Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/04/2022, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 00583/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01622/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Leverano, via della Libertà n. 28;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede (INPS), sede di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. e 22 ss. l. n. 241/1990
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. G. Zecca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, con il quale la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata all’ostensione della seguente documentazione: “ Provvedimento di indebito su pensione Cat. IO n. -OMISSIS- intestata al defunto coniuge -OMISSIS-– Modello TE08 e modello RETRPENS della pensione Cat. IO n. -OMISSIS- ”;
- preso atto della successiva ostensione della documentazione da parte dell’Amministrazione intimata;
- ritenuto pertanto che, essendo la pretesa della ricorrente stata soddisfatta, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta in tal senso formulata all’odierna udienza dal difensore di parte ricorrente;
- ritenuta la qualità di soccombente virtuale dell’Amministrazione intimata, la quale ha osteso la chiesta documentazione successivamente al deposito dell’odierno ricorso;
- ritenuto pertanto di condannare l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite, nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 500 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente, avv. G. Zecca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO