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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/09/2024, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50/2018 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MUZIO FEBONIO N. 36 AVEZZANO con l'avv. CHICHIARELLI PIETRO
) , dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
ATTRICE contro
), elettivamente domiciliato in VIA N. Controparte_1 C.F._3
SAURO 60 67051 AVEZZANO con l'avv. IACONE ALFREDO ), C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'odierno Tribunale al fine di vedersi Controparte_1 accertare l'esatto confine tra i terreni censiti al NCT del Comune di Cerchio identificati alle p.lle n. 208 e n. 210, foglio 14.
Chiedeva, pertanto, previa corretta determinazione della linea di confine tra i due fondi, anche mediante CTU tecnica, ordinarsi la restituzione della porzione di terreno illegittimamente occupata, con condanna del convenuto al risarcimento del danno.
3) Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo l'infondatezza delle domande proposte da parte attrice chiedendone l'integrale rigetto e altresì spiegando domanda riconvenzionale al fine di sentirsi accertare e dichiarare il diritto di proprietà della porzione di terreno in contestazione per intervenuta usucapione in suo favore. 4) La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale,
l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e CTU tecnica a firma del
Geom. cui veniva conferito il seguente quesito: “Proceda il CTU, Persona_1 previa descrizione dello stato dei luoghi all'accertamento e alla materializzazione del confine”.
5) Tanto premesso in estrema sintesi segnatamente si osserva.
6) Preliminarmente prima ancora di vagliare la domanda di regolamento di confini proposta dall'attrice, deve procedersi alla disamina della domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto in merito al presunto intervenuto usucapione in suo favore in quanto assorbente.
In punto di diritto risulta principio pacifico che la domanda di usucapione in un giudizio di regolamento di confini non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione proposta, giacché il convenuto, con la stessa, non contesta il titolo del diritto di proprietà della controparte, ma si limita ad opporre una situazione idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine. Né
l'azione di regolamento di confini si trasforma in azione di rivendicazione (con conseguente modifica dell'onere probatorio, sicuramente più gravoso per chi esercita la rivendica) per il semplice fatto di trovarsi davanti a una richiesta riconvenzionale di usucapione, in quanto chi intende usucapire non contesta la proprietà altrui ma, anzi, la presuppone (cfr. Trib. Taranto sent. n. 266/2022).
Nel merito, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, consistenti, in particolare, nella dimostrazione di essere nella materiale disponibilità dell'immobile da almeno venti anni e di esercitare una signoria di fatto sul bene da usucapire corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, in modo continuato, nell'inerzia del reale proprietario (cfr.
Cass. Civ. n. 4059/1990).
Nello stesso senso, la Suprema Corte ha statuito che la circostanza di aver coltivato un terreno e di aver eseguito dei lavori sullo stesso non dimostra con certezza
l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui (cfr. Cass. Civ. n.
9325/2011).
Quanto all'istituto dell'usucapione, come noto regolata dall'art. 1158 c.c., trattasi di una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
diritto reale su un bene, che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. Civ. n. 18392/2006).
In altri termini, nelle cause d'usucapione, si deve provare l'altruità della cosa e di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti: “Ai fini della configurabilità di un possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena” e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il “corpus”; occorre pertanto che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 2044/2015).
Ordunque, nel corso del presente giudizio ed in particolare dalle prove documentali versate in atti, non sono emersi tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dagli artt. 1158 e segg. del codice civile necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria. In particolare, non è risultato di indiscussa evidenza che il convenuto ha posseduto uti dominus la porzione di terreno oggetto di usucapione per un periodo maggiore dei venti anni richiesti dalla legge.
Sul punto dirimente risulta la testimonianza resa da all'udienza del Testimone_1
09/10/2019, per altro teste di parte convenuta, il quale ha sostanzialmente dichiarato che l'attuale linea di confine risulta essere stata determinata da circa 10 anni;
circostanza confermata anche dal teste di parte attrice . Tes_2
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
L'istruttoria esperita, quindi, consente di ritenere non raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti essenziali richiesti dalla norma.
Sicché la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto deve essere rigettata.
7) La domanda di regolamento di confini proposta da parte attrice, invece, deve essere accolta.
Sul punto, come già innanzi rilevato, veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare il corretto posizionamento della linea di confine tra i due fondi oggetto di controversia.
Detto accertamento è stato oggetto di approfondite verifiche da parte del CTU nominato, correttamente articolate con metodo tecnico topografico immune da vizi logici, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili da questo giudice perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione, anche in relazione alle risposte fornite alle osservazioni dei CTP.
Ed invero, il CTU, nel fornire risposta al quesito postogli, previo accertamento dei rispettivi titoli di proprietà, ha appurato che il convenuto occupa parte del fondo dell'attrice, determinando un'area da restituire in suo favore pari a mq 301,15.
Ciò posto, la domanda deve trovare accoglimento e il convenuto deve essere condannato al rilascio della porzione del fondo di proprietà dell'attrice, conformemente al confine individuato dal CTU.
8) Va rigettata invece la richiesta di risarcimento del danno, perché risultata del tutto sfornita di prova. Nella specie parte attrice si è limitata a chiedere un risarcimento del danno, a causa della mancata possibilità di usufruire della porzione di terreno in commento, senza allegare, ancor prima che provare, l'uso che ne avrebbe fatto e, a maggior ragione, il concreto pregiudizio subito.
9) Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, stante la reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
10) Le spese di CTU, invece, in ragione dell'esito cui sono pervenute le operazioni peritali, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
- accoglie la domanda di regolamento di confine proposta dall'attrice e per l'effetto condanna il convenuto al rilascio immediato della porzione di terreno illegittimamente occupata, libera da persone e cose, come individuata nella CTU redatta dal Geom. da intendersi qui integralmente richiamata;
Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Avezzano il 16/09/2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50/2018 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MUZIO FEBONIO N. 36 AVEZZANO con l'avv. CHICHIARELLI PIETRO
) , dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
ATTRICE contro
), elettivamente domiciliato in VIA N. Controparte_1 C.F._3
SAURO 60 67051 AVEZZANO con l'avv. IACONE ALFREDO ), C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'odierno Tribunale al fine di vedersi Controparte_1 accertare l'esatto confine tra i terreni censiti al NCT del Comune di Cerchio identificati alle p.lle n. 208 e n. 210, foglio 14.
Chiedeva, pertanto, previa corretta determinazione della linea di confine tra i due fondi, anche mediante CTU tecnica, ordinarsi la restituzione della porzione di terreno illegittimamente occupata, con condanna del convenuto al risarcimento del danno.
3) Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo l'infondatezza delle domande proposte da parte attrice chiedendone l'integrale rigetto e altresì spiegando domanda riconvenzionale al fine di sentirsi accertare e dichiarare il diritto di proprietà della porzione di terreno in contestazione per intervenuta usucapione in suo favore. 4) La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale,
l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e CTU tecnica a firma del
Geom. cui veniva conferito il seguente quesito: “Proceda il CTU, Persona_1 previa descrizione dello stato dei luoghi all'accertamento e alla materializzazione del confine”.
5) Tanto premesso in estrema sintesi segnatamente si osserva.
6) Preliminarmente prima ancora di vagliare la domanda di regolamento di confini proposta dall'attrice, deve procedersi alla disamina della domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto in merito al presunto intervenuto usucapione in suo favore in quanto assorbente.
In punto di diritto risulta principio pacifico che la domanda di usucapione in un giudizio di regolamento di confini non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione proposta, giacché il convenuto, con la stessa, non contesta il titolo del diritto di proprietà della controparte, ma si limita ad opporre una situazione idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine. Né
l'azione di regolamento di confini si trasforma in azione di rivendicazione (con conseguente modifica dell'onere probatorio, sicuramente più gravoso per chi esercita la rivendica) per il semplice fatto di trovarsi davanti a una richiesta riconvenzionale di usucapione, in quanto chi intende usucapire non contesta la proprietà altrui ma, anzi, la presuppone (cfr. Trib. Taranto sent. n. 266/2022).
Nel merito, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, consistenti, in particolare, nella dimostrazione di essere nella materiale disponibilità dell'immobile da almeno venti anni e di esercitare una signoria di fatto sul bene da usucapire corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, in modo continuato, nell'inerzia del reale proprietario (cfr.
Cass. Civ. n. 4059/1990).
Nello stesso senso, la Suprema Corte ha statuito che la circostanza di aver coltivato un terreno e di aver eseguito dei lavori sullo stesso non dimostra con certezza
l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui (cfr. Cass. Civ. n.
9325/2011).
Quanto all'istituto dell'usucapione, come noto regolata dall'art. 1158 c.c., trattasi di una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
diritto reale su un bene, che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. Civ. n. 18392/2006).
In altri termini, nelle cause d'usucapione, si deve provare l'altruità della cosa e di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti: “Ai fini della configurabilità di un possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena” e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il “corpus”; occorre pertanto che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 2044/2015).
Ordunque, nel corso del presente giudizio ed in particolare dalle prove documentali versate in atti, non sono emersi tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dagli artt. 1158 e segg. del codice civile necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria. In particolare, non è risultato di indiscussa evidenza che il convenuto ha posseduto uti dominus la porzione di terreno oggetto di usucapione per un periodo maggiore dei venti anni richiesti dalla legge.
Sul punto dirimente risulta la testimonianza resa da all'udienza del Testimone_1
09/10/2019, per altro teste di parte convenuta, il quale ha sostanzialmente dichiarato che l'attuale linea di confine risulta essere stata determinata da circa 10 anni;
circostanza confermata anche dal teste di parte attrice . Tes_2
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
L'istruttoria esperita, quindi, consente di ritenere non raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti essenziali richiesti dalla norma.
Sicché la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto deve essere rigettata.
7) La domanda di regolamento di confini proposta da parte attrice, invece, deve essere accolta.
Sul punto, come già innanzi rilevato, veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare il corretto posizionamento della linea di confine tra i due fondi oggetto di controversia.
Detto accertamento è stato oggetto di approfondite verifiche da parte del CTU nominato, correttamente articolate con metodo tecnico topografico immune da vizi logici, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili da questo giudice perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione, anche in relazione alle risposte fornite alle osservazioni dei CTP.
Ed invero, il CTU, nel fornire risposta al quesito postogli, previo accertamento dei rispettivi titoli di proprietà, ha appurato che il convenuto occupa parte del fondo dell'attrice, determinando un'area da restituire in suo favore pari a mq 301,15.
Ciò posto, la domanda deve trovare accoglimento e il convenuto deve essere condannato al rilascio della porzione del fondo di proprietà dell'attrice, conformemente al confine individuato dal CTU.
8) Va rigettata invece la richiesta di risarcimento del danno, perché risultata del tutto sfornita di prova. Nella specie parte attrice si è limitata a chiedere un risarcimento del danno, a causa della mancata possibilità di usufruire della porzione di terreno in commento, senza allegare, ancor prima che provare, l'uso che ne avrebbe fatto e, a maggior ragione, il concreto pregiudizio subito.
9) Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, stante la reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
10) Le spese di CTU, invece, in ragione dell'esito cui sono pervenute le operazioni peritali, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
- accoglie la domanda di regolamento di confine proposta dall'attrice e per l'effetto condanna il convenuto al rilascio immediato della porzione di terreno illegittimamente occupata, libera da persone e cose, come individuata nella CTU redatta dal Geom. da intendersi qui integralmente richiamata;
Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Avezzano il 16/09/2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5