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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 09/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 11168 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. STEA GAETANO;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 20/10/2022 esponeva: che l' con note del 12.02.2020, le aveva Parte_1 comunicato che, per effetto del ricalcolo sin dal primo maggio 2014 dell'assegno sociale in godimento cat. AS
n.04059961, le era stato corrisposto indebitamente sino alla data del 31.3.2020 la complessiva somma di € 23.784,82; di avere proposto, senza effetto, ricorso amministrativo avverso i suddetti provvedimenti;
che, anche a prescindere dalla CP_ genericità della nota dell l'indebito era comunque irripetibile non sussistendo alcun dolo nella condotta di essa esponente, dal momento che, in relazione all'asserito ricalcolo dell'assegno sociale dal primo maggio 2014,
l era comunque a conoscenza della situazione reddituale di essa istante o comunque avrebbe potuto CP_2 conoscerla.
Tanto premesso la a chiesto che fosse accertato e dichiarato che essa ricorrente non fosse tenuta Parte_1 CP_ alla restituzione all della somma di euro 23.784,82, di cui alle predette note, con conseguente condanna dell a restituire quanto avesse già trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali;
il tutto con vittoria delle CP_2 spese di lite in distrazione. CP_ L' ha resistito con memoria del 13.05.2023 precisando che, nelle more, per effetto della intervenuta titolarità da parte della ella pensione di reversibilità SO n. 20097846, con decorrenza da gennaio 2020, si Parte_1 era proceduto al ricalcolo delle somme versate a titolo di assegno sociale, quantificando un indebito di euro
15.033,00 con decorrenza dal primo maggio 2014 e sino al 31 marzo 2020 e, per l'effetto, di ratei di assegno non spettanti, un ulteriore indebito – per il periodo 1.01.2016 -31.03.2020 – di euro 8.751,17.
1 L' dava atto che tali somme erano state parzialmente conguagliate con i ratei di pensione di reversibilità CP_2 di cui la ricorrente era divenuta titolare dal gennaio 2020.
Per effetto di tali conguagli e delle trattenute mensili in corso sulla pensione di reversibilità, pari ad euro 50,00,
l'importo a titolo di indebito si era ridotto ad euro 5.553,25.
Quindi alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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Innanzitutto va detto che l'indebito per cui è causa è da qualificarsi di natura assistenziale.
Ed invero, va premesso che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1 della legge
448/2001, – che dispone che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale – e che per il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
Orbene, alla luce di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, non può dubitarsi della natura assistenziale della misura economica dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, posto che la stessa, oltre che rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale (Cass.
n. 16088 del 2020).
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Tanto premesso, la domanda è infondata. CP_ Con le note del 12.02.2020, versate in atti, l a seguito del ricalcolo dell'assegno sociale cat. AS n.04059961, in godimento alla ha chiesto alla assistita la restituzione dell'importo complessivo di euro 23.784,82, Parte_1 determinatosi – con riguardo all'intero periodo dall'1.05.2014, data in cui è iniziata la erogazione dell'assegno sociale, al 31.03.2020 - per effetto della riduzione dei ratei spettanti a titolo di assegno sociale e della revoca della suddetta prestazione assistenziale.
L'indebito, per come risulta dalle deduzioni e dalla documentazione in atti, trae origine dal superamento del limite reddituale in capo alla ricorrente, il quale ha inciso, per un periodo sull'ammontare del rateo corrisposto a titolo di assegno sociale e, poi, addirittura, sul diritto stesso alla prestazione. CP_ Nello specifico, a seguito della domanda presentata dalla di pensione di reversibilità, l si Parte_1 avvedeva che la ricorrente, in qualità coniuge separata, aveva omesso di dichiarare con la domanda del 6.06.2018, quanto corrispostole dal coniuge a titolo di assegno di mantenimento, sino ad allora pari all'importo di euro 3.600,00 annui.
Tale omissione aveva comportato la erogazione di ratei superiori rispetto al dovuto e dal 2020, in conseguenza della corresponsione della pensione di reversibilità, come si è detto, la perdeva, sempre per motivi Parte_1 reddituali, il diritto alla erogazione dell'assegno.
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Va premesso che la fattispecie di indebito in discorso deve essere vagliata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per
2 volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema corte con sentenza numero 13223 del 30/6/2020 - proprio sulla questione che qui viene in rilievo dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale - l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
----------- CP_ Ritiene questo giudice che, nella specie, non possa ritenersi che le prestazioni di cui l ha chiesto la restituzione siano state percepite in buona fede.
Ed invero l'assegno di mantenimento erogato alla ricorrente dal coniuge separato era un dato reddituale rilevante ai fini della quantificazione del rateo di assegno in godimento e che la a omesso ingiustificatamente Parte_1 di dichiarare con la domanda del 2018; dato reddituale la cui conoscenza era nella sola disponibilità della assistita. CP_ Ne consegue che, diversamente da quanto assume la difesa di parte ricorrente, non può rinvenirsi a carico dell né una presunzione di conoscenza del dato stesso né una negligenza nel recepimento del suddetto dato.
In conclusione la domanda di accertamento negativo va respinta per l'intero importo di euro 23.784,82 alla cui restituzione la tenuta. Parte_1
Stante la presenza agli atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara parte ricorrente non tenuta al rimborso CP delle spese processuali in favore dell'
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' , con ricorso Parte_1 depositato il 20/10/2022, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al rimborso delle spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 09/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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