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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G.N. 385/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 385/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Pugliese, presso il cui studio in Lagonegro (PZ) alla Via
San Francesco n. 17, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in CP_1 C.F._2 forza di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Pugliese, presso il cui studio in Lagonegro (PZ) alla Via
San Francesco n. 17, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il PM in data 10.5.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.04.2025 i Sigg.ri e premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in Nemoli (PZ) il 24.01.1976, optando per il regime della comunione dei beni, rappresentavano:
- che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Parte_2
- che a causa di incomprensione reciproca ed accentuata incompatibilità di carattere, tanto da rendere impossibile la convivenza, i due coniugi vivono da anni su diversi ed autonomi piani dello stesso immobile;
- che l'unità spirituale necessaria per la serenità della vita coniugale si è del tutto dissolta, rendendo insuperabile la disgregazione della comunione materiale e spirituale;
- che tale situazione non è più reversibile.
Pertanto, i predetti ricorrenti, ribadita la propria volontà di non volersi riconciliare, concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
- la casa coniugale, sita in Nemoli alla Via Giuseppe Larocca n.3, di proprietà di Pt_1
, viene a lei assegnata e vi abita al II° piano con le figlie e ,
[...] Persona_1 Parte_2 mentre abita, insieme al cognato , al I piano del detto CP_1 Persona_3 immobile, in attesa di trovare una idonea sistemazione;
- il Sig. a titolo di mantenimento verserà a favore della Sig.ra la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese, e fino a quando continuerà a risiedere al primo piano del detto immobile, provvederà al pagamento di tutte le utenze, del primo e secondo piano dell'immobile sito in Via Via Giuseppe Larocca n.3,
- la vettura Fiat Panda Tg. AR220WW di proprietà di rimane a lei intestata e Parte_1 nella disponibilità della stessa;
- la vettura Fiat Panda Tg. DG282AA di proprietà di rimane a lui intestata e CP_1 nella disponibilità dello stesso;
- entrambi i coniugi si impegnano a trasferire alle proprie figlie e entro e non Per_1 Pt_2 oltre la data del 30/12/2025, i terreni siti in Nemoli attualmente in comproprietà di entrambi
i coniugi;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
- i separandi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto alla divisione dei beni mobili ed effetti personali e di non avere più nessuna pretesa al riguardo. Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale in data 10.5.2025 esprimeva parere favorevole.
I coniugi comparsi personalmente all'udienza dell'8.7.2025, hanno escluso la possibilità di riconciliazione e chiarito che i due immobili in cui vivranno solo indipendenti;
quindi, è già cessata la convivenza e che i figli sono maggiorenni ed indipendenti
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Nemoli (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio CP_1 concordatario in Nemoli (PZ) il 24.01.1976 (atto n. 1, p. II, Serie A, anno 1976 del Comune di Nemoli);
• Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 385/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Pugliese, presso il cui studio in Lagonegro (PZ) alla Via
San Francesco n. 17, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in CP_1 C.F._2 forza di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Pugliese, presso il cui studio in Lagonegro (PZ) alla Via
San Francesco n. 17, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il PM in data 10.5.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.04.2025 i Sigg.ri e premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in Nemoli (PZ) il 24.01.1976, optando per il regime della comunione dei beni, rappresentavano:
- che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); Parte_2
- che a causa di incomprensione reciproca ed accentuata incompatibilità di carattere, tanto da rendere impossibile la convivenza, i due coniugi vivono da anni su diversi ed autonomi piani dello stesso immobile;
- che l'unità spirituale necessaria per la serenità della vita coniugale si è del tutto dissolta, rendendo insuperabile la disgregazione della comunione materiale e spirituale;
- che tale situazione non è più reversibile.
Pertanto, i predetti ricorrenti, ribadita la propria volontà di non volersi riconciliare, concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
- la casa coniugale, sita in Nemoli alla Via Giuseppe Larocca n.3, di proprietà di Pt_1
, viene a lei assegnata e vi abita al II° piano con le figlie e ,
[...] Persona_1 Parte_2 mentre abita, insieme al cognato , al I piano del detto CP_1 Persona_3 immobile, in attesa di trovare una idonea sistemazione;
- il Sig. a titolo di mantenimento verserà a favore della Sig.ra la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese, e fino a quando continuerà a risiedere al primo piano del detto immobile, provvederà al pagamento di tutte le utenze, del primo e secondo piano dell'immobile sito in Via Via Giuseppe Larocca n.3,
- la vettura Fiat Panda Tg. AR220WW di proprietà di rimane a lei intestata e Parte_1 nella disponibilità della stessa;
- la vettura Fiat Panda Tg. DG282AA di proprietà di rimane a lui intestata e CP_1 nella disponibilità dello stesso;
- entrambi i coniugi si impegnano a trasferire alle proprie figlie e entro e non Per_1 Pt_2 oltre la data del 30/12/2025, i terreni siti in Nemoli attualmente in comproprietà di entrambi
i coniugi;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
- i separandi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto alla divisione dei beni mobili ed effetti personali e di non avere più nessuna pretesa al riguardo. Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale in data 10.5.2025 esprimeva parere favorevole.
I coniugi comparsi personalmente all'udienza dell'8.7.2025, hanno escluso la possibilità di riconciliazione e chiarito che i due immobili in cui vivranno solo indipendenti;
quindi, è già cessata la convivenza e che i figli sono maggiorenni ed indipendenti
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Nemoli (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio CP_1 concordatario in Nemoli (PZ) il 24.01.1976 (atto n. 1, p. II, Serie A, anno 1976 del Comune di Nemoli);
• Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco