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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2739/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2739/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDELLA Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. STANISCI MARIA ( ) C/O AV. C.F._1 CP_2
VIA D'AZEGLIO N. 27 BOLOGNA;
[...] Controparte_2
( MERO VIA D'AZEGLIO N. 27 BOLOGNA;
, C.F._2 CP_3 elettivamente domiciliato in C/O AVV. VIA D'AZEGLIO N. 27 Controparte_2
BOLOGNApresso il difensore avv. SARDELLA GIORGIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGGIANI Controparte_4 P.IVA_2
ROBERTO e dell'avv. GOZZI PIERO ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA C.F._3
MARSILI 15 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. PIERO GOZZI, VIA MARSILI
N.15 BOLOGNApresso il difensore avv. REGGIANI ROBERTO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1427/2019 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il
17.10.2019, conclusioni come da note motivi della decisione pagina 1 di 15 1. citava in giudizio affinché, previo Controparte_1 Controparte_4 accertamento e dichiarazione di nullità delle pattuizioni del contratto di conto corrente bancario n.514/010/25-3, del 13.10.1997 (da ultimo contrassegnato dal n. 514-010-25), relative a interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta d'uso ed alle valute applicabili, alle commissioni - anche di sconto effetti ed altri titoli e/o documenti (Fatture RI.BA, etc….) -, agli interessi creditori, remunerazioni e spese varie, fosse accertato e dichiarato il suo credito da indebito oggettivo (art.2033 c.c.), comprensivo di interessi attivi, di €.377.473,94 ovvero, alternativamente ed occorrendo in via subordinata, alla ripetizione ed al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, comprensiva sempre di interessi attivi, che sarebbe risultata di giustizia in corso di causa, anche ex art.1226 c.c., oltre, in ogni caso, agli interessi legali dal di della notifica dell'atto di citazione al giorno del completo soddisfo ed al maggior danno ex art.1224 II comma del codice civile.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il il Controparte_4 quale, dopo aver contestato gli assunti di parte attrice ed eccepito la PRESCRIZIONE, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione reietta, previa ogni declaratoria, rigettare tutte le domande svolte da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto, ovvero perché oggetto di intervenuta prescrizione;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari".
3. La causa veniva istruita con ctu contabile.
4. Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente pronunziando ogni contraria istanza, difesa eccezione e conclusione disattesa, così provvedeva:
- accoglie la domanda di ripetizione di indebito e condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 1362,62 oltre interessi legali dal 31-1-2013 al saldo;
-condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice le spese processuali liquidate in € 2430,00 per compenso professionale euro 98,00 per esborsi (in ragione del valore della domanda accolta) oltre Iva cpa e spese generali del 15% da distrarsi a favore dell'avvocato Maria Stanisci dichiaratasi procuratore antistatario;
- pone le spese della CTU, definitivamente a carico della convenuta.
5. Il tribunale riteneva che le contestazioni effettuate dall'attrice con riferimento al contratto di conto corrente n.514/010/25-3 con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, alle valute e alle commissioni e spese fossero state formulate in modo generico, argomentate in modo standardizzato e con potenziale riferimento ad un qualunque rapporto di conto corrente, senza riferimento specifico alle operazioni effettuate.
Osservava il tribunale che non era stato indicato quando sarebbero state conteggiate ed in cosa sarebbero consistite le dedotte commissioni di massimo scoperto, ciò che risulta necessario poiché la pagina 2 di 15 normativa è mutata negli anni e poiché comunque una pattuizione sulla remunerazione del capitale messo a disposizione deve ritenersi legittima se determinata con riferimento a tasso, criteri di calcolo e periodicità; che parimenti non indicata era l'applicazione delle valute non concordate, né erano indicate in modo specifico le spese illegittime che sarebbero state applicate.
In altri termini, l'esistenza di generiche contestazioni astrattamente formulate e prive di concreti riscontri doveva essere stigmatizzata, in quanto non consente alla controparte di apprestare una puntuale e consapevole difesa e rappresenta una sorta di abuso del processo, destinato, anche con una prognosi anticipata, al rigetto delle domande attoree.
TARDIVE, secondo il Tribunale, erano le allegazioni e contestazioni di parte attrice effettuate successivamente all'atto introduttivo.
6. Infondata era, invece, la doglianza relativa all'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti poiché parte convenuta aveva prodotto sub.doc.2 la pattuizione relativa agli interessi debitamente sottoscritta dalle parti.
7. Era stata invece disposta CTU al fine di verificare se al contratto di conto corrente fosse stato applicato un tasso superiore al tasso soglia (sia con riferimento all'usura originaria che a quella sopravvenuta) e se vi fosse stato anatocismo per il periodo dall'accensione del conto corrente al giugno
2000.
In materia di usura sopravvenuta le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. 19-10-2017 n.24675) avevano di recente composto il contrasto esistente al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, affermando che: "Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, aveva espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente.
L'usura era dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse.
pagina 3 di 15 Ciò determinava, quindi, l'irrilevanza, ai fini specifici della decisione della presente causa, del fatto che il CTU avesse ravvisato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri successivi all'apertura del rapporto di conto corrente.
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda attorea sotto questo profilo doveva essere rigettata.
8. Con specifico riferimento alla capitalizzazione degli interessi, dall'esame degli estratti conto il CTU aveva riscontrato che fino alla data di entrata in vigore dell'adeguamento alla Delibera Cicr del
9/2/2000, la aveva operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e annuale per gli CP_5 interessi attivi;
in tal modo le competenze passive per il cliente erano entrate a far parte integrante del montante capitale sul quale venivano poi calcolati gli interessi dei trimestri successivi.
Per l'applicazione di clausole anatocistiche si era provveduto al ricalcolo fino al 30.06.2000 dei rapporti dare/avere tra le parti, procedendo con l'esclusione dei relativi effetti contabili.
Fino a tale data, sugli interessi passivi non era stata operata alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale.
Per gli interessi attivi si era operata la capitalizzazione annuale degli stessi, essendo rimasta valida la pattuizione convenuta.
Per il periodo successivo si era proceduto alla capitalizzazione trimestrale per entrambi gli interessi, risultando la banca essersi adeguata in senso favorevole al cliente alle disposizioni della Delibera
CICR, prevedendo la pari periodicità di chiusura dei conti attivi e passivi (v. pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente).
9. Per quel che concerneva la prescrizione eccepita dalla convenuta la Cassazione Sezioni Unite
15895/2019 aveva ritenuto che: ”In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Il Ctu, sulla base del quesito formulato, aveva proceduto a rideterminare i rapporti di dare e avere.
L'ipotesi corretta era, quella di cui al punto 7 dell'integrazione dell'elaborato peritale cioè l'ipotesi con capitalizzazione semplice delle c.m.s. e delle spese nel periodo ante 30 giugno 2000, senza ritenere illegittime le cms e le spese.
Il CTU aveva osservato che: “Prima dell'impostazione del periodo prescritto e dell'operatività delle rimesse, il ricalcolo dell'indebito per l'applicazione di clausole anatocistiche ha determinato un recupero di competenze complessive per soli interessi debitori, per un ammontare pari a € 40.803,76.
Successivamente all'impostazione del periodo prescritto e dell'operatività delle rimesse, il ricalcolo dell'indebito per l'applicazione di clausole anatocistiche ha determinato il: - Recupero di competenze pagina 4 di 15 complessive per soli interessi debitori per un ammontare di € 17.483,64. Dagli ulteriori conteggi effettuati in ordine all'individuazione delle rimesse solutorie, si rappresenta che nel periodo prescritto, le competenze extra fido pagate con tali rimesse, sono risultate pari a € 16.121,02 che sottratte ai
17.483,64, determinano un recupero di competenze complessive per differenza pari a € 1.362,62.”
10. Parte convenuta doveva, quindi, essere condannata a restituire a parte attrice euro 1362,62 oltre interessi legali dal 31-1-2013 (data di ricevimento della lettera raccomandata di Controparte_1 di messa in mora).
11. La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite 15895/2019) ha affermato, infatti, che: "Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
"domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c."
12. Parte attrice non aveva, infatti, provato la mala fede della banca.
13. Proponeva appello Controparte_1
14. Parte appellante deduceva i seguenti motivi di gravame.
“criticità della sentenza gravata e parti della sentenza impugnata ..5 1) ingiusto ed errato rigetto delle eccezioni di nullità delle norme disciplinanti gli interessi debitori ultralegali e di non debenza dei relativi addebiti, anche per omesso rilievo ex officio dell'usura contrattuale sopravvenuta, oltre che per usura originaria ed inefficacia dei tassi imposti con i contratti e i documenti di sintesi prodotti dalla banca in allegato alla propria memoria istruttoria ex art. 183 vi comma n. 2 cpc ............ 10
- sui contratti del conto corrente bancario oggetto di causa e sui documenti contrattuali depositati in sede istruttoria per la prima volta dalla banca: usurarieta' dei tassi di interesse debitori contrattualmente imposti, nullità delle relative pattuizioni, illegittimità e non debenza dei relativi addebiti, sulla inefficacia ed invalidità della lettera di variazione della capitalizzazione degli interessi e sulla tempestività delle eccezioni ed istanze spiegate dall'odierna appellante con memoria 183 vi comma n. 3 c.p.c....... 17
- sul documento di sintesi delle condizioni economiche del contratto principale, del 01.07.2009, e sulla nullità della pattuizione relativa agli interessi debitori ultralegali ...... 18
- sul documento di sintesi delle condizioni economiche del contratto principale, del 12.11.2010, e sulla nullità della pattuizione relativa agli interessi debitori ultralegali .. 20
-sul contratto anticipazioni / anticipi / finanziamenti, dell'11.12.2009, e sulla nullità della pattuizione relativa agli interessi debitori ultralegali .......... 23
-sul contratto del conto anticipazioni / anticipi / finanziamenti, datato 12.11.2010, e sulla invalidità ed inefficacia della clausola relativa agli interessi debitori ultralegali. ........ 25
-sul contratto di presentazione portafoglio e sull'allegato integrativo, del 14.06.2001 25
-sull'allegato integrativo al contratto 14.6.2001 e sulla nullità della disposizione relativa agli interessi debitori ultralegali contemplata ...... 26 2- errato accoglimento parziale delle eccezioni di nullità delle disposizioni contrattuali disciplinanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di non debenza dei relativi addebiti nel periodo compreso tra l'1.7.2000 e la data di estinzione del conto, per illegittimita' costituzionale della norma ex art. 25 comma iii del d.lgs. n.342/99 e violazione della norma ex art. 118 del d.lgs. n. 385/93 e di inefficacia della lettera di variazione della periodicità di capitalizzazione di interessi........... 27
pagina 5 di 15 3) sull' errato ed ingiusto rigetto delle eccezioni di nullità della disciplina contrattuale relativa alle commissioni di massimo scoperto e di non debenza dei relativi addebiti, sulla violazione della norma ex 183 vi comma n. 1 c.p.c. e sull'omesso rilievo ex officio dell'usurari età' della cms pattuita col foglio condizioni del 20.8.96 ............ 33
4) sull' errato ed ingiusto rigetto delle eccezioni di nullità della disciplina contrattuale relativa alle valute e di non debenza dei relativi addebiti ....... 40
5) sull' errato ed ingiusto rigetto delle eccezioni di nullità della disciplina contrattuale relativa alle commissioni e spese e di non debenza dei relativi addebiti .......... 45
6- errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie per violazione della norma ex art. 117 ii comma del d.lgs. n.385/93, inammissibilità della stessa ed ingiusta riduzione dell'importo da ripetere a titolo di indebito oggettivo ..... 50
7- ingiusto accoglimento parziale della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo per violazione delle norme ex artt. 1283, 2946 e 1194 c.c. – insufficienza, illogicità e contraddittorietà' della motivazione ......... 55
8- ingiusto accoglimento parziale della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo da interessi attivi – insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.... 59
9- omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 ii comma codice civile, violazione dell'art. 112 c.p.c. ed ingiustizia della sentenza gravata ..... 60
10- ingiusta ed errata liquidazione delle spese e dei compensi professionali di giudizio, carenza e contraddittorietà della motivazione ed omessa pronuncia su spese e compensi di ulteriore mediazione disposta dal giudice .. 62
15. Parte appellante concludeva come segue: in via istruttoria In accoglimento dell'istanza istruttoria già innanzi spiegata, che formalmente si ripropone in ragione dei suestesi motivi di appello, ammettersi c.t.u. contabile finalizzata all'esatta quantificazione del rapporto di dare avere tra le parti contrattuali ed alla rettifica del saldo finale del rapporto di apercredito in conto corrente oggetto di causa ed in tal modo il maggior credito da indebito oggettivo della società appellante, rispetto a quello quantificato e liquidato con la sentenza impugnata col presente atto;
nel merito A) In accoglimento dei suestesi motivi di impugnazione, o di taluni di essi, accogliersi l'appello spiegato col presente atto e, per l'effetto, riformarsi la sentenza gravata. B) Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi, a mezzo di nuova c.t.u. contabile, che la società appellante va creditrice, nei confronti del , della somma di €.377.473,94 (S.E. e/o Controparte_4 O.), comprensiva degli interessi attivi nella misura pattuita del 2,75% e, conseguentemente, condannarsi il con sede in Reggio Emilia (RE) - Via Emilia S. Pietro, civico 4 Controparte_4
-, C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione ed al P.IVA_2 pagamento, in favore della in persona del suo Amministratore Unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della suindicata somma di €.377.473,94 (S.E. e/o O.), a titolo di indebito oggettivo (Art. 2033 c.c.), comprensiva di interessi attivi nella misura pattuita del 2,75% , oltre agli interessi sul detto capitale al tasso dei BOT o di altri titoli similari ex art.117 VII Comma lett. a) del D.Lgs. n.385/93, ovvero, in via alternativa e subordinata, a quello legale, dal 4.2.2013, in cui il riceveva la prima raccomandata di messa in mora e di interruzione dei termini Controparte_4 di prescrizione, del 29.1. – 4.2.2013, al giorno del completo soddisfo, ovvero, alternativamente ed in linea subordinata, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi di impugnazione spiegati col presente atto di appello, anche in virtù del principio di diritto emesso dalle S.U. Civili della Cassazione con sentenza n.16303/2018, condannarsi il con sede in Reggio Emilia (RE) - Via Controparte_4 Emilia S. Pietro, civico 4 -, C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 alla ripetizione ed al pagamento, a titolo di indebito oggettivo (2033 c.c.), in favore della appellante di quella diversa somma, maggiore o minore, comprensiva sempre dei Controparte_1
pagina 6 di 15 suindicati interessi attivi nella misura pattuita del 2,75%, occorrendo anche di €. 254.048,04 (S.E. e/o O.), che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, a mezzo di nuova c.t.u. contabile, oltre, in ogni caso, agli interessi sul detto capitale al tasso pro-tempore dei BOT o di altri titoli similari ex art.117 VII Co. lett. a) del D.Lgs. n.385/93, ovvero, in via subordinata, a quello legale, dal 4.2.2013, in cui il riceveva la prima raccomandata di messa in mora e di interruzione dei termini Controparte_4 di prescrizione, del 29.1.2013, al giorno del completo soddisfo. C) In accoglimento del motivo di impugnazione n. 9, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e di-chiararsi che l'odierna appellante ha diritto ad essere risarcita del maggior danno patito ex art. 1224 II Co. c.c. e, per l'effetto, previa quantificazione del maggior danno, anche a mezzo di c.t.u., condanni la banca appellata al risarcimento, in favore della allo stesso titolo, Controparte_1 della suddetta somma €. 18.838,64 (S.E. e/o O.), ovvero, alternativamente ed in linea subordinata, al risarcimento di quella diversa somma, maggiore o minore, occorrendo anche di €. 13.046,74, che a tal titolo sarà ritenuta di giustizia. D) In accoglimento del motivo di impugnazione n. 10 del presente atto, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi, limitatamente al giudizio di primo grado, il diritto della procuratrice giudiziale anticipataria in quella sede ad ottenere il riconoscimento ed il pagamento delle maggiori spese documentate ivi sostenute ed ai maggiori compensi professionali in rapporto al maggior valore della causa di primo grado;
per l'effetto, condannarsi il al Controparte_4 pagamento, relativamente al giudizio svoltosi in primo grado, di spese e compensi professionali, con le maggiorazioni di legge per spese generali, Iva e Cpa, da liquidarsi in favore dell'Avv. Maria Stanisci, che se ne dichiara, anche in questa sede, anticipataria. E) In ogni caso, con condanna del il con sede in Reggio Emilia (RE) - Via Controparte_4 Emilia S. Pietro, civico 4 -, C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, del mutamento giurisprudenziale intervenuto con le sentenze n. 16303/2018 e n.15895/2019 delle S.U. Civili della Cassazione, del risultato e dell'auspicato vantaggio patrimoniale ad ottenersi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi in favore dello scrivente avvocato Giorgio Sardella, che se ne dichiara anticipatario
16. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
17. Veniva espletata ctu contabile.
18. L'appello è fondato nei termini che seguono.
19. Appare preliminarmente opportuno dare conto dei rapporti bancari inter partes, così come fatto dal ctu nella prima relazione resa nel giudizio di appello
“6) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN CAUSA ED ESAME DELLA STESSA La causa ha ad oggetto il rapporto di Conto corrente ordinario di corrispondenza n. 514/010/000025- 3 (all. n. 1 parte convenuta) intestato alla società e le condizioni economiche Controparte_1 ad esso applicate. 6.1) Il conto corrente bancario di corrispondenza n. 514/010/253:
- Il conto corrente n. 514/010/253 risulta aperto in data 20.08.1996 presso la filiale del
[...] di IA (Le); Controparte_4
- Il conto corrente n. 514/010/25-3 risulta chiuso nel secondo trimestre 2012 previa richiesta di estinzione dello stesso da parte della e pagamento all'istituto di Parte_1 credito del saldo passivo risultante in essere, per un ammontare pari a € 72.632,00;
- 6.2) Condizioni economiche applicate dall'istituto di credito:
- Copia contratto di conto corrente di corrispondenza n. 514/010/000025-3 (all. n. 1 parte convenuta) intestato a datato 20.08.1996 (pertanto avente data anteriore al Controparte_1
pagina 7 di 15 documento prodotto da parte attrice riportante la data del 13.10.1997) e condizioni generali dello stesso. Dalla lettura del contratto si riscontra “che i rapporti stessi saranno regolati dalle condizioni generali riportate in allegato … e che “Tali condizioni saranno inoltre integrate dalle “condizioni generali” di contratto concernenti i singoli rapporti e servizi bancari … nonché dalle condizioni economiche riportate dagli avvisi sintetici e dai fogli analitici predisposti ai sensi della Legge 17/02/1992 n. 154 e D. Lgs. 15/9/1993 n. 385.”. Il documento risulta sottoscritto da entrambe le parti. Altresì al contratto e alle condizioni generali, risulta allegato (all. n. 02 parte convenuta) il documento avente ad oggetto le “condizioni economiche concordate” – compilato manualmente - datato anch'esso 20.08.1996 e sottoscritto da entrambe le parti. Le “condizioni economiche concordate” erano le seguenti:
“- tasso passivo annuo nominale 17,00% (indicato manualmente al 2,75%);
- tasso attivo annuo nominale 2,75% I dati risultano scritti manualmente ed è evidente che sono stati indicati invertendo le percentuali visto che il tasso di sconfino veniva pattuito nel 18,25% - tasso di sconfinamento: 18,25% - C.M.S.: 1%
- Copia documento emesso da datato 13.10.1997 ed avente ad oggetto il contratto di Parte_2 conto corrente di corrispondenza n. 514/010/25- 3. A tale documento non risultano allegate le “condizioni economiche concordate” dalle quali poter riscontrare le condizioni applicate al conto corrente (percentuali di tassi di interesse o altre indicazioni di costi e spese); (…) 6.3) Pattuizione scritta della clausola di reciprocità degli interessi. Con riferimento alla clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi maturati sul conto corrente bancario in esame, si precisa che il aveva prodotto (all. n. 08), copia Controparte_4 della comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2000 con la quale “comunica che a far tempo dalla liquidazione delle competenze del 30 giugno 2000 viene introdotta per i conti correnti, la periodicità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori sia per quelli creditori …”. Sulla base di tale documento erano stati impostati i precedenti termini per l'esclusione dell'anatocismo. All'attualità e in considerazione di quanto indicato nel quesito, in merito alla necessità di rinvenire una pattuizione sottoscritta da entrambe le parti che legittimi la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla delibera ministeriale CICR del 9 febbraio 2000, si ritiene opportuno rilevare la presenza dei seguenti docume ento:
- Documento n. 16 prodotto dal (vedasi anche all. n. 1 note di trattazione Controparte_4 scritta Corte di Appello) datato trambe le Parti, e denominato dalla banca
“allegato integrativo per clausole di capitalizzazione”. In tale documento, il conto corrente indicato è il n. 514009/000019-5 e cioè non il conto corrente ordinario di corrispondenza oggetto della presente vertenza ma il conto anticipi. Tuttavia, si fa presente che le competenze del conto anticipi vengono regolarizzate sul conto corrente ordinario di corrispondenza poiché il conto anticipi è puramente un conto tecnico accessorio e su di esso non vi è mai capitalizzazione di interessi. Al fine di fornire alla S.V., tutti gli elementi necessari alle valutazioni da assumere, si rappresenta che - pur avendo indicato il numero del conto anticipi - la nella parte descrittiva sottostante del CP_5 documento, fa riferimento alla modulistica del conto corrente di corrispondenza (mod. 174-4) e all'art. 10 dello stesso contratto, per il quale “i rapporti di dare ed avere relativi a conto creditori e debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale trimestralmente e precisamente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, …”.
pagina 8 di 15 Per la Banca, il mod. 174-(4) o il mod. 174-(7) è il modello standard di riferimento relativo alla stipulazione del contratto di conto corrente (vedasi all. n. 1 parte convenuta e all. n. 2 note di trattazione scritta). L'art. 10 del mod. 174 fa riferimento alle condizioni generali che regolano il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza e non parrebbe riferibile al conto anticipi le cui condizioni generali si rinvengono nei do a parte convenuta.
- Documento n. 5 prodotto dal (vedasi anche all. n. 3 note di trattazione scritta Controparte_4
Corte di Appello) datato 22. ambe le parti, denominato dalla Banca “conto corrente temporaneo” e relativo alla concessione di un'apertura di credito temporanea a valere sul conto corrente ordinario di corrispondenza per un ammontare di € 100.000,00 con scadenza 31.05.2005 In tale documento si fa riferimento alla capitalizzazione delle competenze conteggiate dalla banca nella misura in cui l'istituto di credito indica “fatte salve le competenze (spese e commissioni) trimestrali e gli interessi attivi e passivi, che saranno capitalizzati con periodicità trimestrale, da saldarsi reciprocamente alle rispettive liquidazioni;
”. 6.4) Affidamenti bancari concessi a valere sul rapporto di conto corrente n. 514/010/25-3:
- Documento n. 3 prodotto dal risulta accordata in data 26.10.1999 una Controparte_4 apertura di credito temporanea sottoscritta da entrambe le parti (non risulta indicato il tasso di interesse) di Lire 250.000.000 pari a € 129.114,22 con scadenza al 28.02.2000;
- Documento n. 4 prodotto dal risulta accordata in data 02.06.2000 una Controparte_4 nuova apertura di credito temporanea sottoscritta da entrambe le parti (non risulta indicato il tasso di interesse) di Lire 200.000.000 pari a € 103.291,37 con scadenza al 31.10.2000;
- Documento n. 5 prodotto dal risulta accordata in data 22.12.2004 una Controparte_4 nuova apertura di credito temporanea sottoscritta da entrambe le parti (tasso concordato 7,4%) per € 100.000,00 con scadenza 31.05.2005;
- Documento n. 6 prodotto dal risulta concessa in data 30.01.2012 una Controparte_4 apertura di credito temporanea sottoscritta da entrambe le parti per € 100.000,00 con impegno da parte del correntista ad estinguere il fido concesso con scadenza 15.02.2013 e decurtazioni mensili ciascuna di € 7.692,00 a partire dal 15.02.2012, e si veda: dal 30/01/2012 al 14/02/2012 concesso affidamento per € 100.000; dal 15/02/2012 al 14/03/2012 affidamento ridotto a € 92.308; dal 15/03/2012 al 14/04/2012 affidamento ridotto a € 84.616; dal 15/04/2012 al 14/05/2012 affidamento ridotto a € 76.924; dal 15/05/2012 al 14/06/2012 affidamento ridotto a € 69.232; dal 15/06/2012 al 14/07/2012 affidamento ridotto a € 61.540; dal 15/07/2012 al 14/08/2012 affidamento ridotto a € 53.848; dal 15/08/2012 al 14/09/2012 affidamento ridotto a € 46.156; dal 15/09/2012 al 14/10/2012 affidamento ridotto a € 38.464; dal 15/10/2012 al 14/11/2012 affidamento ridotto a € 30.772; dal 15/11/2012 al 14/12/2012 affidamento ridotto a € 23.080; dal 15/12/2012 al 14/01/2013 affidamento ridotto a € 15.388; dal 15/01/2013 al 14/02/2013 affidamento ridotto a € 7.696; dal 15/02/2013 estinzione affidamento. 7) CRITERI DI VERIFICA INDICATI DAL Giudice Relatore dott. Andrea Lama. Alla scrivente C.t.u. è stato richiesto di procedere al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente n. 514/010/25-3 attenendosi alle seguenti indicazioni, così declinate:
- con esclusione dell'anatocismo dall'inizio del rapporto (20.08.1996) fino al momento in cui si rinvenga una pattuizione scritta della clausola di reciprocità
- -ovvero con esclusione totale dell'anatocismo in caso contrario
- applicando la prescrizione a tutte le rimesse solutorie relative al c.d. periodo prescritto
- senza tenere conto di alcun fido di fatto, e
- operando la verifica della natura solutoria delle rimesse sul saldo rettificato e non sul saldo banca.
pagina 9 di 15 20. Devono ribadirsi tutte le considerazioni svolte dal tribunale in ordine al rigetto delle eccezioni di invalidità inerenti alle c.m.s. e alle valute (solo genericamente contestate), agli interessi ultralegali (in realtà, pattuiti).
21. Deve ribadirsi, in quanto accertata dal CTU nel primo grado di giudizio, la inesistenza di usura originaria.
22. Deve ribadirsi la irrilevanza della usura sopravvenuta, come correttamente affermato dal primo giudice in adesione alla pronuncia delle sezioni unite cass. 19-10-2017 n.24675, anche in relazione ai rapporti di conto corrente.
Tale tipologia di usura è irrilevante, come affermato dalle sezioni unite n. 24675/2017 con riferimento alla fattispecie contrattuale del mutuo e come ribadito, con riferimento ad una fattispecie di conto corrente bancario, da cassazione n. 15048/2022 (pubbl. in data 11/05/2022, estensore di Marzio), che, al riguardo così si è espressa:
“Il terzo motivo è infondato. Esso pone la questione riassunta nella pratica sotto la formula «usura sopravvenuta», questione sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, con riguardo alla legge n. 108 del 1996, che non ricorre la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge (come nel caso in esame) o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675). La decisione della Corte d'appello è dunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte”.
23. L'appello è invece fondato in tema di anatocismo (da escludersi in relazione a tutta la durata del rapporto di conto corrente) e in tema di decorrenza del termine prescrizionale delle rimesse solutorie – dalla data di messa in mora stragiudiziale inviata dall'Istituto di credito alla correntista e cioè dal 31 gennaio 2013.
24. Deve premettersi che, in caso di clausola anatocistica pattuita prima del 30 giugno 2000, come tale nulla se non prescrivente la stessa periodicità di capitalizzazione tra i tassi debitori e creditori, è comunque necessaria una nuova pattuizione espressa e per iscritto della clausola medesima. Si veda in tal senso la sentenza n. 9140/2020, in cui si afferma che: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento pagina 10 di 15 delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (vedi anche Cass. n. 26779/2019; Cass. n. 7105/2020).
25. È stata dunque espletata CTU col quesito che si riporta:
“ritenuta la necessità di procedere a CTU contabile, volta al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, con esclusione dell'anatocismo dall'inizio del rapporto fino al momento in cui si rinvenga una pattuizione scritta della clausola di reciprocità, ovvero con esclusione totale dell'anatocismo in caso contrario;
facendo altresì applicazione della prescrizione a tutte le rimesse solutorie relative al c.d. “periodo prescritto” senza tener conto di alcun “fido di fatto” e operando la verifica della natura solutoria delle rimesse sul saldo “rettificato” e non sul saldo “banca”.
Successivamente veniva disposta integrazione di ctu, affinché venisse predisposto “il ricalcolo di ogni ipotesi formulata nella propria relazione di consulenza, tenendo conto della decorrenza del termine prescrizionale dalla data di messa in mora stragiudiziale (31 gennaio 2013).”.
26. Il CTU ha formulato varie ipotesi di ricalcolo del saldo di conto corrente.
Devono escludersi le ipotesi che non si fondano sulla esclusione totale della fattispecie di anatocismo dall'inizio alla fine del rapporto.
Il ctu ha ravvisato due documenti contrattuali, contenenti, in ipotesi, una pattuizione valida di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
- Documento n. 16 prodotto dal (vedasi anche all. n. 1 note di trattazione scritta Controparte_4
Corte di Appello) datato 14.06.2001, firmato da entrambe le Parti, e denominato dalla banca
“allegato integrativo per clausole di capitalizzazione”. In tale documento, il conto corrente indicato è il n. 514009/000019-5 e cioè non il conto corrente ordinario di corrispondenza oggetto della presente vertenza ma il conto anticipi. Tuttavia, si fa presente che le competenze del conto anticipi vengono regolarizzate sul conto corrente ordinario di corrispondenza poiché il conto anticipi è puramente un conto tecnico accessorio e su di esso non vi è mai capitalizzazione di interessi. Al fine di fornire alla S.V., tutti gli elementi necessari alle valutazioni da assumere, si rappresenta che - pur avendo indicato il numero del conto anticipi - la nella parte descrittiva sottostante del CP_5 documento, fa riferimento alla modulistica del conto corrente di corrispondenza (mod. 174-4) e all'art. 10 dello stesso contratto, per il quale “i rapporti di dare ed avere relativi a conto creditori e debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale trimestralmente e precisamente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, …”. Per la Banca, il mod. 174-(4) o il mod. 174-(7) è il modello standard di riferimento relativo alla stipulazione del contratto di conto corrente (vedasi all. n. 1 parte convenuta e all. n. 2 note di trattazione scritta). L'art. 10 del mod. 174 fa riferimento alle condizioni generali che regolano il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza e non parrebbe riferibile al conto anticipi le cui condizioni generali si rinvengono nei documenti 11 e 12 prodotti da parte convenuta.
- Documento n. 5 prodotto dal (vedasi anche all. n. 3 note di trattazione scritta Controparte_4
Corte di Appello) datato 22.12.2004, firmato da entrambe le parti, denominato dalla Banca “conto corrente temporaneo” e relativo alla concessione di un'apertura di credito temporanea a valere sul pagina 11 di 15 conto corrente ordinario di corrispondenza per un ammontare di € 100.000,00 con scadenza 31.05.2005 In tale documento si fa riferimento alla capitalizzazione delle competenze conteggiate dalla banca nella misura in cui l'istituto di credito indica “fatte salve le competenze (spese e commissioni) trimestrali e gli interessi attivi e passivi, che saranno capitalizzati con periodicità trimestrale, da saldarsi reciprocamente alle rispettive liquidazioni”.
Peraltro, nessuno dei due documenti è idoneo a individuare una clausola anatocistica valida con riferimento al contratto di conto corrente inter partes.
Infatti, il primo documento è relativo a un conto anticipi, diverso, in ogni caso, dal conto corrente di corrispondenza principale, a cui non è dunque estensibile l'efficacia e la riferibilità della clausola anatocistica.
Il rapporto di accessorietà tre il conto anticipi e il conto principale fa sì che sia la disciplina del secondo ad estendersi a quella del primo e non viceversa.
Il riferimento alla modulistica del conto corrente di corrispondenza è un fatto di natura non univoca ed
è insufficiente a determinare l'estensione della clausola, in mancanza di una chiara ed univoca espressione pattizia in tal senso.
Nemmeno il secondo documento è produttivo di effetti, in quanto non risulta barrata la casella relativa alla clausola anatocistica e non può dirsi dunque formato il consenso contrattuale, formale e sostanziale, sulla clausola medesima.
27. Devono poi escludersi le ipotesi di ricalcolo indicate come “Verifica rimesse solutorie e calcolo delle complessive competenze pagate dalle stesse su esposizioni intra/extra fido”, e deve attribuirsi rilevanza alle sole rimesse solutorie, relative a esposizioni extra fido, essendo qualificata la natura solutoria della rimessa dalla riduzione o eliminazione della esposizione debitoria extra fido.
28. Deve altresì escludersi la rilevanza del c.d. fido di fatto, diverso da quelli formalmente sottoscritti dalle parti ed evidenziati dal c.t.u..
Parte appellante ha dedotto a tal fine due documenti, così descritti dal CTU:
“Altresì al contratto e alle condizioni generali, risulta allegato (all. n. 02 parte convenuta) il documento avente ad oggetto le “condizioni economiche concordate” – compilato manualmente - datato anch'esso 20.08.1996 e sottoscritto da entrambe le parti. Le “condizioni economiche concordate” erano le seguenti:
“- tasso passivo annuo nominale 17,00% (indicato manualmente al 2,75%);
- tasso attivo annuo nominale 2,75% I dati risultano scritti manualmente ed è evidente che sono stati indicati invertendo le percentuali visto che il tasso di sconfino veniva pattuito nel 18,25% - tasso di sconfinamento: 18,25% - C.M.S.: 1% - costo per operazione: Lire 2.800 pari a € 1,45 - costo minimo: Lire 28.000 pari a € 14,46 - costo singolo assegno: Lire 100 pari a € 0,05 - costo e/c: Lire 3.000 pari a € 1,55 - costo e/c allo sportello: Lire 1.500 pari a € 0,77 - costo liquidazione interessi: Lire 50.000 pari a € 25,82 Valute versamento:- contante A/C Credem A/B dipendenza: gg. 00- AB altre dipendenze: gg. 02- AB fuori piazza: gg. 07 - AC altri istituti: gg. 03.”
pagina 12 di 15 - Copia documento emesso da datato 13.10.1997 ed avente ad oggetto il contratto Parte_2 di conto corrente di corrispondenza n. 514/010/25- 3. A tale documento non risultano allegate le
“condizioni economiche concordate” dalle quali poter riscontrare le condizioni applicate al conto corrente (percentuali di tassi di interesse o altre indicazioni di costi e spese)”.
Nessuno dei documenti suddetti contiene ma pattuizione espressa e per iscritto della apertura di credito.
Il primo documento contiene la pattuizione della sola c.m.s. e del tasso di sconfinamento.
Il secondo documento non contiene condizioni economiche di sorta.
Questa corte condivide quell'orientamento seguito dalla suprema corte esemplificato da sez. 1, Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023, secondo cui “In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).
Ancora, secondo Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022, “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli”.
Il secondo documento è assolutamente irrilevante.
Il primo documento contiene soltanto due elementi di fatto, peraltro, inidonei a comprovare l'esistenza del fido, quand'anche si tenga conto delle risultanze degli estratti conto.
In tale contesto probatorio, infatti, può al più ravvisarsi una inerzia o mera tolleranza inidonee, come tali, ad esprimere una volontà negoziale della banca, anche tenuto conto della mancanza di prova di un accordo sulla durata dell'eventuale affidamento e sull'importo del medesimo.
In tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI, 4 aprile 2022, n. 10776: “questa Corte ha già recentemente affermato che l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (vedi Cass. n. 29317/2020)”.
29. Deve quindi optarsi per la ipotesi indicata dal CTU a p.17 della seconda relazione di CTU in appello
(integrazione):
pagina 13 di 15 “Risposta alla 3° ipotesi di calcolo (3A): dal ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente - con esclusione totale dell'anatocismo in mancanza di pattuizione scritta della clausola di reciprocità – viene a determinarsi un recupero di competenze bancarie complessive pari a € 139.587,14 dalle quali devono essere stornate le competenze extra fido per interessi, cms e spese, pagate con rimesse solutorie prescritte e non oggetto di ripetizione, per un ammontare pari a € 43.208,24. Conclusioni: dal ricalcolo complessivo del saldo del rapporto di c/c n. 514/010/25-3, il recupero delle competenze indebitamente versate alla banca dalla correntista, risulta pari a € 96.378,90 (139.587,14 – 43.208,24).
30. La somma, liquidata in primo grado a favore di parte appellante, viene rideterminata dunque in euro
96.378,90.
31. Parte appellata deve essere dunque condannata al pagamento di tale somma, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della messa in mora stragiudiziale (31 gennaio 2013) alla data della domanda giudiziale (14 maggio 2015) e ex art. 1284 quarto comma c.c. da tale data (14 maggio
2015) al saldo.
Quanto al dies a quo degli interessi, si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024: “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
32. L'esito dell'appello giustifica la condanna di parte appellata al rimborso delle spese del grado liquidate come da dispositivo, in relazione all'importo liquidato in sentenza.
Ciò implica che anche le spese di primo grado debbano essere riliquidate e rapportate a tale importo.
Spese per compensi di ctu di entrambi i gradi a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata;
al pagamento in favore di Controparte_6 Controparte_1 della somma di euro 96.378,90, così rideterminata la somma liquidata dal Tribunale, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della messa in mora stragiudiziale (31 gennaio 2013) alla data della domanda giudiziale (14 maggio 2015) ed ex art. 1284 quarto comma c.c. da tale data (14 maggio
2015) al saldo;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_4 Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e, quanto al grado di appello, in € 14.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di pagina 14 di 15 legge;
III - pone definitivamente a carico di le spese delle CC.TT.UU. espletate Controparte_4 nei due gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2739/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDELLA Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. STANISCI MARIA ( ) C/O AV. C.F._1 CP_2
VIA D'AZEGLIO N. 27 BOLOGNA;
[...] Controparte_2
( MERO VIA D'AZEGLIO N. 27 BOLOGNA;
, C.F._2 CP_3 elettivamente domiciliato in C/O AVV. VIA D'AZEGLIO N. 27 Controparte_2
BOLOGNApresso il difensore avv. SARDELLA GIORGIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGGIANI Controparte_4 P.IVA_2
ROBERTO e dell'avv. GOZZI PIERO ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA C.F._3
MARSILI 15 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. PIERO GOZZI, VIA MARSILI
N.15 BOLOGNApresso il difensore avv. REGGIANI ROBERTO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1427/2019 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il
17.10.2019, conclusioni come da note motivi della decisione pagina 1 di 15 1. citava in giudizio affinché, previo Controparte_1 Controparte_4 accertamento e dichiarazione di nullità delle pattuizioni del contratto di conto corrente bancario n.514/010/25-3, del 13.10.1997 (da ultimo contrassegnato dal n. 514-010-25), relative a interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta d'uso ed alle valute applicabili, alle commissioni - anche di sconto effetti ed altri titoli e/o documenti (Fatture RI.BA, etc….) -, agli interessi creditori, remunerazioni e spese varie, fosse accertato e dichiarato il suo credito da indebito oggettivo (art.2033 c.c.), comprensivo di interessi attivi, di €.377.473,94 ovvero, alternativamente ed occorrendo in via subordinata, alla ripetizione ed al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, comprensiva sempre di interessi attivi, che sarebbe risultata di giustizia in corso di causa, anche ex art.1226 c.c., oltre, in ogni caso, agli interessi legali dal di della notifica dell'atto di citazione al giorno del completo soddisfo ed al maggior danno ex art.1224 II comma del codice civile.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il il Controparte_4 quale, dopo aver contestato gli assunti di parte attrice ed eccepito la PRESCRIZIONE, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione reietta, previa ogni declaratoria, rigettare tutte le domande svolte da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto, ovvero perché oggetto di intervenuta prescrizione;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari".
3. La causa veniva istruita con ctu contabile.
4. Il Tribunale di Reggio Emilia definitivamente pronunziando ogni contraria istanza, difesa eccezione e conclusione disattesa, così provvedeva:
- accoglie la domanda di ripetizione di indebito e condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 1362,62 oltre interessi legali dal 31-1-2013 al saldo;
-condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice le spese processuali liquidate in € 2430,00 per compenso professionale euro 98,00 per esborsi (in ragione del valore della domanda accolta) oltre Iva cpa e spese generali del 15% da distrarsi a favore dell'avvocato Maria Stanisci dichiaratasi procuratore antistatario;
- pone le spese della CTU, definitivamente a carico della convenuta.
5. Il tribunale riteneva che le contestazioni effettuate dall'attrice con riferimento al contratto di conto corrente n.514/010/25-3 con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, alle valute e alle commissioni e spese fossero state formulate in modo generico, argomentate in modo standardizzato e con potenziale riferimento ad un qualunque rapporto di conto corrente, senza riferimento specifico alle operazioni effettuate.
Osservava il tribunale che non era stato indicato quando sarebbero state conteggiate ed in cosa sarebbero consistite le dedotte commissioni di massimo scoperto, ciò che risulta necessario poiché la pagina 2 di 15 normativa è mutata negli anni e poiché comunque una pattuizione sulla remunerazione del capitale messo a disposizione deve ritenersi legittima se determinata con riferimento a tasso, criteri di calcolo e periodicità; che parimenti non indicata era l'applicazione delle valute non concordate, né erano indicate in modo specifico le spese illegittime che sarebbero state applicate.
In altri termini, l'esistenza di generiche contestazioni astrattamente formulate e prive di concreti riscontri doveva essere stigmatizzata, in quanto non consente alla controparte di apprestare una puntuale e consapevole difesa e rappresenta una sorta di abuso del processo, destinato, anche con una prognosi anticipata, al rigetto delle domande attoree.
TARDIVE, secondo il Tribunale, erano le allegazioni e contestazioni di parte attrice effettuate successivamente all'atto introduttivo.
6. Infondata era, invece, la doglianza relativa all'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti poiché parte convenuta aveva prodotto sub.doc.2 la pattuizione relativa agli interessi debitamente sottoscritta dalle parti.
7. Era stata invece disposta CTU al fine di verificare se al contratto di conto corrente fosse stato applicato un tasso superiore al tasso soglia (sia con riferimento all'usura originaria che a quella sopravvenuta) e se vi fosse stato anatocismo per il periodo dall'accensione del conto corrente al giugno
2000.
In materia di usura sopravvenuta le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. 19-10-2017 n.24675) avevano di recente composto il contrasto esistente al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, affermando che: "Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, aveva espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente.
L'usura era dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse.
pagina 3 di 15 Ciò determinava, quindi, l'irrilevanza, ai fini specifici della decisione della presente causa, del fatto che il CTU avesse ravvisato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri successivi all'apertura del rapporto di conto corrente.
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda attorea sotto questo profilo doveva essere rigettata.
8. Con specifico riferimento alla capitalizzazione degli interessi, dall'esame degli estratti conto il CTU aveva riscontrato che fino alla data di entrata in vigore dell'adeguamento alla Delibera Cicr del
9/2/2000, la aveva operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e annuale per gli CP_5 interessi attivi;
in tal modo le competenze passive per il cliente erano entrate a far parte integrante del montante capitale sul quale venivano poi calcolati gli interessi dei trimestri successivi.
Per l'applicazione di clausole anatocistiche si era provveduto al ricalcolo fino al 30.06.2000 dei rapporti dare/avere tra le parti, procedendo con l'esclusione dei relativi effetti contabili.
Fino a tale data, sugli interessi passivi non era stata operata alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale.
Per gli interessi attivi si era operata la capitalizzazione annuale degli stessi, essendo rimasta valida la pattuizione convenuta.
Per il periodo successivo si era proceduto alla capitalizzazione trimestrale per entrambi gli interessi, risultando la banca essersi adeguata in senso favorevole al cliente alle disposizioni della Delibera
CICR, prevedendo la pari periodicità di chiusura dei conti attivi e passivi (v. pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente).
9. Per quel che concerneva la prescrizione eccepita dalla convenuta la Cassazione Sezioni Unite
15895/2019 aveva ritenuto che: ”In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Il Ctu, sulla base del quesito formulato, aveva proceduto a rideterminare i rapporti di dare e avere.
L'ipotesi corretta era, quella di cui al punto 7 dell'integrazione dell'elaborato peritale cioè l'ipotesi con capitalizzazione semplice delle c.m.s. e delle spese nel periodo ante 30 giugno 2000, senza ritenere illegittime le cms e le spese.
Il CTU aveva osservato che: “Prima dell'impostazione del periodo prescritto e dell'operatività delle rimesse, il ricalcolo dell'indebito per l'applicazione di clausole anatocistiche ha determinato un recupero di competenze complessive per soli interessi debitori, per un ammontare pari a € 40.803,76.
Successivamente all'impostazione del periodo prescritto e dell'operatività delle rimesse, il ricalcolo dell'indebito per l'applicazione di clausole anatocistiche ha determinato il: - Recupero di competenze pagina 4 di 15 complessive per soli interessi debitori per un ammontare di € 17.483,64. Dagli ulteriori conteggi effettuati in ordine all'individuazione delle rimesse solutorie, si rappresenta che nel periodo prescritto, le competenze extra fido pagate con tali rimesse, sono risultate pari a € 16.121,02 che sottratte ai
17.483,64, determinano un recupero di competenze complessive per differenza pari a € 1.362,62.”
10. Parte convenuta doveva, quindi, essere condannata a restituire a parte attrice euro 1362,62 oltre interessi legali dal 31-1-2013 (data di ricevimento della lettera raccomandata di Controparte_1 di messa in mora).
11. La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite 15895/2019) ha affermato, infatti, che: "Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
"domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c."
12. Parte attrice non aveva, infatti, provato la mala fede della banca.
13. Proponeva appello Controparte_1
14. Parte appellante deduceva i seguenti motivi di gravame.
“criticità della sentenza gravata e parti della sentenza impugnata ..5 1) ingiusto ed errato rigetto delle eccezioni di nullità delle norme disciplinanti gli interessi debitori ultralegali e di non debenza dei relativi addebiti, anche per omesso rilievo ex officio dell'usura contrattuale sopravvenuta, oltre che per usura originaria ed inefficacia dei tassi imposti con i contratti e i documenti di sintesi prodotti dalla banca in allegato alla propria memoria istruttoria ex art. 183 vi comma n. 2 cpc ............ 10
- sui contratti del conto corrente bancario oggetto di causa e sui documenti contrattuali depositati in sede istruttoria per la prima volta dalla banca: usurarieta' dei tassi di interesse debitori contrattualmente imposti, nullità delle relative pattuizioni, illegittimità e non debenza dei relativi addebiti, sulla inefficacia ed invalidità della lettera di variazione della capitalizzazione degli interessi e sulla tempestività delle eccezioni ed istanze spiegate dall'odierna appellante con memoria 183 vi comma n. 3 c.p.c....... 17
- sul documento di sintesi delle condizioni economiche del contratto principale, del 01.07.2009, e sulla nullità della pattuizione relativa agli interessi debitori ultralegali ...... 18
- sul documento di sintesi delle condizioni economiche del contratto principale, del 12.11.2010, e sulla nullità della pattuizione relativa agli interessi debitori ultralegali .. 20
-sul contratto anticipazioni / anticipi / finanziamenti, dell'11.12.2009, e sulla nullità della pattuizione relativa agli interessi debitori ultralegali .......... 23
-sul contratto del conto anticipazioni / anticipi / finanziamenti, datato 12.11.2010, e sulla invalidità ed inefficacia della clausola relativa agli interessi debitori ultralegali. ........ 25
-sul contratto di presentazione portafoglio e sull'allegato integrativo, del 14.06.2001 25
-sull'allegato integrativo al contratto 14.6.2001 e sulla nullità della disposizione relativa agli interessi debitori ultralegali contemplata ...... 26 2- errato accoglimento parziale delle eccezioni di nullità delle disposizioni contrattuali disciplinanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di non debenza dei relativi addebiti nel periodo compreso tra l'1.7.2000 e la data di estinzione del conto, per illegittimita' costituzionale della norma ex art. 25 comma iii del d.lgs. n.342/99 e violazione della norma ex art. 118 del d.lgs. n. 385/93 e di inefficacia della lettera di variazione della periodicità di capitalizzazione di interessi........... 27
pagina 5 di 15 3) sull' errato ed ingiusto rigetto delle eccezioni di nullità della disciplina contrattuale relativa alle commissioni di massimo scoperto e di non debenza dei relativi addebiti, sulla violazione della norma ex 183 vi comma n. 1 c.p.c. e sull'omesso rilievo ex officio dell'usurari età' della cms pattuita col foglio condizioni del 20.8.96 ............ 33
4) sull' errato ed ingiusto rigetto delle eccezioni di nullità della disciplina contrattuale relativa alle valute e di non debenza dei relativi addebiti ....... 40
5) sull' errato ed ingiusto rigetto delle eccezioni di nullità della disciplina contrattuale relativa alle commissioni e spese e di non debenza dei relativi addebiti .......... 45
6- errato accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie per violazione della norma ex art. 117 ii comma del d.lgs. n.385/93, inammissibilità della stessa ed ingiusta riduzione dell'importo da ripetere a titolo di indebito oggettivo ..... 50
7- ingiusto accoglimento parziale della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo per violazione delle norme ex artt. 1283, 2946 e 1194 c.c. – insufficienza, illogicità e contraddittorietà' della motivazione ......... 55
8- ingiusto accoglimento parziale della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo da interessi attivi – insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.... 59
9- omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 ii comma codice civile, violazione dell'art. 112 c.p.c. ed ingiustizia della sentenza gravata ..... 60
10- ingiusta ed errata liquidazione delle spese e dei compensi professionali di giudizio, carenza e contraddittorietà della motivazione ed omessa pronuncia su spese e compensi di ulteriore mediazione disposta dal giudice .. 62
15. Parte appellante concludeva come segue: in via istruttoria In accoglimento dell'istanza istruttoria già innanzi spiegata, che formalmente si ripropone in ragione dei suestesi motivi di appello, ammettersi c.t.u. contabile finalizzata all'esatta quantificazione del rapporto di dare avere tra le parti contrattuali ed alla rettifica del saldo finale del rapporto di apercredito in conto corrente oggetto di causa ed in tal modo il maggior credito da indebito oggettivo della società appellante, rispetto a quello quantificato e liquidato con la sentenza impugnata col presente atto;
nel merito A) In accoglimento dei suestesi motivi di impugnazione, o di taluni di essi, accogliersi l'appello spiegato col presente atto e, per l'effetto, riformarsi la sentenza gravata. B) Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi, a mezzo di nuova c.t.u. contabile, che la società appellante va creditrice, nei confronti del , della somma di €.377.473,94 (S.E. e/o Controparte_4 O.), comprensiva degli interessi attivi nella misura pattuita del 2,75% e, conseguentemente, condannarsi il con sede in Reggio Emilia (RE) - Via Emilia S. Pietro, civico 4 Controparte_4
-, C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione ed al P.IVA_2 pagamento, in favore della in persona del suo Amministratore Unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della suindicata somma di €.377.473,94 (S.E. e/o O.), a titolo di indebito oggettivo (Art. 2033 c.c.), comprensiva di interessi attivi nella misura pattuita del 2,75% , oltre agli interessi sul detto capitale al tasso dei BOT o di altri titoli similari ex art.117 VII Comma lett. a) del D.Lgs. n.385/93, ovvero, in via alternativa e subordinata, a quello legale, dal 4.2.2013, in cui il riceveva la prima raccomandata di messa in mora e di interruzione dei termini Controparte_4 di prescrizione, del 29.1. – 4.2.2013, al giorno del completo soddisfo, ovvero, alternativamente ed in linea subordinata, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi di impugnazione spiegati col presente atto di appello, anche in virtù del principio di diritto emesso dalle S.U. Civili della Cassazione con sentenza n.16303/2018, condannarsi il con sede in Reggio Emilia (RE) - Via Controparte_4 Emilia S. Pietro, civico 4 -, C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 alla ripetizione ed al pagamento, a titolo di indebito oggettivo (2033 c.c.), in favore della appellante di quella diversa somma, maggiore o minore, comprensiva sempre dei Controparte_1
pagina 6 di 15 suindicati interessi attivi nella misura pattuita del 2,75%, occorrendo anche di €. 254.048,04 (S.E. e/o O.), che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, a mezzo di nuova c.t.u. contabile, oltre, in ogni caso, agli interessi sul detto capitale al tasso pro-tempore dei BOT o di altri titoli similari ex art.117 VII Co. lett. a) del D.Lgs. n.385/93, ovvero, in via subordinata, a quello legale, dal 4.2.2013, in cui il riceveva la prima raccomandata di messa in mora e di interruzione dei termini Controparte_4 di prescrizione, del 29.1.2013, al giorno del completo soddisfo. C) In accoglimento del motivo di impugnazione n. 9, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e di-chiararsi che l'odierna appellante ha diritto ad essere risarcita del maggior danno patito ex art. 1224 II Co. c.c. e, per l'effetto, previa quantificazione del maggior danno, anche a mezzo di c.t.u., condanni la banca appellata al risarcimento, in favore della allo stesso titolo, Controparte_1 della suddetta somma €. 18.838,64 (S.E. e/o O.), ovvero, alternativamente ed in linea subordinata, al risarcimento di quella diversa somma, maggiore o minore, occorrendo anche di €. 13.046,74, che a tal titolo sarà ritenuta di giustizia. D) In accoglimento del motivo di impugnazione n. 10 del presente atto, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi, limitatamente al giudizio di primo grado, il diritto della procuratrice giudiziale anticipataria in quella sede ad ottenere il riconoscimento ed il pagamento delle maggiori spese documentate ivi sostenute ed ai maggiori compensi professionali in rapporto al maggior valore della causa di primo grado;
per l'effetto, condannarsi il al Controparte_4 pagamento, relativamente al giudizio svoltosi in primo grado, di spese e compensi professionali, con le maggiorazioni di legge per spese generali, Iva e Cpa, da liquidarsi in favore dell'Avv. Maria Stanisci, che se ne dichiara, anche in questa sede, anticipataria. E) In ogni caso, con condanna del il con sede in Reggio Emilia (RE) - Via Controparte_4 Emilia S. Pietro, civico 4 -, C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, del mutamento giurisprudenziale intervenuto con le sentenze n. 16303/2018 e n.15895/2019 delle S.U. Civili della Cassazione, del risultato e dell'auspicato vantaggio patrimoniale ad ottenersi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi in favore dello scrivente avvocato Giorgio Sardella, che se ne dichiara anticipatario
16. Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
17. Veniva espletata ctu contabile.
18. L'appello è fondato nei termini che seguono.
19. Appare preliminarmente opportuno dare conto dei rapporti bancari inter partes, così come fatto dal ctu nella prima relazione resa nel giudizio di appello
“6) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN CAUSA ED ESAME DELLA STESSA La causa ha ad oggetto il rapporto di Conto corrente ordinario di corrispondenza n. 514/010/000025- 3 (all. n. 1 parte convenuta) intestato alla società e le condizioni economiche Controparte_1 ad esso applicate. 6.1) Il conto corrente bancario di corrispondenza n. 514/010/253:
- Il conto corrente n. 514/010/253 risulta aperto in data 20.08.1996 presso la filiale del
[...] di IA (Le); Controparte_4
- Il conto corrente n. 514/010/25-3 risulta chiuso nel secondo trimestre 2012 previa richiesta di estinzione dello stesso da parte della e pagamento all'istituto di Parte_1 credito del saldo passivo risultante in essere, per un ammontare pari a € 72.632,00;
- 6.2) Condizioni economiche applicate dall'istituto di credito:
- Copia contratto di conto corrente di corrispondenza n. 514/010/000025-3 (all. n. 1 parte convenuta) intestato a datato 20.08.1996 (pertanto avente data anteriore al Controparte_1
pagina 7 di 15 documento prodotto da parte attrice riportante la data del 13.10.1997) e condizioni generali dello stesso. Dalla lettura del contratto si riscontra “che i rapporti stessi saranno regolati dalle condizioni generali riportate in allegato … e che “Tali condizioni saranno inoltre integrate dalle “condizioni generali” di contratto concernenti i singoli rapporti e servizi bancari … nonché dalle condizioni economiche riportate dagli avvisi sintetici e dai fogli analitici predisposti ai sensi della Legge 17/02/1992 n. 154 e D. Lgs. 15/9/1993 n. 385.”. Il documento risulta sottoscritto da entrambe le parti. Altresì al contratto e alle condizioni generali, risulta allegato (all. n. 02 parte convenuta) il documento avente ad oggetto le “condizioni economiche concordate” – compilato manualmente - datato anch'esso 20.08.1996 e sottoscritto da entrambe le parti. Le “condizioni economiche concordate” erano le seguenti:
“- tasso passivo annuo nominale 17,00% (indicato manualmente al 2,75%);
- tasso attivo annuo nominale 2,75% I dati risultano scritti manualmente ed è evidente che sono stati indicati invertendo le percentuali visto che il tasso di sconfino veniva pattuito nel 18,25% - tasso di sconfinamento: 18,25% - C.M.S.: 1%
- Copia documento emesso da datato 13.10.1997 ed avente ad oggetto il contratto di Parte_2 conto corrente di corrispondenza n. 514/010/25- 3. A tale documento non risultano allegate le “condizioni economiche concordate” dalle quali poter riscontrare le condizioni applicate al conto corrente (percentuali di tassi di interesse o altre indicazioni di costi e spese); (…) 6.3) Pattuizione scritta della clausola di reciprocità degli interessi. Con riferimento alla clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi maturati sul conto corrente bancario in esame, si precisa che il aveva prodotto (all. n. 08), copia Controparte_4 della comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2000 con la quale “comunica che a far tempo dalla liquidazione delle competenze del 30 giugno 2000 viene introdotta per i conti correnti, la periodicità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori sia per quelli creditori …”. Sulla base di tale documento erano stati impostati i precedenti termini per l'esclusione dell'anatocismo. All'attualità e in considerazione di quanto indicato nel quesito, in merito alla necessità di rinvenire una pattuizione sottoscritta da entrambe le parti che legittimi la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla delibera ministeriale CICR del 9 febbraio 2000, si ritiene opportuno rilevare la presenza dei seguenti docume ento:
- Documento n. 16 prodotto dal (vedasi anche all. n. 1 note di trattazione Controparte_4 scritta Corte di Appello) datato trambe le Parti, e denominato dalla banca
“allegato integrativo per clausole di capitalizzazione”. In tale documento, il conto corrente indicato è il n. 514009/000019-5 e cioè non il conto corrente ordinario di corrispondenza oggetto della presente vertenza ma il conto anticipi. Tuttavia, si fa presente che le competenze del conto anticipi vengono regolarizzate sul conto corrente ordinario di corrispondenza poiché il conto anticipi è puramente un conto tecnico accessorio e su di esso non vi è mai capitalizzazione di interessi. Al fine di fornire alla S.V., tutti gli elementi necessari alle valutazioni da assumere, si rappresenta che - pur avendo indicato il numero del conto anticipi - la nella parte descrittiva sottostante del CP_5 documento, fa riferimento alla modulistica del conto corrente di corrispondenza (mod. 174-4) e all'art. 10 dello stesso contratto, per il quale “i rapporti di dare ed avere relativi a conto creditori e debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale trimestralmente e precisamente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, …”.
pagina 8 di 15 Per la Banca, il mod. 174-(4) o il mod. 174-(7) è il modello standard di riferimento relativo alla stipulazione del contratto di conto corrente (vedasi all. n. 1 parte convenuta e all. n. 2 note di trattazione scritta). L'art. 10 del mod. 174 fa riferimento alle condizioni generali che regolano il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza e non parrebbe riferibile al conto anticipi le cui condizioni generali si rinvengono nei do a parte convenuta.
- Documento n. 5 prodotto dal (vedasi anche all. n. 3 note di trattazione scritta Controparte_4
Corte di Appello) datato 22. ambe le parti, denominato dalla Banca “conto corrente temporaneo” e relativo alla concessione di un'apertura di credito temporanea a valere sul conto corrente ordinario di corrispondenza per un ammontare di € 100.000,00 con scadenza 31.05.2005 In tale documento si fa riferimento alla capitalizzazione delle competenze conteggiate dalla banca nella misura in cui l'istituto di credito indica “fatte salve le competenze (spese e commissioni) trimestrali e gli interessi attivi e passivi, che saranno capitalizzati con periodicità trimestrale, da saldarsi reciprocamente alle rispettive liquidazioni;
”. 6.4) Affidamenti bancari concessi a valere sul rapporto di conto corrente n. 514/010/25-3:
- Documento n. 3 prodotto dal risulta accordata in data 26.10.1999 una Controparte_4 apertura di credito temporanea sottoscritta da entrambe le parti (non risulta indicato il tasso di interesse) di Lire 250.000.000 pari a € 129.114,22 con scadenza al 28.02.2000;
- Documento n. 4 prodotto dal risulta accordata in data 02.06.2000 una Controparte_4 nuova apertura di credito temporanea sottoscritta da entrambe le parti (non risulta indicato il tasso di interesse) di Lire 200.000.000 pari a € 103.291,37 con scadenza al 31.10.2000;
- Documento n. 5 prodotto dal risulta accordata in data 22.12.2004 una Controparte_4 nuova apertura di credito temporanea sottoscritta da entrambe le parti (tasso concordato 7,4%) per € 100.000,00 con scadenza 31.05.2005;
- Documento n. 6 prodotto dal risulta concessa in data 30.01.2012 una Controparte_4 apertura di credito temporanea sottoscritta da entrambe le parti per € 100.000,00 con impegno da parte del correntista ad estinguere il fido concesso con scadenza 15.02.2013 e decurtazioni mensili ciascuna di € 7.692,00 a partire dal 15.02.2012, e si veda: dal 30/01/2012 al 14/02/2012 concesso affidamento per € 100.000; dal 15/02/2012 al 14/03/2012 affidamento ridotto a € 92.308; dal 15/03/2012 al 14/04/2012 affidamento ridotto a € 84.616; dal 15/04/2012 al 14/05/2012 affidamento ridotto a € 76.924; dal 15/05/2012 al 14/06/2012 affidamento ridotto a € 69.232; dal 15/06/2012 al 14/07/2012 affidamento ridotto a € 61.540; dal 15/07/2012 al 14/08/2012 affidamento ridotto a € 53.848; dal 15/08/2012 al 14/09/2012 affidamento ridotto a € 46.156; dal 15/09/2012 al 14/10/2012 affidamento ridotto a € 38.464; dal 15/10/2012 al 14/11/2012 affidamento ridotto a € 30.772; dal 15/11/2012 al 14/12/2012 affidamento ridotto a € 23.080; dal 15/12/2012 al 14/01/2013 affidamento ridotto a € 15.388; dal 15/01/2013 al 14/02/2013 affidamento ridotto a € 7.696; dal 15/02/2013 estinzione affidamento. 7) CRITERI DI VERIFICA INDICATI DAL Giudice Relatore dott. Andrea Lama. Alla scrivente C.t.u. è stato richiesto di procedere al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente n. 514/010/25-3 attenendosi alle seguenti indicazioni, così declinate:
- con esclusione dell'anatocismo dall'inizio del rapporto (20.08.1996) fino al momento in cui si rinvenga una pattuizione scritta della clausola di reciprocità
- -ovvero con esclusione totale dell'anatocismo in caso contrario
- applicando la prescrizione a tutte le rimesse solutorie relative al c.d. periodo prescritto
- senza tenere conto di alcun fido di fatto, e
- operando la verifica della natura solutoria delle rimesse sul saldo rettificato e non sul saldo banca.
pagina 9 di 15 20. Devono ribadirsi tutte le considerazioni svolte dal tribunale in ordine al rigetto delle eccezioni di invalidità inerenti alle c.m.s. e alle valute (solo genericamente contestate), agli interessi ultralegali (in realtà, pattuiti).
21. Deve ribadirsi, in quanto accertata dal CTU nel primo grado di giudizio, la inesistenza di usura originaria.
22. Deve ribadirsi la irrilevanza della usura sopravvenuta, come correttamente affermato dal primo giudice in adesione alla pronuncia delle sezioni unite cass. 19-10-2017 n.24675, anche in relazione ai rapporti di conto corrente.
Tale tipologia di usura è irrilevante, come affermato dalle sezioni unite n. 24675/2017 con riferimento alla fattispecie contrattuale del mutuo e come ribadito, con riferimento ad una fattispecie di conto corrente bancario, da cassazione n. 15048/2022 (pubbl. in data 11/05/2022, estensore di Marzio), che, al riguardo così si è espressa:
“Il terzo motivo è infondato. Esso pone la questione riassunta nella pratica sotto la formula «usura sopravvenuta», questione sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, con riguardo alla legge n. 108 del 1996, che non ricorre la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge (come nel caso in esame) o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675). La decisione della Corte d'appello è dunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte”.
23. L'appello è invece fondato in tema di anatocismo (da escludersi in relazione a tutta la durata del rapporto di conto corrente) e in tema di decorrenza del termine prescrizionale delle rimesse solutorie – dalla data di messa in mora stragiudiziale inviata dall'Istituto di credito alla correntista e cioè dal 31 gennaio 2013.
24. Deve premettersi che, in caso di clausola anatocistica pattuita prima del 30 giugno 2000, come tale nulla se non prescrivente la stessa periodicità di capitalizzazione tra i tassi debitori e creditori, è comunque necessaria una nuova pattuizione espressa e per iscritto della clausola medesima. Si veda in tal senso la sentenza n. 9140/2020, in cui si afferma che: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento pagina 10 di 15 delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (vedi anche Cass. n. 26779/2019; Cass. n. 7105/2020).
25. È stata dunque espletata CTU col quesito che si riporta:
“ritenuta la necessità di procedere a CTU contabile, volta al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, con esclusione dell'anatocismo dall'inizio del rapporto fino al momento in cui si rinvenga una pattuizione scritta della clausola di reciprocità, ovvero con esclusione totale dell'anatocismo in caso contrario;
facendo altresì applicazione della prescrizione a tutte le rimesse solutorie relative al c.d. “periodo prescritto” senza tener conto di alcun “fido di fatto” e operando la verifica della natura solutoria delle rimesse sul saldo “rettificato” e non sul saldo “banca”.
Successivamente veniva disposta integrazione di ctu, affinché venisse predisposto “il ricalcolo di ogni ipotesi formulata nella propria relazione di consulenza, tenendo conto della decorrenza del termine prescrizionale dalla data di messa in mora stragiudiziale (31 gennaio 2013).”.
26. Il CTU ha formulato varie ipotesi di ricalcolo del saldo di conto corrente.
Devono escludersi le ipotesi che non si fondano sulla esclusione totale della fattispecie di anatocismo dall'inizio alla fine del rapporto.
Il ctu ha ravvisato due documenti contrattuali, contenenti, in ipotesi, una pattuizione valida di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
- Documento n. 16 prodotto dal (vedasi anche all. n. 1 note di trattazione scritta Controparte_4
Corte di Appello) datato 14.06.2001, firmato da entrambe le Parti, e denominato dalla banca
“allegato integrativo per clausole di capitalizzazione”. In tale documento, il conto corrente indicato è il n. 514009/000019-5 e cioè non il conto corrente ordinario di corrispondenza oggetto della presente vertenza ma il conto anticipi. Tuttavia, si fa presente che le competenze del conto anticipi vengono regolarizzate sul conto corrente ordinario di corrispondenza poiché il conto anticipi è puramente un conto tecnico accessorio e su di esso non vi è mai capitalizzazione di interessi. Al fine di fornire alla S.V., tutti gli elementi necessari alle valutazioni da assumere, si rappresenta che - pur avendo indicato il numero del conto anticipi - la nella parte descrittiva sottostante del CP_5 documento, fa riferimento alla modulistica del conto corrente di corrispondenza (mod. 174-4) e all'art. 10 dello stesso contratto, per il quale “i rapporti di dare ed avere relativi a conto creditori e debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale trimestralmente e precisamente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, …”. Per la Banca, il mod. 174-(4) o il mod. 174-(7) è il modello standard di riferimento relativo alla stipulazione del contratto di conto corrente (vedasi all. n. 1 parte convenuta e all. n. 2 note di trattazione scritta). L'art. 10 del mod. 174 fa riferimento alle condizioni generali che regolano il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza e non parrebbe riferibile al conto anticipi le cui condizioni generali si rinvengono nei documenti 11 e 12 prodotti da parte convenuta.
- Documento n. 5 prodotto dal (vedasi anche all. n. 3 note di trattazione scritta Controparte_4
Corte di Appello) datato 22.12.2004, firmato da entrambe le parti, denominato dalla Banca “conto corrente temporaneo” e relativo alla concessione di un'apertura di credito temporanea a valere sul pagina 11 di 15 conto corrente ordinario di corrispondenza per un ammontare di € 100.000,00 con scadenza 31.05.2005 In tale documento si fa riferimento alla capitalizzazione delle competenze conteggiate dalla banca nella misura in cui l'istituto di credito indica “fatte salve le competenze (spese e commissioni) trimestrali e gli interessi attivi e passivi, che saranno capitalizzati con periodicità trimestrale, da saldarsi reciprocamente alle rispettive liquidazioni”.
Peraltro, nessuno dei due documenti è idoneo a individuare una clausola anatocistica valida con riferimento al contratto di conto corrente inter partes.
Infatti, il primo documento è relativo a un conto anticipi, diverso, in ogni caso, dal conto corrente di corrispondenza principale, a cui non è dunque estensibile l'efficacia e la riferibilità della clausola anatocistica.
Il rapporto di accessorietà tre il conto anticipi e il conto principale fa sì che sia la disciplina del secondo ad estendersi a quella del primo e non viceversa.
Il riferimento alla modulistica del conto corrente di corrispondenza è un fatto di natura non univoca ed
è insufficiente a determinare l'estensione della clausola, in mancanza di una chiara ed univoca espressione pattizia in tal senso.
Nemmeno il secondo documento è produttivo di effetti, in quanto non risulta barrata la casella relativa alla clausola anatocistica e non può dirsi dunque formato il consenso contrattuale, formale e sostanziale, sulla clausola medesima.
27. Devono poi escludersi le ipotesi di ricalcolo indicate come “Verifica rimesse solutorie e calcolo delle complessive competenze pagate dalle stesse su esposizioni intra/extra fido”, e deve attribuirsi rilevanza alle sole rimesse solutorie, relative a esposizioni extra fido, essendo qualificata la natura solutoria della rimessa dalla riduzione o eliminazione della esposizione debitoria extra fido.
28. Deve altresì escludersi la rilevanza del c.d. fido di fatto, diverso da quelli formalmente sottoscritti dalle parti ed evidenziati dal c.t.u..
Parte appellante ha dedotto a tal fine due documenti, così descritti dal CTU:
“Altresì al contratto e alle condizioni generali, risulta allegato (all. n. 02 parte convenuta) il documento avente ad oggetto le “condizioni economiche concordate” – compilato manualmente - datato anch'esso 20.08.1996 e sottoscritto da entrambe le parti. Le “condizioni economiche concordate” erano le seguenti:
“- tasso passivo annuo nominale 17,00% (indicato manualmente al 2,75%);
- tasso attivo annuo nominale 2,75% I dati risultano scritti manualmente ed è evidente che sono stati indicati invertendo le percentuali visto che il tasso di sconfino veniva pattuito nel 18,25% - tasso di sconfinamento: 18,25% - C.M.S.: 1% - costo per operazione: Lire 2.800 pari a € 1,45 - costo minimo: Lire 28.000 pari a € 14,46 - costo singolo assegno: Lire 100 pari a € 0,05 - costo e/c: Lire 3.000 pari a € 1,55 - costo e/c allo sportello: Lire 1.500 pari a € 0,77 - costo liquidazione interessi: Lire 50.000 pari a € 25,82 Valute versamento:- contante A/C Credem A/B dipendenza: gg. 00- AB altre dipendenze: gg. 02- AB fuori piazza: gg. 07 - AC altri istituti: gg. 03.”
pagina 12 di 15 - Copia documento emesso da datato 13.10.1997 ed avente ad oggetto il contratto Parte_2 di conto corrente di corrispondenza n. 514/010/25- 3. A tale documento non risultano allegate le
“condizioni economiche concordate” dalle quali poter riscontrare le condizioni applicate al conto corrente (percentuali di tassi di interesse o altre indicazioni di costi e spese)”.
Nessuno dei documenti suddetti contiene ma pattuizione espressa e per iscritto della apertura di credito.
Il primo documento contiene la pattuizione della sola c.m.s. e del tasso di sconfinamento.
Il secondo documento non contiene condizioni economiche di sorta.
Questa corte condivide quell'orientamento seguito dalla suprema corte esemplificato da sez. 1, Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023, secondo cui “In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).
Ancora, secondo Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022, “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli”.
Il secondo documento è assolutamente irrilevante.
Il primo documento contiene soltanto due elementi di fatto, peraltro, inidonei a comprovare l'esistenza del fido, quand'anche si tenga conto delle risultanze degli estratti conto.
In tale contesto probatorio, infatti, può al più ravvisarsi una inerzia o mera tolleranza inidonee, come tali, ad esprimere una volontà negoziale della banca, anche tenuto conto della mancanza di prova di un accordo sulla durata dell'eventuale affidamento e sull'importo del medesimo.
In tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI, 4 aprile 2022, n. 10776: “questa Corte ha già recentemente affermato che l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (vedi Cass. n. 29317/2020)”.
29. Deve quindi optarsi per la ipotesi indicata dal CTU a p.17 della seconda relazione di CTU in appello
(integrazione):
pagina 13 di 15 “Risposta alla 3° ipotesi di calcolo (3A): dal ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente - con esclusione totale dell'anatocismo in mancanza di pattuizione scritta della clausola di reciprocità – viene a determinarsi un recupero di competenze bancarie complessive pari a € 139.587,14 dalle quali devono essere stornate le competenze extra fido per interessi, cms e spese, pagate con rimesse solutorie prescritte e non oggetto di ripetizione, per un ammontare pari a € 43.208,24. Conclusioni: dal ricalcolo complessivo del saldo del rapporto di c/c n. 514/010/25-3, il recupero delle competenze indebitamente versate alla banca dalla correntista, risulta pari a € 96.378,90 (139.587,14 – 43.208,24).
30. La somma, liquidata in primo grado a favore di parte appellante, viene rideterminata dunque in euro
96.378,90.
31. Parte appellata deve essere dunque condannata al pagamento di tale somma, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della messa in mora stragiudiziale (31 gennaio 2013) alla data della domanda giudiziale (14 maggio 2015) e ex art. 1284 quarto comma c.c. da tale data (14 maggio
2015) al saldo.
Quanto al dies a quo degli interessi, si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024: “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
32. L'esito dell'appello giustifica la condanna di parte appellata al rimborso delle spese del grado liquidate come da dispositivo, in relazione all'importo liquidato in sentenza.
Ciò implica che anche le spese di primo grado debbano essere riliquidate e rapportate a tale importo.
Spese per compensi di ctu di entrambi i gradi a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata;
al pagamento in favore di Controparte_6 Controparte_1 della somma di euro 96.378,90, così rideterminata la somma liquidata dal Tribunale, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della messa in mora stragiudiziale (31 gennaio 2013) alla data della domanda giudiziale (14 maggio 2015) ed ex art. 1284 quarto comma c.c. da tale data (14 maggio
2015) al saldo;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_4 Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e, quanto al grado di appello, in € 14.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di pagina 14 di 15 legge;
III - pone definitivamente a carico di le spese delle CC.TT.UU. espletate Controparte_4 nei due gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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