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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/05/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2515 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Domenico Fasanella, giusta procura agli atti
Ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 20.05.2024 - premesso: di Parte_1 avere contratto matrimonio con il 26.11.1970 in Peschici;
che dal matrimonio Controparte_1 erano nati i figli (il 12.3.1971), (il 13.3.1972), (il 10.7.1980), Per_1 Per_2 Persona_3
(il 3.3.1987) e (il 17.11.1991), tutti maggiorenni ed Persona_4 CP_2 economicamente autosufficienti;
che i coniugi si erano separati per effetto di sentenza n.
2407/2023 del 5.10.2023 del Tribunale di Foggia che aveva omologato le condizioni di separazione personale dei coniugi;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - chiedeva al Tribunale, previa comparizione delle parti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza, dichiarata la contumacia di la causa veniva Controparte_1 rinviata per la decisione senza la previa adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. atteso che i figli della coppia erano maggiorenni e autosufficienti e inoltre parte ricorrente non aveva avanzato richieste economiche per sé.
Alla successiva udienza del 09.05.2025- tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto di sentenza n. 2407/2023 del 5.10.2023 del Tribunale di Foggia ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione
2 materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Non vi sono residue questioni da definire, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non avendo parte ricorrente avanzato domande di natura economica per sé.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Peschici il 26.11.1970 (atto n. 31, p. II, serie A, dell'anno 1970);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 20.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2515 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Domenico Fasanella, giusta procura agli atti
Ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 20.05.2024 - premesso: di Parte_1 avere contratto matrimonio con il 26.11.1970 in Peschici;
che dal matrimonio Controparte_1 erano nati i figli (il 12.3.1971), (il 13.3.1972), (il 10.7.1980), Per_1 Per_2 Persona_3
(il 3.3.1987) e (il 17.11.1991), tutti maggiorenni ed Persona_4 CP_2 economicamente autosufficienti;
che i coniugi si erano separati per effetto di sentenza n.
2407/2023 del 5.10.2023 del Tribunale di Foggia che aveva omologato le condizioni di separazione personale dei coniugi;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - chiedeva al Tribunale, previa comparizione delle parti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza, dichiarata la contumacia di la causa veniva Controparte_1 rinviata per la decisione senza la previa adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. atteso che i figli della coppia erano maggiorenni e autosufficienti e inoltre parte ricorrente non aveva avanzato richieste economiche per sé.
Alla successiva udienza del 09.05.2025- tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto di sentenza n. 2407/2023 del 5.10.2023 del Tribunale di Foggia ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione
2 materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Non vi sono residue questioni da definire, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non avendo parte ricorrente avanzato domande di natura economica per sé.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Peschici il 26.11.1970 (atto n. 31, p. II, serie A, dell'anno 1970);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 20.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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