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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5184/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Christian Allegra, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 5/3/2025 per l'udienza del
6/3/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile il 7/9/2016 a Palermo e che dalla comparizione dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa dell'8-
13/2/2019, non si sono più riconciliati, hanno chiesto che ne fosse pronunziato lo scioglimento alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti
1 hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile il 7/9/2016 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa dell'8-
13/2/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, cercando di mantenere cordiali e SInificativi i rapporti con le rispettive famiglie d'origine, nell'interesse della prole. Ciascuno avrà il diritto di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, dandone preventiva comunicazione all'altro, almeno tre giorni prima della variazione, specificando il nuovo recapito, anche telefonico;
2. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, fissandone il Per_1 domicilio prevalente presso l'abitazione materna;
3. Il SI. incontrerà e terra con sé la figlia due giorni a settimana, da concordarsi in CP_1 funzione delle specifiche necessità lavorative dei genitori nonché in funzione dei desideri e delle necessità della minore, dalle ore 16,00 alle ore 20,30, nonché due fine settimana al mese, dalle ore
16,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno;
4. Durante il periodo estivo, al termine dell'anno scolastico, entrambi i genitori trascorreranno con la figlia minore un periodo di due settimane (anche non consecutive) in via esclusiva, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
mentre per il restante perìodo le parti osserveranno il regime ordinario;
5. La figlia minore trascorrerà con l'uno e l'altro genitore, alternativamente, le festività Natale
(dalle ore 16,00 del 24/12 alle ore 12,00 del 26/12) o del Capodanno (dalle ore 21,00 del 30/12 alle ore
21,00 del 02/01), nonché, sempre ad anni alterni, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e le ulteriori festività religiose;
6. II SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo di mantenimento per la figlia CP_1 Pt_1 minore l'importo di euro 400,00 mensili rivalutabili ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese;
2 7. Le parti convengono che gli assegni familiari saranno percepiti, nella misura del 100%, dalla SI.ra . A tal fine il SI. si impegna a sottoscrivere annualmente i moduli per Pt_1 CP_1
l'erogazione degli assegni familiari e in mancanza di sottoscrizione a corrispondere alla SI.ra
, in aggiunta al contributo di mantenimento come sopra fissato, un importo pari agli assegni Pt_1 familiari non goduti;
8. Le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo […]
9. Le parti, essendo economicamente indipendenti, rinunciano a qualsiasi reciproco obbligo di mantenimento, assegno divorzile o, comunque, sostegno materiale.
10. Le parti convengono che le superiori condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione;
11. Prestano inoltre, sin da ora consenso reciproco all'espatrio per turismo.
Per quanto non espressamente previsto i ricorrenti intendono riferirsi alla normativa vigente.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 7/9/2016 a Palermo da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
22/10/1967, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2016 al n.
40, parte I, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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