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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/07/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1622/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1622 dell'anno 2018 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 27.06.2025, promosso da
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria (R.C.) il 17.06.1980, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 13.01.2024, dall'Avv. Mariarosa
Varano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via Loreto n.55/e, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.09.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata l'01.07.2022, dagli avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo, presso il cui studio sito in Brolo, Via Vittorio Emanuele III n. 26, ha eletto domicilio
- resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 27.06.2025 con la quale i procuratori delle parti, nell'ambito del procedimento giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, hanno insistito per la rimessione della causa al Collegio per la decisione in Controparte_1 conformità alle condizioni concordate con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- considerato che il Curatore Speciale dei Minori all'udienza del 27.06.2025 ha sottolineato che l'accordo fra i genitori ha contribuito a sedare il conflitto tra figli e genitori, che i minori hanno accettato la collocazione alternata e ha sottolineato la necessità di continuare il percorso psicologico a sostegno di entrambi i minori, essendo stati coinvolti in episodi gravi (come una rissa) e che i difensori delle parti hanno manifestato il loro consenso per tale soluzione;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria (RC) il 23.05.2002 dal quale sono nati tre figli (26.04.2004), Per_1 Per_2
(21.07.2008) e (14.10.2009) b) con decreto n. 24/2018 depositato il 25.01.2018 il Per_3
Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi;
c) con sentenza parziale n. 427/2019 pubblicata il 18.03.2019 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (RC) il
23.05.2002 tra e , il cui atto risulta iscritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 130 Parte II serie A anno 2002 ed era stata disposta la trasmissione della predetta sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
- considerato che durante il prosieguo del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo extra giudiziale per le condizioni di divorzio, sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 16.04.2025;
- che all'udienza del 27.06.2025 i procuratori delle parti hanno insistito per la rimessione della causa al Collegio per la decisione in conformità alle condizioni concordate con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- considerato che appare opportuno che il percorso di supporto psicologico, attivato dai SST
e rivolto ad entrambi i minori, riprenda nell'esclusivo interesse degli stessi;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 11.05.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti, il rappresentante del
P.M. e il Curatore speciale dei minori, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata all'udienza istruttoria del
27.06.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
“1) I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione una Per_3 Per_2 settimana presso l'abitazione materna e una settimana presso quella paterna. Durante le festività natalizie i figli rimarranno ad anni alterni con il padre la Vigilia di Natale e il
Capodanno o il Natale e l'antivigilia di Capodanno e così negli anni seguenti, mentre nel periodo pasquale, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, secondo il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro i luoghi in cui deciderà di far trascorrere ai minori le indicate festività. Con riguardo alle ferie estive il padre potrà tenere i figli una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, comunicando all'uopo la propria proposta entro e non oltre il 30 giugno. I figli trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà; trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la festa della mamma. I figli trascorreranno, poi, il giorno del compleanno, alternando il pranzo e la cena con i genitori, salvo diverse esigenze dei ragazzi di festeggiare con gli amici;
2) in ordine al contributo al mantenimento dei figli, il sig. verserà alla sig. ra CP_1
la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), di conseguenza la madre Parte_1 corrisponderà per il mantenimento dei figli, al padre, la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio). Le parti concordano che tale somma sarà portata in compensazione, ma rimarrà a carico di entrambi i genitori la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, previste dal Protocollo vigente presso codesto Tribunale;
3) l'Assegno Unico e Universale sarà percepito al 50% dal sig. e al 50% dalla sig.ra CP_1
; Parte_1
4) il sig. dovrà rimettere le querele proposte nei confronti della sig.ra e, CP_1 Parte_1 viceversa, quest'ultima si impegnerà a rimettere quelle sporte nei confronti del coniuge.”
-dispone che il percorso di supporto psicologico attivato dai SST e rivolto ad entrambi i minori riprenda nell'esclusivo interesse degli stessi;
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Si comunichi anche ai SS territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1622 dell'anno 2018 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 27.06.2025, promosso da
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria (R.C.) il 17.06.1980, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 13.01.2024, dall'Avv. Mariarosa
Varano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via Loreto n.55/e, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.09.1976, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata l'01.07.2022, dagli avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo, presso il cui studio sito in Brolo, Via Vittorio Emanuele III n. 26, ha eletto domicilio
- resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 27.06.2025 con la quale i procuratori delle parti, nell'ambito del procedimento giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, hanno insistito per la rimessione della causa al Collegio per la decisione in Controparte_1 conformità alle condizioni concordate con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- considerato che il Curatore Speciale dei Minori all'udienza del 27.06.2025 ha sottolineato che l'accordo fra i genitori ha contribuito a sedare il conflitto tra figli e genitori, che i minori hanno accettato la collocazione alternata e ha sottolineato la necessità di continuare il percorso psicologico a sostegno di entrambi i minori, essendo stati coinvolti in episodi gravi (come una rissa) e che i difensori delle parti hanno manifestato il loro consenso per tale soluzione;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria (RC) il 23.05.2002 dal quale sono nati tre figli (26.04.2004), Per_1 Per_2
(21.07.2008) e (14.10.2009) b) con decreto n. 24/2018 depositato il 25.01.2018 il Per_3
Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi;
c) con sentenza parziale n. 427/2019 pubblicata il 18.03.2019 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (RC) il
23.05.2002 tra e , il cui atto risulta iscritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 130 Parte II serie A anno 2002 ed era stata disposta la trasmissione della predetta sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
- considerato che durante il prosieguo del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo extra giudiziale per le condizioni di divorzio, sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 16.04.2025;
- che all'udienza del 27.06.2025 i procuratori delle parti hanno insistito per la rimessione della causa al Collegio per la decisione in conformità alle condizioni concordate con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- considerato che appare opportuno che il percorso di supporto psicologico, attivato dai SST
e rivolto ad entrambi i minori, riprenda nell'esclusivo interesse degli stessi;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 11.05.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti, il rappresentante del
P.M. e il Curatore speciale dei minori, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata all'udienza istruttoria del
27.06.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
“1) I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione una Per_3 Per_2 settimana presso l'abitazione materna e una settimana presso quella paterna. Durante le festività natalizie i figli rimarranno ad anni alterni con il padre la Vigilia di Natale e il
Capodanno o il Natale e l'antivigilia di Capodanno e così negli anni seguenti, mentre nel periodo pasquale, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, secondo il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro i luoghi in cui deciderà di far trascorrere ai minori le indicate festività. Con riguardo alle ferie estive il padre potrà tenere i figli una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, comunicando all'uopo la propria proposta entro e non oltre il 30 giugno. I figli trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà; trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la festa della mamma. I figli trascorreranno, poi, il giorno del compleanno, alternando il pranzo e la cena con i genitori, salvo diverse esigenze dei ragazzi di festeggiare con gli amici;
2) in ordine al contributo al mantenimento dei figli, il sig. verserà alla sig. ra CP_1
la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), di conseguenza la madre Parte_1 corrisponderà per il mantenimento dei figli, al padre, la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio). Le parti concordano che tale somma sarà portata in compensazione, ma rimarrà a carico di entrambi i genitori la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, previste dal Protocollo vigente presso codesto Tribunale;
3) l'Assegno Unico e Universale sarà percepito al 50% dal sig. e al 50% dalla sig.ra CP_1
; Parte_1
4) il sig. dovrà rimettere le querele proposte nei confronti della sig.ra e, CP_1 Parte_1 viceversa, quest'ultima si impegnerà a rimettere quelle sporte nei confronti del coniuge.”
-dispone che il percorso di supporto psicologico attivato dai SST e rivolto ad entrambi i minori riprenda nell'esclusivo interesse degli stessi;
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Si comunichi anche ai SS territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi