Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n. 328 del 27.02.2024 Oggetto: indebito
N. R.G. 243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a assi st en zi al e, i n gr ado di ap pel l o,
tra
- , Parte_1 Controparte_1 in persona del s uo President e pro -tempore, rappresentat o e di feso dall 'Avv.
Marcell a Mat tia
Appell ant e e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Insalata CP_2
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi il 20.05.2022 CP_2 aveva dedotto che, con comunicazione del 12.4.2022, l' le aveva richiesto la restituzione Pt_1 della somma di € 4.043,71 pagata indebitamente a titolo di prestazione di invalidità civile per il periodo da maggio 2021 a maggio 2022; aveva lamentato la genericità e la mancanza di motivazione del provvedimento di ripetizione e la mancanza del dolo dell'accipiens. Aveva chiesto, quindi, che venisse accertata l'irripetibilità dell'indebito e che l' fosse condannato Pt_1
a rimborsare quanto avesse recuperato.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brindisi ha accolto il ricorso e dichiarato irripetibile l'indebito, ritenendo che la fruizione delle due prestazioni di invalidità tra loro incompatibili non costituisse indice di dolo della percipiente e non escludesse il suo legittimo affidamento, non essendo esigibile la conoscenza, da parte sua, dell'incompatibilità tra le prestazioni.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' che, richiamata la disciplina delle Pt_1 due prestazioni (previdenziale ex l.n.222/1984 e assistenziale ex l.n.118/1971) previste per l'invalidità, ha censurato l'applicazione della l.n.29/1977 da parte del Tribunale e ha lamentato la violazione dell'art.2033 c.c. Ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con integrale rigetto dell'avverso ricorso di primo grado.
ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto, CP_2 richiamando a favore della propria tesi alcune pronunce della Suprema Corte che, a suo dire, avrebbero dato rilievo dirimente al fatto che l' era a conoscenza delle circostanze ostative Pt_1 alla erogazione della prestazione indebita rilievo dirimente al fatto che l' era a conoscenza Pt_1 delle circostanze ostative alla erogazione della prestazione indebita.
All'udienza di discussione del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Il Tribunale ha accolto la prospettazione della ricorrente ed ha individuato, come disciplina della ripetibilità dell'indebito nel caso concreto, le disposizioni dell'art.3 ter d.l.
n.850/1976, convertito in L. n. 29/1977, riguardo alla concessione in generale dei trattamenti assistenziali e all'irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato.
L'istituto appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 2033 c.c.
In via amministrativa l' aveva richiesto la restituzione delle somme corrisposte Pt_1 indebitamente in quanto, in base all'art. 9 L. n. 54 /1982, l'assegno mensile di invalidità civile cui all'art.13 L. n. 118/1971 è incompatibile con la pensione ordinaria di invalidità prevista dalla l.n.222/1984; le due prestazioni erano state infatti erogate contemporaneamente.
Non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità. Le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, assumono infatti rilevanza nella fase successiva all'insorgenza del diritto, ossia in sede di erogazione delle prestazioni incompatibili, comportando la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e rendendo necessaria la verifica dell'opzione. La condizione della mancata percezione di altro trattamento di invalidità si pone come elemento esterno all'altra prestazione;
costituisce ostacolo non al sorgere del diritto, bensì alla fruizione della relativa prestazione.
Nella fattispecie in esame non trova applicazione in via analogica la disposizione menzionata dal Tribunale, che fa riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge, ma il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, che si addice all'ipotesi in cui sia carente una condizione di erogabilità della prestazione, come quella del mancato godimento di altro beneficio incompatibile .
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (art.
3-ter D.L. n. 850/1976, convertito in L. n. 29/1977; art. 3, comma 9 D.L. n. 173/1988, convertito nella L. n. 291/1988), e che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando escluse le somme corrisposte prima di tale data, sono norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e non trovano applicazione nei casi in cui (pur sussistendo gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità) in concreto vi è un impedimento di legge alla fruizione della prestazione.
La sentenza impugnata non è condivisibile, perché non ha dato attuazione al principio della Suprema Corte secondo cui nell'ipotesi "di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili" si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, "bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c." (v.Cass. n. 15759/2019; Cass. n. 4600/2021) con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite.
Il divieto del cumulo deriva, nella specie, dalla L. n. 407 del 1990, art. 3.
Trattandosi di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato. Non ha rilievo dirimente in senso contrario il fatto che l' fosse a conoscenza Pt_1 delle circostanze concrete che determinavano l'incompatibilità, non potendosi invero sottovalutare la facoltà di opzione prevista in favore della controparte. Ciò è sufficiente per disattendere la domanda della ricorrente (v. Cass. n.11026/2022).
La sentenza impugnata non è conforme al principio della Suprema Corte secondo cui nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e di assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.
(Cass. n. 15759/2019; v. anche in motivazione Cass. n. 4600/2021) con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite.
Ne consegue che deve essere accolto l'appello e rigettato il ricorso proposto in primo grado dalla pensionata.
Le spese del doppio grado sono irripetibili stante la dichiarazione resa da Pt_2
ex art.115 disp. Att c.p.c.
[...]
p.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce – sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11/04/2024 da nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del 27/02/2024 n.328 del Tribunale di Brindisi, così CP_2 provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta con ricorso del 20/05/2022 da . CP_2
Spese del doppio grado irripetibili.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi