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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 251/2024 RG promossa da:
(CF. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA SAVOIA 54/E SASSARI presso lo studio dell'avv. FIORE ANTONELLO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
(CF. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in GALLERIA. A. DE GASPERI 4 PADOVA presso lo studio dell'avv. SCAVUZZO ROSSELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato e
in persona del legale rappresentante Controparte_2
) elettivamente domiciliata in CORSO P.IVA_1
VITTORIO EMANUELE II 96 PORTO TORRES presso lo studio dell'avv. TAMPONI ANDREA che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ZIONI CARLO in forza di procura allegata in atti appellata e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(P.IVA P.IVA_2 appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania il dott. Parte_1
e la al fine di sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_3
i pati amenti tricologici effettuati fra il 2012 ed il 2013 dal dott. presso la struttura della , CP_1 CP_3 quantificando l'importo do 1.570,00, oltre interessi. L'attore, affetto da importante calvizie, allegava a sostegno della domanda che si era rivolto alla presso la sede di Olbia, al fine di sottoporsi Controparte_3 ad un intervento di autotrapianto di capelli e, in particolare, che:
- in data 14.4.2012 il dott. aveva eseguito un primo CP_1 autotrapianto di capelli e l'intervento non aveva dato i risultati sperati;
- in data 27.4.2013 aveva ottenuto dalla il rimborso di Controparte_3 tutte le spese sostenute per l'intervento non andato a buon fine pari ad euro 4.700,00 e, nella medesima occasione, si era sottoposto ad un secondo autotrapianto di capelli, eseguito sempre dal dott. CP_1
- i due interventi, a causa degli evidenti errori posti in e e l'esecuzione, avevano compromesso irrimediabilmente il proprio aspetto estetico e psicologico-relazionale, come emerso nella c.t.u. resa in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., radicato nei confronti dei medesimi convenuti e della chiamata Controparte_2 in garanzia dal dott. CP_1
- in data 13.7.2016 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale il dott. e la si erano Controparte_1 Controparte_3 impegnati a versare, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, l'importo di euro 1.000,00 ciascuna e la l'importo di euro Parte_2
6.000,00, per un totale complessivo di euro 8.000,00;
- solo il dott. e la avevano Controparte_1 Controparte_3 adempiuto mentre la aveva omesso di versare le Parte_2 somme poste a suo c
, sulla scorta di tali premesse e visto l'inadempimento della Parte_1
, domandava, quindi, la condanna dei convenuti al Controparte_2 risarcimento del danno per responsabilità professionale medica come accertato in sede di a.t.p. per un importo di euro 11.570,00, oltre interessi.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 perché totalmente infondata ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione proposta dall'attore alla luce dell'accordo transattivo intercorso fra le parti, il quale aveva estinto l'obbligazione principale. Il convenuto chiedeva, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della al fine di essere manlevato da tutte le somme Parte_2 event rte attrice, osservando, in particolare, che il Pt_1 avrebbe dovuto citare in giudizio la sola compagnia di assicurazione a fronte dell'inadempimento da parte di quest'ultima dell'accordo transattivo del 13.7.2016. Si costituiva la la quale, eccepita l'inammissibilità dell'azione Controparte_3 alla luce dell'accordo del 13.7.2016, chiedeva nel merito di porre a carico del dott. e della il risarcimento dal Controparte_1 Controparte_2 danno eventualmente dovuto al Pt_1
Si costituiva anche la terza chiamata, l' , concludendo per Controparte_2 il rigetto della domanda, a fronte dell .2016, posto che l'attore avrebbe dovuto agire per l'adempimento dell'accordo o per la sua risoluzione, a fronte dell'omesso versamento da parte della assicurazione delle somme dovute, e non per la condanna al risarcimento degli asseriti danni estetici subiti a causa degli interventi di autotrapianto. Per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria, la compagnia di assicurazione insisteva per il rigetto della domanda di garanzia ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali di polizza. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 415/2024, pubblicata il 28.5.2024, rigettava la domanda di parte attrice, regolando le spese di lite secondo soccombenza. In particolare, il primo giudice rigettava la domanda, sostenendo, da un lato, che “tutto ciò che riguarda(va) il primo intervento è(era) coperto dalla transazione raggiunta dalle parti” il 27.4.2013, e, dall'altro, che con la transazione del 13.7.2016 le parti avevano dato vita ad un nuovo rapporto giuridico ed estinto per novazione quello precedente relativo al secondo intervento, con la conseguenza che alcuna somma poteva essere domandata dall'attore in forza del “preesistente contratto di prestazione d'opera intellettuale”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo Parte_1 erronea interpretazione da parte del tribunale dell'accordo transattivo del 13.7.2016. In particolare, l'appellante ha sostenuto che tale accordo era subordinato all'integrale pagamento delle somme ivi concordate e che, pertanto, non si era perfezionato a fronte dell'inadempimento della
. Di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto Parte_2 accogliere la domanda di risarcimento del danno estetico per responsabilità professionale medica. Si sono costituiti il dott. e la Controparte_1 Parte_2 resistendo all'appello di rigett riproponendo, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, le domande ed eccezioni formulate in via subordinata nel corso del primo grado di giudizio. La regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato. Come sostenuto dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. n. 6821/23) "L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione". Nel caso di specie, , dopo avere definito un primo accordo Parte_1 transattivo il 27.4.2013 in relazione al primo intervento con la restituzione della somma di euro 4.700,00, aveva sottoscritto, in relazione al secondo intervento ed all'esito dell'ATP proposto dallo stesso nel 2015, il documento in data Pt_1
13.7.2016, denominato “ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA” (cfr. doc. 7 atto di citazione), con il quale aveva:
- accettato “in via di transazione, con reciproche concessioni in ordine all'entità delle pretese di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RGN 766/2015” la somma di euro 1.000,00 ciascuno dal dott. e dalla Controparte_1 [...] nonché la somma di euro 6.000, CP_3 Parte_2
- rinunciato “ad ogni pretesa ed azione in qualsiasi sede, anche eventualmente già in corso nei confronti di , di e di Controparte_1 Controparte_3
Assicurazione Milanese Compagnia di assicurazioni s.p.s. e di ogni altro obbligato e coobbligato”, impegnandosi “a non promuovere azione penale o a rinunciare a quella già eventualmente promossa”. Dal momento che le somme pattuite nella transazione non erano state effettivamente versate al momento della sottoscrizione della stessa (in cui comunque si legge “il sottoscritto di accettare in via di Persona_1 transazione la somma di euro 1.000,00 dal dott. .e …dalla Persona_2 [...]
e ….la somma di euro 6.000,00 dalla Assicuratrice ….a saldo e stralcio CP_3
patito in conseguenza del trattamento …”), nella scrittura privata le parti avevano altresì previsto che solo “ad avvenuto ricevimento della suddetta somma complessiva…”, l'atto avrebbe acquistato “veste di ampia liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo derivante dal sinistro” e non che l'atto avrebbe prodotto i suoi effetti transattivi. In esecuzione di tale accordo, e la Controparte_1 Controparte_3 avevano provveduto, a differenza della compagnia, a corrispondere gli importi dovuti pari a complessivi euro 2.000,00, come pacificamente ammesso da tutte le parti, mentre la era rimaste inadempiente. Parte_2
Tanto premesso, to sostenuto dall'appellante, le parti avevano concluso a tutti gli effetti un valido accordo transattivo di natura novativa, posto che dal tenore letterale dello stesso gli effettivi transattivi e cioè la rinuncia “ad ogni pretesa ed azione in qualsiasi sede, anche eventualmente già in corso” non vengono in alcun modo subordinati al pagamento integrale delle somme concordate ma discendono in via immediata dall'accordo, con conseguente estinzione delle precedenti obbligazioni di natura contrattuale. Solo la valenza della scrittura quale quietanza liberatoria viene subordinata al pagamento integrale delle somme pattuite, ma non il perfezionamento dello stesso, a fronte del quale sia il dott. che la Controparte_1 CP_3 hanno corrisposto, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa da parte del
[...] Pt_1 ma di euro 2.000,00. Pertanto, in conseguenza del predetto accordo transattivo, qualificato correttamente dal primo giudice come accordo a carattere novativo, il Pt_1 avrebbe potuto agire solo nei confronti della al fine di Parte_2 ottenere l'adempimento dell'obbligazione post nto della somma complessiva di euro 6.000,00), oltre agli eventuali ulteriori danni quantificabili e dimostrabili, poiché l'art. 1976 c.c. esclude la risoluzione per inadempimento della transazione se il rapporto preesistente si è estinto per novazione. Ciò posto, a fronte dell'accordo transattivo intercorso fra le parti che aveva estinto il precedente rapporto contrattuale, del tutto correttamente il tribunale rigettava la domanda formulata dal nei confronti di tutte le parti e fondata Pt_1 sull'accertamento di una responsabilità medica per inadempimento contrattuale (cfr. sentenza pag. 8 “La transazione ha, quindi, estinto il precedente rapporto contrattuale fra le parti originarie. In conclusione, per effetto delle due transazioni (a seguito delle quali l'odierno attore ha percepito la complessiva somma di € 6.700,00), devono ritenersi estinti entrambi i contratti di prestazione professionale, con la conseguenza che deve essere rigettata la domanda dall'attore …”). Per tali ragioni, l'appello va rigettato risultando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati costituiti e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, in base allo scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 415/2024, Parte_1 pubblicata il 28.5.2024, del T io Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati costituiti che liquida in complessivi euro 2.906,00 per ciascuno, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 13.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
(CF. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA SAVOIA 54/E SASSARI presso lo studio dell'avv. FIORE ANTONELLO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
(CF. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in GALLERIA. A. DE GASPERI 4 PADOVA presso lo studio dell'avv. SCAVUZZO ROSSELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato e
in persona del legale rappresentante Controparte_2
) elettivamente domiciliata in CORSO P.IVA_1
VITTORIO EMANUELE II 96 PORTO TORRES presso lo studio dell'avv. TAMPONI ANDREA che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ZIONI CARLO in forza di procura allegata in atti appellata e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(P.IVA P.IVA_2 appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania il dott. Parte_1
e la al fine di sentirli condannare al Controparte_1 Controparte_3
i pati amenti tricologici effettuati fra il 2012 ed il 2013 dal dott. presso la struttura della , CP_1 CP_3 quantificando l'importo do 1.570,00, oltre interessi. L'attore, affetto da importante calvizie, allegava a sostegno della domanda che si era rivolto alla presso la sede di Olbia, al fine di sottoporsi Controparte_3 ad un intervento di autotrapianto di capelli e, in particolare, che:
- in data 14.4.2012 il dott. aveva eseguito un primo CP_1 autotrapianto di capelli e l'intervento non aveva dato i risultati sperati;
- in data 27.4.2013 aveva ottenuto dalla il rimborso di Controparte_3 tutte le spese sostenute per l'intervento non andato a buon fine pari ad euro 4.700,00 e, nella medesima occasione, si era sottoposto ad un secondo autotrapianto di capelli, eseguito sempre dal dott. CP_1
- i due interventi, a causa degli evidenti errori posti in e e l'esecuzione, avevano compromesso irrimediabilmente il proprio aspetto estetico e psicologico-relazionale, come emerso nella c.t.u. resa in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., radicato nei confronti dei medesimi convenuti e della chiamata Controparte_2 in garanzia dal dott. CP_1
