TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 526/2025 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Federici presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Lugo
(Ravenna) via Mentana n. 22 in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Ravaioli CP_1 C.F._2
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Imola via Cavour n. 94 in virtù di procura allegata al ricorso
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.06.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio con , celebrato a Borsa (Romania) in data 27.12.2008 e CP_1
trascritto in Italia al foglio I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Alfonsine, part. 2, s.C. anno 2010 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione era nato in [...]
23.01.2014 il figlio . Persona_1
Chiedeva parte ricorrente, allegando circostanze di violenza domestica ex art. 473 bis .40 cpc, unitamente al divorzio provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis .15 cpc oltre ad ordine di allontanamento del ex art. 473 bis. 46 e 473 bis .70-71 cpc. CP_1
Il Giudice provvedeva sulla richiesta con decreto inaudita altera parte del 12.02.2025 confermato con ordinanza 28.03.2025 dopo l'audizione separata delle parti.
Costituitosi in giudizio non si opponeva alla domanda di divorzio, ma chiedeva CP_1
pronuncia sulle statuizioni accessorie difforme da quella chiesta da parte ricorrente.
In causa interveniva il Pubblico Ministero.
Il Giudice, con ordinanza 18.06.2025 adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e su richiesta di parte ricorrente rimetteva la causa al Collegio per la decisione parziale sul vincolo.
Preliminarmente deve osservarsi che sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di divorzio avanzata dalla parte ricorrente in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003, perché entrambe le parti avevano la residenza abituale in Ravenna durante la vita matrimoniale e tutt'ora vi risiedono.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del reg. 2201/2003 sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito anche per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul figlio che risiede stabilmente in Italia con la madre.
Da ultimo, in applicazione dell'art. 3, lett. c) e d) Regolamento CE n. 4/2009 sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per la prole, in quanto domanda accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale.
In merito alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poi, per quanto interessa ai fini dell'emissione della presente sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 8, lett. b) Regolamento UE n.
1259/2010 trova applicazione la legislazione italiana, in quanto legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, avendo gli stessi risieduto a Alfonsine (RA) dove tuttora risiede la ricorrente e comunque quale legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
pagina 2 di 4 Ebbene, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Va premesso che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità (cfr. sul punto Cass. sent. n. 9614/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare - anche d'ufficio - la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione ed il processo debba proseguire per le altre statuizioni.
Ciò premesso, nel caso di specie risultano innanzitutto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L.
898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo di conciliazione, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta, la precisa volontà espressa dalle parti e le allegazioni di violenza di cui al ricorso.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla L.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n. 77/2024 pubblicata in data
30.04.2024 è stata dichiarata la separazione consensuale fra i coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice delegato nella procedura di separazione personale.
Va, dunque, accolta la domanda della parte ricorrente in ordine allo status, a cui il resistente non si è, peraltro, opposto.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio si rende, invece, necessario un approfondimento istruttorio, in relazione al quale si provvede come da separata ordinanza.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 526/2025 R.G., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (CF Parte_1
e (CF ), celebrato a Borsa (Romania), il C.F._1 CP_1 C.F._2
27.12.2008 e trascritto in Italia al foglio I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Alfonsine part. 2 s. C anno 2010;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alfonsine
(Ravenna), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 526/2025 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Federici presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Lugo
(Ravenna) via Mentana n. 22 in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Ravaioli CP_1 C.F._2
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Imola via Cavour n. 94 in virtù di procura allegata al ricorso
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.06.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio con , celebrato a Borsa (Romania) in data 27.12.2008 e CP_1
trascritto in Italia al foglio I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Alfonsine, part. 2, s.C. anno 2010 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione era nato in [...]
23.01.2014 il figlio . Persona_1
Chiedeva parte ricorrente, allegando circostanze di violenza domestica ex art. 473 bis .40 cpc, unitamente al divorzio provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis .15 cpc oltre ad ordine di allontanamento del ex art. 473 bis. 46 e 473 bis .70-71 cpc. CP_1
Il Giudice provvedeva sulla richiesta con decreto inaudita altera parte del 12.02.2025 confermato con ordinanza 28.03.2025 dopo l'audizione separata delle parti.
Costituitosi in giudizio non si opponeva alla domanda di divorzio, ma chiedeva CP_1
pronuncia sulle statuizioni accessorie difforme da quella chiesta da parte ricorrente.
In causa interveniva il Pubblico Ministero.
Il Giudice, con ordinanza 18.06.2025 adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e su richiesta di parte ricorrente rimetteva la causa al Collegio per la decisione parziale sul vincolo.
Preliminarmente deve osservarsi che sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di divorzio avanzata dalla parte ricorrente in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003, perché entrambe le parti avevano la residenza abituale in Ravenna durante la vita matrimoniale e tutt'ora vi risiedono.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del reg. 2201/2003 sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito anche per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul figlio che risiede stabilmente in Italia con la madre.
Da ultimo, in applicazione dell'art. 3, lett. c) e d) Regolamento CE n. 4/2009 sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per la prole, in quanto domanda accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale.
In merito alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poi, per quanto interessa ai fini dell'emissione della presente sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 8, lett. b) Regolamento UE n.
1259/2010 trova applicazione la legislazione italiana, in quanto legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, avendo gli stessi risieduto a Alfonsine (RA) dove tuttora risiede la ricorrente e comunque quale legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
pagina 2 di 4 Ebbene, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Va premesso che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità (cfr. sul punto Cass. sent. n. 9614/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare - anche d'ufficio - la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione ed il processo debba proseguire per le altre statuizioni.
Ciò premesso, nel caso di specie risultano innanzitutto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L.
898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo di conciliazione, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta, la precisa volontà espressa dalle parti e le allegazioni di violenza di cui al ricorso.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla L.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n. 77/2024 pubblicata in data
30.04.2024 è stata dichiarata la separazione consensuale fra i coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice delegato nella procedura di separazione personale.
Va, dunque, accolta la domanda della parte ricorrente in ordine allo status, a cui il resistente non si è, peraltro, opposto.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio si rende, invece, necessario un approfondimento istruttorio, in relazione al quale si provvede come da separata ordinanza.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 526/2025 R.G., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (CF Parte_1
e (CF ), celebrato a Borsa (Romania), il C.F._1 CP_1 C.F._2
27.12.2008 e trascritto in Italia al foglio I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Alfonsine part. 2 s. C anno 2010;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alfonsine
(Ravenna), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4