Articolo 10 della Legge 20 marzo 1964, n. 162
Articolo 9Articolo 11
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11 aprile 1964
Art. 10.
Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvedera' con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458 , relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro C autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 aprile 1964