- in data 13.7.2016 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale il dott. e la si erano Controparte_1 Controparte_3 impegnati a versare, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, l'importo di euro 1.000,00 ciascuna e la l'importo di euro Parte_2
6.000,00, per un totale complessivo di euro 8.000,00;
- solo il dott. e la avevano Controparte_1 Controparte_3 adempiuto mentre la aveva omesso di versare le Parte_2 somme poste a suo c
, sulla scorta di tali premesse e visto l'inadempimento della Parte_1
, domandava, quindi, la condanna dei convenuti al Controparte_2 risarcimento del danno per responsabilità professionale medica come accertato in sede di a.t.p. per un importo di euro 11.570,00, oltre interessi.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 perché totalmente infondata ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione proposta dall'attore alla luce dell'accordo transattivo intercorso fra le parti, il quale aveva estinto l'obbligazione principale. Il convenuto chiedeva, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della al fine di essere manlevato da tutte le somme Parte_2 event rte attrice, osservando, in particolare, che il Pt_1 avrebbe dovuto citare in giudizio la sola compagnia di assicurazione a fronte dell'inadempimento da parte di quest'ultima dell'accordo transattivo del 13.7.2016. Si costituiva la la quale, eccepita l'inammissibilità dell'azione Controparte_3 alla luce dell'accordo del 13.7.2016, chiedeva nel merito di porre a carico del dott. e della il risarcimento dal Controparte_1 Controparte_2 danno eventualmente dovuto al Pt_1
Si costituiva anche la terza chiamata, l' , concludendo per Controparte_2 il rigetto della domanda, a fronte dell .2016, posto che l'attore avrebbe dovuto agire per l'adempimento dell'accordo o per la sua risoluzione, a fronte dell'omesso versamento da parte della assicurazione delle somme dovute, e non per la condanna al risarcimento degli asseriti danni estetici subiti a causa degli interventi di autotrapianto. Per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria, la compagnia di assicurazione insisteva per il rigetto della domanda di garanzia ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali di polizza. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 415/2024, pubblicata il 28.5.2024, rigettava la domanda di parte attrice, regolando le spese di lite secondo soccombenza. In particolare, il primo giudice rigettava la domanda, sostenendo, da un lato, che “tutto ciò che riguarda(va) il primo intervento è(era) coperto dalla transazione raggiunta dalle parti” il 27.4.2013, e, dall'altro, che con la transazione del 13.7.2016 le parti avevano dato vita ad un nuovo rapporto giuridico ed estinto per novazione quello precedente relativo al secondo intervento, con la conseguenza che alcuna somma poteva essere domandata dall'attore in forza del “preesistente contratto di prestazione d'opera intellettuale”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo Parte_1 erronea interpretazione da parte del tribunale dell'accordo transattivo del 13.7.2016. In particolare, l'appellante ha sostenuto che tale accordo era subordinato all'integrale pagamento delle somme ivi concordate e che, pertanto, non si era perfezionato a fronte dell'inadempimento della
. Di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto Parte_2 accogliere la domanda di risarcimento del danno estetico per responsabilità professionale medica. Si sono costituiti il dott. e la Controparte_1 Parte_2 resistendo all'appello di rigett riproponendo, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, le domande ed eccezioni formulate in via subordinata nel corso del primo grado di giudizio. La regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato. Come sostenuto dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. n. 6821/23) "L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione". Nel caso di specie, , dopo avere definito un primo accordo Parte_1 transattivo il 27.4.2013 in relazione al primo intervento con la restituzione della somma di euro 4.700,00, aveva sottoscritto, in relazione al secondo intervento ed all'esito dell'ATP proposto dallo stesso nel 2015, il documento in data Pt_1
13.7.2016, denominato “ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA” (cfr. doc. 7 atto di citazione), con il quale aveva:
- accettato “in via di transazione, con reciproche concessioni in ordine all'entità delle pretese di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RGN 766/2015” la somma di euro 1.000,00 ciascuno dal dott. e dalla Controparte_1 [...] nonché la somma di euro 6.000, CP_3 Parte_2
- rinunciato “ad ogni pretesa ed azione in qualsiasi sede, anche eventualmente già in corso nei confronti di , di e di Controparte_1 Controparte_3
Assicurazione Milanese Compagnia di assicurazioni s.p.s. e di ogni altro obbligato e coobbligato”, impegnandosi “a non promuovere azione penale o a rinunciare a quella già eventualmente promossa”. Dal momento che le somme pattuite nella transazione non erano state effettivamente versate al momento della sottoscrizione della stessa (in cui comunque si legge “il sottoscritto di accettare in via di Persona_1 transazione la somma di euro 1.000,00 dal dott. .e …dalla Persona_2 [...]
e ….la somma di euro 6.000,00 dalla Assicuratrice ….a saldo e stralcio CP_3
patito in conseguenza del trattamento …”), nella scrittura privata le parti avevano altresì previsto che solo “ad avvenuto ricevimento della suddetta somma complessiva…”, l'atto avrebbe acquistato “veste di ampia liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo derivante dal sinistro” e non che l'atto avrebbe prodotto i suoi effetti transattivi. In esecuzione di tale accordo, e la Controparte_1 Controparte_3 avevano provveduto, a differenza della compagnia, a corrispondere gli importi dovuti pari a complessivi euro 2.000,00, come pacificamente ammesso da tutte le parti, mentre la era rimaste inadempiente. Parte_2
Tanto premesso, to sostenuto dall'appellante, le parti avevano concluso a tutti gli effetti un valido accordo transattivo di natura novativa, posto che dal tenore letterale dello stesso gli effettivi transattivi e cioè la rinuncia “ad ogni pretesa ed azione in qualsiasi sede, anche eventualmente già in corso” non vengono in alcun modo subordinati al pagamento integrale delle somme concordate ma discendono in via immediata dall'accordo, con conseguente estinzione delle precedenti obbligazioni di natura contrattuale. Solo la valenza della scrittura quale quietanza liberatoria viene subordinata al pagamento integrale delle somme pattuite, ma non il perfezionamento dello stesso, a fronte del quale sia il dott. che la Controparte_1 CP_3 hanno corrisposto, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa da parte del
[...] Pt_1 ma di euro 2.000,00. Pertanto, in conseguenza del predetto accordo transattivo, qualificato correttamente dal primo giudice come accordo a carattere novativo, il Pt_1 avrebbe potuto agire solo nei confronti della al fine di Parte_2 ottenere l'adempimento dell'obbligazione post nto della somma complessiva di euro 6.000,00), oltre agli eventuali ulteriori danni quantificabili e dimostrabili, poiché l'art. 1976 c.c. esclude la risoluzione per inadempimento della transazione se il rapporto preesistente si è estinto per novazione. Ciò posto, a fronte dell'accordo transattivo intercorso fra le parti che aveva estinto il precedente rapporto contrattuale, del tutto correttamente il tribunale rigettava la domanda formulata dal nei confronti di tutte le parti e fondata Pt_1 sull'accertamento di una responsabilità medica per inadempimento contrattuale (cfr. sentenza pag. 8 “La transazione ha, quindi, estinto il precedente rapporto contrattuale fra le parti originarie. In conclusione, per effetto delle due transazioni (a seguito delle quali l'odierno attore ha percepito la complessiva somma di € 6.700,00), devono ritenersi estinti entrambi i contratti di prestazione professionale, con la conseguenza che deve essere rigettata la domanda dall'attore …”). Per tali ragioni, l'appello va rigettato risultando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati costituiti e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, in base allo scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 415/2024, Parte_1 pubblicata il 28.5.2024, del T io Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati costituiti che liquida in complessivi euro 2.906,00 per ciascuno, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 13.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi