Articolo 74 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 85Articolo 87
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Art. 74. Proposta di concordato minore 1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che ((incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda)) .
3. La proposta di concordato minore ((prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento)) e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e' obbligatoria ((solo)) per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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