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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6477 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34367/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 34367/2019 promossa da:
, rappresentato dalla Controparte_1
n persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_2
Sabino, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Giambattista Vico, n.
22, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. Michela Pugliese, in virtù di procura Controparte_3
speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelia, n. 524, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10 maggio 2024. pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , per il tramite Controparte_1
della procuratrice speciale in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
deducendo di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Giovanni Caselli, n. 11, sc. G., int. 2, p. T, ha evocato in giudizio la signora per ivi sentir accertare Controparte_3
l'occupazione senza titolo dell'immobile in questione da parte della convenuta e, per l'effetto, sentir condannare la signora all'immediato rilascio dell'immobile nonché al Controparte_3 risarcimento dei danni subiti in virtù dell'illecita occupazione mediante il pagamento dell'indennità di occupazione nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, anche previo espletamento di CTU determinativa del valore dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la signora la quale, contestando quanto ex adverso Controparte_3
dedotto, ha chiesto di accertare e dichiarare che non fosse dovuta alcuna somma a titolo di indennità di disoccupazione e, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea, nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
Al riguardo, la signora ha innanzitutto eccepito la decorrenza del termine quinquennale di CP_3 prescrizione giacché aveva cominciato la sua permanenza nell'immobile nel mese di agosto 2009. Nel merito, ha dedotto che ella aveva avuto accesso nell'immobile de quo grazie all'ospitalità di una connazionale già abitante dell'appartamento ed aveva tentato di regolarizzare la propria situazione;
che nonostante la signora si fosse recata personalmente presso la ed CP_3 Controparte_2
avesse inviato numerose lettere alla società, alle quali non era mai stato fornito riscontro, in data 24 agosto 2018 aveva ricevuto una raccomandata nella quale le veniva contestato un debito pari ad euro
57.952,88; che, a fronte di tale raccomandata, la convenuta aveva contestato gli importi richiesti, a suo avviso privi di giustificazione anche in ragione delle condizioni fatiscenti dell'immobile, ed aveva chiesto nuovamente di regolarizzare la propria posizione di occupante e di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 3 del D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001; che la signora si trovava in CP_3
grave stato di bisogno, in quanto portatrice di patologie invalidanti ed affidataria di un minore tredicenne in virtù di sentenza del Tribunale di Rio de Janeiro.
Depositate le memorie nei termini assegnati ex art. 183 sesto comma nn. 1,2,3, c.p.c. e ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, è stato conferito l'incarico peritale all'arch. al fine di determinare il valore locativo Persona_1 dell'immobile. pagina 2 di 5 Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c..
Sulla base dell'istruzione della causa, il ricorso risulta fondato, sì da essere accolto nei termini che seguono.
Non è oggetto di contestazione né il diritto di proprietà dell'attore né l'occupazione dell'immobile, anzi ammessa da parte convenuta, la quale ha manifestato l'intento di regolarizzare la propria posizione (cfr. comparsa di costituzione e corrispondenza in atti con la in risposta all'invito Controparte_2
CP_ alla signora da parte dell' di usufruire della sanatoria). CP_3
Dagli atti di causa e dalla corrispondenza prodotta si desume l'assenza di titolo giustificativo della detenzione, atteso che è la stessa signora a dichiararsi occupante di fatto, chiedendo la CP_3
regolarizzazione del rapporto. Con tale comunicazione parte convenuta riconosce, peraltro, la titolarità del diritto di proprietà in capo all'odierna attrice per il tramite della società Controparte_2 limitandosi a contestare le somme richieste a titolo d'indennità di occupazione.
Non rileva, in questa sede, la causa giustificatrice che ha dato luogo all'occupazione abusiva da parte della convenuta né l'eventuale stato di bisogno di quest'ultima, in ogni caso rimasto sfornito di prova nel corso del giudizio. D'altra parte, il diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 42 Cost può essere compresso solo da norme di legge;
nessun rilievo può quindi avere lo stato soggettivo di chi leda l'altrui diritto dominicale.
Con un recente intervento nomofilattico (Cass. S.U. n. 33645/2022), a fronte di precedenti oscillazioni interpretative, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nelle fattispecie di occupazione abusiva di immobili chi agisce per il risarcimento (del danno emergente) ha l'onere di allegare e, in caso di contestazione (specifica) ad opera della controparte, di provare (anche mediante nozioni di fatto di comune esperienza o presunzioni semplici) la “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. Se invece si agisce per il risarcimento di un mancato guadagno, l'onere di allegazione e di prova ha ad oggetto gli specifici pregiudizi subiti, “fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato”.
Nel caso di specie sussiste una concreta prospettiva di utilizzazione indiretta dell'immobile da parte dell'attrice, attesto che l'INPS ha allegato l'intenzione di porre a reddito l'appartamento, così come accade per gran parte degli immobili di sua proprietà, secondo le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex art. 115 co. 2 c.p.c..
pagina 3 di 5 Il consulente incaricato, al fine di determinare il valore locativo dell'immobile, ha moltiplicato il valore medio (€ 8,80) per la superficie dell'immobile occupato (circa mq 31,00).
