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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, da
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 delega a margine del ricorso di primo grado dall'avv. Roberto Molteni (pec:
, Email_1 appellante contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del responsabile del contenzioso dott.ssa rappresentata e difesa in Controparte_2 virtù di mandato in atti dall'Avv. Maria Grazia Pannittieri (pec:
), Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 256/2022 d.d.
28.04.2022, non notificata.-
In punto: impugnazione cartella di pagamento/estratto di ruolo;
prescrizione; difetto originario interesse ad agire.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
1 “- in via principale, condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali di primo grado in favore di
, liquidate sulla base della nota spese depositata dall'avv. Molteni nel Parte_1 giudizio di primo grado, pari ad Euro 11.524,60, ovvero, in via subordinata, al pagamento delle spese legali liquidate nella somma di Euro 3.946,00, oltre accessori di legge, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018. Con vittoria delle spese di lite ed onorari di causa di secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Molten
: Controparte_1
Che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: ritenere e dichiarare infondato l'atto di appello e, sul punto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese diritti ed onorario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, Pt_1
impugnava il ruolo esattoriale n. 131/2001 e la cartella di pagamento n.
[...]
12420080008349709000 asseritamente mai notificata (n.d.r. per un importo di €
40.956,84 complessivi, di cui € 24.904,32 per sanzioni ed il resto per interessi di mora/somme aggiuntive ed aggio cfr. doc. 3 ricorrente) per crediti di natura lavoristica (impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12/2022, conv. in l. n. 73/2002, c.d. maxi sanzione per lavoro nero) – di cui veniva casualmente a conoscenza in data 25.05.2020 tramite richiesta di accesso all' CP_1
di Vicenza - facendo valere la decadenza del diritto alla riscossione e
[...] comunque l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito.
1.1. La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, con sentenza n. 58/2021 depositata in data 21.01.2021 dichiarava, compensando le spese di lite, il difetto di giurisdizione relativamente all'atto impugnato per essere la controversia devoluta al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro.
1.2. L'assicurato riassumeva la causa innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di
Padova che accoglieva il ricorso osservando che:
a) ha chiesto che si dichiari la nullità della cartella esattoriale oggetto Parte_1 di causa, mai notificata, ovvero la prescrizione del credito;
2 b) il credito portato dalla cartella attiene a una sanzione applicata in relazione all'impiego irregolare di lavoratori;
c) l si è costituita tardivamente in giudizio, chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso;
d) l'opponente nulla allega e nulla contesta in ordine al fatto per il quale la sanzione fu applicata, né in ordine al titolo che lo ha accertato, che ha quantificato la sanzione dovuta e ne ha intimato il pagamento;
e) tuttavia, ai sensi dell'art. 28 l. 689/81 la prescrizione a riscuotere le somme dovute per effetto delle violazioni amministrative accertate è di cinque anni;
f) sulla base delle stesse allegazioni dell , risulta che la Controparte_1 cartella impugnata sarebbe stata notificata il 7 aprile 2008 e una successiva intimazione di pagamento, interruttiva della prescrizione, sarebbe avvenuta in data 21 febbraio 2017;
g) dichiara prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale oggetto di causa;
h) condanna l a rifondere le spese di causa, che Controparte_1 liquida in € 2500,00 di compensi, oltre spese generali, cpa e iva”.
2. Impugna la sentenza con un unico articolato motivo di gravame Parte_1 con il quale si duole del capo della sentenza con il quale il giudice del lavoro euganeo ha liquidato le spese di lite in € 2.500,00, oltre accessori di legge, poiché senza alcuna motivazione espressa, la liquidazione è stata al di sotto dei minimi tariffari di cui al d.m. n. 55/2014 come modificato dal successivo d.m. n. 37/2018.
Conclude, pertanto, per la parziale riforma della sentenza con riliquidazione delle spese di lite di primo grado nei valor medi dello scaglione di riferimento (per un importo di € 11.524,00 oltre accessori) o quanto meno minimi (€ 3.946,00 oltre accessori).
3. Radicatosi il contradditorio difende il Controparte_1 capo della sentenza relativo alle spese evidenziando che il valore della controversia sul quale va liquidato il compenso è di € 24.904,48, “come dichiarato dallo stesso appellante nel ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, già Commissione Provinciale Tributaria di primo grado (all. 2) e come risultante dall'estratto ruolo (all. 3)”
4. Dopo alcuni rinvii per riequilibrio ruolo del relatore, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 3 aprile 2025 come da separato dispositivo, nel corso della
3 quale il Collegio invitava parte appellante (unica presente all'udienza) a prendere posizione sulla questione relative all'interesse ad agire rispetto all'impugnazione dell'estratto di ruolo, sulla quale il procuratore di ha evidenziato Parte_1 di aver invano avanzato istanza in data 4 giugno 2000 ad Controparte_1 affinché provvedesse con annullamento in autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Osserva la Corte che la controversia è di titolarità dal lato attivo dell'
[...] trattandosi di competenza ratione temporis propria della CP_1 resistente in relazione alle contestate sanzioni amministrative (accertate nell'anno
2005) - per impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione - ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12/2022
(convertito in l. n. 73/2002).
La disposizione del comma 5 dell'art. 3 (a seguito della novella del 2006 di cui all'art. 36bis del d.l. n. 223/2006), prevede che "All'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente”.
Lo stesso art. 36bis del d.l. n. 223/2006, al comma 7bis, ha aggiunto che
“L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, … relativi alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto (ndr ossia prima del 4 luglio 2006), resta di competenza dell' ...” Controparte_1
Dunque, parte resistente risulta essere titolare del credito di cui all'azionata sanzione amministrativa (nei termini di cui Cass. SS.UU. 7514/2022 d.d.
08.03.2022).
6. Osserva la Corte che sulla questione del difetto di interesse ad agire non si è formato giudicato interno, siccome l'impugnata sentenza non si è espressamente pronunciata sul punto.
Va anche chiarito che l'esame della questione relativa all'interesse ad agire (che costituisce condizione dell'azione la cui carenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato c.d. esplicito) in difetto di una minaccia attuale di esecuzione non è nella fattispecie precluso.
4 E, infatti, sulla questione l'impugnata sentenza non si è pronunciata avendo solo dichiarato estinto per prescrizione il credito portato nell'impugnato estratto di ruolo, senza quindi nulla statuire sull'interesse ad agire ad impugnare l'estratto di ruolo medesimo.
Per tale via, se di certo non opera il giudicato esplicito, non può ritenersi formato sulla questione neppure il giudicato implicito.
7. Del resto, anche di recente, proprio in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo,
“l'interesse ad agire” è stato definito come una condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, ma fino al momento della decisione (cfr. Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Va anche evidenziato che “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito» (cfr. Cass.
S.U. n. 34388/2022) e che “l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ., va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata” (cfr. Cass. n. 13373/2008).
8. Tanto premesso la domanda formulata in primo grado va dichiarata inammissibile.
9. L'esame del motivo di gravame relativo alla scorretta liquidazione delle spese di lite rimane allora assorbito dall'originaria improponibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ragione per cui la sentenza impugnata deve essere riformata ed il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile non avendo rilievo alcuno sul punto il c.d. giudicato implicito (cfr. Cass. n. 30952/2024 per un caso del tutto analogo a quello in esame;
Cass. n. 6529/2024; Cass. n. 32805/2018;
C.d.A. VE n. 102/2023, n. 267/2023, n. 277/2023, n. 459/2023).
5 10. Sulla questione dell'impugnabilità diretta del ruolo è infatti da ultimo intervenuto il legislatore con l'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del Dpr. n. 602/1973, intitolato
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4bis, che prevede:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 26283/2022 cit..
La S.C. (punto 13.1.) ha in primo luogo precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie e, in particolare, ai sensi degli artt. 17 e 18 del Dlgs. n. 46/1999, anche i crediti contributivi e previdenziali nonché - per quanto rileva in questa sede - anche la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, in forza dell'art. 27 della l.
n. 689/1981.
Nella sentenza citata la S.C., rilevato che la prima disposizione ha natura ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo (mero elaborato informatico contenente gli elementi del ruolo relativi alla cartella), quanto alla seconda disposizione, escluso che abbia natura di interpretazione autentica ed efficacia retroattiva (ed esclusi, di conseguenza, eventuali profili di violazione dell'art. 3
Cost.), ha ritenuto che con essa il legislatore abbia individuato i casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, integri l'interesse ad agire, aggiungendo che quest'ultimo costituisce una condizione dell'azione di natura dinamica, “che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17;
6 sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione;
la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
La S.C. ha poi ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt. 3, 24, 113 e 117
Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU, in quanto l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo non ha superato il limite
(individuato dalle pronunce della Corte Cost. richiamate nella sentenza) della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, trattandosi di disposizione funzionale all'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a notevole distanza di tempo dall'emissione delle cartelle e a fronte dell'inattività dell'agente per la riscossione, ed inoltre funzionale all'esigenza di pervenire a una riduzione del contenzioso, assicurando tuttavia la tutela del contribuente negli specifici e tassativi casi in cui sussista lo specifico pregiudizio indicato dalla norma.
La S.C., con motivazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha infine escluso profili di discriminazione e di violazione dei diritti presidiati dalla
CEDU e dal relativo Protocollo addizionale n. 1 (diritto a un processo equo), nonché la violazione degli artt. 101 e 104 Cost., conclusivamente affermando, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
11. I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità hanno trovato conferma, nella pronuncia della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema, con sentenza n. 190/2023 del 17 ottobre 2023, ha evidenziato come la norma impugnata, disponendo “che
7 il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto -, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione "diretta" del ruolo e della cartella”.
La medesima Corte Costituzionale ha sottolineato che la restrizione della possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata, e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo
(che ne afferma la valida notifica), è stata oggetto di un utilizzo abnorme, con enorme proliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo, spesso pretestuosamente promosse con ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima.
12. In applicazione di quanto condivisibilmente stabilito dalla S.C. nella sua massima funzione nomofilattica, la cartella esattoriale e l'estratto di ruolo non è immediatamente impugnabile, non avendo detta parte dedotto (neppure nel corso del giudizio di appello e in particolare durante l'udienza di discussione, dopo che il Collegio ha sollevato la questione d'ufficio), che dall'asserita omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito per cui è causa derivi uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma ai fini della diretta impugnabilità di detti titoli.
Non costituisce di tutto evidenza fatto costitutivo dell'interesse ad agire la circostanza sulla quale parte appellante ha insistito anche nel corso della discussione orale di aver inoltrato “PEC ad di Vicenza e ad Controparte_1
Contr istanza di annullamento in autotutela del ruolo n. 0000131 anno 2008 e consequenziale sgravio della relativa cartella esattoriale n. 12420080008349709000, ma che tuttavia controparte non ha provveduto entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 2 legge 241/1990”
13. Né, infine, vale a sanare la carenza di interesse la richiesta di accertamento della prescrizione, avendo la Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 27605/2023) chiarito, che “l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento
e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse
8 all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”.
14. Ne consegue che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell'art. 12 comma
4° bis del Dpr. n. 602/1973, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi tassative ivi previste di impugnazione diretta contro il ruolo (né una delle ipotesi aggiuntive da ultimo introdotte - proprio a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 190/2023 - ad opera dell'art. 12 del Dlgs. n. 110/2024)
l'originario ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. n. 8839/2023,
n. 8842/2023).
15. La sussistenza di pregressi contrasti giurisprudenziali sulla questione della sussistenza dell'interesse ad agire in opposizione ad estratto di ruolo, la sopravvenienza normativa di cui al citato art. 3bis del d.l. n. 146/2021, nonché della pronuncia delle S.U. n. 26283/2022, il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'originaria ricorso consentono di ravvisare gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
16. Stante l'assorbente rilievo, rispetto al ricorso, dell'originaria improponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, nulla è a statuirsi agli effetti dell'art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002 (in termini Cass. n. 30952/2024 cit.).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accerta e dichiara il difetto di interesse ad agire perché la causa non poteva essere proposta e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'originario ricorso introduttivo del giudizio;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 03.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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