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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 74. Proposta di concordato minore 1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che ((incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda)) .
3. La proposta di concordato minore ((prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento)) e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e' obbligatoria ((solo)) per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che ((incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda)) .
3. La proposta di concordato minore ((prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento)) e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e' obbligatoria ((solo)) per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.
Commentari • 366
- 1. Laboratorio Del Marmo Con Debiti: Guida Al Concordato MinoreGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 settembre 2026 · 3.2089005
[…] Il concordato minore, disciplinato dagli articoli 74-83 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), è lo strumento pensato proprio per questa seconda strada. […]
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Giurisprudenza • 373
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2024, n. 89Provvedimento: […] Orrù; richiamato il decreto emesso in data 25.9.2023, che di seguito si riporta: “letto il ricorso presentato da Parte_1 CodiceFiscale_2 ), con il quale il debitore ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; letta la relazione ex art. 76, secondo comma, Codice della crisi, redatta dal gestore della crisi, Dott. Persona_1 rilevato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 77 C.C.I.I.; considerato che è presente agli atti la documentazione di cui all'art. 75, primo comma, C.C.I.I. e che la stessa consente di ricostruire pienamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;Leggi di più...
- ammissibilità giuridica·
- concordato minore·
- fattibilità piano concordato·
- art. 80 CCII·
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