Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.147-1/2023 P.U.
REPY BBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dalla sig.ra
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il
13/08/1963, residente in [...], (PI), in strada provinciale 36 palaiese n. 88 rappresentata
(C.F. C.F. 2 PEC: e difesa dall'Avv. Pietro Gustinucci
e Fax 050.501299), presso il cui studio in Pisa, Email 1
Lungarno Mediceo n. 56 è elettivamente domiciliato,
PREMESSE
1.- La ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento del 13 aprile 2022 è stato nominato gestore della procedura di sovraindebitamento il dott. Dott. e il Professionista ha accettatoPersona 1
l'incarico.
2. la relazione dell'OCC contiene tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII ed attesta la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente
a corredo della domanda, la quale consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti:
La relazione dell'OCC, inoltre, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice e le cause dell'indebitamento, dovute principalmente alle vicende negative che hanno interessato le precedenti imprese cancellate amministrate dalla ricorrente.
3.- Non è necessaria la convocazione della parte debitrice istante nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore stesso, interpretazione che si pone in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14
L. Fall. (Cass. n. 20187/17);
4.- Non pertiene a questa fase alcuna valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-terl. 3/2012 – istituto che si pone in continuità con la liquidazione controllata -“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr.
Tribunale Rimini, 12/08/2021).
Tanto premesso,
OSSERVA COMPETENZA
Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Palaia (PI), nel circondario di questo Tribunale;
REQUISITI SOGGETTIVI
Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
REQUISITI OGGETTIVI
La parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;
infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 403.528,86 di cui crediti ipotecari per € 43.366,94, crediti privilegiati per € 66.630,38 e crediti chirografari per € 287.750,15;
la ricorrente è proprietaria di terreni posti in Terricciola Fraz. Soiana, Loc. Cafaggio, estesi circa 7.275 mq nonché di n. 6 stalle per cavalli categoria catastale D/10, il cui valore presunto è indicato in € 5.000 circa nella Perizia sommaria redatta dal Dott. Persona 2 il quale ha tenuto conto del cattivo stato di conservazione delle stalle e della necessità di smaltire le coperture in eternit;
la ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati;
dal 26/06/1995 la Sig.ra Parte 1 è iscritta alla CCIIA come imprenditore agricolo Parte 1 sita in Palaia, frazione(IAP), ed attualmente è titolare dell'impresa agricola
Partino, Loc. Mucchieto di Sopra, P.Iva P.IVA 1 nella quale svolge attività agricola volta soprattutto all'allevamento di cavalli. L'attività è esercitata sul terreno agricolo di sua proprietà, iscritto nel foglio 10, particella 460, comune di Terricciola, Rendita catastale 882 sul quale sono edificati 6 box e utilizzando un terreno in affitto agricolo, costituito da un podere denominato “il Fortino di Mucchietto" con annessa oliveta, al canone di €12.000 annui, poi ridotti a € 2.400 annui. Il nucleo familiare è formato unicamente dalla debitrice ricorrente.
Le spese mensili medie indicate in ricorso, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 3.900,00 annue. Vi è, inoltre il canone annuale di € 2.400,00 del contratto di affitto agrario, per il podere denominato “il Fortino di Mucchietto" sul quale vengono allevati i cavalli, che comprende anche l'abitazione della ricorrente.
Sulla base delle dichiarazioni Iva, secondo l'OCC la somma annua cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento, sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta ad
€ 9.000,00 annui circa.
I terreni e il manufatto agricolo di proprietà della ricorrente sono stati oggetto di un preliminare di vendita registrato a Pisa in data 06/6/2020 e trascritto a Livorno in data
26/06/2020 con indicazione del prezzo in € 6.000,00. Il promittente acquirente ha versato a titolo di caparra confirmatoria e in conto prezzo la somma di € 5.500,00 a mezzo di assegno bancario non trasferibile tratto su Banca Pescia e Cascina da € 1.000,00 n.
0040139985-02 e di altri tre assegni bancari non trasferibili tratti sulla Banca di Pescia e
Cascina rispettivamente n. 0040139981-11, 0040139982-12 e 0040139984-01 da € 1.500,00 ciascuno.
Per quanto precede, sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle obbligazioni della debitrice, tenendo conto che l'attivo patrimoniale è inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione OCC).
A fronte dell'insufficienza dell'attivo al pagamento delle spese della procedura, è stata acquisita la disponibilità da parte del il Sig. Persona 3 a mettere a disposizione della procedura finanza esterna per € 7.200,00 e inoltre, soltanto nel caso in cui ciò si rendesse necessario allorché le entrare risultassero inferiori al preventivato e cioè a € 15.800,00, un importo pari alla differenza tra il suindicato importo e quello effettivamente incamerato dalla procedura, fino alla concorrenza massima della predetta somma di € 15.800,00.
Ambito di applicazione. Spossessamento. Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;
Quota reddito minimo vitale.
Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma
4 lett. b), CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo
sostentamento;
Il c.d. "minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.
La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base dell'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;
Nel caso in esame, l'importo indicato nella relazione dell'OCCO appare rispettoso di tale limite (€ 3.900,00 annue). Vanno aggiunte a tale importo le spese per il canone di affitto agrario, pari a € 2.400,00 annue. Modalità di acquisizione.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al
Liquidatore medesimo.
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare al debitore di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività agricola quanto ecceda il limite indicato per le spesedi mantenimento e di versare sul conto corrente della presente procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi come sopra quantificati per il mantenimento, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare al debitore di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.
Autorizzazione utilizzo singoli beni per gravi e specifiche ragioni
In base all'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di "gravi e specifiche ragioni può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
Si ritiene che la parte debitrice possa essere autorizzata a continuare ad abitare gli immobili di sua proprietà destinati all'attività agraria /allevamento cavalli sino alla vendita degli stessi, in quanto tale soluzione non provoca alcun aggravio per la procedura ed è finalizzata alla produzione dei redditi che saranno messi a disposizione della procedura.
Per le stesse ragioni si ritiene che possa essere autorizzata la prosecuzione del contratto di affitto agrario, che garantisce alla ricorrente non solo lo svolgimento dell'attività, ma soddisfa anche le sue esigenze abitative.
Si concorda, invece, con l'OCC sullo scioglimento del contratto preliminare per € 6.000 per la vendita dei terreni e dell'immobile di proprietà della ricorrente, che in caso di mancata risoluzione, consentirebbe l'acquisizione della modesta somma di € 500,00.
Classi creditori Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche di quello del legale che ha assistito la ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.
La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dall'art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile esclusivamente il compenso dell'OCC. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono ammessi in prededuzione con riferimento alle sole "procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. La norma non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.
Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio. In effetti, la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addiviene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.
Liquidatore. Nomina.
Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore. Tale norma deve essere coordinata con l'art. 356 CCII, in considerazione del carattere generale della previsione ivi contenuta (Trib. Torino
11/05/2023; Trib. Milano 16/06/2023; Trib. Bologna 19/10/2023; Trib. Salerno,
10/07/2023). La complessiva disciplina impone così che la nomina debba ricadere all'interno degli iscritti congiuntamente all'elenco dei gestori della crisi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24/09/2014 n. 202 e all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.
Nel caso di specie, può essere confermato il gestore Pt 2 Persona 1
P.Q.M.
il Tribunale di PISA,
in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 52-1/2024 r.g.p.u., così provvede:
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di [...]
), nata a [...] ilPt 1 (C.F.: C.F. 1
13/08/1963,
2. NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Laura Pastacaldi;
3. NOMINA Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il
DOTT. Persona 1
4. AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5. AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie anche in relazione all'impresa agricola della quale è titolare, delle dichiarazioni dei redditi, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già prodotti;
8. ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione del seguente che potrà continuare ad essere detenuto dalla parte ricorrente fino alla liquidazione: immobile censito al foglio 10, particella 460, el comune di Terricciola, Rendita catastale 882;
9. DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 325,00 mensili (€ 3.900,00 annuali), con obbligo della parte di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
10. DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5
CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276
CCII, che "nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
11. DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
12. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
13. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
14. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
15. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
16. DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del assegnato per la proposizione delle domande di termine insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
17. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
18. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
19. DISPONE che il debitore, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente per la parte ricorrente;
20. AUTORIZZA allo stato la prosecuzione del contratto di affitto agrario, sotto la vigilanza del Liquidatore;
21. DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); 22. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
24. DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
25. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65,
CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
26. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al
Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
27. ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
28. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 7/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori Dott.ssa Laura Pastacaldi