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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6287/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente alla VIA GIUSTINO FORTUNATO, 12 in ACERRA (NA), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE GIOVANNI VALENTINA;
RICORRENTE
E
, nato il 17/11/1968 in AVELLINO (AV) (C.F. Controparte_1
), residente alla VIA DONNICO, 6 in PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE STEFANO ANGELA MARIA;
RESISTENTE CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 18.11.2024, svoltasi in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2020, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 10.08.2013 in Prata Principato Ultra Controparte_1
(AV), chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge per colpa dello stesso, di disporre l'affido condiviso della figlia minore (nata il [...]), adottando i Persona_1 provvedimenti consequenziali.
Il resistente, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di disporre l'affido condiviso della minore, nonché domandando, in via riconvenzionale, di disporre un assegno di mantenimento a carico della . Parte_1
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il Giudice delegato a funzioni presidenziali, con ordinanza del 06.07.2021, disponeva l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, Per_1 regolamentando il diritto di visita paterno e la contribuzione al mantenimento in € 300,00.
Disponeva in via provvisoria a carico della un contributo al mantenimento pari ad € Parte_1
500,00, stante la sproporzione reddituale, e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
All'esito dell'udienza del 23.05.2022 il Giudice riservava la causa al Collegio sul solo stato e con sentenza dell'11.06.2022 pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per le ulteriori domande.
Espletata la fase istruttoria con escussione dei testimoni, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione in data 12.06.2024. Considerato il trasferimento ad altro ufficio del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo fissandosi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice assegnava la causa a sentenza con il riconoscimento dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
[...]
ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del resistente, Parte_2 evidenziando che, alla base della frattura del rapporto coniugale debba essere individuata tanto l'infedeltà del coniuge tanto le violenze del perpetrate nei confronti della ricorrente. CP_1
Del pari, il spiegava in via riconvenzionale domanda di addebito ritenendo che la crisi CP_1 coniugale fosse da ascrivere alla moglie, che lo aveva allontanato, sottraendosi ai propri doveri coniugali, e lo aveva costantemente denigrato.
Ebbene, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito
(Cass., n. 11448 del 2017).
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria svoltasi, deve ritenersi che non sia stata raggiunta alcuna prova in merito alla primaria causa della crisi coniugale. In particolare, non risultano provati né i tradimenti del , né può essere posto a base della pronuncia di addebito un unico episodio CP_1 di violenza consistente in uno schiaffo dato alla ricorrente cui la teste ha Testimone_1 dichiarato di aver assistito, risalente nel tempo, emergendo piuttosto dalle dichiarazioni di entrambi i testi una coppia altamente conflittuale.
Né possono fondare le pronunce di addebito le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente in merito al trattamento denigratorio che la avrebbe riservato al , non Parte_1 CP_1 emergendo episodi significativi sul punto.
Per quanto evidenziato, vanno rigettate entrambe le domande di addebito.
2. AFFIDO DELLA MINORE Pt_3
Dall'unione è nata una figlia, (nata il [...]). Per_1
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita dei minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse della figlia minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il Collegio che vada confermata la residenza privilegiata della madre
3. DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare la figlia minore, occorre osservare che, stante tempo decorso dall'emissione dell'ordinanza presidenziale, in considerazione dell'età della minore oggi quindicenne, i tempi di permanenza della minore presso il padre Per_1 possano essere demandati all'accordo tra il genitore non collocatario e la minore, avendo cura di concordare gli incontri nel rispetto degli incontri scolastici ed extrascolastici della stessa.
4. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Con riferimento al mantenimento della figlia, giova rammentare che l'obbligo di mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Convivendo la minore con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento della minore, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Tanto premesso il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto contributo nella misura già stabilita in fase presidenziale in € 300,00, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, ove concordate, documentate o urgenti, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
5. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Acerra, alla via Giustino Fortunato n. 12, va assegnata alla Parte_1 che vi abiterà in uno alla figlia minore perché, risultando la minore collocata presso di Per_1 sé, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord.
31 marzo 2022, n.10453).
6. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Il ha altresì chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per se stesso. CP_1
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del 2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.
Nel caso in esame, va evidenziato che, da un lato, dall'istruttoria espletata emerge che durante la vita coniugale i coniugi vivevano presso l'immobile di proprietà della sito in Acerra, Parte_1 avevano una domestica che si occupava della gestione della casa e della minore ma vi è Per_1 discordanza rispetto a chi materialmente provvedesse ai bisogni, dal momento che in fase presidenziale la ha dichiarato che la maggior parte delle spese erano a suo carico, Parte_1 viceversa il ha rappresentato che le spese per il vitto erano divise al 50%; dall'altro lato, è CP_1 innegabile il rilevante squilibrio reddituale che risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti.
Ed invero, la , dirigente medico, ha un guadagno pari ad € 95.000,00 nel 2023 ed € Parte_1
99.000,00 nel 2022, è titolare della casa coniugale per la quale paga la rata del mutuo;
viceversa, il pari ad € 7.000 nel 2021 ed € 15.000,00 circa nel 2022. Va ad ogni modo dato conto che CP_1 nel corso del presente giudizio il è stato assunto a tempo determinato presso l'azienda CP_1
CSC Informatica in Montefusco (AV) quale installatore di impianti, che lo stesso ha dichiarato di percepire la NASPI e di aver conseguito degli attestati per l'insegnamento scolastico. Peraltro, il risulta titolare di una nuda proprietà di un immobile (inagibile ed inaccessibile e, quindi, CP_1 improduttivo di reddito) nonché della piena proprietà di un terreno, entrambi siti in Prata
Principato Ultra.
Va poi evidenziato che, dall'istruttoria espletata, è emerso che il resistente abbia sempre svolto anche attività di scultore o di pittore, al punto che una delle sue opere installata dinanzi al Tribunale di Avellino nella piazza principale, avendo la dichiarato in fase di prima comparizione Parte_1 che il marito abbia sempre lavorato in nero. Da tali circostanze deve ritenersi che, pur essendo innegabile la sussistenza di un divario reddituale con la , non possano ritenersi Parte_1 attendibili i redditi dichiarati dal , risultando scarsamente probabile che il non CP_1 CP_1 riceva alcuna forma di compenso per le opere realizzate in qualità di scultore. Né sul punto può ritenersi attendibile la testimonianza resa dalla madre del la quale, in prima battuta, CP_1 dichiara di non sapere se il figlio fosse o meno pagato e in un secondo momento afferma che lo stesso non percepisca alcun compenso per le relative opere.
Per quanto considerato, ritenute non attendibili le dichiarazioni reddituali del ed CP_1 evidenziato che il abbia capacità lavorative specifiche che gli consentono una CP_1 ricollocazione nel mondo del lavoro, tenuto conto della differenza reddituale, va rideterminato il contributo al mantenimento da parte della in favore del resistente, prevedendosi che Parte_1 la stessa debba versare entro il 5 di ogni mese la somma di € 300,00.
7. SPESE
Quanto alle spese di lite, considerato che la crisi coniugale, in mancanza della pronuncia di addebito va ascritta ad entrambi i coniugi, il Collegio ritiene che vi siano gravi motivi per la compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ Rigetta le domande di addebito;
➢ Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso Per_1 la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore.
