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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 9572/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, nella causa civile iscritta al ruolo generali affari civili contenziosi RG n. 9572/2020,
da
(C.F. ), in qualità di amministratrice di sostegno della madre Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (subentrata al precedente amministratore di sostegno Parte_2 C.F._2
, deceduto in corso di causa) come da provvedimento del Tribunale di Brescia in data Persona_1
13.12.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Zambelli del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, via F. Ferramola n. 7,
ATTRICE
contro
Controparte_1
(P.IVA , in persona del Responsabile Servizio Sinistri,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Arbosti del Foro di Brescia, ed elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il loro studio sito in Brescia, piazza della Vittoria n. 8,
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti. pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Brescia,
in via principale e di merito: preso atto dell'esistenza della polizza infortuni n. 120/25/05002840
stipulata in favore di condannare , in persona del legale Parte_2 CP_1
rappresentante pro-tempore, a pagare al IG. quale amministratore di sostegno di Persona_1
la somma di € 51.645,00= per inabilità permanente ed € 15.078,00= per indennità di Parte_2
degenza, per un totale di € 66.723,00=.
Con vittoria di spese ed onorari di lite della presente causa, oltre le competenze legali per attività di
mediazione.
Con ogni più ampia riserva, ivi compresa la CTU circa le lesioni patite da , pur non Parte_2
ritenendo la stessa necessaria, essendo del tutto pacifica la quantificazione delle lesioni sia per quanto
riguarda la invalidità permanente che la durata della malattia, come ben risulta dalle tre perizie
medico legali che si producono.”
Per il convenuto: “Piaccia al Giudice adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa
in via principale: per i motivi di cui in atti, rigettarsi la domanda azionata dal IG. e Persona_1
dalla IG.ra , in qualità di A.d.S. di , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante p.t., con riferimento al sinistro stradale avvenuto in
Brescia il 23.03.2018, in quanto infondata in fatto oltre che in diritto, ovvero nulle;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui trovasse accoglimento, anche parziale, la domanda
azionata dal IG. e dalla IG.ra , in qualità di A.d.S. di Persona_1 Parte_1 Parte_2
nei confronti di in persona del proprio legale rappresentante p.t., con
[...] Controparte_1
riferimento al sinistro stradale avvenuto in Brescia il 23.03.2018, contenersi la condanna
limitatamente a quanto provato in corso di causa, ove residuassero spazi di indennizzo del predetto
illecito, al netto di quanto già percepito in regime di RCA, anche da e della quota di CP_3 CP_4
responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c. in ordine alle preesistenze, ed in solo nesso causale
pagina 2 di 22 con l'incidente. Fermi i criteri di calcolo del punto base come emergenti dalla polizza di cui si è
chiesto adempimento.
Spese di lite rifuse ex art. 91 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Amministratore di sostegno Persona_1
della figlia chiedeva al Tribunale di Brescia di condannare la società di assicurazione Parte_2
al pagamento dell'indennità, pari ad € 66.723,00, di cui € 51.645,00 a titolo di inabilità Controparte_1
permanente ed € 15.078,00 a titolo di indennità di degenza, in forza del contratto di assicurazione in essere fra le parti.
A tal fine deduceva che:
- in data 27.05.1998 aveva stipulato, in favore della figlia con Persona_1 Parte_2
la società di assicurazioni la polizza infortuni n. 120/25/05002840, la quale CP_1
prevedeva un massimale di £ 1.000.000,00 (pari ad € 51.645,69) in caso di morte o invalidità
permanente e un'indennità di degenza giornaliera di £ 80.000,00 (pari ad € 41,31);
- in data 23.03.2018 quale passeggera della motocicletta condotta dal Parte_2
proprietario , veniva coinvolta in un sinistro stradale causato da Controparte_5 CP_6
che, alla guida della autovettura FIAT 500, targata FM616FX e di proprietà di
[...]
uscendo dall'incrocio senza rispettare il segnale di STOP, investiva la Parte_3
predetta motocicletta;
- in conseguenza del sinistro subiva gravissime lesioni che le comportavano, Parte_2
l'ancora oggi persistente, stato vegetativo per tetraparesi spastica;
- tutte le visite periziali alle quali veniva sottoposta da parte dei medici (il dott. Parte_2
, medico legale fiduciario di , il dott. , medico Persona_2 CP_7 Per_3
fiduciario della parte lesa, nonché il dott. incaricato da rilevavano Per_4 CP_8
un'invalidità permanente, quantificata nella misura del 100%; pagina 3 di 22 - a seguito del sinistro azionava la predetta polizza, ancora in essere, chiedendo Persona_1
ad il pagamento dei suddetti massimali, considerando, quanto all'indennità per CP_1
degenza, il termine temporale massimo risarcibile di giorni 365;
- a fronte del diniego della società di assicurazione , veniva avviata da CP_1 Persona_1
la procedura di mediazione diretta che si concludeva con esito negativo;
- si vedeva quindi costretto ad agire giudizialmente, in nome e per conto di Persona_1
onde vedere condannata la società di assicurazione alla Parte_2 CP_1
liquidazione delle somme spettanti.
Tutto ciò premesso, l'attore rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente la società di assicurazioni la quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
il difetto di legittimazione attiva in capo a dal momento che l'instaurazione del Persona_1
giudizio esulava dai poteri ordinari propri della carica di Amministratore di sostegno e difettava dell'autorizzazione del Giudice Tutelare di cui all'art. 374 c.c., e, nel merito, contestava tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dall'attore.
A tale ultimo fine deduceva che:
- la polizza infortuni nominativa stipulata da in favore di Persona_1 Parte_2
prevedeva, tra le condizioni generali di assicurazione, all'art. 1, l'obbligo del contraente di fornire indicazioni sulle circostanze in grado di influire sulla valutazione del rischio, all'art. 2,
l'obbligo di comunicare alla compagnia l'esistenza di altre assicurazioni in corso per lo stesso rischio, all'art. 23, il cumulo tra indennizzi in misura differenziale solo in caso di morte e,
all'art. 18, l'indennizzabilità delle sole conseguenze dirette ed esclusivamente riconducibili all'infortunio e non anche le preesistenze;
- l'inosservanza da parte del contraente e della beneficiaria dei Persona_1 Parte_2
predetti artt. 1 e 2, nonché l'operatività delle condizioni generali di assicurazione di cui agli artt.
pagina 4 di 22 18 e 23 giustificavano il rifiuto di , già manifestato in fase stragiudiziale e ribadito in CP_1
sede di mediazione, ad indennizzare il sinistro occorso a Parte_2
- l'odierno attore aveva indebitamente omesso di informare la compagnia di assicurazione in merito alle pregresse patologie di cui soffriva l'assicurata e dalle quali era CP_1
derivata la necessità per la stessa di assumere farmaci salva-vita e farmaci per la cura dell'alcolismo, informazioni che, ove conosciute dalla convenuta , avrebbero portato CP_1
alla cessazione del rapporto assicurativo e non già al suo rinnovo;
- l'odierno attore aveva altresì taciuto l'identità della compagnia assicurativa che aveva già
provveduto ad indennizzare per l'infortunio occorso, nonché l'ammontare di Parte_2
tale indennizzo;
- incontestata la circostanza che in data 23.03.2018 era stata coinvolta in un Parte_2
incidente stradale e che da questo erano derivate importanti conseguenze per la sua salute, non era possibile quantificare i danni subiti, in quanto la stessa non era stata sottoposta a visita medica da parte del medico di fiducia della convenuta;
- nemmeno le quantificazioni dei danni risultanti dai documenti prodotti dall'attore erano idonee a dimostrare l'entità del danno, dal momento che non venivano effettuate in linea con i criteri della polizza oggetto di causa né davano atto di quali fossero le conseguenze CP_9
immediate e dirette del sinistro e quali, al contrario, fossero conseguenze derivanti dalla pregressa condizione di salute della danneggiata.
Tutto ciò premesso in fatto, la convenuta deduceva, in diritto, la piena legittimità del suo manifestato rifiuto ad indennizzare l'assicurata in quanto, da un lato, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito la non cumulabilità dell'indennizzo derivante dalla polizza privata infortuni con il risarcimento ottenuto per il tramite della polizza RCA e, dall'altro, l'aver omesso di fornire informazioni in grado di influenzare la valutazione del rischio assicurativo aveva determinato, ai sensi degli artt. 1892-ss c.c. e pagina 5 di 22 dell'art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione, la perdita da parte dell'assicurata del diritto all'indennità.
Tutto ciò premesso, il convenuto rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Con ordinanza del 2.12.2021 il Giudice, in accoglimento dell'istanza ex art. 213 c.p.c. formulata da parte convenuta, ordinava all' di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari in relazione CP_4
alle rendite erogate, in conseguenza del sinistro del 23.3.2018, in favore di Parte_2
A seguito del decesso di intervenuto in data 20.10.2022, si costituiva per la Persona_1
prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c. , figlia di nominata dal Parte_1 Parte_2
Giudice Tutelare di Brescia, in data 13.12.2022, quale nuovo Amministratore di sostegno.
Riassegnata la causa a diverso giudice in conseguenza del decreto n. 24/2024, che aveva disposto il tramutamento a diversa Sezione civile del primo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice con ordinanza del 14.8.2024 fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.9.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Preliminare all'esame del merito è la valutazione dell'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di legittimazione attiva in capo all'originario attore Persona_1
Come noto, la legittimazione attiva è una condizione dell'azione, la quale, per definizione, deve necessariamente sussistere affinché il giudice possa procedere ad esaminare la fondatezza, nel merito,
della domanda svolta. Con la locuzione legitimatio ad causam si indica, infatti, la titolarità in capo all'attore (nel caso di legittimazione ad agire “attiva”) del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa. Tale potere è insito nel soggetto che si afferma titolare del diritto controverso, indipendentemente dalla sua effettiva titolarità, posto che il suo accertamento attiene alla successiva valutazione di merito compiuta dal giudice. Tuttavia, attraverso l'istituto processuale eccezionale della sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.), suddetto potere può essere riconosciuto pagina 6 di 22 anche ad un soggetto diverso dal titolare in senso stretto del rapporto controverso, il quale potrà far valere in giudizio un diritto altrui ma in nome proprio. La sostituzione processuale di cui all'art. 81
c.p.c. integra, pertanto, una deroga alla regola generale per la quale la legittimazione ad agire in giudizio spetta a chi è titolare del rapporto controverso, creando una dissociazione tra il titolare dell'azione (il sostituto processuale) e il titolare della situazione sostanziale (il sostituito processuale).
Diversa dalla sostituzione processuale è la rappresentanza processuale, prevista agli artt. 75-ss c.p.c.,
istituto che consente ad un soggetto, diverso dal titolare della situazione sostanziale, di stare in giudizio in nome e per conto del titolare sostanziale del rapporto controverso. Tale istituto esula tuttavia dalla
“legittimazione ad agire”, riguardando piuttosto la “capacità processuale”, vale a dire la capacità di stare in giudizio ponendo in essere atti processuali validi. La legitimatio ad processum, che, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., spetta alle “persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere”, fa riferimento (benché non valga una totale sovrapposizione dei due concetti) alla “capacità di agire” sul piano del diritto privato. Ne deriva che ciò che caratterizza l'istituto della rappresentanza processuale è
che questa, a differenza della sostituzione processuale, non prevede una formale estromissione del titolare in senso sostanziale del diritto sotteso alla pretesa con contestuale sostituzione di altro soggetto che agisce in nome proprio, bensì richiede: o che il titolare sostanziale del diritto azionato sia rappresentato o assistito in giudizio da altro soggetto, oppure che lo stesso titolare della legittimazione ad agire sia autorizzato a stare in giudizio.
Nel presente giudizio, instaurato da in qualità di Amministratore di sostegno della Persona_1
titolare sostanziale del diritto, è chiaro che la presenza in giudizio di Parte_2 Persona_1
prima, e di poi, non si giustifichi in ragione dell'istituto della sostituzione processuale Controparte_10
ex art. 81 c.p.c., bensì dell'istituto della rappresentanza processuale di cui all'art. 75, co. 2 c.p.c., dal momento che la ragione unica per la quale non ha potuto agire personalmente in Parte_2
giudizio avverso la convenuta è il suo stato di infermità totale, che ha determinato una sua incapacità
giuridica c.d. “speciale”, dalla quale è derivata la necessità di nominare un Amministratore di sostegno.
pagina 7 di 22 Così inquadrata correttamente la questione pregiudiziale, va rilevato che l'eccezione è infondata.
Secondo quanto dedotto dalla compagnia di assicurazione il presente giudizio dovrebbe CP_1
concludersi con una pronuncia di inammissibilità della domanda, in quanto sarebbe Persona_1
privo della legittimazione ad agire attiva, non avendo ottenuto, in violazione dell'art. 374 c.c.,
richiamato dall'art. 411 c.c., l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare ad instaurare il processo.
Sul punto, chiarito nei termini di cui sopra il ruolo processuale di e di Persona_1 [...]
circostanza che avrebbe comunque escluso la pronuncia di rito di inammissibilità della Parte_1
domanda, stante l'operatività, nel caso di specie, del potere/dovere del giudice di regolarizzare la costituzione delle parti ex art. 182 c.p.c. (Cass. n. 2498/2022), l'eccezione sollevata in via preliminare della convenuta non può, in ogni caso, trovare accoglimento.
Secondo una costante giurisprudenza, la promozione di un giudizio volto alla reintegrazione del patrimonio dell'amministrato, da parte dell'Amministratore di sostegno, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, per i quali, quindi, non è necessaria la previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Tale conclusione viene raggiunta dalla Corte di cassazione facendo applicazione, in via analogica, dei principi informatori del potere di rappresentanza dei genitori nei confronti dei figli minori, disciplinato dall'art. 320 c.c. Secondo la giurisprudenza, infatti, con riferimento all'art. 320 c.p.c., “vale il principio
per cui la proposizione dell'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno subito da un minore,
mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di
ordinaria amministrazione e, pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà
senza autorizzazione del giudice tutelare, la quale non è necessaria neppure affinché il suddetto
genitore possa tranIGere la relativa lite. La stessa impostazione, quindi, deve a maggior ragione
valere per l'amministrazione di sostegno, istituto concepito proprio per la cura degli interessi di
soggetti che non siano in grado di affrontare le normali incombenze quotidiane, anche se non
propriamente incapaci. […] l'esercizio dell'azione di risarcimento si pone ex se come rimedio di un
depauperamento già ricevuto per fatto altrui (quale la lesione personale lamentata) e, pertanto, non si
pagina 8 di 22 qualifica come atto di straordinaria amministrazione, perché non si può fare una distinzione tra le
azioni di risarcimento in termini di probabilità di successo.” (Cass. n. 2498/2022). Tale soluzione deve ritenersi valida, a maggior ragione, anche nel caso di azione promossa dall'Amministratore di sostegno al fine di ottenere un indennizzo da parte dell'assicurazione.
Per tutte le suddette ragioni l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo tanto a
[...]
quanto ad via rigettata. Per_1 Parte_1
Accertata, pertanto, la sussistenza delle condizioni dell'azione, nonché la regolarità della costituzione delle parti, è possibile procedere all'esame del merito della causa.
Parte attrice, con il presente giudizio, chiede che la convenuta sia condannata a CP_1
corrisponderle l'indennizzo, pari ad € 66.723,00 (di cui € 51.645,00 per inabilità permanente ed €
15.078,00 per indennità di degenza), quale somma dovutale in forza della polizza infortuni n.
120/25/05002840, in conseguenza dei danni subiti a seguito del sinistro stradale del 23.3.2018.
Nello svolgere la presente domanda, la stessa attrice ha dato atto, nel corso del giudizio, di aver già
ricevuto, a vario titolo, dei ristori sia da parte della compagnia di assicurazione Controparte_11
(pari ad € 1.250.000,00) che dalla società (pari ad € 92.033,00), nonché di Controparte_12
essere beneficiaria, a far data dal maggio 2021, della pensione di inabilità erogata dall'ente previdenziale (pari ad un valore capitale di € 203.050,00). Tuttavia, sul presupposto CP_4
dell'autonoma operatività della polizza assicurativa stipulata con l'odierna convenuta, chiede che la società di assicurazioni liquidi quanto previsto in polizza. In via subordinata, qualora si CP_1
ritenesse operante nel caso di specie l'istituto della compensatio lucri cum damno, sul presupposto che l'ammontare totale del danno subito da sia nettamente superiore alle somme già Parte_2
liquidatele, chiede che sia condannata alla liquidazione della differenza. CP_1
Parte convenuta, in propria difesa, deduce, da un lato, l'operatività della compensatio lucri cum damno,
con conseguente impossibilità di cumulare quanto astrattamente spettante all'assicurata, in forza della polizza in oggetto, con quanto già liquidatole da parte di Controparte_11 CP_8
pagina 9 di 22 Assicurazioni, nonché a titolo di pensione di inabilità. Dall'altro lato, eccepisce che, in ogni caso,
quanto già liquidato alla danneggiata risulta integralmente satisfattivo del danno subito da quest'ultima,
dovendo quantificarsi il danno in, massimo, € 1.180.948,00 e non, come erroneamente quantificato dall'attrice, in € 2.210.625,00.
Devono essere, innanzitutto, rigettate le eccezioni sollevate dalla convenuta circa l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt. 1892-ss c.c., sul presupposto della asserita inesattezza e/o reticenza delle dichiarazioni rese dall'assicurato. Tali deduzioni risultano del tutto generiche ed inadeguate ad assolvere all'onere probatorio posto in capo all'assicuratore, il quale, secondo costante giurisprudenza,
è tenuto a provare (e prima ancora ad allegare specificamente) che la reticenza sia stata determinante nella formazione e conclusione del contratto di assicurazione (ex multis Cass. n. 15939/2000).
E una siile prova ed allegazione non è stata fornita nel caso in esame.
Superate le suddette eccezioni, al fine di decidere nel merito la questione, è di preliminare importanza valutare se, nel caso di specie, debba trovare applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno,
con conseguente impossibilità di cumulare l'indennizzo di cui l'attrice chiede la liquidazione in questa sede con le poste risarcitorie già liquidate, o se, al contrario, tale cumulo sia ammissibile.
Come noto, l'istituto della compensatio lucri cum damno, di origine giurisprudenziale, nasce dalla necessità di evitare che si verifichi una locupletazione in capo al soggetto danneggiato. A fronte di un danno ingiusto, in linea con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile, il danneggiato deve essere rimesso, attraverso un risarcimento in forma specifica o per equivalente, nella condizione antecedente la verificazione dell'illecito. Poiché tuttavia, in alcuni casi, l'illecito produce al tempo stesso un danno ed un vantaggio, la compensatio diviene una tecnica di quantificazione del danno, in cui si considerano rilevanti, scomputandoli dall'ammontare di danno, anche i vantaggi direttamente conseguiti dal danneggiato.
Così inquadrato l'istituto in oggetto, l'aspetto di maggior rilievo, ai fini della sua operatività, attiene all'individuazione dei “vantaggi” che, in quanto rilevanti, devono essere considerati ai fini della pagina 10 di 22 quantificazione del danno ristorabile. Per “vantaggi” si devono intendere tutti quegli emolumenti,
diversi dal risarcimento del danno, ai quali il danneggiato può aver diritto in conseguenza del fatto illecito. Si pensi, ad esempio, all'indennità di accompagnamento, alla rendita vitalizia, alla pensione di reversibilità o, come nel caso di specie, alle indennità assicurative. Tali prestazioni indennitarie hanno la funzione di ristorare il danneggiato, funzione che, tuttavia, viene assolta in via primaria e diretta dall'obbligo risarcitorio in capo al danneggiante.
Al fine, dunque, di evitare che dal loro cumulo il danneggiato non venga solamente rimesso nella posizione antecedente l'illecito, ma si trovi in una condizione, lato sensu, migliore, la giurisprudenza ha individuato dei parametri attraverso i quali valutare quali dei suddetti “vantaggi” devono essere sottratti al cumulo delle poste risarcitorie/indennitarie.
Le Sezioni Unite, in alcune importanti pronunce del 2018, hanno stabilito che al fine di delineare il criterio di selezione delle voci da scomputare all'ammontare complessivo del danno, si deve guardare,
da un lato, alla ragione giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali (vale a dire alla funzione espressa dal beneficio collaterale) e, dall'altro, all'esistenza o meno del diritto di surroga, quale espressione del meccanismo di raccordo che l'ordinamento appresta per coordinare le diverse risposte istituzionali alla verificazione del danno, le quali, spesso, si collocano su piani diversi.
Con riferimento al profilo “funzionale”, le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini della delineazione del criterio di selezione si deve guardare “alla funzione di cui il benefizio collaterale si rivela essere
espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento. […]
La determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in
funzione della rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito. […] La prospettiva non è quindi quella della
coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione
patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Le Sezioni Unite invitano pertanto “ad instaurare un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta
in volta viene in rilievo alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, di
pagina 11 di 22 una ragionevole applicazione del diffalco. La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco
deve essere fatta, dunque, per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita
la “giustizia” del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal
vantaggio.” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
In sostanza, qualora le attribuzioni che si trovano a concorrere nel caso di specie svolgano la medesima funzione dell'emolumento riconosciuto a titolo risarcitorio (e cioè quella di indennizzare il danneggiato per il danno subito) non può operare il cumulo, e delle indennità eventualmente già riconosciute dovrà
tenersi conto nel calcolo dell'ammontare complessivo del danno risarcibile. Al contrario, nell'ipotesi in cui il “vantaggio” collaterale abbia una causa previdenziale, e quindi una diversa funzione, potrà
operare il cumulo.
Come anticipato, ulteriore criterio di selezione individuato dalle Sezioni unite è la sussistenza, o meno,
del diritto di surrogazione. Secondo le Sezioni Unite, infatti, “una verifica per classi di casi si impone
anche per accertare se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da
una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di
valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal
terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito. Solo attraverso la
predisposizione di tale meccanismo […] potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento.”
(Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Con l'affermazione di tale principio le Sezioni Unite hanno peraltro superato il precedente orientamento maggioritario che, in materia di cumulabilità dell'indennità assicurativa al risarcimento del danno, riteneva che la sussistenza del diritto di surrogazione, come detto condizione necessaria al fine di impedire il cumulo, non era subordinata alla sola previsione normativa del diritto ed al fatto oggettivo del pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore, essendo necessario anche il presupposto soggettivo della comunicazione, indirizzata dall'assicuratore al terzo responsabile, di aver pagato e di volersi surrogare al proprio assicurato. Al contrario, le Sezioni unite, ritenendo di non poter pagina 12 di 22 convalidare la precedente impostazione, hanno stabilito che, affinché tale diritto possa dirsi esistente e quindi possa escludersi il cumulo delle poste risarcitorie con quelle indennitarie, è necessaria e sufficiente la previsione legislativa del diritto. “Stabilire quando accompagnare la previsione del
beneficio con l'introduzione di tale meccanismo di surrogazione o di rivalsa […] è una scelta che
spetta al legislatore. Ad esso soltanto compete, in definitiva, trasformare quel duplice, ma separato,
rapporto bilaterale in una relazione trilaterale, così apprestando le condizioni per il dispiegamento
dell'operazione di scomputo.” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Secondo la presente giurisprudenza, inoltre, poiché la funzione attribuita da giurisprudenza e dottrina al diritto di surrogazione è, oltre quella di conservare il principio di responsabilità del danneggiante,
anche quella di attuare il principio indennitario, in forza del quale la prestazione assicurativa non può
mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato, “il subentro non è rimesso
all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte
dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono […] effetti interdipendenti e contemporanei
basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa.”
(Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Così delineato l'ambito di operatività della compensatio lucri cum damno, deve ora essere fatta applicazione, nel caso di specie, dei suddetti criteri di selezione delle voci da scomputare all'ammontare complessivo del danno, al fine di verificare se l'indennizzo assicurativo di cui l'attrice chiede la liquidazione sia o meno cumulabile alle somme già liquidate e, in caso di non cumulabilità,
verificare se quanto già liquidato sia interamente satisfattivo della pretesa risarcitoria o se, al contrario,
residui ancora una quota da corrispondere a titolo indennitario.
Nel caso di specie, le voci che concorrono astrattamente a ristorare il danno patito da Parte_2
sono: il già liquidato risarcimento danni da parte del responsabile civile (€ 1.250.000,00 da parte di
; l'indennità già liquidata in forza della polizza infortuni privata (€ 92.033,00 da Controparte_11
pagina 13 di 22 parte di;
la pensione di inabilità erogata a far data dal maggio 2021 dall'ente Controparte_12
previdenziale ; l'indennità, sempre derivante dalla polizza infortuni privata, per cui è causa. CP_4
Con riferimento a quest'ultima, unico emolumento non ancora liquidato alla danneggiata, in applicazione dei suddetti criteri, si pone, anzitutto, quindi la necessità di verificare la funzione propria dell'indennità assicurativa e la sussistenza, o meno, del diritto di surroga in capo all'assicuratore.
In particolare, è necessario preliminarmente verificare se la polizza infortuni oggetto della presente causa debba essere inquadrata nella categoria dell'assicurazione contro i danni o in quella dell'assicurazione sulla vita. Mentre nel caso di assicurazione contro i danni, infatti, la giurisprudenza è
pacifica nell'attribuire all'indennizzo natura indennitaria;
all'assicurazione sulla vita si attribuisce natura previdenziale.
Tale dubbio interpretativo sorge dall'assenza di un'organica disciplina codicistica sull'assicurazione contro gli infortuni. Come noto, il codice civile riserva una specifica disciplina solo, da un lato, alle assicurazioni contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) e, dall'altro, alle assicurazioni sulla vita (artt. 1919-
1927 c.c.), da ciò derivando la necessità di stabilire, in via interpretativa, quale sia il regime giuridico applicabile all'assicurazione contro gli infortuni.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
5119/2002, le assicurazioni contro le disgrazie accidentali non mortali, quale è quella del caso di specie, partecipano della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, mentre solo le assicurazioni contro gli infortuni mortali hanno funzione previdenziale, essendo queste assimilabili all'assicurazione sulla vita. Tale pronuncia, dopo aver affermato che l'assicurazione contro gli infortuni può essere astrattamente ricondotta all'ambito applicativo dell'assicurazione contro i danni, in quanto quest'ultima “non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma è suscettiva di ricomprendere anche i
danni subiti dalla persona dell'assicurato per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) come
assicurazione di persone […]”, desume la natura indennitaria dell'assicurazione contro gli infortuni pagina 14 di 22 non mortali proprio dalla necessità di rendere operativo, anche in questo ambito, il principio indennitario, quale principio generale espresso dall'art. 1905 c.c.
Il primo argomento impiegato dalla giurisprudenza per affermare la natura indennitaria della polizza infortuni è l'argomento letterale, ricavato dall'art. 1916 c.c. che, al comma 4, prevede che le disposizioni concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore “si applicano anche alle disgrazie
accidentali”. Secondo questa giurisprudenza “poiché il diritto di surrogazione dell'assicuratore, in
quanto mira ad impedire il cumulo nello stesso soggetto del diritto al risarcimento verso il terzo
responsabile e del diritto all'indennizzo verso l'assicuratore, costituisce sicura applicazione del
principio indennitario, l'esplicita estensione della relativa disciplina all'assicurazione contro gli
infortuni consente di affermare che anche questo tipo di assicurazione si caratterizza per la funzione
indennitaria.” (Cass., Sez. Un., n. 5119/2002).
Con riferimento al secondo criterio selettivo individuato dalle Sezioni Unite n. 12565/2018, vale a dire l'esistenza del diritto di surrogazione, come testimoniato dalla pronuncia appena richiamata (Cass.,
Sez. Un., n. 5119/2002), sussiste anche in materia di assicurazione contro gli infortuni non mortali il diritto dell'assicuratore, che abbia pagato l'indennizzo, a surrogarsi nei diritti vantati dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile civile dell'illecito (art. 1916, co. 4 c.c.).
Accertata, per le ragioni suddette, l'esistenza del diritto di surrogazione (circostanza che porterebbe senz'altro a concludere per l'applicabilità al caso di specie dell'istituto della compensatio lucri cum
damno), è necessario verificare se la preventiva rinuncia a tale diritto fatta dall'assicuratore sia di per sé
idonea ad escludere la natura indennitaria dell'indennizzo assicurativo.
Al fine di negare il prodursi di tale ultimo effetto, è opportuno richiamare la già accennata evoluzione interpretativa in materia di surrogazione. Come detto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza prima delle Sezioni Unite del 2018 richiedeva, ai fini dell'operatività del diritto di surrogazione in capo all'assicuratore, non solo il fatto oggettivo del pagamento dell'indennità, ma anche il presupposto soggettivo della comunicazione, indirizzata dall'assicuratore al terzo responsabile, di aver pagato e di pagina 15 di 22 volersi surrogare al proprio assicurato. Ne conseguiva che, qualora l'assicuratore non si fosse avvalso di tale facoltà, pur a fronte del pagamento dell'indennizzo, sarebbe rimasto immutato il diritto dell'assicurato ad agire per ottenere l'intero risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile. Tale lettura, tuttavia, viene espressamente rifiutata dalle Sezioni Unite del 2018, le quali testualmente motivano che: “il primo comma dell'art. 1916 cod. civ., nel disporre che […], collega
infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell'indennità
assicurativa. […] Si tratta di una soluzione maggiormente in linea con la ratio della surrogazione
dell'assicuratore, essendo ragionevole ritenere che, attraverso l'automaticità, il legislatore, in
ossequio al principio indennitario, abbia voluto impedire proprio la possibilità per l'assicurato
danneggiato, una volta ricevuto l'indennizzo dall'assicuratore, di agire per l'intero nei confronti del
terzo responsabile;
laddove questo principio verrebbe incrinato se l'inerzia dell'assicuratore bastasse
a determinare la permanenza, nell'assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento
nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di
reclamare in risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto.” (Cass., Sez. Un., n.
12565/2018).
Appare quindi chiaro che le Sezioni unite, sempre in ragione della necessità di dare attuazione al principio indennitario, hanno inteso riconoscere un'automaticità al diritto di surroga attribuito all'assicuratore dalla legge. Si legge infatti che: “poiché nel sistema dell'art. 1916 cod. civ. è con il
pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis,
all'assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il
solo fatto che l'assicuratore si astenga dall'esercitarli” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Ciò detto, è bene precisare che, benché il caso sotteso alla pronuncia dalle Sezioni Unite avesse ad oggetto l'ipotesi inversa rispetto a quella esaminata in questa sede (ci si interrogava, cioè, sulla spettanza dell'integrale risarcimento, pur a fronte del già liquidato indennizzo assicurativo), nella quale, peraltro, non vi era una preventiva rinuncia, da parte dell'assicuratore, del diritto di pagina 16 di 22 surrogazione, si deve ritenere che il principio qui espresso sia un principio di diritto generale che, come tale, può e deve trovare applicazione anche nel caso oggetto della presente disamina.
Sotto quest'ultimo profilo, la previsione contrattuale con la quale la convenuta ha CP_1
rinunciato al diritto di surrogazione (art. 25 polizza assicurativa) non può dirsi sufficiente a derogare al principio indennitario (che informa l'intera disciplina della responsabilità civile), attribuendo all'assicurato il diritto ad ottenere, a fronte dell'integrale risarcimento del danno, anche l'integrale pagamento dell'indennizzo. Simile pattuizione, espressione del principio di autonomia contrattuale riconosciuto ai contraenti, non può tuttavia valere a modificare la causa tipica del contratto, al quale si riconosce universalmente funzione indennitaria.
Sotto questo profilo, neppure appare convincente l'argomentazione che si legge nella sentenza del
Tribunale di Milano n. 2894/2023, richiamata da parte attrice, nella parte in cui il giudice, facendo leva sull'incontestata necessità di indagare la causa concreta del contratto, ha ritenuto che le parti,
escludendo il diritto di surrogazione, abbiano inteso stipulare un contratto secondo il modello dell'assicurazione sulla vita, con una finalità eminentemente previdenziale.
L'assunto non convince in quanto le ragioni che hanno portato la giurisprudenza delle Sezioni Unite
sopra richiamata ad escludere la funzione indennitaria, ammettendo quindi il cumulo delle poste, nelle sole ipotesi di infortunio mortale (e non in quelle di infortunio invalidante) risiedono nel fatto che nel caso di assicurazione sulla vita, il beneficiario dell'indennizzo non è l'assicurato ma un terzo, con la conseguenza che “viene meno il presupposto del diritto di surrogazione, costituito dal cumulo in un
unico soggetto di diritti derivanti da titoli diversi, e cioè del cumulo del diritto al risarcimento verso i
terzi responsabili e del diritto all'indennizzo verso l'assicuratore”.
Tali argomenti mal si attagliano all'assicurazione per danni anche laddove le parti abbiano pattuito la rinuncia al diritto di surroga, non potendo valere tale pattuizione a modificare la funzione (indennitaria)
dell'assicurazione per danni, in funzione previdenziale o di risparmio.
pagina 17 di 22 Ciò in quanto, detta rinuncia, in assenza di altre pattuizioni dirette a modificare il tipo negoziale,
costituisce semplicemente l'espressione della libera manifestazione della volontà negoziale, diretta alla mera esclusione in capo all'assicuratore di una facoltà riconosciutagli ex lege, esclusione che tuttavia non modifica la funzione tipica del contratto, così come attribuita dal legislatore.
Pertanto, se è vero che la natura indennitaria della polizza infortuni è giustificata dall'operatività del principio indennitario, è chiaro come non sia sufficiente la mera rinuncia al diritto di surroga (che,
peraltro, coinvolge un soggetto terzo rispetto al contratto) per derogare ad un principio fondante l'ordinamento che, come visto, informa tutto l'ambito della assicurazione per danni.
Anche la giurisprudenza successiva, confermando tale lettura, ha chiaramente escluso che l'operatività
dell'istituto di compensazione sia condizionata alla mancata rinuncia dell'assicuratore alla surroga
(Cass. n. 9003/2023).
In conclusione, ai fini della valutazione della funzione del contratto inter partes, a nulla rileva la previsione di una clausola di rinuncia al diritto di surroga, la quale, in assenza di pattuizioni specifiche che consentano di escludere la riferibilità del contratto al tipo dell'assicurazione per danni, non è
idonea a mutarne la funzione indennitaria.
Infine, sempre a sostegno della non cumulabilità, la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 ha altresì confutato l'argomentazione, sostenuta dai fautori della teoria favorevole al cumulo, relativa al pagamento dei premi assicurativi. Secondo le Sezioni unite il versamento all'assicuratore dei regolari premi non giustifica di per sé solo il diritto dell'assicurato a vedersi liquidato l'indennizzo assicurativo,
pur a fronte di un integrale ristoro del danno da parte del responsabile civile. “Nella assicurazione
contro i danni la prestazione dell'indennità non è in rapporto di sinallagmaticità funzionale con la
corresponsione dei premi da parte dell'assicurato, essendo l'obbligo fondamentale dell'assicuratore
quello dell'assunzione della sopportazione del rischio a fronte della obiettiva incertezza circa il
verificarsi del sinistro e la solvibilità del terzo responsabile. […] D'altra parte, se davvero l'indennità
costituisse il corrispettivo del versamento all'assicuratore di regolari premi, si dovrebbe anche
pagina 18 di 22 ammettere che, avvenuto il sinistro, l'assicurato abbia comunque titolo a reclamare l'indennità, pur
quando il danno sia stato integralmente risarcito dal terzo responsabile: soluzione, questa,
evidentemente non sostenibile, posto che nel caso di danno già risarcito dal terzo cessa l'obbligo di
indennizzo dell'assicuratore.” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
In conclusione, per tutte le ragioni su esposte, l'indennità assicurativa è erogata in funzione di reintegrazione del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso,
andando a soddisfare, “neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro
mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (Cass., Sez. Un.,
n. 12565/2018). Pertanto, “l'assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e
dall'assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subito.
Infatti, dato il carattere sussidiario dell'obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di
percepire l'indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa
l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Tale conclusione si giustifica anche in ragione del fatto che il danno risarcito dal responsabile civile o indennizzato integralmente dall'assicuratore è un danno che ha cessato di esistere dal punto di vista giuridico, nel momento in cui la vittima si è vista integralmente ristorata.
Per tutte le suddette ragioni, deve quindi concludersi per la non cumulabilità, nel caso di specie,
dell'indennizzo assicurativo al risarcimento del danno.
Ulteriore conseguenza dell'operatività della compensatio, come anticipato più sopra, è la necessità di verificare se, nel caso di specie, il danno sia già stato integralmente e concretamente risarcito o se residui ancora una quota da porre, in questo caso, a carico dell'odierna convenuta, posta l'operatività
del principio di integralità del risarcimento.
In applicazione delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio presso il Tribunale di Milano del 2024, alle quali anche le parti hanno fatto riferimento, valutata l'età della danneggiata al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (ovvero all'esito del periodo di inabilità temporanea di giorni pagina 19 di 22 365, dunque età 41 anni), riconosciuto l'aumento in misura prossima al 100% del punto base I.T.T., il danno non patrimoniale subito dalla può essere ad oggi liquidato come segue: Pt_2
- danno biologico risarcibile: € 766.304,00;
- danno non patrimoniale risarcibile: € 1.149,456,00;
- invalidità temporanea totale: € 62.050,00;
- totale danno: € 1.211.506,00.
Non può essere riconosciuto alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno, non sussistendo nel caso in esame i presupposti elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione di tale istituto.
Invero, come è noto, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme tabellare può essere incrementata dal giudice solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.
In nessun caso, poi, è dato presumere l'esistenza dei presupposti di fatto necessari per il riconoscimento di un ulteriore danno personalizzato, che, anzi devono essere oggetto di specifica allegazione.
Nel caso in esame parte attrice non ha dimostrato, e prima ancora allegato, che le conseguenze pregiudizievoli subite dalla danneggiata abbiano determinato un danno ulteriore, personale e specifico che superi quello ordinariamente ristorato con il riconoscimento della percentuale di inabilità
permanente (peraltro riconosciuta nella misura massima) e temporanea (per la quale, pure, è stato riconosciuto l'aumento massimo del punto percentuale), tale da giustificare un aumento personalizzato del danno biologico.
Del resto, richiamando costante orientamento giurisprudenziale, l'esclusione della personalizzazione deriva dal fatto che questa può essere concessa solamente “in presenza di circostanze specifiche ed
eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più
grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado
pagina 20 di 22 sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.” (Cass. n. 27482/2018), circostanze non provate né allegate dalla parte e che non possono essere desunte aliunde da parte del Giudice.
In definitiva, il danno non patrimoniale risarcibile a viene liquidato, ad oggi, nella Parte_2
somma complessiva di € 1.211.506,00,
Ai fini di verificare se il danno così calcolato abbia già trovato integrale ristoro, con conseguente venir meno del diritto all'indennizzo richiesto in questa sede, si devono considerare solo le somme liquidate,
a titolo indennitario, per ristorare il danno non patrimoniale, vale a dire: la somma liquidata da
[...]
e quella liquidata da Non deve invece essere computata la CP_11 Controparte_12
somma liquidata dall'ente previdenziale in quanto, come confermato da costante giurisprudenza, CP_4
la pensione di inabilità ristora il danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa e,
quindi, di guadagno (Cass. n. 11657/2022).
Pertanto, poiché la somma complessivamente ricevuta da quale ristoro del danno non Parte_2
patrimoniale è pari ad € 1.342.033,03 e il danno non patrimoniale sofferto è pari ad € 1.211.506,00,
appare evidente come quanto doveva esserle riconosciuto sia già stato integralmente liquidato (anche riconoscendo a titolo ulteriore, l'indennità di degenza, quantificata dalla parte attrice in € 15.078,00),
con la conseguenza che nulla può essere liquidato in favore dell'attrice a carico della convenuta
CP_1
Per tutte le suesposte ragioni la domanda attorea non è fondata e va integralmente rigettata.
In merito al regolamento delle spese di lite ritiene il Tribuinale che, in considerazione della novità dei principi giuridici applicati, oltre che della particolarità degli interessi oggetto di controversia, sussistano i presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 21 di 22 rigetta la domanda proposte da in qualità di Amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
nei confronti della convenuta Pt_2 Controparte_1
[...]
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Brescia, il 13.01.2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Carlotta Buzzi.
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, nella causa civile iscritta al ruolo generali affari civili contenziosi RG n. 9572/2020,
da
(C.F. ), in qualità di amministratrice di sostegno della madre Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (subentrata al precedente amministratore di sostegno Parte_2 C.F._2
, deceduto in corso di causa) come da provvedimento del Tribunale di Brescia in data Persona_1
13.12.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Zambelli del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, via F. Ferramola n. 7,
ATTRICE
contro
Controparte_1
(P.IVA , in persona del Responsabile Servizio Sinistri,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Arbosti del Foro di Brescia, ed elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il loro studio sito in Brescia, piazza della Vittoria n. 8,
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti. pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Brescia,
in via principale e di merito: preso atto dell'esistenza della polizza infortuni n. 120/25/05002840
stipulata in favore di condannare , in persona del legale Parte_2 CP_1
rappresentante pro-tempore, a pagare al IG. quale amministratore di sostegno di Persona_1
la somma di € 51.645,00= per inabilità permanente ed € 15.078,00= per indennità di Parte_2
degenza, per un totale di € 66.723,00=.
Con vittoria di spese ed onorari di lite della presente causa, oltre le competenze legali per attività di
mediazione.
Con ogni più ampia riserva, ivi compresa la CTU circa le lesioni patite da , pur non Parte_2
ritenendo la stessa necessaria, essendo del tutto pacifica la quantificazione delle lesioni sia per quanto
riguarda la invalidità permanente che la durata della malattia, come ben risulta dalle tre perizie
medico legali che si producono.”
Per il convenuto: “Piaccia al Giudice adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa
in via principale: per i motivi di cui in atti, rigettarsi la domanda azionata dal IG. e Persona_1
dalla IG.ra , in qualità di A.d.S. di , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante p.t., con riferimento al sinistro stradale avvenuto in
Brescia il 23.03.2018, in quanto infondata in fatto oltre che in diritto, ovvero nulle;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui trovasse accoglimento, anche parziale, la domanda
azionata dal IG. e dalla IG.ra , in qualità di A.d.S. di Persona_1 Parte_1 Parte_2
nei confronti di in persona del proprio legale rappresentante p.t., con
[...] Controparte_1
riferimento al sinistro stradale avvenuto in Brescia il 23.03.2018, contenersi la condanna
limitatamente a quanto provato in corso di causa, ove residuassero spazi di indennizzo del predetto
illecito, al netto di quanto già percepito in regime di RCA, anche da e della quota di CP_3 CP_4
responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c. in ordine alle preesistenze, ed in solo nesso causale
pagina 2 di 22 con l'incidente. Fermi i criteri di calcolo del punto base come emergenti dalla polizza di cui si è
chiesto adempimento.
Spese di lite rifuse ex art. 91 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Amministratore di sostegno Persona_1
della figlia chiedeva al Tribunale di Brescia di condannare la società di assicurazione Parte_2
al pagamento dell'indennità, pari ad € 66.723,00, di cui € 51.645,00 a titolo di inabilità Controparte_1
permanente ed € 15.078,00 a titolo di indennità di degenza, in forza del contratto di assicurazione in essere fra le parti.
A tal fine deduceva che:
- in data 27.05.1998 aveva stipulato, in favore della figlia con Persona_1 Parte_2
la società di assicurazioni la polizza infortuni n. 120/25/05002840, la quale CP_1
prevedeva un massimale di £ 1.000.000,00 (pari ad € 51.645,69) in caso di morte o invalidità
permanente e un'indennità di degenza giornaliera di £ 80.000,00 (pari ad € 41,31);
- in data 23.03.2018 quale passeggera della motocicletta condotta dal Parte_2
proprietario , veniva coinvolta in un sinistro stradale causato da Controparte_5 CP_6
che, alla guida della autovettura FIAT 500, targata FM616FX e di proprietà di
[...]
uscendo dall'incrocio senza rispettare il segnale di STOP, investiva la Parte_3
predetta motocicletta;
- in conseguenza del sinistro subiva gravissime lesioni che le comportavano, Parte_2
l'ancora oggi persistente, stato vegetativo per tetraparesi spastica;
- tutte le visite periziali alle quali veniva sottoposta da parte dei medici (il dott. Parte_2
, medico legale fiduciario di , il dott. , medico Persona_2 CP_7 Per_3
fiduciario della parte lesa, nonché il dott. incaricato da rilevavano Per_4 CP_8
un'invalidità permanente, quantificata nella misura del 100%; pagina 3 di 22 - a seguito del sinistro azionava la predetta polizza, ancora in essere, chiedendo Persona_1
ad il pagamento dei suddetti massimali, considerando, quanto all'indennità per CP_1
degenza, il termine temporale massimo risarcibile di giorni 365;
- a fronte del diniego della società di assicurazione , veniva avviata da CP_1 Persona_1
la procedura di mediazione diretta che si concludeva con esito negativo;
- si vedeva quindi costretto ad agire giudizialmente, in nome e per conto di Persona_1
onde vedere condannata la società di assicurazione alla Parte_2 CP_1
liquidazione delle somme spettanti.
Tutto ciò premesso, l'attore rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente la società di assicurazioni la quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
il difetto di legittimazione attiva in capo a dal momento che l'instaurazione del Persona_1
giudizio esulava dai poteri ordinari propri della carica di Amministratore di sostegno e difettava dell'autorizzazione del Giudice Tutelare di cui all'art. 374 c.c., e, nel merito, contestava tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dall'attore.
A tale ultimo fine deduceva che:
- la polizza infortuni nominativa stipulata da in favore di Persona_1 Parte_2
prevedeva, tra le condizioni generali di assicurazione, all'art. 1, l'obbligo del contraente di fornire indicazioni sulle circostanze in grado di influire sulla valutazione del rischio, all'art. 2,
l'obbligo di comunicare alla compagnia l'esistenza di altre assicurazioni in corso per lo stesso rischio, all'art. 23, il cumulo tra indennizzi in misura differenziale solo in caso di morte e,
all'art. 18, l'indennizzabilità delle sole conseguenze dirette ed esclusivamente riconducibili all'infortunio e non anche le preesistenze;
- l'inosservanza da parte del contraente e della beneficiaria dei Persona_1 Parte_2
predetti artt. 1 e 2, nonché l'operatività delle condizioni generali di assicurazione di cui agli artt.
pagina 4 di 22 18 e 23 giustificavano il rifiuto di , già manifestato in fase stragiudiziale e ribadito in CP_1
sede di mediazione, ad indennizzare il sinistro occorso a Parte_2
- l'odierno attore aveva indebitamente omesso di informare la compagnia di assicurazione in merito alle pregresse patologie di cui soffriva l'assicurata e dalle quali era CP_1
derivata la necessità per la stessa di assumere farmaci salva-vita e farmaci per la cura dell'alcolismo, informazioni che, ove conosciute dalla convenuta , avrebbero portato CP_1
alla cessazione del rapporto assicurativo e non già al suo rinnovo;
- l'odierno attore aveva altresì taciuto l'identità della compagnia assicurativa che aveva già
provveduto ad indennizzare per l'infortunio occorso, nonché l'ammontare di Parte_2
tale indennizzo;
- incontestata la circostanza che in data 23.03.2018 era stata coinvolta in un Parte_2
incidente stradale e che da questo erano derivate importanti conseguenze per la sua salute, non era possibile quantificare i danni subiti, in quanto la stessa non era stata sottoposta a visita medica da parte del medico di fiducia della convenuta;
- nemmeno le quantificazioni dei danni risultanti dai documenti prodotti dall'attore erano idonee a dimostrare l'entità del danno, dal momento che non venivano effettuate in linea con i criteri della polizza oggetto di causa né davano atto di quali fossero le conseguenze CP_9
immediate e dirette del sinistro e quali, al contrario, fossero conseguenze derivanti dalla pregressa condizione di salute della danneggiata.
Tutto ciò premesso in fatto, la convenuta deduceva, in diritto, la piena legittimità del suo manifestato rifiuto ad indennizzare l'assicurata in quanto, da un lato, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito la non cumulabilità dell'indennizzo derivante dalla polizza privata infortuni con il risarcimento ottenuto per il tramite della polizza RCA e, dall'altro, l'aver omesso di fornire informazioni in grado di influenzare la valutazione del rischio assicurativo aveva determinato, ai sensi degli artt. 1892-ss c.c. e pagina 5 di 22 dell'art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione, la perdita da parte dell'assicurata del diritto all'indennità.
Tutto ciò premesso, il convenuto rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Con ordinanza del 2.12.2021 il Giudice, in accoglimento dell'istanza ex art. 213 c.p.c. formulata da parte convenuta, ordinava all' di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari in relazione CP_4
alle rendite erogate, in conseguenza del sinistro del 23.3.2018, in favore di Parte_2
A seguito del decesso di intervenuto in data 20.10.2022, si costituiva per la Persona_1
prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c. , figlia di nominata dal Parte_1 Parte_2
Giudice Tutelare di Brescia, in data 13.12.2022, quale nuovo Amministratore di sostegno.
Riassegnata la causa a diverso giudice in conseguenza del decreto n. 24/2024, che aveva disposto il tramutamento a diversa Sezione civile del primo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice con ordinanza del 14.8.2024 fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.9.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Preliminare all'esame del merito è la valutazione dell'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di legittimazione attiva in capo all'originario attore Persona_1
Come noto, la legittimazione attiva è una condizione dell'azione, la quale, per definizione, deve necessariamente sussistere affinché il giudice possa procedere ad esaminare la fondatezza, nel merito,
della domanda svolta. Con la locuzione legitimatio ad causam si indica, infatti, la titolarità in capo all'attore (nel caso di legittimazione ad agire “attiva”) del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa. Tale potere è insito nel soggetto che si afferma titolare del diritto controverso, indipendentemente dalla sua effettiva titolarità, posto che il suo accertamento attiene alla successiva valutazione di merito compiuta dal giudice. Tuttavia, attraverso l'istituto processuale eccezionale della sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.), suddetto potere può essere riconosciuto pagina 6 di 22 anche ad un soggetto diverso dal titolare in senso stretto del rapporto controverso, il quale potrà far valere in giudizio un diritto altrui ma in nome proprio. La sostituzione processuale di cui all'art. 81
c.p.c. integra, pertanto, una deroga alla regola generale per la quale la legittimazione ad agire in giudizio spetta a chi è titolare del rapporto controverso, creando una dissociazione tra il titolare dell'azione (il sostituto processuale) e il titolare della situazione sostanziale (il sostituito processuale).