Dalla somma così ottenuta, il CTU ha ritenuto di operare un decremento rispetto ai valori OMI – nella specie, pari all'8% in ragione della mancanza della superficie di 1/8 di finestrature in relazione alla superficie del locale cucina soggiorno e pari ad un ulteriore 5% quanto alla mancanza di superficie minima per un bilocale (pari a mq 38,00) – individuando un canone applicabile di € 242,16.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU appaiono del tutto logiche e coerenti con i dati raccolti ed elaborati nel corso delle indagini tecniche: sono pertanto integralmente recepite dal giudicante.
Secondo l'attore, l'occupazione illegittima è durata dal mese di agosto 2009 sino all'attualità.
La parte convenuta ai sensi dell'art. 2948 c.c., ha però eccepito l'integrale prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
In verità la prima messa in mora da parte dell' risale al dicembre 2019; tale atto, ai sensi dell'art. CP_1
2943 comma 4 c.c., interrompe la prescrizione, che invece deve essersi ritenuta compiuta per gli importi relativi ai mesi che arrivano sino al novembre 2014.
Invero, nel caso di illecito permanente derivante da detenzione abusiva di un immobile di altrui proprietà il danno si verifica momento per momento, in ogni istante sorge e può essere esercitato il diritto al risarcimento del danno, con l'effetto che il termine prescrizionale decorre giorno per giorno
(cfr. Cass. 12647/2006).
Permane in capo all'attore il diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo per i mesi che vanno dal dicembre 2019 sino al mese di aprile 2025 e viene dunque liquidato in € 15.740,40 (€ 242,16 per 65 mesi) più interessi legali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. Tra le spese sostenute vanno considerate anche le spese della CTU svolta nel corso del procedimento, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) condanna la signora a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Controparte_3
pagina 4 di 5 Roma, via Giovanni Caselli, n. 11, sc. G., int. 2, p. T, in favore di parte attrice, libero da persone o cose, anche interposte, non inerenti ad esso;
b) condanna la signora al pagamento (a titolo di risarcimento del danno) in Controparte_3 favore dell' di € 15.740, 40 più interessi legali;
CP_1
c) condanna altresì la signora alla rifusione in favore di parte attrice delle Controparte_3 spese di lite, che si liquidano in € 3.800,00 per onorari di avvocato più € 553,80 per esborsi, oltre a spese generali, c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU.
Roma, 30 aprile 2025
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 34367/2019 promossa da:
, rappresentato dalla Controparte_1
n persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Andrea Controparte_2
Sabino, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Giambattista Vico, n.
22, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. Michela Pugliese, in virtù di procura Controparte_3
speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelia, n. 524, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10 maggio 2024. pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , per il tramite Controparte_1
della procuratrice speciale in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
deducendo di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Giovanni Caselli, n. 11, sc. G., int. 2, p. T, ha evocato in giudizio la signora per ivi sentir accertare Controparte_3
l'occupazione senza titolo dell'immobile in questione da parte della convenuta e, per l'effetto, sentir condannare la signora all'immediato rilascio dell'immobile nonché al Controparte_3 risarcimento dei danni subiti in virtù dell'illecita occupazione mediante il pagamento dell'indennità di occupazione nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, anche previo espletamento di CTU determinativa del valore dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la signora la quale, contestando quanto ex adverso Controparte_3
dedotto, ha chiesto di accertare e dichiarare che non fosse dovuta alcuna somma a titolo di indennità di disoccupazione e, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea, nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
Al riguardo, la signora ha innanzitutto eccepito la decorrenza del termine quinquennale di CP_3 prescrizione giacché aveva cominciato la sua permanenza nell'immobile nel mese di agosto 2009. Nel merito, ha dedotto che ella aveva avuto accesso nell'immobile de quo grazie all'ospitalità di una connazionale già abitante dell'appartamento ed aveva tentato di regolarizzare la propria situazione;
che nonostante la signora si fosse recata personalmente presso la ed CP_3 Controparte_2
avesse inviato numerose lettere alla società, alle quali non era mai stato fornito riscontro, in data 24 agosto 2018 aveva ricevuto una raccomandata nella quale le veniva contestato un debito pari ad euro
57.952,88; che, a fronte di tale raccomandata, la convenuta aveva contestato gli importi richiesti, a suo avviso privi di giustificazione anche in ragione delle condizioni fatiscenti dell'immobile, ed aveva chiesto nuovamente di regolarizzare la propria posizione di occupante e di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 3 del D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001; che la signora si trovava in CP_3
grave stato di bisogno, in quanto portatrice di patologie invalidanti ed affidataria di un minore tredicenne in virtù di sentenza del Tribunale di Rio de Janeiro.
Depositate le memorie nei termini assegnati ex art. 183 sesto comma nn. 1,2,3, c.p.c. e ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, è stato conferito l'incarico peritale all'arch. al fine di determinare il valore locativo Persona_1 dell'immobile. pagina 2 di 5 Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 maggio 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c..
Sulla base dell'istruzione della causa, il ricorso risulta fondato, sì da essere accolto nei termini che seguono.
Non è oggetto di contestazione né il diritto di proprietà dell'attore né l'occupazione dell'immobile, anzi ammessa da parte convenuta, la quale ha manifestato l'intento di regolarizzare la propria posizione (cfr. comparsa di costituzione e corrispondenza in atti con la in risposta all'invito Controparte_2
CP_ alla signora da parte dell' di usufruire della sanatoria). CP_3
Dagli atti di causa e dalla corrispondenza prodotta si desume l'assenza di titolo giustificativo della detenzione, atteso che è la stessa signora a dichiararsi occupante di fatto, chiedendo la CP_3
regolarizzazione del rapporto. Con tale comunicazione parte convenuta riconosce, peraltro, la titolarità del diritto di proprietà in capo all'odierna attrice per il tramite della società Controparte_2 limitandosi a contestare le somme richieste a titolo d'indennità di occupazione.
Non rileva, in questa sede, la causa giustificatrice che ha dato luogo all'occupazione abusiva da parte della convenuta né l'eventuale stato di bisogno di quest'ultima, in ogni caso rimasto sfornito di prova nel corso del giudizio. D'altra parte, il diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 42 Cost può essere compresso solo da norme di legge;
nessun rilievo può quindi avere lo stato soggettivo di chi leda l'altrui diritto dominicale.
Con un recente intervento nomofilattico (Cass. S.U. n. 33645/2022), a fronte di precedenti oscillazioni interpretative, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nelle fattispecie di occupazione abusiva di immobili chi agisce per il risarcimento (del danno emergente) ha l'onere di allegare e, in caso di contestazione (specifica) ad opera della controparte, di provare (anche mediante nozioni di fatto di comune esperienza o presunzioni semplici) la “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. Se invece si agisce per il risarcimento di un mancato guadagno, l'onere di allegazione e di prova ha ad oggetto gli specifici pregiudizi subiti, “fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato”.
Nel caso di specie sussiste una concreta prospettiva di utilizzazione indiretta dell'immobile da parte dell'attrice, attesto che l'INPS ha allegato l'intenzione di porre a reddito l'appartamento, così come accade per gran parte degli immobili di sua proprietà, secondo le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex art. 115 co. 2 c.p.c..
pagina 3 di 5 Il consulente incaricato, al fine di determinare il valore locativo dell'immobile, ha moltiplicato il valore medio (€ 8,80) per la superficie dell'immobile occupato (circa mq 31,00).
Dalla somma così ottenuta, il CTU ha ritenuto di operare un decremento rispetto ai valori OMI – nella specie, pari all'8% in ragione della mancanza della superficie di 1/8 di finestrature in relazione alla superficie del locale cucina soggiorno e pari ad un ulteriore 5% quanto alla mancanza di superficie minima per un bilocale (pari a mq 38,00) – individuando un canone applicabile di € 242,16.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU appaiono del tutto logiche e coerenti con i dati raccolti ed elaborati nel corso delle indagini tecniche: sono pertanto integralmente recepite dal giudicante.
Secondo l'attore, l'occupazione illegittima è durata dal mese di agosto 2009 sino all'attualità.
La parte convenuta ai sensi dell'art. 2948 c.c., ha però eccepito l'integrale prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
In verità la prima messa in mora da parte dell' risale al dicembre 2019; tale atto, ai sensi dell'art. CP_1
2943 comma 4 c.c., interrompe la prescrizione, che invece deve essersi ritenuta compiuta per gli importi relativi ai mesi che arrivano sino al novembre 2014.
Invero, nel caso di illecito permanente derivante da detenzione abusiva di un immobile di altrui proprietà il danno si verifica momento per momento, in ogni istante sorge e può essere esercitato il diritto al risarcimento del danno, con l'effetto che il termine prescrizionale decorre giorno per giorno
(cfr. Cass. 12647/2006).
Permane in capo all'attore il diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo per i mesi che vanno dal dicembre 2019 sino al mese di aprile 2025 e viene dunque liquidato in € 15.740,40 (€ 242,16 per 65 mesi) più interessi legali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. Tra le spese sostenute vanno considerate anche le spese della CTU svolta nel corso del procedimento, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) condanna la signora a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Controparte_3
pagina 4 di 5 Roma, via Giovanni Caselli, n. 11, sc. G., int. 2, p. T, in favore di parte attrice, libero da persone o cose, anche interposte, non inerenti ad esso;
b) condanna la signora al pagamento (a titolo di risarcimento del danno) in Controparte_3 favore dell' di € 15.740, 40 più interessi legali;
CP_1
c) condanna altresì la signora alla rifusione in favore di parte attrice delle Controparte_3 spese di lite, che si liquidano in € 3.800,00 per onorari di avvocato più € 553,80 per esborsi, oltre a spese generali, c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU.
Roma, 30 aprile 2025
Il giudice
Lucio Fredella
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