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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 670/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi, Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. Piera Messina, CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rgn. 944/2022) al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 12 l. 118/71, a fronte della mancata convocazione a visita dell'Ente resistente;
che in sede di atp i suddetti requisiti non venivano riconosciuti;
di aver, quindi contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 12.1.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., con ricorso del 10.2.2023 ha chiesto che venga accertata la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'assegno di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (30.9.2020), con condanna dell'Ente al pagamento delle rati maturati e maturandi.
Si costituiva l'ente resistente deducendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, eccepisce altresì l'inammissibilità della domanda di condanna e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU medico legale e decisa all'udienza odierna. Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono la sussistenza di una percentuale di invalidità pari al 100%, confermando quindi la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 l. 118/71.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono la perizianda affermando che la stessa è affetta da “Cardiopatia cronica ipertensiva, broncopneumopatia cronica ostruttiva, obesità (I Classe: BMI 33.59) con complicanze artrosiche;
tireopatia cronica;
sindrome ansioso-depressiva.” e ha altresì valutato come rapportando ogni singola malattia alle tabelle per fasce invalidanti di cui al D.M. del 5 febbraio 1992 e applicando il calcolo riduzionistico inizialmente valutato, si ottiene una percentuale di invalidità dell'87% “Anche tenendo conto, dunque, dell'aggravamento lieve del BMI e del quadro ipertensivo rispetto a quanto rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo, si raggiunge una soglia invalidante che non configura il diritto alla pensione di inabilità.”.
Successivamente a seguito di invio di nuova documentazione è emersa una nuova infermità che non era stata diagnosticata in precedenza ciò ha permesso di integrare la diagnosi con “Insufficienza renale cronica” e di applicare il calcolo riduzionistico anche a tale malattia ottenendo una percentuale di invalidità del 100%. Il Ctu ha quindi affermato che “Tale nuova minorazione esaurisce il cascame residuo di validità del soggetto e consente di ritenere la Sig.ra invalida civile nella misura del 100% da febbraio Parte_1
2025.”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile.
Pertanto, va dichiarato che il ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art 12
L. 118/71 con decorrenza dal febbraio 2025.
Le spese devono essere compensate tra le parti a fronte della circostanza che il riconoscimento del requisito sanitario è intervenuto solo successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l'operato dell'ente convenuto è risultato privo di censure in quanto l'accoglimento, parziale, della domanda è esclusivamente connesso al peculiare meccanismo processuale introdotto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., per cui l'ente convenuto non può essere ritenuto soccombente.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, possono essere poste definitivamente a carico di parte resistente in ragione dell'esito comunque favorevole della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 670/2023 r.g.:
- Accerta che il ricorrente presenta il requisito sanitario di cui all'art. 12 l. 118/71 con decorrenza dal febbraio 2025;
- Compensa tra le parti le spese legali
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
IB TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 670/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi, Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio dell'Avv. Piera Messina, CP_1 resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rgn. 944/2022) al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 12 l. 118/71, a fronte della mancata convocazione a visita dell'Ente resistente;
che in sede di atp i suddetti requisiti non venivano riconosciuti;
di aver, quindi contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 12.1.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., con ricorso del 10.2.2023 ha chiesto che venga accertata la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'assegno di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (30.9.2020), con condanna dell'Ente al pagamento delle rati maturati e maturandi.
Si costituiva l'ente resistente deducendo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, eccepisce altresì l'inammissibilità della domanda di condanna e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU medico legale e decisa all'udienza odierna. Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono la sussistenza di una percentuale di invalidità pari al 100%, confermando quindi la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 l. 118/71.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono la perizianda affermando che la stessa è affetta da “Cardiopatia cronica ipertensiva, broncopneumopatia cronica ostruttiva, obesità (I Classe: BMI 33.59) con complicanze artrosiche;
tireopatia cronica;
sindrome ansioso-depressiva.” e ha altresì valutato come rapportando ogni singola malattia alle tabelle per fasce invalidanti di cui al D.M. del 5 febbraio 1992 e applicando il calcolo riduzionistico inizialmente valutato, si ottiene una percentuale di invalidità dell'87% “Anche tenendo conto, dunque, dell'aggravamento lieve del BMI e del quadro ipertensivo rispetto a quanto rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo, si raggiunge una soglia invalidante che non configura il diritto alla pensione di inabilità.”.
Successivamente a seguito di invio di nuova documentazione è emersa una nuova infermità che non era stata diagnosticata in precedenza ciò ha permesso di integrare la diagnosi con “Insufficienza renale cronica” e di applicare il calcolo riduzionistico anche a tale malattia ottenendo una percentuale di invalidità del 100%. Il Ctu ha quindi affermato che “Tale nuova minorazione esaurisce il cascame residuo di validità del soggetto e consente di ritenere la Sig.ra invalida civile nella misura del 100% da febbraio Parte_1
2025.”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile.
Pertanto, va dichiarato che il ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art 12
L. 118/71 con decorrenza dal febbraio 2025.
Le spese devono essere compensate tra le parti a fronte della circostanza che il riconoscimento del requisito sanitario è intervenuto solo successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l'operato dell'ente convenuto è risultato privo di censure in quanto l'accoglimento, parziale, della domanda è esclusivamente connesso al peculiare meccanismo processuale introdotto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., per cui l'ente convenuto non può essere ritenuto soccombente.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, possono essere poste definitivamente a carico di parte resistente in ragione dell'esito comunque favorevole della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 670/2023 r.g.:
- Accerta che il ricorrente presenta il requisito sanitario di cui all'art. 12 l. 118/71 con decorrenza dal febbraio 2025;
- Compensa tra le parti le spese legali
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
IB TO