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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10373/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr.ssa Manuela Montuori, all' udienza dell'8.01.2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10373/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(nata in [...]-ka il 13.01.1970, c.f. Parte_1
), rapp.ta e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro C.F._1
Iacobitti (C.F. ) e Michelina La Bella (C.F. ) con procura in C.F._2 C.F._3 atti;
RICORRENTE contro la sig.ra nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] (C.F. CP_1
); C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE nonché contro
, in persona del suo l. r. p.t., con sede in Roma, alla Controparte_2
Via Ciro il Grande 21– C.F. ; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 09.06.2022, la sig.ra esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della sig.ra in qualità e con le mansioni di collaboratrice familiare dal 13.10.2020 CP_1 al 30.06.2021 presso la sua abitazione, in Napoli alla via Villanova, n. 31. Più precisamente, l'istante dichiarava che tale rapporto di lavoro interveniva a seguito ad un precedente rapporto di lavoro domestico intercorso dal
10.05.2015 e sino all'8.10.2020 presso la medesima famiglia in cui figurava come datore di lavoro il sig.
, marito della sig.ra . Parte_2 CP_1
In data 9.10.2020 il rapporto di lavoro veniva regolarizzato mediante comunicazione del 09.10.2020 nella quale veniva dichiarata una prestazione per 25 ore di lavoro settimanali, con inquadramento nel livello A del
CCNL per il personale domestico e con una retribuzione mensile di €. 700,00,. Riferiva, altresì, la ricorrente che in data 30.06.2021, per motivi di salute, rassegnava le proprie dimissioni, con preavviso comunicato in data 16.06.2021. Durante tutto il periodo lavorativo, la ricorrente assumeva di aver svolto mansioni necessarie a far fronte alle incombenze domestiche e, in particolare, di eseguire la pulizia ed il rassetto dell'abitazione, il lavaggio dei pavimenti, il bucato e lo stiro della biancheria di casa e dei capi di abbigliamento, la pulizia delle stoviglie e della cucina nonchè la preparazione dei pasti, oltre ad altri incarichi marginali.
L'istante esponeva di aver sempre lavorato, da lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a fronte di una retribuzione pari a € 700,00 mensili. Assumeva, altresì, di non aver mai goduto, nel periodo di lavoro, ferie maturate nella misura di gg 19,50 né di aver ricevuto la relativa indennità sostitutiva, di non aver ricevuto il rateo di tredicesima mensilità maturato nell'anno 2021, di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro svolto dal 14 maggio al 30 giugno 2021, di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto nonché il mancato versamento dei contributi obbligatori in relazione al secondo trimestre dell'anno 2021. La ricorrente CP_2 deduceva che in data 02.11.21 le Parti addivenivano ad un accordo bonario per il quale accettava, a tacitazione delle vicende, il pagamento dell'importo omnicomprensivo di €.1.800,00; a fonte di tale accordo, la sig.ra
[...] versava soltanto la somma di € 800,00 in maniera rateizzata per poi null'altro corrispondere. Pt_3
Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente concludeva chiedendo che: “venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che s'impugna ex art.2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa;
- venga accolta la presente domanda accertando e dichiarando che tra le parti
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'espletamento, da parte della ricorrente, delle mansioni domestiche precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa;
- venga riconosciuto che per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, la ricorrente deve essere inquadrata nel livello “B super” del predetto CCNL e le compete il riconoscimento della somma complessiva di €.1.703,61; - venga, conseguentemente, condannata la sig.ra al pagamento in favore dell'istante della somma di €.1.703,61, sopra specificata, o di una CP_3 somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
- venga condannata la datrice di lavoro
a regolarizzare all' le contribuzioni omesse, ordinando all'Istituto di riceverle;
- venga condannata la CP_2 sig.ra a pagare le spese - comprese quelle generali- e competenze di giudizio, oltre accessori, da Pt_3 distrarsi in favore degli avv.ti A. Iacobitti e M. La Bella che si dichiarano anticipatari”.
Nonostante la ritualità della notifica, la sig.ra e l' non si costituivano nel giudizio, rimanendo, Pt_3 CP_2 pertanto, contumaci.
Istruita la causa, all'udienza del 29.09.2022, dopo ammissione di prova testimoniale, se ne rivelava la impossibilità dell'espletamento in quanto i testi indicati dalla ricorrente erano ritornati nel loro paese di origine;
veniva ammesso l'interrogatorio formale della resistente, cui nonostante la regolarità della notifica del ricorso e dei verbali di udienza, non compariva all'udienza fissata;
il giudizio veniva rinviato per la discussione all'udienza del 19.09.24 con termine per note fino a 10 giorni prima Indi per esigenze di ruolo rinviato con trattazione scritta all'udienza dell'8.1.2025.
Pertanto, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
*****
La domanda è fondata, nei limiti definiti dalla presente motivazione.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Dalla documentazione probatoria fornita in atti nonché dall'accordo pro bono pacis intervenuto in data
02.11.2021 tra le parti al fine di definire transattivamente la vicenda, risulta provata la circostanza che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa con i caratteri della subordinazione con le mansioni di collaboratrice domestica presso la resistente senza soluzione di continuità per il periodo dal 13.10.2020 al
16.06.2021 nonché per un periodo antecedente per il quale la ricorrente non ha percepito la retribuzione relativa al periodo 14.05.2021 al 16.06.2021.
In conclusione, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tanto non è stato fatto, alla luce della contumacia della convenuta.
Deve ritenersi, pertanto, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto CCNL con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e delle mansioni descritte svolte dalla ricorrente (ovvero le mansioni necessarie
a far fronte alle incombenze domestiche e, in particolare, di eseguire la pulizia ed il rassetto dell'abitazione, il lavaggio dei pavimenti, il bucato e lo stiro della biancheria di casa e dei capi di abbigliamento, la pulizia delle stoviglie e della cucina nonchè la preparazione dei pasti, oltre ad altri incarichi marginali;
ha svolto tali mansioni sempre utilizzando attrezzature e materiali forniti dalla datrice di lavoro) e rimaste uguali per il tempo in cui il rapporto di lavoro si è protratto, che ella debba essere inquadrata per il periodo in questione nella categoria di collaboratrice domestica, livello B ex art. 10 del CCNL Lavoro Domestico, Colf e Badanti.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente e quali differenze retributive dovute, della complessiva somma di euro 1.703,61 (di cui euro 508,67 a titolo di t.f.r., €. 420,00 per retribuzione dal 14.05.2021 al 31.05.2021 (€.700,00:30 gg. x 18 gg.); €. 700,00 per retribuzione dal 1.06.2021 al 30.06.2021; € 524,94 per indennità sostitutiva di ferie non godute (gg. 26 annui:12 mesi x 9 mesi = gg.19,50 x (€. 700,00: 26 gg = 26,92) €. 350,00 per tredicesima mensilità; sottratti € 800,00 quale somma percepita a titolo di acconto), dovendosi condividere i conteggi depositati a cura di parte ricorrente di cui sopra si è detto in quanto corretti e privi di errori contabili.
Né del resto i detti conteggi sono stati specificatamente contestati dalla resistente, stante l'opzione in termini di contumacia. Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intercorrenza tra la sig.ra e la Parte_1 sig.ra del rapporto di lavoro subordinato dal 13.10.2020 al 30.06.2021 con inquadramento CP_3 della ricorrente nel livello “ B ” del CCNL Lavoro Domestico, Colf e Badanti e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 1.703,61 di cui euro 508,67 a titolo di t.f.r oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese di giudizio, liquidando in complessivi euro 1.800,00, CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione.
Si comunichi.
Così deciso in data 8.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Manuela Montuori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr.ssa Manuela Montuori, all' udienza dell'8.01.2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10373/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(nata in [...]-ka il 13.01.1970, c.f. Parte_1
), rapp.ta e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro C.F._1
Iacobitti (C.F. ) e Michelina La Bella (C.F. ) con procura in C.F._2 C.F._3 atti;
RICORRENTE contro la sig.ra nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] (C.F. CP_1
); C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE nonché contro
, in persona del suo l. r. p.t., con sede in Roma, alla Controparte_2
Via Ciro il Grande 21– C.F. ; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 09.06.2022, la sig.ra esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della sig.ra in qualità e con le mansioni di collaboratrice familiare dal 13.10.2020 CP_1 al 30.06.2021 presso la sua abitazione, in Napoli alla via Villanova, n. 31. Più precisamente, l'istante dichiarava che tale rapporto di lavoro interveniva a seguito ad un precedente rapporto di lavoro domestico intercorso dal
10.05.2015 e sino all'8.10.2020 presso la medesima famiglia in cui figurava come datore di lavoro il sig.
, marito della sig.ra . Parte_2 CP_1
In data 9.10.2020 il rapporto di lavoro veniva regolarizzato mediante comunicazione del 09.10.2020 nella quale veniva dichiarata una prestazione per 25 ore di lavoro settimanali, con inquadramento nel livello A del
CCNL per il personale domestico e con una retribuzione mensile di €. 700,00,. Riferiva, altresì, la ricorrente che in data 30.06.2021, per motivi di salute, rassegnava le proprie dimissioni, con preavviso comunicato in data 16.06.2021. Durante tutto il periodo lavorativo, la ricorrente assumeva di aver svolto mansioni necessarie a far fronte alle incombenze domestiche e, in particolare, di eseguire la pulizia ed il rassetto dell'abitazione, il lavaggio dei pavimenti, il bucato e lo stiro della biancheria di casa e dei capi di abbigliamento, la pulizia delle stoviglie e della cucina nonchè la preparazione dei pasti, oltre ad altri incarichi marginali.
L'istante esponeva di aver sempre lavorato, da lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a fronte di una retribuzione pari a € 700,00 mensili. Assumeva, altresì, di non aver mai goduto, nel periodo di lavoro, ferie maturate nella misura di gg 19,50 né di aver ricevuto la relativa indennità sostitutiva, di non aver ricevuto il rateo di tredicesima mensilità maturato nell'anno 2021, di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro svolto dal 14 maggio al 30 giugno 2021, di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto nonché il mancato versamento dei contributi obbligatori in relazione al secondo trimestre dell'anno 2021. La ricorrente CP_2 deduceva che in data 02.11.21 le Parti addivenivano ad un accordo bonario per il quale accettava, a tacitazione delle vicende, il pagamento dell'importo omnicomprensivo di €.1.800,00; a fonte di tale accordo, la sig.ra
[...] versava soltanto la somma di € 800,00 in maniera rateizzata per poi null'altro corrispondere. Pt_3
Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente concludeva chiedendo che: “venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto dall'istante, che s'impugna ex art.2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa;
- venga accolta la presente domanda accertando e dichiarando che tra le parti
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'espletamento, da parte della ricorrente, delle mansioni domestiche precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa;
- venga riconosciuto che per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, la ricorrente deve essere inquadrata nel livello “B super” del predetto CCNL e le compete il riconoscimento della somma complessiva di €.1.703,61; - venga, conseguentemente, condannata la sig.ra al pagamento in favore dell'istante della somma di €.1.703,61, sopra specificata, o di una CP_3 somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito per la diminuzione del valore del suo credito con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
- venga condannata la datrice di lavoro
a regolarizzare all' le contribuzioni omesse, ordinando all'Istituto di riceverle;
- venga condannata la CP_2 sig.ra a pagare le spese - comprese quelle generali- e competenze di giudizio, oltre accessori, da Pt_3 distrarsi in favore degli avv.ti A. Iacobitti e M. La Bella che si dichiarano anticipatari”.
Nonostante la ritualità della notifica, la sig.ra e l' non si costituivano nel giudizio, rimanendo, Pt_3 CP_2 pertanto, contumaci.
Istruita la causa, all'udienza del 29.09.2022, dopo ammissione di prova testimoniale, se ne rivelava la impossibilità dell'espletamento in quanto i testi indicati dalla ricorrente erano ritornati nel loro paese di origine;
veniva ammesso l'interrogatorio formale della resistente, cui nonostante la regolarità della notifica del ricorso e dei verbali di udienza, non compariva all'udienza fissata;
il giudizio veniva rinviato per la discussione all'udienza del 19.09.24 con termine per note fino a 10 giorni prima Indi per esigenze di ruolo rinviato con trattazione scritta all'udienza dell'8.1.2025.
Pertanto, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
*****
La domanda è fondata, nei limiti definiti dalla presente motivazione.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Dalla documentazione probatoria fornita in atti nonché dall'accordo pro bono pacis intervenuto in data
02.11.2021 tra le parti al fine di definire transattivamente la vicenda, risulta provata la circostanza che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa con i caratteri della subordinazione con le mansioni di collaboratrice domestica presso la resistente senza soluzione di continuità per il periodo dal 13.10.2020 al
16.06.2021 nonché per un periodo antecedente per il quale la ricorrente non ha percepito la retribuzione relativa al periodo 14.05.2021 al 16.06.2021.
In conclusione, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tanto non è stato fatto, alla luce della contumacia della convenuta.
Deve ritenersi, pertanto, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto CCNL con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e delle mansioni descritte svolte dalla ricorrente (ovvero le mansioni necessarie
a far fronte alle incombenze domestiche e, in particolare, di eseguire la pulizia ed il rassetto dell'abitazione, il lavaggio dei pavimenti, il bucato e lo stiro della biancheria di casa e dei capi di abbigliamento, la pulizia delle stoviglie e della cucina nonchè la preparazione dei pasti, oltre ad altri incarichi marginali;
ha svolto tali mansioni sempre utilizzando attrezzature e materiali forniti dalla datrice di lavoro) e rimaste uguali per il tempo in cui il rapporto di lavoro si è protratto, che ella debba essere inquadrata per il periodo in questione nella categoria di collaboratrice domestica, livello B ex art. 10 del CCNL Lavoro Domestico, Colf e Badanti.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente e quali differenze retributive dovute, della complessiva somma di euro 1.703,61 (di cui euro 508,67 a titolo di t.f.r., €. 420,00 per retribuzione dal 14.05.2021 al 31.05.2021 (€.700,00:30 gg. x 18 gg.); €. 700,00 per retribuzione dal 1.06.2021 al 30.06.2021; € 524,94 per indennità sostitutiva di ferie non godute (gg. 26 annui:12 mesi x 9 mesi = gg.19,50 x (€. 700,00: 26 gg = 26,92) €. 350,00 per tredicesima mensilità; sottratti € 800,00 quale somma percepita a titolo di acconto), dovendosi condividere i conteggi depositati a cura di parte ricorrente di cui sopra si è detto in quanto corretti e privi di errori contabili.
Né del resto i detti conteggi sono stati specificatamente contestati dalla resistente, stante l'opzione in termini di contumacia. Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intercorrenza tra la sig.ra e la Parte_1 sig.ra del rapporto di lavoro subordinato dal 13.10.2020 al 30.06.2021 con inquadramento CP_3 della ricorrente nel livello “ B ” del CCNL Lavoro Domestico, Colf e Badanti e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 1.703,61 di cui euro 508,67 a titolo di t.f.r oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese di giudizio, liquidando in complessivi euro 1.800,00, CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione.
Si comunichi.
Così deciso in data 8.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Manuela Montuori