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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2024
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da:
IA IN ([...]) nato il [...] in [...] ivi residente in [...];
IA OS LL ([...]) nata il [...] in [...]
Sabato (AV), residente in [...];
AN IN ([...]) nato il [...] in [...], ivi residente in [...];
BR IN ([...]), nato il [...] in [...], ivi residente in [...]; con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BERTORA ([...]) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma (PR), alla Via Farini n. 35; rilevato che: come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario
1 contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria
(anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;
i debitori sono in stato di sovraindebitamento;
i ricorrenti hanno presentato un'unica domanda di apertura della liquidazione giudiziale ex art 66 CCII in quanto membri della medesima famiglia ed in condizioni di sovraindebitamento avente origine comune;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II,
CCII), vale a dire:
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni dei ricorrenti (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
2 - l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b) CCII);
considerato che:
- sulla base di quanto accertato dal Gestore IN IA risulta attualmente titolare di redditi da pensione INPS per € 1.100 mensili circa e proprietario del veicolo marca RENAULT, modello MEGANE, immatricolato nel 2011, tg EJ395CE, del valore stimato di circa € 3.800,00; LL IA OS risulta titolare di redditi da pensione INPS per € 700 mensili;
i suddetto coniugi risultano proprietari di un immobile posto nel Comune di Lesignano De ' Bagni (PR), Via Argini 36, stimati in € 60.000,00 censito al Foglio 19 Particella 154, Subalterno 2, e Foglio 19 Particella 153, Categoria A/3 , Classe
2, Consistenza 6,5 vani, Rendita: euro 369,27; i coniugi risultano titolari di conto corrente cointestato n. 010/0002268 acceso presso CREDEM SPA, Agenzia Parma 6, , con saldo di
€ 1.045,08 e di libretto postale n. 52032353 con saldo contabile al 5/07/23 di € 1.000,01;
IA OS LL è contitolare con la madre BA TA (deceduta nel 2009) di libretto postale n 28528892 la cui giacenza è di euro 88,81, e di libretto postale n 18586288 con saldo pari ad € 0; IN BR risulta occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso TECNOGOMMA PARMA S.R.L. con reddito mensile pari ad
€ 1.600,00 circa per 13 mensilità; è contitolare con la moglie EN BE del conto corrente acceso presso EMILBANCA BCC CREDITO COOPERATIVO, Agenzia Parma
Emilia Ovest, n. 93360109085 con saldo al 6/11/23 pari ad € 458,21; è titolare di partecipazione in TECNOGOMMA PARMA S.R.L. nella misura dell'1% ( valore nominale di € 100,00) la cui valorizzazione sul patrimonio netto è stimata in € 1.430,00; è proprietario di autovettura marca RENAULT, modello MODUS, immatricolata nel 2004, tg CR149ZH, del valore stimato di € 2.200,00; AN IN risulta svolgere attività quale consulente del lavoro con reddito annuo pari ad € 166.000 circa;
è proprietario di un
3 immobile posto nel Comune di Parma, Strada Abbeveratoia n. 39, Piano S1 - 3, stimato in
€ 100.000,00=, censito alla Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 1750, Subalterno 14, Categoria
A/3a), Classe 3, Consistenza 4,5 vani, Rendita: euro 334,66. Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di PARMA (G337A) (PR) Foglio 13 Particella 1750; titolare di un unico conto corrente, utilizzato anche per la propria attività professionale, acceso presso
EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO, Agenzia Parma VIA Tanara, IBAN
[...] con saldo al 18/11/2023 di € 1.857,73; è titolare di quota di PARMA PARTECIPAZIONI CALCISTICHE S.P.A. nella misura dell'0,1%, stimata al valore nominale di € 500,00; a fronte di un passivo di origine comune pari ad € 5.700.000 oltre spese di procedura per circa € 25.000 e debiti imputabili al solo IN
AN per € 180.000 circa, l'attivo di cui è programmata l'acquisizione è costituito dal ricavato della vendita dei beni immobili, dalla liquidità presente nei depositi bancari e dall'apporto mensile di una quota del reddito dei diversi sovraindebitati, dedotte le spese complessivamente necessarie al mantenimento del relativo nucleo familiare, per un importo complessivamente stimato in € 370.000;
-il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare;
le esigenze di sostentamento del ricorrente, come in atti documentate, devono essere considerate tenendo conto del contributo alle spese comuni apportato dagli eventuali ulteriori componenti della famiglia percettori di reddito ovvero dei costi di mantenimento di eventuali soggetti a carico;
dalla documentazione prodotta a corredo della domanda:
- IN IA e LL IA OS risultano costituire un autonomo nucleo familiare e non risultano convivere con altri soggetti;
tenuto conto del fabbisogno del complessivo nucleo familiare, il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale - in € 2.100 mensili al netto delle imposte;
quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore;
4 - IN BR risulta coniugato e convivente con EN BE proprietaria della casa coniugale, consigliere di TECNOGOMMA PARMA S.R.L. e titolare di un reddito pari ad € 2.000,00 mensili circa;
tenuto conto del fabbisogno del complessivo nucleo familiare e dell'apporto dei soggetti percettori di reddito, il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale - in € 1.200,00 mensili al netto delle imposte;
quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore;
-IN AN risulta coniugato e convivente con FR
SS occupata con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale presso
GRUPPO MIDI SR, titolare dell'impresa individuale ER e del 50% di
RG ES SR con reddito annuo di circa € 13.000; a carico del ricorrente e della moglie risultano i figli IN MA, nato a [...], in data [...], e
IN IC nato a [...] in data [...], entrambi maggiorenni, studenti non economicamente autosufficienti;
tenuto conto del fabbisogno del complessivo nucleo familiare e dell'apporto dei soggetti percettori di reddito , il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale - in € 3.500 mensili al netto delle imposte per € 42.000 annui;
quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore;
deve al riguardo precisarsi che nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento etc.; non appare revocabile in dubbio infatti che la liquidazione controllata sia , al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e della liquidazione giudiziale , una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); l'art 268
CCII individua infatti espressamente i beni esclusi dalla liquidazione e non risulta pertanto possibile selezionare, al di fuori del limite stabilito da tale ultima disposizione, i beni inclusi nella liquidazione attraverso una “proposta” del debitore, che porrebbe un evidente
5 problema di coordinamento con la disciplina dettata in materia di liquidazione giudiziale dagli artt. 142 e 144 CCII e con quella dettata per le residue procedure “minori” (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) dagli artt. 67 e ss e 74 e ss
CCII; tale impostazione ha trovato del resto piena conferma nel disposto degli artt. 270 comma V e 272 comma III bis CCII come novellati dal D.Lgs 13 settembre 2024 n 136;
-come evidenziato in giurisprudenza ( Tribunale di Verona 20 settembre 2022 Pres Attanasio,
Rel. Lanni, cit.) ed oggi confermato dal testo degli artt. 272 comma III e 282 CCII come riformati dal D.Lgs 136/2024, per principio generale, la durata della procedura liquidatoria
(fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore;
la procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare;
il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
la procedura di liquidazione giudiziale , alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione;
in considerazione dalla sovrapponibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Verona cit. ) ha condivisibilmente desunto come, in armonia con quanto previsto dall'art
281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria debba proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva ( art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione
6 non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione; sotto il profilo operativo:
a) la procedura non potrà essere chiusa finché sarà possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore potrà ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile e l'attività liquidatoria potrà riguardare esclusivamente beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ritenuto che:
i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed il loro stato di insolvenza;
possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (
“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a
1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
7 si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di
IA IN ([...]) nato il [...] in [...] ivi residente in [...];
IA OS LL ([...]) nata il [...] in [...]
Sabato (AV), residente in [...];
AN IN ([...]) nato il [...] in [...], ivi residente in [...];
BR IN ([...]), nato il [...] in [...], ivi residente in [...];
NOMINA
Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;
CONFERMA nelle funzioni di Liquidatore la dott.ssa DE DOMINICIS DONATELLA già nominata
OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA
8 la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
ESCLUDE nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni dei ricorrenti fino al limite complessivo , avuto riguardo all'intero nucleo familiare, di:
- € 2.100,00 mensili al netto delle eventuali imposte con riguardo al nucleo IN
IA e LL IA OS;
- € 1.200 mensili al netto delle eventuali imposte con riguardo al nucleo IN
BR;
- € 3.500 mensili ( € 42.000 annui) al netto delle eventuali imposte con riguardo al nucleo
IN AN;
RISERVA
al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi del suddetto limite stabilito ex art 268 comma IV lett b) CCII;
DISPONE che quanto eccede tali somme venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del
Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
Il disposto dell'art 268 comma V CCII : “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA
9 che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;
RICHIAMA in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”
DISPONE che il Liquidatore:
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni anno (a partire dal 31/05/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
10 e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e agli istanti, onerando quest'ultimi di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
Parma, 26 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Enrico Vernizzi dott. Antonella Ioffredi
11
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
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IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da:
IA IN ([...]) nato il [...] in [...] ivi residente in [...];
IA OS LL ([...]) nata il [...] in [...]
Sabato (AV), residente in [...];
AN IN ([...]) nato il [...] in [...], ivi residente in [...];
BR IN ([...]), nato il [...] in [...], ivi residente in [...]; con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BERTORA ([...]) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma (PR), alla Via Farini n. 35; rilevato che: come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario
1 contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria
(anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;
i debitori sono in stato di sovraindebitamento;
i ricorrenti hanno presentato un'unica domanda di apertura della liquidazione giudiziale ex art 66 CCII in quanto membri della medesima famiglia ed in condizioni di sovraindebitamento avente origine comune;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II,
CCII), vale a dire:
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni dei ricorrenti (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
2 - l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b) CCII);
considerato che:
- sulla base di quanto accertato dal Gestore IN IA risulta attualmente titolare di redditi da pensione INPS per € 1.100 mensili circa e proprietario del veicolo marca RENAULT, modello MEGANE, immatricolato nel 2011, tg EJ395CE, del valore stimato di circa € 3.800,00; LL IA OS risulta titolare di redditi da pensione INPS per € 700 mensili;
i suddetto coniugi risultano proprietari di un immobile posto nel Comune di Lesignano De ' Bagni (PR), Via Argini 36, stimati in € 60.000,00 censito al Foglio 19 Particella 154, Subalterno 2, e Foglio 19 Particella 153, Categoria A/3 , Classe
2, Consistenza 6,5 vani, Rendita: euro 369,27; i coniugi risultano titolari di conto corrente cointestato n. 010/0002268 acceso presso CREDEM SPA, Agenzia Parma 6, , con saldo di
€ 1.045,08 e di libretto postale n. 52032353 con saldo contabile al 5/07/23 di € 1.000,01;
IA OS LL è contitolare con la madre BA TA (deceduta nel 2009) di libretto postale n 28528892 la cui giacenza è di euro 88,81, e di libretto postale n 18586288 con saldo pari ad € 0; IN BR risulta occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso TECNOGOMMA PARMA S.R.L. con reddito mensile pari ad
€ 1.600,00 circa per 13 mensilità; è contitolare con la moglie EN BE del conto corrente acceso presso EMILBANCA BCC CREDITO COOPERATIVO, Agenzia Parma
Emilia Ovest, n. 93360109085 con saldo al 6/11/23 pari ad € 458,21; è titolare di partecipazione in TECNOGOMMA PARMA S.R.L. nella misura dell'1% ( valore nominale di € 100,00) la cui valorizzazione sul patrimonio netto è stimata in € 1.430,00; è proprietario di autovettura marca RENAULT, modello MODUS, immatricolata nel 2004, tg CR149ZH, del valore stimato di € 2.200,00; AN IN risulta svolgere attività quale consulente del lavoro con reddito annuo pari ad € 166.000 circa;
è proprietario di un
3 immobile posto nel Comune di Parma, Strada Abbeveratoia n. 39, Piano S1 - 3, stimato in
€ 100.000,00=, censito alla Sez. Urb. 1, Foglio 13, Particella 1750, Subalterno 14, Categoria
A/3a), Classe 3, Consistenza 4,5 vani, Rendita: euro 334,66. Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di PARMA (G337A) (PR) Foglio 13 Particella 1750; titolare di un unico conto corrente, utilizzato anche per la propria attività professionale, acceso presso
EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO, Agenzia Parma VIA Tanara, IBAN
[...] con saldo al 18/11/2023 di € 1.857,73; è titolare di quota di PARMA PARTECIPAZIONI CALCISTICHE S.P.A. nella misura dell'0,1%, stimata al valore nominale di € 500,00; a fronte di un passivo di origine comune pari ad € 5.700.000 oltre spese di procedura per circa € 25.000 e debiti imputabili al solo IN
AN per € 180.000 circa, l'attivo di cui è programmata l'acquisizione è costituito dal ricavato della vendita dei beni immobili, dalla liquidità presente nei depositi bancari e dall'apporto mensile di una quota del reddito dei diversi sovraindebitati, dedotte le spese complessivamente necessarie al mantenimento del relativo nucleo familiare, per un importo complessivamente stimato in € 370.000;
-il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare;
le esigenze di sostentamento del ricorrente, come in atti documentate, devono essere considerate tenendo conto del contributo alle spese comuni apportato dagli eventuali ulteriori componenti della famiglia percettori di reddito ovvero dei costi di mantenimento di eventuali soggetti a carico;
dalla documentazione prodotta a corredo della domanda:
- IN IA e LL IA OS risultano costituire un autonomo nucleo familiare e non risultano convivere con altri soggetti;
tenuto conto del fabbisogno del complessivo nucleo familiare, il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale - in € 2.100 mensili al netto delle imposte;
quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore;
4 - IN BR risulta coniugato e convivente con EN BE proprietaria della casa coniugale, consigliere di TECNOGOMMA PARMA S.R.L. e titolare di un reddito pari ad € 2.000,00 mensili circa;
tenuto conto del fabbisogno del complessivo nucleo familiare e dell'apporto dei soggetti percettori di reddito, il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale - in € 1.200,00 mensili al netto delle imposte;
quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore;
-IN AN risulta coniugato e convivente con FR
SS occupata con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale presso
GRUPPO MIDI SR, titolare dell'impresa individuale ER e del 50% di
RG ES SR con reddito annuo di circa € 13.000; a carico del ricorrente e della moglie risultano i figli IN MA, nato a [...], in data [...], e
IN IC nato a [...] in data [...], entrambi maggiorenni, studenti non economicamente autosufficienti;
tenuto conto del fabbisogno del complessivo nucleo familiare e dell'apporto dei soggetti percettori di reddito , il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale - in € 3.500 mensili al netto delle imposte per € 42.000 annui;
quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore;
deve al riguardo precisarsi che nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento etc.; non appare revocabile in dubbio infatti che la liquidazione controllata sia , al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e della liquidazione giudiziale , una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); l'art 268
CCII individua infatti espressamente i beni esclusi dalla liquidazione e non risulta pertanto possibile selezionare, al di fuori del limite stabilito da tale ultima disposizione, i beni inclusi nella liquidazione attraverso una “proposta” del debitore, che porrebbe un evidente
5 problema di coordinamento con la disciplina dettata in materia di liquidazione giudiziale dagli artt. 142 e 144 CCII e con quella dettata per le residue procedure “minori” (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) dagli artt. 67 e ss e 74 e ss
CCII; tale impostazione ha trovato del resto piena conferma nel disposto degli artt. 270 comma V e 272 comma III bis CCII come novellati dal D.Lgs 13 settembre 2024 n 136;
-come evidenziato in giurisprudenza ( Tribunale di Verona 20 settembre 2022 Pres Attanasio,
Rel. Lanni, cit.) ed oggi confermato dal testo degli artt. 272 comma III e 282 CCII come riformati dal D.Lgs 136/2024, per principio generale, la durata della procedura liquidatoria
(fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore;
la procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare;
il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
la procedura di liquidazione giudiziale , alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione;
in considerazione dalla sovrapponibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Verona cit. ) ha condivisibilmente desunto come, in armonia con quanto previsto dall'art
281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria debba proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva ( art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione
6 non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione; sotto il profilo operativo:
a) la procedura non potrà essere chiusa finché sarà possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore potrà ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile e l'attività liquidatoria potrà riguardare esclusivamente beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ritenuto che:
i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed il loro stato di insolvenza;
possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (
“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a
1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
7 si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di
IA IN ([...]) nato il [...] in [...] ivi residente in [...];
IA OS LL ([...]) nata il [...] in [...]
Sabato (AV), residente in [...];
AN IN ([...]) nato il [...] in [...], ivi residente in [...];
BR IN ([...]), nato il [...] in [...], ivi residente in [...];
NOMINA
Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;
CONFERMA nelle funzioni di Liquidatore la dott.ssa DE DOMINICIS DONATELLA già nominata
OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA
8 la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
ESCLUDE nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni dei ricorrenti fino al limite complessivo , avuto riguardo all'intero nucleo familiare, di:
- € 2.100,00 mensili al netto delle eventuali imposte con riguardo al nucleo IN
IA e LL IA OS;
- € 1.200 mensili al netto delle eventuali imposte con riguardo al nucleo IN
BR;
- € 3.500 mensili ( € 42.000 annui) al netto delle eventuali imposte con riguardo al nucleo
IN AN;
RISERVA
al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi del suddetto limite stabilito ex art 268 comma IV lett b) CCII;
DISPONE che quanto eccede tali somme venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del
Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
Il disposto dell'art 268 comma V CCII : “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA
9 che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;
RICHIAMA in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”
DISPONE che il Liquidatore:
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni anno (a partire dal 31/05/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
10 e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e agli istanti, onerando quest'ultimi di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
Parma, 26 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Enrico Vernizzi dott. Antonella Ioffredi
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