➢ I tempi di permanenza della minore presso il padre possano essere demandati all'accordo tra il genitore non collocatario e la minore, avendo cura di concordare gli incontri nel rispetto degli incontri scolastici ed extrascolastici della stessa
➢ Determina in € 300,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, l'assegno di mantenimento per la figlia a carico di da versarsi a Controparte_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese;
➢ Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50%, laddove concordate o urgenti e documentate;
➢ Dispone che versi entro il 5 di ogni mese a la Parte_1 Controparte_1 somma, a titolo di mantenimento del coniuge, di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
➢ Compensa le spese;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 07.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6287/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente alla VIA GIUSTINO FORTUNATO, 12 in ACERRA (NA), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE GIOVANNI VALENTINA;
RICORRENTE
E
, nato il 17/11/1968 in AVELLINO (AV) (C.F. Controparte_1
), residente alla VIA DONNICO, 6 in PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DE STEFANO ANGELA MARIA;
RESISTENTE CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 18.11.2024, svoltasi in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2020, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 10.08.2013 in Prata Principato Ultra Controparte_1
(AV), chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge per colpa dello stesso, di disporre l'affido condiviso della figlia minore (nata il [...]), adottando i Persona_1 provvedimenti consequenziali.
Il resistente, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di disporre l'affido condiviso della minore, nonché domandando, in via riconvenzionale, di disporre un assegno di mantenimento a carico della . Parte_1
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il Giudice delegato a funzioni presidenziali, con ordinanza del 06.07.2021, disponeva l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, Per_1 regolamentando il diritto di visita paterno e la contribuzione al mantenimento in € 300,00.
Disponeva in via provvisoria a carico della un contributo al mantenimento pari ad € Parte_1
500,00, stante la sproporzione reddituale, e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
All'esito dell'udienza del 23.05.2022 il Giudice riservava la causa al Collegio sul solo stato e con sentenza dell'11.06.2022 pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per le ulteriori domande.
Espletata la fase istruttoria con escussione dei testimoni, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione in data 12.06.2024. Considerato il trasferimento ad altro ufficio del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo fissandosi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice assegnava la causa a sentenza con il riconoscimento dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
[...]
ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del resistente, Parte_2 evidenziando che, alla base della frattura del rapporto coniugale debba essere individuata tanto l'infedeltà del coniuge tanto le violenze del perpetrate nei confronti della ricorrente. CP_1
Del pari, il spiegava in via riconvenzionale domanda di addebito ritenendo che la crisi CP_1 coniugale fosse da ascrivere alla moglie, che lo aveva allontanato, sottraendosi ai propri doveri coniugali, e lo aveva costantemente denigrato.
Ebbene, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito
(Cass., n. 11448 del 2017).
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria svoltasi, deve ritenersi che non sia stata raggiunta alcuna prova in merito alla primaria causa della crisi coniugale. In particolare, non risultano provati né i tradimenti del , né può essere posto a base della pronuncia di addebito un unico episodio CP_1 di violenza consistente in uno schiaffo dato alla ricorrente cui la teste ha Testimone_1 dichiarato di aver assistito, risalente nel tempo, emergendo piuttosto dalle dichiarazioni di entrambi i testi una coppia altamente conflittuale.
Né possono fondare le pronunce di addebito le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente in merito al trattamento denigratorio che la avrebbe riservato al , non Parte_1 CP_1 emergendo episodi significativi sul punto.
Per quanto evidenziato, vanno rigettate entrambe le domande di addebito.
2. AFFIDO DELLA MINORE Pt_3
Dall'unione è nata una figlia, (nata il [...]). Per_1
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita dei minori.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse della figlia minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il Collegio che vada confermata la residenza privilegiata della madre
3. DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare la figlia minore, occorre osservare che, stante tempo decorso dall'emissione dell'ordinanza presidenziale, in considerazione dell'età della minore oggi quindicenne, i tempi di permanenza della minore presso il padre Per_1 possano essere demandati all'accordo tra il genitore non collocatario e la minore, avendo cura di concordare gli incontri nel rispetto degli incontri scolastici ed extrascolastici della stessa.
4. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Con riferimento al mantenimento della figlia, giova rammentare che l'obbligo di mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Convivendo la minore con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento della minore, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Tanto premesso il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto contributo nella misura già stabilita in fase presidenziale in € 300,00, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, ove concordate, documentate o urgenti, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
5. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Acerra, alla via Giustino Fortunato n. 12, va assegnata alla Parte_1 che vi abiterà in uno alla figlia minore perché, risultando la minore collocata presso di Per_1 sé, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord.
31 marzo 2022, n.10453).
6. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Il ha altresì chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per se stesso. CP_1
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del 2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.
Nel caso in esame, va evidenziato che, da un lato, dall'istruttoria espletata emerge che durante la vita coniugale i coniugi vivevano presso l'immobile di proprietà della sito in Acerra, Parte_1 avevano una domestica che si occupava della gestione della casa e della minore ma vi è Per_1 discordanza rispetto a chi materialmente provvedesse ai bisogni, dal momento che in fase presidenziale la ha dichiarato che la maggior parte delle spese erano a suo carico, Parte_1 viceversa il ha rappresentato che le spese per il vitto erano divise al 50%; dall'altro lato, è CP_1 innegabile il rilevante squilibrio reddituale che risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti.
Ed invero, la , dirigente medico, ha un guadagno pari ad € 95.000,00 nel 2023 ed € Parte_1
99.000,00 nel 2022, è titolare della casa coniugale per la quale paga la rata del mutuo;
viceversa, il pari ad € 7.000 nel 2021 ed € 15.000,00 circa nel 2022. Va ad ogni modo dato conto che CP_1 nel corso del presente giudizio il è stato assunto a tempo determinato presso l'azienda CP_1
CSC Informatica in Montefusco (AV) quale installatore di impianti, che lo stesso ha dichiarato di percepire la NASPI e di aver conseguito degli attestati per l'insegnamento scolastico. Peraltro, il risulta titolare di una nuda proprietà di un immobile (inagibile ed inaccessibile e, quindi, CP_1 improduttivo di reddito) nonché della piena proprietà di un terreno, entrambi siti in Prata
Principato Ultra.
Va poi evidenziato che, dall'istruttoria espletata, è emerso che il resistente abbia sempre svolto anche attività di scultore o di pittore, al punto che una delle sue opere installata dinanzi al Tribunale di Avellino nella piazza principale, avendo la dichiarato in fase di prima comparizione Parte_1 che il marito abbia sempre lavorato in nero. Da tali circostanze deve ritenersi che, pur essendo innegabile la sussistenza di un divario reddituale con la , non possano ritenersi Parte_1 attendibili i redditi dichiarati dal , risultando scarsamente probabile che il non CP_1 CP_1 riceva alcuna forma di compenso per le opere realizzate in qualità di scultore. Né sul punto può ritenersi attendibile la testimonianza resa dalla madre del la quale, in prima battuta, CP_1 dichiara di non sapere se il figlio fosse o meno pagato e in un secondo momento afferma che lo stesso non percepisca alcun compenso per le relative opere.
Per quanto considerato, ritenute non attendibili le dichiarazioni reddituali del ed CP_1 evidenziato che il abbia capacità lavorative specifiche che gli consentono una CP_1 ricollocazione nel mondo del lavoro, tenuto conto della differenza reddituale, va rideterminato il contributo al mantenimento da parte della in favore del resistente, prevedendosi che Parte_1 la stessa debba versare entro il 5 di ogni mese la somma di € 300,00.
7. SPESE
Quanto alle spese di lite, considerato che la crisi coniugale, in mancanza della pronuncia di addebito va ascritta ad entrambi i coniugi, il Collegio ritiene che vi siano gravi motivi per la compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ Rigetta le domande di addebito;
➢ Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso Per_1 la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore.
➢ I tempi di permanenza della minore presso il padre possano essere demandati all'accordo tra il genitore non collocatario e la minore, avendo cura di concordare gli incontri nel rispetto degli incontri scolastici ed extrascolastici della stessa
➢ Determina in € 300,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, l'assegno di mantenimento per la figlia a carico di da versarsi a Controparte_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese;
➢ Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50%, laddove concordate o urgenti e documentate;
➢ Dispone che versi entro il 5 di ogni mese a la Parte_1 Controparte_1 somma, a titolo di mantenimento del coniuge, di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
➢ Compensa le spese;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 07.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca