Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1408.
(Rapporti fra contraente ceduto e cedente).
Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si e' verificato; in mancanza e' tenuto al risarcimento del danno.
(Rapporti fra contraente ceduto e cedente).
Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si e' verificato; in mancanza e' tenuto al risarcimento del danno.
Commentari • 22
- 1. La cessione del contrattoWebmaster@Salazam.Com · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 13 maggio 2026 · 219.23827
[…] L'effetto principale della cessione del contratto è la liberazione del cedente nei confronti del ceduto dalle obbligazioni nascenti dal contratto, come previsto nel 2° comma dell'articolo 1408 codice civile. […]
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Giurisprudenza • 400
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/10/2025, n. 1210Provvedimento: […] Condanna Parte_1 quale garante ex art. 1408 c.c., […] 00 nonostante la mancata liberazione ex art. 1408 II comma c.c. da parte della cessionaria Parte_2 fosse limitata alla somma di euro 400.000, […] - Con atto del 20 dicembre 2010 CP_3 e Parte_1 hanno ceduto il mutuo alla Parte_2 con il consenso della Banca e “senza liberazione del cedente ex art. 1408 secondo comma cod. civ.” (doc. 2 citazione). […] semplice fideiussore oppure obbligato principale ex art. 1408 II Comma cc in quanto non liberato dal contraente ceduto etc.) né la quota parte della somma richiesta, […] ai sensi dell'art. 1408 II Comma cpc, […] Secondo il tenore dell'articolo 1408 c.c. comma II, […] Ciò alla luce dell'art. 1408 comma 3 c.c., […]Leggi di più...
- decadenza ex art. 1957 c.c.·
- responsabilità del cedente·
- inammissibilità appello·
- sospensione esecutività sentenza·
- art. 1408 c.c.·
- mutatio libelli·
- compensazione spese di lite·
- art. 342 c.p.c.·
- beneficium ordinis·
- art. 348 bis c.p.c.