Diversa dalla sostituzione processuale è la rappresentanza processuale, prevista agli artt. 75-ss c.p.c.,
istituto che consente ad un soggetto, diverso dal titolare della situazione sostanziale, di stare in giudizio in nome e per conto del titolare sostanziale del rapporto controverso. Tale istituto esula tuttavia dalla
“legittimazione ad agire”, riguardando piuttosto la “capacità processuale”, vale a dire la capacità di stare in giudizio ponendo in essere atti processuali validi. La legitimatio ad processum, che, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., spetta alle “persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere”, fa riferimento (benché non valga una totale sovrapposizione dei due concetti) alla “capacità di agire” sul piano del diritto privato. Ne deriva che ciò che caratterizza l'istituto della rappresentanza processuale è
che questa, a differenza della sostituzione processuale, non prevede una formale estromissione del titolare in senso sostanziale del diritto sotteso alla pretesa con contestuale sostituzione di altro soggetto che agisce in nome proprio, bensì richiede: o che il titolare sostanziale del diritto azionato sia rappresentato o assistito in giudizio da altro soggetto, oppure che lo stesso titolare della legittimazione ad agire sia autorizzato a stare in giudizio.
Nel presente giudizio, instaurato da in qualità di Amministratore di sostegno della Persona_1
titolare sostanziale del diritto, è chiaro che la presenza in giudizio di Parte_2 Persona_1
prima, e di poi, non si giustifichi in ragione dell'istituto della sostituzione processuale Controparte_10
ex art. 81 c.p.c., bensì dell'istituto della rappresentanza processuale di cui all'art. 75, co. 2 c.p.c., dal momento che la ragione unica per la quale non ha potuto agire personalmente in Parte_2
giudizio avverso la convenuta è il suo stato di infermità totale, che ha determinato una sua incapacità
giuridica c.d. “speciale”, dalla quale è derivata la necessità di nominare un Amministratore di sostegno.
pagina 7 di 22 Così inquadrata correttamente la questione pregiudiziale, va rilevato che l'eccezione è infondata.
Secondo quanto dedotto dalla compagnia di assicurazione il presente giudizio dovrebbe CP_1
concludersi con una pronuncia di inammissibilità della domanda, in quanto sarebbe Persona_1
privo della legittimazione ad agire attiva, non avendo ottenuto, in violazione dell'art. 374 c.c.,
richiamato dall'art. 411 c.c., l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare ad instaurare il processo.
Sul punto, chiarito nei termini di cui sopra il ruolo processuale di e di Persona_1 [...]
circostanza che avrebbe comunque escluso la pronuncia di rito di inammissibilità della Parte_1
domanda, stante l'operatività, nel caso di specie, del potere/dovere del giudice di regolarizzare la costituzione delle parti ex art. 182 c.p.c. (Cass. n. 2498/2022), l'eccezione sollevata in via preliminare della convenuta non può, in ogni caso, trovare accoglimento.
Secondo una costante giurisprudenza, la promozione di un giudizio volto alla reintegrazione del patrimonio dell'amministrato, da parte dell'Amministratore di sostegno, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, per i quali, quindi, non è necessaria la previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Tale conclusione viene raggiunta dalla Corte di cassazione facendo applicazione, in via analogica, dei principi informatori del potere di rappresentanza dei genitori nei confronti dei figli minori, disciplinato dall'art. 320 c.c. Secondo la giurisprudenza, infatti, con riferimento all'art. 320 c.p.c., “vale il principio
per cui la proposizione dell'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno subito da un minore,
mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di
ordinaria amministrazione e, pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà
senza autorizzazione del giudice tutelare, la quale non è necessaria neppure affinché il suddetto
genitore possa tranIGere la relativa lite. La stessa impostazione, quindi, deve a maggior ragione
valere per l'amministrazione di sostegno, istituto concepito proprio per la cura degli interessi di
soggetti che non siano in grado di affrontare le normali incombenze quotidiane, anche se non
propriamente incapaci. […] l'esercizio dell'azione di risarcimento si pone ex se come rimedio di un
depauperamento già ricevuto per fatto altrui (quale la lesione personale lamentata) e, pertanto, non si
pagina 8 di 22 qualifica come atto di straordinaria amministrazione, perché non si può fare una distinzione tra le
azioni di risarcimento in termini di probabilità di successo.” (Cass. n. 2498/2022). Tale soluzione deve ritenersi valida, a maggior ragione, anche nel caso di azione promossa dall'Amministratore di sostegno al fine di ottenere un indennizzo da parte dell'assicurazione.
Per tutte le suddette ragioni l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo tanto a
[...]
quanto ad via rigettata. Per_1 Parte_1
Accertata, pertanto, la sussistenza delle condizioni dell'azione, nonché la regolarità della costituzione delle parti, è possibile procedere all'esame del merito della causa.
Parte attrice, con il presente giudizio, chiede che la convenuta sia condannata a CP_1
corrisponderle l'indennizzo, pari ad € 66.723,00 (di cui € 51.645,00 per inabilità permanente ed €
15.078,00 per indennità di degenza), quale somma dovutale in forza della polizza infortuni n.
120/25/05002840, in conseguenza dei danni subiti a seguito del sinistro stradale del 23.3.2018.
Nello svolgere la presente domanda, la stessa attrice ha dato atto, nel corso del giudizio, di aver già
ricevuto, a vario titolo, dei ristori sia da parte della compagnia di assicurazione Controparte_11
(pari ad € 1.250.000,00) che dalla società (pari ad € 92.033,00), nonché di Controparte_12
essere beneficiaria, a far data dal maggio 2021, della pensione di inabilità erogata dall'ente previdenziale (pari ad un valore capitale di € 203.050,00). Tuttavia, sul presupposto CP_4
dell'autonoma operatività della polizza assicurativa stipulata con l'odierna convenuta, chiede che la società di assicurazioni liquidi quanto previsto in polizza. In via subordinata, qualora si CP_1
ritenesse operante nel caso di specie l'istituto della compensatio lucri cum damno, sul presupposto che l'ammontare totale del danno subito da sia nettamente superiore alle somme già Parte_2
liquidatele, chiede che sia condannata alla liquidazione della differenza. CP_1
Parte convenuta, in propria difesa, deduce, da un lato, l'operatività della compensatio lucri cum damno,
con conseguente impossibilità di cumulare quanto astrattamente spettante all'assicurata, in forza della polizza in oggetto, con quanto già liquidatole da parte di Controparte_11 CP_8
pagina 9 di 22 Assicurazioni, nonché a titolo di pensione di inabilità. Dall'altro lato, eccepisce che, in ogni caso,
quanto già liquidato alla danneggiata risulta integralmente satisfattivo del danno subito da quest'ultima,
dovendo quantificarsi il danno in, massimo, € 1.180.948,00 e non, come erroneamente quantificato dall'attrice, in € 2.210.625,00.
Devono essere, innanzitutto, rigettate le eccezioni sollevate dalla convenuta circa l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt. 1892-ss c.c., sul presupposto della asserita inesattezza e/o reticenza delle dichiarazioni rese dall'assicurato. Tali deduzioni risultano del tutto generiche ed inadeguate ad assolvere all'onere probatorio posto in capo all'assicuratore, il quale, secondo costante giurisprudenza,
è tenuto a provare (e prima ancora ad allegare specificamente) che la reticenza sia stata determinante nella formazione e conclusione del contratto di assicurazione (ex multis Cass. n. 15939/2000).
E una siile prova ed allegazione non è stata fornita nel caso in esame.
Superate le suddette eccezioni, al fine di decidere nel merito la questione, è di preliminare importanza valutare se, nel caso di specie, debba trovare applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno,
con conseguente impossibilità di cumulare l'indennizzo di cui l'attrice chiede la liquidazione in questa sede con le poste risarcitorie già liquidate, o se, al contrario, tale cumulo sia ammissibile.
Come noto, l'istituto della compensatio lucri cum damno, di origine giurisprudenziale, nasce dalla necessità di evitare che si verifichi una locupletazione in capo al soggetto danneggiato. A fronte di un danno ingiusto, in linea con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile, il danneggiato deve essere rimesso, attraverso un risarcimento in forma specifica o per equivalente, nella condizione antecedente la verificazione dell'illecito. Poiché tuttavia, in alcuni casi, l'illecito produce al tempo stesso un danno ed un vantaggio, la compensatio diviene una tecnica di quantificazione del danno, in cui si considerano rilevanti, scomputandoli dall'ammontare di danno, anche i vantaggi direttamente conseguiti dal danneggiato.
Così inquadrato l'istituto in oggetto, l'aspetto di maggior rilievo, ai fini della sua operatività, attiene all'individuazione dei “vantaggi” che, in quanto rilevanti, devono essere considerati ai fini della pagina 10 di 22 quantificazione del danno ristorabile. Per “vantaggi” si devono intendere tutti quegli emolumenti,
diversi dal risarcimento del danno, ai quali il danneggiato può aver diritto in conseguenza del fatto illecito. Si pensi, ad esempio, all'indennità di accompagnamento, alla rendita vitalizia, alla pensione di reversibilità o, come nel caso di specie, alle indennità assicurative. Tali prestazioni indennitarie hanno la funzione di ristorare il danneggiato, funzione che, tuttavia, viene assolta in via primaria e diretta dall'obbligo risarcitorio in capo al danneggiante.
Al fine, dunque, di evitare che dal loro cumulo il danneggiato non venga solamente rimesso nella posizione antecedente l'illecito, ma si trovi in una condizione, lato sensu, migliore, la giurisprudenza ha individuato dei parametri attraverso i quali valutare quali dei suddetti “vantaggi” devono essere sottratti al cumulo delle poste risarcitorie/indennitarie.
Le Sezioni Unite, in alcune importanti pronunce del 2018, hanno stabilito che al fine di delineare il criterio di selezione delle voci da scomputare all'ammontare complessivo del danno, si deve guardare,
da un lato, alla ragione giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali (vale a dire alla funzione espressa dal beneficio collaterale) e, dall'altro, all'esistenza o meno del diritto di surroga, quale espressione del meccanismo di raccordo che l'ordinamento appresta per coordinare le diverse risposte istituzionali alla verificazione del danno, le quali, spesso, si collocano su piani diversi.
Con riferimento al profilo “funzionale”, le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini della delineazione del criterio di selezione si deve guardare “alla funzione di cui il benefizio collaterale si rivela essere
espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento. […]
La determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in
funzione della rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito. […] La prospettiva non è quindi quella della
coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione
patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Le Sezioni Unite invitano pertanto “ad instaurare un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta
in volta viene in rilievo alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, di
pagina 11 di 22 una ragionevole applicazione del diffalco. La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco
deve essere fatta, dunque, per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita
la “giustizia” del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal
vantaggio.” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
In sostanza, qualora le attribuzioni che si trovano a concorrere nel caso di specie svolgano la medesima funzione dell'emolumento riconosciuto a titolo risarcitorio (e cioè quella di indennizzare il danneggiato per il danno subito) non può operare il cumulo, e delle indennità eventualmente già riconosciute dovrà
tenersi conto nel calcolo dell'ammontare complessivo del danno risarcibile. Al contrario, nell'ipotesi in cui il “vantaggio” collaterale abbia una causa previdenziale, e quindi una diversa funzione, potrà
operare il cumulo.
Come anticipato, ulteriore criterio di selezione individuato dalle Sezioni unite è la sussistenza, o meno,
del diritto di surrogazione. Secondo le Sezioni Unite, infatti, “una verifica per classi di casi si impone
anche per accertare se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da
una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di
valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal
terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito. Solo attraverso la
predisposizione di tale meccanismo […] potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento.”
(Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Con l'affermazione di tale principio le Sezioni Unite hanno peraltro superato il precedente orientamento maggioritario che, in materia di cumulabilità dell'indennità assicurativa al risarcimento del danno, riteneva che la sussistenza del diritto di surrogazione, come detto condizione necessaria al fine di impedire il cumulo, non era subordinata alla sola previsione normativa del diritto ed al fatto oggettivo del pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore, essendo necessario anche il presupposto soggettivo della comunicazione, indirizzata dall'assicuratore al terzo responsabile, di aver pagato e di volersi surrogare al proprio assicurato. Al contrario, le Sezioni unite, ritenendo di non poter pagina 12 di 22 convalidare la precedente impostazione, hanno stabilito che, affinché tale diritto possa dirsi esistente e quindi possa escludersi il cumulo delle poste risarcitorie con quelle indennitarie, è necessaria e sufficiente la previsione legislativa del diritto. “Stabilire quando accompagnare la previsione del
beneficio con l'introduzione di tale meccanismo di surrogazione o di rivalsa […] è una scelta che
spetta al legislatore. Ad esso soltanto compete, in definitiva, trasformare quel duplice, ma separato,
rapporto bilaterale in una relazione trilaterale, così apprestando le condizioni per il dispiegamento
dell'operazione di scomputo.” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Secondo la presente giurisprudenza, inoltre, poiché la funzione attribuita da giurisprudenza e dottrina al diritto di surrogazione è, oltre quella di conservare il principio di responsabilità del danneggiante,
anche quella di attuare il principio indennitario, in forza del quale la prestazione assicurativa non può
mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato, “il subentro non è rimesso
all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte
dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono […] effetti interdipendenti e contemporanei
basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa.”
(Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Così delineato l'ambito di operatività della compensatio lucri cum damno, deve ora essere fatta applicazione, nel caso di specie, dei suddetti criteri di selezione delle voci da scomputare all'ammontare complessivo del danno, al fine di verificare se l'indennizzo assicurativo di cui l'attrice chiede la liquidazione sia o meno cumulabile alle somme già liquidate e, in caso di non cumulabilità,
verificare se quanto già liquidato sia interamente satisfattivo della pretesa risarcitoria o se, al contrario,
residui ancora una quota da corrispondere a titolo indennitario.
Nel caso di specie, le voci che concorrono astrattamente a ristorare il danno patito da Parte_2
sono: il già liquidato risarcimento danni da parte del responsabile civile (€ 1.250.000,00 da parte di
; l'indennità già liquidata in forza della polizza infortuni privata (€ 92.033,00 da Controparte_11
pagina 13 di 22 parte di;
la pensione di inabilità erogata a far data dal maggio 2021 dall'ente Controparte_12
previdenziale ; l'indennità, sempre derivante dalla polizza infortuni privata, per cui è causa. CP_4
Con riferimento a quest'ultima, unico emolumento non ancora liquidato alla danneggiata, in applicazione dei suddetti criteri, si pone, anzitutto, quindi la necessità di verificare la funzione propria dell'indennità assicurativa e la sussistenza, o meno, del diritto di surroga in capo all'assicuratore.
In particolare, è necessario preliminarmente verificare se la polizza infortuni oggetto della presente causa debba essere inquadrata nella categoria dell'assicurazione contro i danni o in quella dell'assicurazione sulla vita. Mentre nel caso di assicurazione contro i danni, infatti, la giurisprudenza è
pacifica nell'attribuire all'indennizzo natura indennitaria;
all'assicurazione sulla vita si attribuisce natura previdenziale.
Tale dubbio interpretativo sorge dall'assenza di un'organica disciplina codicistica sull'assicurazione contro gli infortuni. Come noto, il codice civile riserva una specifica disciplina solo, da un lato, alle assicurazioni contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) e, dall'altro, alle assicurazioni sulla vita (artt. 1919-
1927 c.c.), da ciò derivando la necessità di stabilire, in via interpretativa, quale sia il regime giuridico applicabile all'assicurazione contro gli infortuni.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
5119/2002, le assicurazioni contro le disgrazie accidentali non mortali, quale è quella del caso di specie, partecipano della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, mentre solo le assicurazioni contro gli infortuni mortali hanno funzione previdenziale, essendo queste assimilabili all'assicurazione sulla vita. Tale pronuncia, dopo aver affermato che l'assicurazione contro gli infortuni può essere astrattamente ricondotta all'ambito applicativo dell'assicurazione contro i danni, in quanto quest'ultima “non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma è suscettiva di ricomprendere anche i
danni subiti dalla persona dell'assicurato per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) come
assicurazione di persone […]”, desume la natura indennitaria dell'assicurazione contro gli infortuni pagina 14 di 22 non mortali proprio dalla necessità di rendere operativo, anche in questo ambito, il principio indennitario, quale principio generale espresso dall'art. 1905 c.c.
Il primo argomento impiegato dalla giurisprudenza per affermare la natura indennitaria della polizza infortuni è l'argomento letterale, ricavato dall'art. 1916 c.c. che, al comma 4, prevede che le disposizioni concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore “si applicano anche alle disgrazie
accidentali”. Secondo questa giurisprudenza “poiché il diritto di surrogazione dell'assicuratore, in
quanto mira ad impedire il cumulo nello stesso soggetto del diritto al risarcimento verso il terzo
responsabile e del diritto all'indennizzo verso l'assicuratore, costituisce sicura applicazione del
principio indennitario, l'esplicita estensione della relativa disciplina all'assicurazione contro gli
infortuni consente di affermare che anche questo tipo di assicurazione si caratterizza per la funzione
indennitaria.” (Cass., Sez. Un., n. 5119/2002).
Con riferimento al secondo criterio selettivo individuato dalle Sezioni Unite n. 12565/2018, vale a dire l'esistenza del diritto di surrogazione, come testimoniato dalla pronuncia appena richiamata (Cass.,
Sez. Un., n. 5119/2002), sussiste anche in materia di assicurazione contro gli infortuni non mortali il diritto dell'assicuratore, che abbia pagato l'indennizzo, a surrogarsi nei diritti vantati dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile civile dell'illecito (art. 1916, co. 4 c.c.).
Accertata, per le ragioni suddette, l'esistenza del diritto di surrogazione (circostanza che porterebbe senz'altro a concludere per l'applicabilità al caso di specie dell'istituto della compensatio lucri cum
damno), è necessario verificare se la preventiva rinuncia a tale diritto fatta dall'assicuratore sia di per sé
idonea ad escludere la natura indennitaria dell'indennizzo assicurativo.
Al fine di negare il prodursi di tale ultimo effetto, è opportuno richiamare la già accennata evoluzione interpretativa in materia di surrogazione. Come detto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza prima delle Sezioni Unite del 2018 richiedeva, ai fini dell'operatività del diritto di surrogazione in capo all'assicuratore, non solo il fatto oggettivo del pagamento dell'indennità, ma anche il presupposto soggettivo della comunicazione, indirizzata dall'assicuratore al terzo responsabile, di aver pagato e di pagina 15 di 22 volersi surrogare al proprio assicurato. Ne conseguiva che, qualora l'assicuratore non si fosse avvalso di tale facoltà, pur a fronte del pagamento dell'indennizzo, sarebbe rimasto immutato il diritto dell'assicurato ad agire per ottenere l'intero risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile. Tale lettura, tuttavia, viene espressamente rifiutata dalle Sezioni Unite del 2018, le quali testualmente motivano che: “il primo comma dell'art. 1916 cod. civ., nel disporre che […], collega
infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell'indennità
assicurativa. […] Si tratta di una soluzione maggiormente in linea con la ratio della surrogazione
dell'assicuratore, essendo ragionevole ritenere che, attraverso l'automaticità, il legislatore, in
ossequio al principio indennitario, abbia voluto impedire proprio la possibilità per l'assicurato
danneggiato, una volta ricevuto l'indennizzo dall'assicuratore, di agire per l'intero nei confronti del
terzo responsabile;
laddove questo principio verrebbe incrinato se l'inerzia dell'assicuratore bastasse
a determinare la permanenza, nell'assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento
nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di
reclamare in risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto.” (Cass., Sez. Un., n.
12565/2018).
Appare quindi chiaro che le Sezioni unite, sempre in ragione della necessità di dare attuazione al principio indennitario, hanno inteso riconoscere un'automaticità al diritto di surroga attribuito all'assicuratore dalla legge. Si legge infatti che: “poiché nel sistema dell'art. 1916 cod. civ. è con il
pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis,
all'assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il
solo fatto che l'assicuratore si astenga dall'esercitarli” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Ciò detto, è bene precisare che, benché il caso sotteso alla pronuncia dalle Sezioni Unite avesse ad oggetto l'ipotesi inversa rispetto a quella esaminata in questa sede (ci si interrogava, cioè, sulla spettanza dell'integrale risarcimento, pur a fronte del già liquidato indennizzo assicurativo), nella quale, peraltro, non vi era una preventiva rinuncia, da parte dell'assicuratore, del diritto di pagina 16 di 22 surrogazione, si deve ritenere che il principio qui espresso sia un principio di diritto generale che, come tale, può e deve trovare applicazione anche nel caso oggetto della presente disamina.
Sotto quest'ultimo profilo, la previsione contrattuale con la quale la convenuta ha CP_1
rinunciato al diritto di surrogazione (art. 25 polizza assicurativa) non può dirsi sufficiente a derogare al principio indennitario (che informa l'intera disciplina della responsabilità civile), attribuendo all'assicurato il diritto ad ottenere, a fronte dell'integrale risarcimento del danno, anche l'integrale pagamento dell'indennizzo. Simile pattuizione, espressione del principio di autonomia contrattuale riconosciuto ai contraenti, non può tuttavia valere a modificare la causa tipica del contratto, al quale si riconosce universalmente funzione indennitaria.
Sotto questo profilo, neppure appare convincente l'argomentazione che si legge nella sentenza del
Tribunale di Milano n. 2894/2023, richiamata da parte attrice, nella parte in cui il giudice, facendo leva sull'incontestata necessità di indagare la causa concreta del contratto, ha ritenuto che le parti,
escludendo il diritto di surrogazione, abbiano inteso stipulare un contratto secondo il modello dell'assicurazione sulla vita, con una finalità eminentemente previdenziale.
L'assunto non convince in quanto le ragioni che hanno portato la giurisprudenza delle Sezioni Unite
sopra richiamata ad escludere la funzione indennitaria, ammettendo quindi il cumulo delle poste, nelle sole ipotesi di infortunio mortale (e non in quelle di infortunio invalidante) risiedono nel fatto che nel caso di assicurazione sulla vita, il beneficiario dell'indennizzo non è l'assicurato ma un terzo, con la conseguenza che “viene meno il presupposto del diritto di surrogazione, costituito dal cumulo in un
unico soggetto di diritti derivanti da titoli diversi, e cioè del cumulo del diritto al risarcimento verso i
terzi responsabili e del diritto all'indennizzo verso l'assicuratore”.
Tali argomenti mal si attagliano all'assicurazione per danni anche laddove le parti abbiano pattuito la rinuncia al diritto di surroga, non potendo valere tale pattuizione a modificare la funzione (indennitaria)
dell'assicurazione per danni, in funzione previdenziale o di risparmio.
pagina 17 di 22 Ciò in quanto, detta rinuncia, in assenza di altre pattuizioni dirette a modificare il tipo negoziale,
costituisce semplicemente l'espressione della libera manifestazione della volontà negoziale, diretta alla mera esclusione in capo all'assicuratore di una facoltà riconosciutagli ex lege, esclusione che tuttavia non modifica la funzione tipica del contratto, così come attribuita dal legislatore.
Pertanto, se è vero che la natura indennitaria della polizza infortuni è giustificata dall'operatività del principio indennitario, è chiaro come non sia sufficiente la mera rinuncia al diritto di surroga (che,
peraltro, coinvolge un soggetto terzo rispetto al contratto) per derogare ad un principio fondante l'ordinamento che, come visto, informa tutto l'ambito della assicurazione per danni.
Anche la giurisprudenza successiva, confermando tale lettura, ha chiaramente escluso che l'operatività
dell'istituto di compensazione sia condizionata alla mancata rinuncia dell'assicuratore alla surroga
(Cass. n. 9003/2023).
In conclusione, ai fini della valutazione della funzione del contratto inter partes, a nulla rileva la previsione di una clausola di rinuncia al diritto di surroga, la quale, in assenza di pattuizioni specifiche che consentano di escludere la riferibilità del contratto al tipo dell'assicurazione per danni, non è
idonea a mutarne la funzione indennitaria.
Infine, sempre a sostegno della non cumulabilità, la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 ha altresì confutato l'argomentazione, sostenuta dai fautori della teoria favorevole al cumulo, relativa al pagamento dei premi assicurativi. Secondo le Sezioni unite il versamento all'assicuratore dei regolari premi non giustifica di per sé solo il diritto dell'assicurato a vedersi liquidato l'indennizzo assicurativo,
pur a fronte di un integrale ristoro del danno da parte del responsabile civile. “Nella assicurazione
contro i danni la prestazione dell'indennità non è in rapporto di sinallagmaticità funzionale con la
corresponsione dei premi da parte dell'assicurato, essendo l'obbligo fondamentale dell'assicuratore
quello dell'assunzione della sopportazione del rischio a fronte della obiettiva incertezza circa il
verificarsi del sinistro e la solvibilità del terzo responsabile. […] D'altra parte, se davvero l'indennità
costituisse il corrispettivo del versamento all'assicuratore di regolari premi, si dovrebbe anche
pagina 18 di 22 ammettere che, avvenuto il sinistro, l'assicurato abbia comunque titolo a reclamare l'indennità, pur
quando il danno sia stato integralmente risarcito dal terzo responsabile: soluzione, questa,
evidentemente non sostenibile, posto che nel caso di danno già risarcito dal terzo cessa l'obbligo di
indennizzo dell'assicuratore.” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
In conclusione, per tutte le ragioni su esposte, l'indennità assicurativa è erogata in funzione di reintegrazione del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso,
andando a soddisfare, “neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro
mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (Cass., Sez. Un.,
n. 12565/2018). Pertanto, “l'assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e
dall'assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subito.
Infatti, dato il carattere sussidiario dell'obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di
percepire l'indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa
l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore” (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018).
Tale conclusione si giustifica anche in ragione del fatto che il danno risarcito dal responsabile civile o indennizzato integralmente dall'assicuratore è un danno che ha cessato di esistere dal punto di vista giuridico, nel momento in cui la vittima si è vista integralmente ristorata.
Per tutte le suddette ragioni, deve quindi concludersi per la non cumulabilità, nel caso di specie,
dell'indennizzo assicurativo al risarcimento del danno.
Ulteriore conseguenza dell'operatività della compensatio, come anticipato più sopra, è la necessità di verificare se, nel caso di specie, il danno sia già stato integralmente e concretamente risarcito o se residui ancora una quota da porre, in questo caso, a carico dell'odierna convenuta, posta l'operatività
del principio di integralità del risarcimento.
In applicazione delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio presso il Tribunale di Milano del 2024, alle quali anche le parti hanno fatto riferimento, valutata l'età della danneggiata al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (ovvero all'esito del periodo di inabilità temporanea di giorni pagina 19 di 22 365, dunque età 41 anni), riconosciuto l'aumento in misura prossima al 100% del punto base I.T.T., il danno non patrimoniale subito dalla può essere ad oggi liquidato come segue: Pt_2
- danno biologico risarcibile: € 766.304,00;
- danno non patrimoniale risarcibile: € 1.149,456,00;
- invalidità temporanea totale: € 62.050,00;
- totale danno: € 1.211.506,00.
Non può essere riconosciuto alcun aumento a titolo di personalizzazione del danno, non sussistendo nel caso in esame i presupposti elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione di tale istituto.
Invero, come è noto, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme tabellare può essere incrementata dal giudice solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.
In nessun caso, poi, è dato presumere l'esistenza dei presupposti di fatto necessari per il riconoscimento di un ulteriore danno personalizzato, che, anzi devono essere oggetto di specifica allegazione.
Nel caso in esame parte attrice non ha dimostrato, e prima ancora allegato, che le conseguenze pregiudizievoli subite dalla danneggiata abbiano determinato un danno ulteriore, personale e specifico che superi quello ordinariamente ristorato con il riconoscimento della percentuale di inabilità
permanente (peraltro riconosciuta nella misura massima) e temporanea (per la quale, pure, è stato riconosciuto l'aumento massimo del punto percentuale), tale da giustificare un aumento personalizzato del danno biologico.
Del resto, richiamando costante orientamento giurisprudenziale, l'esclusione della personalizzazione deriva dal fatto che questa può essere concessa solamente “in presenza di circostanze specifiche ed
eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più
grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado
pagina 20 di 22 sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.” (Cass. n. 27482/2018), circostanze non provate né allegate dalla parte e che non possono essere desunte aliunde da parte del Giudice.
In definitiva, il danno non patrimoniale risarcibile a viene liquidato, ad oggi, nella Parte_2
somma complessiva di € 1.211.506,00,
Ai fini di verificare se il danno così calcolato abbia già trovato integrale ristoro, con conseguente venir meno del diritto all'indennizzo richiesto in questa sede, si devono considerare solo le somme liquidate,
a titolo indennitario, per ristorare il danno non patrimoniale, vale a dire: la somma liquidata da
[...]
e quella liquidata da Non deve invece essere computata la CP_11 Controparte_12
somma liquidata dall'ente previdenziale in quanto, come confermato da costante giurisprudenza, CP_4
la pensione di inabilità ristora il danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa e,
quindi, di guadagno (Cass. n. 11657/2022).
Pertanto, poiché la somma complessivamente ricevuta da quale ristoro del danno non Parte_2
patrimoniale è pari ad € 1.342.033,03 e il danno non patrimoniale sofferto è pari ad € 1.211.506,00,
appare evidente come quanto doveva esserle riconosciuto sia già stato integralmente liquidato (anche riconoscendo a titolo ulteriore, l'indennità di degenza, quantificata dalla parte attrice in € 15.078,00),
con la conseguenza che nulla può essere liquidato in favore dell'attrice a carico della convenuta
CP_1
Per tutte le suesposte ragioni la domanda attorea non è fondata e va integralmente rigettata.
In merito al regolamento delle spese di lite ritiene il Tribuinale che, in considerazione della novità dei principi giuridici applicati, oltre che della particolarità degli interessi oggetto di controversia, sussistano i presupposti per la dichiarazione di integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pagina 21 di 22 rigetta la domanda proposte da in qualità di Amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
nei confronti della convenuta Pt_2 Controparte_1
[...]
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Brescia, il 13.01.2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Carlotta Buzzi.
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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