con il quale la teste aveva già lavorando da qualche mese per il suo CP_1 Tes_2
gruppo. Gli altri testi escussi nulla hanno saputo riferire in merito agli accordi economici per tale attività. E' peraltro EL tutto inusuale che accordi economici tra società non vengano trasfusi in accordi scritti o quantomeno che non risultino da alcun carteggio precedente o successivo.
Nel caso in esame, ancorché sia documentato che alla dott.ssa sia stata conferita procura Tes_2
speciale per gestire la gara d'appalto per il cimitero di Sant'Elpidio e riconosciuto che la stessa si sia personalmente recata presso il cantiere, non è documentato né è precisato quando e quante volte la pagina 7 di 9 stessa si sia recata sui luoghi e quando l'attività è terminata. La deposizione dei testi è generica e non si
è nessun un report per l'attività prestata.
La richiesta così come formulata è dunque priva di idoneo riscontro probatorio.
Ugualmente priva di prova è l'allegazione secondo cui il contratto di noleggio ELl'autovettura fosse stato preventivamente autorizzato dalla e che si fosse impegnata a sostenere i CP_1 CP_1
costi EL noleggio ELla teste . Sul punto la teste ha riferito che “in precedenza io Tes_2 Tes_2
avevo utilizzato la mia auto personale perché la società non aveva un auto aziendale e non poteva
averla visto che non aveva nemmeno depositato i bilanci. Ad un certo punto, mi sono accorta che il sig.
aveva preso una auto in leasing di euro 48 mila oltre iva che aveva dato in uso alla sig.ra Tes_4
Quando io chiesi spiegazioni per un debito così rilevante, considerata la situazione finanziaria CP_2
ELla società, mi disse che non poteva fare altrimenti perché l'auto doveva essere intesta ad una altra
società EL gruppo che tuttavia era oggetto EL controllo ELla guardia di finanza. A quel punto ci
accordammo io ed il sig. nel senso che avrei preso una auto a noleggio breve, che sarebbe stata Tes_4
intestata alla società io avrei garantito il pagamento con la mia carta di credito e poi la società mi
avrebbe rimborsato il costo. Così dal punto di vista fiscale l'operazione era ineccepibile”.
Ancora una volta gli accordi sarebbero stati assunti con il sig. e non risulta che Tes_4
l'amministrazione ne fosse a conoscenza, non è precisato dalla convenuta né è spiegato dalla teste,
perché, a fronte di un impegno finanziario non rapportato alla situazione finanziaria ELla società (il leasing di un'autovettura), la avrebbe assunto l'ulteriore impegno economico di un noleggio Parte_2
a breve a favore ELla teste (che in precedenza utilizzava la propria autovettura).
Per quanto infine concerne l'importo richiesto in via riconvenzionale, come già evidenziato nell'ordinanza EL 13.4.2023, non appare ingiustificata la decisione di interrompere i rapporti con una controparte contrattuale che, a fronte ELl'erroneo pagamento di € 36.600 in luogo di € 3.660, per un pagina 8 di 9 intero mese trattiene l'intero importo erroneamente pagato e successivamente restituisce solo la minor somma di € 15.000.
Tali condivisibili valutazioni che vengono qui riprese rendono irrilevante il tema EL disconoscimento
ELla sottoscrizione sull'incarico professionale che prevede la penale per il recesso anticipato. Com'è
noto la clausola penale svolge la funzione di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno,
tuttavia l'esonero dalla prova EL danno non esonera la parte richiedente dalla prova ELl'inadempimento che è il suo presupposto e, nella specie, non si ritiene provato l'inadempimento necessario affinché
possa ritenersi maturata la penale risarcitoria richiesta.
Tutto ciò premesso deve essere condannata a restituire all'attrice la somma di € Controparte_3
17.940 pari differenza tra l'importo erroneamente versato e l'importo di € 15.000 restituito, cui deve essere poi detratto l'importo di € 3.660 di cui alla fattura 20/2021, mai contestata e oggetto
ELl'erroneo pagamento. Su tale somma decorrono gli interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna a versare all'attrice la somma di € 17.940 oltre interessi dalla domanda al Controparte_3
saldo;
condanna al pagamento ELle spese di lite a favore di che liquida in € Controparte_3 Controparte_1
5.077 per competenze professionali e € 264 per spese, oltre il 15% per rimborso forfettario ELle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona, il 30/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona EL Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2227/2022 promossa da:
con sede legale in Villafranca di Verona (VR), Frazione Calzoni, in Via Monte Controparte_1
Baldo n. 8, (Cod. Fiscale e Partita IVA in persona ELl'Amministratore Unico, sig.ra P.IVA_1
, nata a [...] il [...] (Cod. Fiscale CP_2
). C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Paola Valentini e dall' Avv. Anastasia Righetti, come da mandato in atti.
Attore
contro
con sede in DE EL AR (BS) – Via Serio n. 9/D (C.F. e P.Iva Controparte_3
), in persona EL suo amministratore unico nonché legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Dott. (C.F.: . Controparte_4 C.F._2
pagina 1 di 9 Rappresentata e difesa dall' Avv. Davide Chieffo e dall' Avv. Nicola Marconcini, come da mandato in atti.
Convenuto
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis per i
motivi tutti dedotti in atti,
condannarsi la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 21.600,00 oltre interessi moratori
dalla domanda al saldo effettivo.
Vittoria di spese, competenze rimborso forfettario 15% oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate in memoria istruttoria ex art 183 c.p.c
n.2
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: NEL MERITO: respingersi tutte le domande
avversarie, infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa degli atti, non essendo dovuto
da quanto ex adverso preteso e richiesto;
Controparte_3
IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi e dichiararsi che in persona EL suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, va creditrice nei confronti di in persona EL suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ELla somma di € 11.605,27=, per tutti i motivi di cui in narrativa degli
atti e, per l'effetto, condannarsi in persona EL legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona EL legale rappresentante pro tempore, ELla Controparte_3
somma di € 11.605,27=, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
ELla domanda al saldo, ove dovuti, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta
di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti;
pagina 2 di 9 IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non
ammesse con l'ordinanza EL 20.11.2023 e nello specifico:
- di ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., a l'esibizione in giudizio, mediante Controparte_1
deposito in Cancelleria o comunque nelle modalità e con la tempistica che riterrà opportuno disporre,
ELl'originale EL doc. n. 1), “incarico professionale” 08.02.2021,
- di disporre, ai sensi ELl'art. 258 c.p.c., l'ispezione ELla sede legale ELla attrice, sita in Villafranca
di Verona (VR), Via Monte Baldo n.
8 - frazione Calzoni, ELla sede amministrativa ELl'attrice, sita in
Cerea (VR), Via Vasco De Gama n. 4, e degli strumenti informatici e degli archivi ivi reperendi per
acquisire l'originale EL doc. n. 1, “incarico professionale” 08.02.2021, fissando il tempo, il luogo e il
modo ELl'ispezione,
- di richiedere, ai sensi ELl'art. 213 c.p.c., all'Agenzia ELle Entrate territorialmente competente se
abbia registrato e si sia avvalsa in detrazione ELl'IVA esposta nelle fatture di cui ai Controparte_1
docc. nn. 2), 6), 7), 8), 9), 10) e 11). - di ammettere prove per testi e per interrogatorio formale EL
legale rappresentante pro tempore di sulle circostanze non ammesse con l'ordinanza Controparte_1
EL 20.11.2023, indicandosi a testi su tutte le predette circostanze: 1) di LC Testimone_1
(BS); 2) di DE EL AR (BS); 3) avv. Gianpaolo Di Pietto di Milano. Testimone_2
Si insiste per l'abilitazione alla prova contraria sulle circostanze di controparte che saranno
eventualmente ammesse, indicandosi a tal fine tutti i medesimi testi indicati a prova diretta.
A prova contraria riguardo al capitolo avv. n. 17), si formula istanza a Codesto Ill.mo Giudice di
ordinare, ai sensi ELl'art. 210 c.p.c., a e/o a Sixt rent a car S.r.l. di Segrate (MI) Controparte_1
l'esibizione in giudizio ELle fatture ELla seconda N. 3001389848 EL 25.09.2021, N. 3001450096 EL
25.10.2021, N. 3001504709 EL 22.11.2021.
pagina 3 di 9 Si insiste infine nell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ELla sottoscrizione avversaria di cui al
doc. n. 1) di parte convenuta mediante Ctu grafologica e con i mezzi di prova tutti indicati nella
seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Spese di causa e compensi professionali di avvocato interamente rifusi, oltre rimborso generale
forfetario, Iva, se dovuta, e CPA.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1
deducendo che: - a fine 2020 la signora , legale rappresentante ELla Controparte_3 CP_2
società attorea, si era trovata in difficoltà nella gestione societaria sia per l'aumento ELle commesse sia per il sempre maggior numero di incombenze amministrative, formali e burocratiche che l'attività di impresa richiedeva;
- le veniva, quindi, indicata l'odierna convenuta come possibile collaboratrice e promoter ELla attività di , - dopo alcuni incontri e colloqui telefonici, la sig.ra Controparte_1 CP_2
aveva quindi deciso di avvalersi ELla collaborazione di - le parti non
[...] Controparte_3
avevano stipulato alcun contratto in forma scritta, ma pattuito che avrebbe pagato alla Controparte_1
società € 3.000,00 mensili (oltre IVA) oltre ai benefits quali una tessera carburante, un Controparte_3
telepass e tre carte prepagate ELl'azienda per anticipo spese a fronte ELla Controparte_1
rendicontazione ed approvazione ELle stesse;
- la sig.ra dipendente di ed Tes_3 Controparte_1
addetta alla contabilità e tenuta banche, aveva effettuato un bonifico a favore di per la Controparte_3
somma di € 36.660,00 anziché 3.660,00; - la convenuta, solo in esito a ripetute richieste di restituzione
ELla somma accreditata in eccesso, in data 21.10.2021 aveva riaccreditava la minor somma di
€15.000,00.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto che la convenuta venga condannata a restituire la residua somma di
€ 21.660,00 (pari € 36.600 – 15.000). pagina 4 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 29/09/2022, premesso che alcun Controparte_3
inadempimento è stato contestato alla società , ha rappresentato di aver ricevuto un incarico CP_3
scritto avente ad oggetto una serie di prestazioni, tra cui l'analisi ELla situazione interna aziendale,
l'analisi ELl'organigramma, ELla situazione interna , finanziaria , strategia e commerciale e la cura dei rapporti con i professionisti in ambito legale per la corretta gestione ELle controversie, con compenso pattuito in € 3000 oltre IVA oltre a spese extra, prestazioni accessorie, rimborsi spese e strumenti di ausilio, versamento iniziale di € 6000 (ridotto a € 5.200) oltre IVA;
che, nello svolgimento ELle
attività concordate, vi era anche la verifica, controllo e organizzazione dei cantieri;
che tra essi vi era un cantiere nel Comune di Sant'Elpidio a Mare EL quale si è occupata la nelle persone dei CP_3
sigg. e;
che per tale attività le parti avevano concordato una percentuale pari allo 0,5% Tes_1 Pt_1
sul valore d'appalto; che in forza degli accordi intercorsi e ELl'attività prestata Triquarta sino ad agosto
2021 la convenuta risultava creditrice ELla somma di € 24.205,27; che pertanto, una volta ricevuto l'erroneo bonifico di € 36.660,00, conscia ELle maggiori somme a lei spettanti, ha CP_3
riaccreditato alla controparte l'importo pieno di € 15.000,00 e trattenuto la somma € 21.600,00 in acconto sulle somme maturate, in via di maturazione e quantificazione.
Tanto premesso la convenuta si è opposta all'accoglimento ELle domanda di restituzione chiedendo in via riconvenzionale la condanna ELl'attrice al pagamento di € € 2.605,27 (€ 24.205,27 - € 21.600),
oltre ad € 9.000 per la penale pattuita in caso di recesso unilaterale dall'incarico.
All'udienza EL 20.10.2022 l'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione in calce all'Incarico
professionale prodotto sub. doc. 1 di parte convenuta e la convenuta ha avanzato istanza di verificazione. Quindi sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Con successiva ordinanza dep. 13/04/2023, è stata formulata, ai sensi ELl'art. 185 bis c.p.c., proposta transattiva non accettata da parte convenuta.
pagina 5 di 9 La causa è stata quindi istruita con prova orale all'esito ELla quale è stata posta in decisione. La causa
è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in permessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Oggetto EL presente giudizio è la domanda con la quale ha chiesto la restituzione Controparte_1
ELle somme versate in eccesso rispetto alla fattura n. 20 EL 10.9.2021 emessa da Parte_2
La convenuta si è difesa, non contestando l'erroneo pagamento peraltro documentato in giudizio, ma opponendo in compensazione il compenso maturato per i mesi di settembre, ottobre, novembre 2021
come pattuiti nell'incarico conferitole, la fattura l'importo € 1.502,17 emessa a titolo di rimborso spese legali anticipate in relazione ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo ELla società Pt_3
(fattura 27 EL 25.10.2021), la fattura di € 7.625 per il saldo gestione e costi extra sostenuti dalla convenuta nel cantiere di Sant'Elpidio al Mare e € 4.098,10 relative al noleggio di un'autovettura per adempiere all'incarico conferito ed ha avanzato, in via riconvenzionale, domanda di condanna
ELl'attrice al pagamento di € 9.000 a titolo di penale per il recesso anticipato esercitato.
Tanto premesso la domanda ELl'attrice è fondata nei limiti che saranno di seguito esposti.
In fatto è documentato e non contestato che il 13.9.2021 ha bonificato a Controparte_1 Parte_2
la somma di € 36.600 anziché il minore importo di € 3.660 portato dalla fattura 10 EL 10.9.21.
[...]
A fronte ELl'evidente errore materiale di un bonifico, effettuato dopo pochi giorni dall'emissione ELla
fattura, è ingiustificata la restituzione, a distanza di oltre un mese, EL minor importo di € 15.000.
A prescindere, infatti, dal tema di cui infra EL rapporto contrattuale inter partes e ELla valenza EL
disconoscimento EL doc. 1 di parte convenuta, è EL tutto evidente che a inizio settembre 2021 non erano certamente maturati i compensi per i mesi di settembre, ottobre e novembre. E' EL tutto evidente che la previsione di un compenso mensile non comporta automaticamente la debenza ELla somma ma pagina 6 di 9 occorrerà sempre che la creditrice effettui la sua prestazione;
non poteva quindi opporre in Parte_2
compensazione una somma non è dovuta. Peraltro anche nel presente giudizio non è provata l'effettiva attività prestata per tali mesi. Il tema in esame non attiene al corretto adempimento, che in effetti, non
è stato contestato, ma all'effettivo adempimento che il creditore è tenuto a provare e che, nella specie,
non è riconosciuto per i mesi di settembre, ottobre e novembre posto che nella prima memoria ha contestato le fatture emesse e prodotte da perché non dovute ed ingiustificate. Controparte_3
Quanto all'importo di € 1.502,17 portato dalla fattura 27 emessa il 25.10.2021 non è stata fornita alcuna prova di anticipazioni di spese legale effettuate da parte di per conto di Parte_2 CP_1
Non vi è alcun documento attestante il pagamento di somme per conto di e l'unico capitolo CP_1
formulato attiene al fatto che avesse suggerito a il professionista di Milano cui Parte_2 CP_1
conferire l'incarico (cap. 7 ELla memoria istruttoria ELla convenuta), circostanza non rilevante sotto il profilo ELl'anticipazione ELle spese. Peraltro la gestione dei rapporti con i professionisti in ambito legale era uno degli incarichi conferiti per i quali è stato pattuito il compenso di € 3000 mensile.
Priva di riscontro probatorio è anche la richiesta di € 7.625 per il saldo gestione e costi extra sostenuti per il cantiere di Sant'Elpidio. In mancanza di accordi scritti sul punto la deposizione ELla teste non è sufficiente per ritenere che la società abbia convenuto il compenso Tes_2 CP_1
richiesto posto che l'accordo sarebbe stato assunto con il sig. che non è il legale rappresentante Tes_4
ELla e con il quale la teste aveva già lavorando da qualche mese per il suo CP_1 Tes_2
gruppo. Gli altri testi escussi nulla hanno saputo riferire in merito agli accordi economici per tale attività. E' peraltro EL tutto inusuale che accordi economici tra società non vengano trasfusi in accordi scritti o quantomeno che non risultino da alcun carteggio precedente o successivo.
Nel caso in esame, ancorché sia documentato che alla dott.ssa sia stata conferita procura Tes_2
speciale per gestire la gara d'appalto per il cimitero di Sant'Elpidio e riconosciuto che la stessa si sia personalmente recata presso il cantiere, non è documentato né è precisato quando e quante volte la pagina 7 di 9 stessa si sia recata sui luoghi e quando l'attività è terminata. La deposizione dei testi è generica e non si
è nessun un report per l'attività prestata.
La richiesta così come formulata è dunque priva di idoneo riscontro probatorio.
Ugualmente priva di prova è l'allegazione secondo cui il contratto di noleggio ELl'autovettura fosse stato preventivamente autorizzato dalla e che si fosse impegnata a sostenere i CP_1 CP_1
costi EL noleggio ELla teste . Sul punto la teste ha riferito che “in precedenza io Tes_2 Tes_2
avevo utilizzato la mia auto personale perché la società non aveva un auto aziendale e non poteva
averla visto che non aveva nemmeno depositato i bilanci. Ad un certo punto, mi sono accorta che il sig.
aveva preso una auto in leasing di euro 48 mila oltre iva che aveva dato in uso alla sig.ra Tes_4
Quando io chiesi spiegazioni per un debito così rilevante, considerata la situazione finanziaria CP_2
ELla società, mi disse che non poteva fare altrimenti perché l'auto doveva essere intesta ad una altra
società EL gruppo che tuttavia era oggetto EL controllo ELla guardia di finanza. A quel punto ci
accordammo io ed il sig. nel senso che avrei preso una auto a noleggio breve, che sarebbe stata Tes_4
intestata alla società io avrei garantito il pagamento con la mia carta di credito e poi la società mi
avrebbe rimborsato il costo. Così dal punto di vista fiscale l'operazione era ineccepibile”.
Ancora una volta gli accordi sarebbero stati assunti con il sig. e non risulta che Tes_4
l'amministrazione ne fosse a conoscenza, non è precisato dalla convenuta né è spiegato dalla teste,
perché, a fronte di un impegno finanziario non rapportato alla situazione finanziaria ELla società (il leasing di un'autovettura), la avrebbe assunto l'ulteriore impegno economico di un noleggio Parte_2
a breve a favore ELla teste (che in precedenza utilizzava la propria autovettura).
Per quanto infine concerne l'importo richiesto in via riconvenzionale, come già evidenziato nell'ordinanza EL 13.4.2023, non appare ingiustificata la decisione di interrompere i rapporti con una controparte contrattuale che, a fronte ELl'erroneo pagamento di € 36.600 in luogo di € 3.660, per un pagina 8 di 9 intero mese trattiene l'intero importo erroneamente pagato e successivamente restituisce solo la minor somma di € 15.000.
Tali condivisibili valutazioni che vengono qui riprese rendono irrilevante il tema EL disconoscimento
ELla sottoscrizione sull'incarico professionale che prevede la penale per il recesso anticipato. Com'è
noto la clausola penale svolge la funzione di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno,
tuttavia l'esonero dalla prova EL danno non esonera la parte richiedente dalla prova ELl'inadempimento che è il suo presupposto e, nella specie, non si ritiene provato l'inadempimento necessario affinché
possa ritenersi maturata la penale risarcitoria richiesta.
Tutto ciò premesso deve essere condannata a restituire all'attrice la somma di € Controparte_3
17.940 pari differenza tra l'importo erroneamente versato e l'importo di € 15.000 restituito, cui deve essere poi detratto l'importo di € 3.660 di cui alla fattura 20/2021, mai contestata e oggetto
ELl'erroneo pagamento. Su tale somma decorrono gli interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna a versare all'attrice la somma di € 17.940 oltre interessi dalla domanda al Controparte_3
saldo;
condanna al pagamento ELle spese di lite a favore di che liquida in € Controparte_3 Controparte_1
5.077 per competenze professionali e € 264 per spese, oltre il 15% per rimborso forfettario ELle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona, il 30/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto pagina 9 di 9