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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 30907/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/09/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 24/10/1978 a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 GREZZAGO
Rappresentata e difesa dall'Avv. BACCIGALUPI PATRIZIA presso il cui studio in CORSO
ROSSELLI N.10 a CARRARA ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 04/04/1978 a MONZA
o:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 12/3 a CORNATE D'ADDA
Rappresentato e difeso dall'Avv. BEATRICE ELEONORA ONIGA presso il cui studio in VIA
GIULIO E CORRADO VENINI 32 MILANO ha eletto domicilio telematico
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a NA DI ZA (MI) il 26/10/2002 con rito concordatario
Dall'unione coniugale è nato nato il [...] Per_1
I coniugi separati come da verbale di separazione omologato in data 19/07/2022 dal Tribunale
Ordinario di Massa
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 06/09/2024 ha Parte_3 chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
i è ritualmente costituito in giudizio. Parte_2
Le parti sono comparsi in data 16.01.2025 avanti il Got delegato e, all'esito dell'udienza, hanno raggiunto il seguente accordo:
-Concordemente richiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel 2002.
- Con l'aiuto degli avvocati individueranno un centro cui rivolgersi per intraprendere un percorso di supporto genitoriale e/o supporto psicologico di volto ad instaurare una serena Per_1 frequentazione dei genitori, impegnandosi ad attivarlo prima della udienza già calendarizzata del 19 marzo p.v.;
- La signora si impegna a rimettere la querela sporta nei confronti del per tentativo Pt_3 Pt_2 di stalking entro la prossima udienza;
dall'altro canto il signor accetta tale rimessione, Pt_2 rinunciando espressamente di avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria per qualsiasi titolo dipendente dai fatti oggetto della querela, patrimoniali e non;
parimenti la signora rinuncia a qualsiasi Pt_3 azione anche civile nei confronti del per i medesimi titoli;
Pt_2
- Il figlio potrà stare con il padre a weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, con Per_1 orari che verranno concordati fra padre -figlio;
- Il padre potrà stare con un giorno infrasettimanale con pernotto nelle settimane in cui il Per_1 weekend è di competenza paterna e due giorni infrasettimanali con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
i giorni verranno individuati fra padre-figlio.
- Confermano le ulteriori frequentazioni già stabilite in sede di separazione per le vacanze estive con la modifiche per cui per il mese di agosto il padre starà con le prime due settimane di Per_1 agosto e la madre le ultime due, salvo diversi e migliori accordi presi dai genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
- Le spese straordinarie verranno ripartite fra i genitori al 50% secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Milano;
- Il signor continuerà a mantenere la polizza assicurativa con come beneficiario Pt_2 Per_1 stipulata dalla signora;
Pt_3
- Spese compensate sia dei giudizi civili che penali intercorsi fra le parti.
All'udienza ex art. 473 bis.21 cpc del_19.0.2025 le parti, comparse personalmente assistite dai propri difensori, hanno rappresentato al Giudice che l'accordo raggiunto non è stato attuato quanto all'avvio del percorso di supporto alla genitorialità, rispetto al quale la signora ha chiesto tempo per pensarci,
e alle frequentazioni di stante l'opposizione del minore. Per_1 Dopo ampia discussione il Giudice delegato ha proposto la nomina di un curatore speciale per e la presa in carico da parte del nucleo presso un centro per l'avvio di un supporto alla Per_1 genitorialità e di un supporto psicologico per . Per_1
Le parti si sono dichiarate d'accordo.
Il difensore di parte attrice ha chiesto che venga emessa sentenza parziale di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, fermo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza celebrata avanti al GOT, ha così provveduto:
1.nomina in favore di un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Francesco Per_1
Bellmann, assegnando allo stesso termine fino al 15.04.2025 per costituirsi in giudizio
2.dà atto dell'impegno delle parti ad attivare la presa in carico del nucleo (supporto alla genitorialità
e supporto psicologico per ) presso un centro individuato in una rosa di nomi fornito dal Per_1 curatore speciale con costi suddivisi in ragione del 50%
4.dà atto del consenso paterno alla vacanza di in Canada dal 19 luglio 2025 al 3 agosto Per_1
2025 con costi a integrale carico della mamma
3.pone a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento di mendiate versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in Per_1 favore della madre della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie
4.dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale venga percepito dal padre in ragione del 100%
Riserva alla prossima udienza la discussione in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti.
Assegna alle parti termine fino 20.05.2025 per depositare in atto la presa in carico del nucleo da parte del centro individuato
Rinvia la causa all'udienza del 1.10.2025 ore 14.30
Trattiene la causa indecisione limitatamente alla sentenza parziale sullo status
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19/03/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione degli effetti civile del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata in data 19/07/2022 dal
Tribunale Ordinario di Massa
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che la natura parziale della sentenza, impone che le spese di liquide vengano liquidate all'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_3
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
[...] Parte_2
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
e a NA DI ZA (MI) il Parte_3 Parte_2
26/10/2002 , atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di NA DI ZA (MI) (anno 2002, atto n. 20, serie A);
2. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
3. Spese al definitivo
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA
DI ZA (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 19/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/09/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 24/10/1978 a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 GREZZAGO
Rappresentata e difesa dall'Avv. BACCIGALUPI PATRIZIA presso il cui studio in CORSO
ROSSELLI N.10 a CARRARA ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 04/04/1978 a MONZA
o:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 12/3 a CORNATE D'ADDA
Rappresentato e difeso dall'Avv. BEATRICE ELEONORA ONIGA presso il cui studio in VIA
GIULIO E CORRADO VENINI 32 MILANO ha eletto domicilio telematico
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a NA DI ZA (MI) il 26/10/2002 con rito concordatario
Dall'unione coniugale è nato nato il [...] Per_1
I coniugi separati come da verbale di separazione omologato in data 19/07/2022 dal Tribunale
Ordinario di Massa
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 06/09/2024 ha Parte_3 chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
i è ritualmente costituito in giudizio. Parte_2
Le parti sono comparsi in data 16.01.2025 avanti il Got delegato e, all'esito dell'udienza, hanno raggiunto il seguente accordo:
-Concordemente richiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel 2002.
- Con l'aiuto degli avvocati individueranno un centro cui rivolgersi per intraprendere un percorso di supporto genitoriale e/o supporto psicologico di volto ad instaurare una serena Per_1 frequentazione dei genitori, impegnandosi ad attivarlo prima della udienza già calendarizzata del 19 marzo p.v.;
- La signora si impegna a rimettere la querela sporta nei confronti del per tentativo Pt_3 Pt_2 di stalking entro la prossima udienza;
dall'altro canto il signor accetta tale rimessione, Pt_2 rinunciando espressamente di avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria per qualsiasi titolo dipendente dai fatti oggetto della querela, patrimoniali e non;
parimenti la signora rinuncia a qualsiasi Pt_3 azione anche civile nei confronti del per i medesimi titoli;
Pt_2
- Il figlio potrà stare con il padre a weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, con Per_1 orari che verranno concordati fra padre -figlio;
- Il padre potrà stare con un giorno infrasettimanale con pernotto nelle settimane in cui il Per_1 weekend è di competenza paterna e due giorni infrasettimanali con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna;
i giorni verranno individuati fra padre-figlio.
- Confermano le ulteriori frequentazioni già stabilite in sede di separazione per le vacanze estive con la modifiche per cui per il mese di agosto il padre starà con le prime due settimane di Per_1 agosto e la madre le ultime due, salvo diversi e migliori accordi presi dai genitori entro il mese di giugno di ogni anno.
- Le spese straordinarie verranno ripartite fra i genitori al 50% secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Milano;
- Il signor continuerà a mantenere la polizza assicurativa con come beneficiario Pt_2 Per_1 stipulata dalla signora;
Pt_3
- Spese compensate sia dei giudizi civili che penali intercorsi fra le parti.
All'udienza ex art. 473 bis.21 cpc del_19.0.2025 le parti, comparse personalmente assistite dai propri difensori, hanno rappresentato al Giudice che l'accordo raggiunto non è stato attuato quanto all'avvio del percorso di supporto alla genitorialità, rispetto al quale la signora ha chiesto tempo per pensarci,
e alle frequentazioni di stante l'opposizione del minore. Per_1 Dopo ampia discussione il Giudice delegato ha proposto la nomina di un curatore speciale per e la presa in carico da parte del nucleo presso un centro per l'avvio di un supporto alla Per_1 genitorialità e di un supporto psicologico per . Per_1
Le parti si sono dichiarate d'accordo.
Il difensore di parte attrice ha chiesto che venga emessa sentenza parziale di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, fermo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza celebrata avanti al GOT, ha così provveduto:
1.nomina in favore di un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Francesco Per_1
Bellmann, assegnando allo stesso termine fino al 15.04.2025 per costituirsi in giudizio
2.dà atto dell'impegno delle parti ad attivare la presa in carico del nucleo (supporto alla genitorialità
e supporto psicologico per ) presso un centro individuato in una rosa di nomi fornito dal Per_1 curatore speciale con costi suddivisi in ragione del 50%
4.dà atto del consenso paterno alla vacanza di in Canada dal 19 luglio 2025 al 3 agosto Per_1
2025 con costi a integrale carico della mamma
3.pone a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento di mendiate versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in Per_1 favore della madre della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie
4.dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale venga percepito dal padre in ragione del 100%
Riserva alla prossima udienza la discussione in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti.
Assegna alle parti termine fino 20.05.2025 per depositare in atto la presa in carico del nucleo da parte del centro individuato
Rinvia la causa all'udienza del 1.10.2025 ore 14.30
Trattiene la causa indecisione limitatamente alla sentenza parziale sullo status
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19/03/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione degli effetti civile del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata in data 19/07/2022 dal
Tribunale Ordinario di Massa
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che la natura parziale della sentenza, impone che le spese di liquide vengano liquidate all'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_3
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
[...] Parte_2
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
e a NA DI ZA (MI) il Parte_3 Parte_2
26/10/2002 , atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di NA DI ZA (MI) (anno 2002, atto n. 20, serie A);
2. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
3. Spese al definitivo
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA
DI ZA (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 19/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato