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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 520/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto, promosso da:
, nata a [...], il [...], residente in [...]
(SA), alla via Cimarosa, 2, (C.F. ) e , C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], residente in [...], (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Luigi C.F._2
Guglielmotti (C.F. ), giusta procura in calce al ricorso C.F._3 introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Casal Velino (SA), alla via Roma, 76;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA), il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso introduttivo con visto apposto del 10.10.2024.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori e , con ricorso Parte_1 Parte_2 depositato in data 25.09.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio conocrdatartio in Ascea (SA) l'8.10.2011, e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Ascea (SA), alla Parte II, nr. 24 -Serie A-
Ufficio 1 dell'anno 2011, optando per il regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano a Sapri (SA) il 15.4.2012, il primogenito
[...]
, il 9.2.2014 a Sapri (SA), e l'1.5.2016, a Sapri (Sa), Per_1 Parte_3
; che, su ricorso congiunto, veniva emesso Decreto n. 83/2024 Persona_2 pubblicato il 22.01.2024 emesso all'esito del giudizio iscritto al n. di R.G. 863/2023 con cui veniva omologata la separazione consensuale dall'intestato Tribunale.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Al riguardo, occorre precisare che alla di prima comparizione delle parti del
20.11.2024 nessuno compariva e, pertanto, ne veniva disposto il rinvio all'udienza del 15.01.2025, ove – preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dal difensore unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare, il Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza con provvedimento del 15.01.2025, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Deve darsi atto difatti che risulta prodotto l'attestato di pasaggio in giudicato. Devono, pertanto, disporsi le formalità di legge.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale nonché recepibili in questa sede in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minorenni della coppia, ed . Per_1 Pt_3 Per_2
In particolare, i coniugi hanno concordato le seguenti condizioni di seguito trascritte: “…1. Pronunzia sullo status. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Ascea (SA) l'8.10.2011, con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Ascea (SA) - Registro degli Atti di Matrimonio per l'anno
2011 Atto nr. 24 - Parte II- Serie A - Ufficio 1 ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale. Affidare , ed Persona_1 Parte_3
in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza. Collocare anagraficamente e in via preferenziale , Persona_1
ed presso la madre in Ascea (SA) Parte_3 Persona_2 Parte_1 alla via Cimarosa, 2 e disporre che , possa vederli e tenerli con sé, Parte_2 ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: - i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi dimoreranno nella casa della madre sita in Ascea (SA) alla via
Domenico Cimarosa, 2, con facoltà per il padre di averli con se a settimane alterne
(iniziando la mamma per la prima settimana del mese) i seguenti giorni della settimana martedì giovedì sabato e domenica per poi tenerli con se i seguenti giorni della settimana successiva lunedì mercoledì venerdì; i minori, in ogni caso, trascorreranno con il padre quindici giorni nel periodo estivo tra il 15 di giugno ed il
10 di settembre, periodo da definirsi con la madre ogni 30 di maggio;
- per le vacanze natalizie e pasquali i figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, i giorni 24-25 e 26 dalle ore 17,00 del 24 alle ore 17,00 del 26 oppure i giorni 31 dicembre-1 e 2 gennaio, dalle ore 17,00 del 31 dicembre alle ore 17,00 del 2 gennaio, ovvero il 24 dicembre con il padre ed il 25 con la madre;
il 31 dicembre con il padre ed il 1 gennaio con la madre, la mattina del 6 gennaio con la madre ed il pomeriggio con il padre onde consentire ai minori di ricevere i regali da entrambi i genitori e da ciascun ramo parentale;
il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì in Albis con la madre e viceversa;
-il giorno della festa del papà, della mamma e del compleanno sarà festeggiato con il rispettivo genitore. - i compleanni dei minori e i loro onomastici saranno festeggiati con i singoli genitori. - il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente;
- i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli minori ed i nonni paterni e materni;
- entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare i figli agli eventuali partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura;
- i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sporto, tempo libero, preventivo spese mediche, cure di ogni genere, ecc. ecc.) verranno prese concordemente dai genitori, fatto salvo quanto si dirà in seguito).
4. Assegnazione casa coniugale. Assegnare la casa coniugale sita in Ascea (SA) alla via Nazario
Sauro, 1 a;
ciò in quanto la sig.ra con i figli si è Parte_2 Parte_1 trasferita concordemente con il sig. nell'abitazione sita Ascea (SA) Parte_2 alla via Cimarosa, 2. 5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di
[...]
, e . - per il mantenimento dei figli Per_1 Parte_3 Persona_2 minori, ed atteso che la Persona_1 Parte_3 Persona_2 collocazione fisica dei minori è equamente distribuita tra i coniugi su tutto l'arco della settimana, il sig. verserà alla sig.ra - entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese - la somma di 300,00 (€ 100,00 a figlio minore). Nulla è dovuto per il mantenimento della sig.ra - i sigg.ri e Parte_1 Parte_1
si pongono, rispettivamente a carico di ciascuno il 50 % delle spese Parte_2 straordinarie come di seguito individuate: - 1.Spese sanitarie (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) le visite specialistiche prescritte dal medico curante di effettuarsi presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e costo per i medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- 2.Spese Sanitarie (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure dentali, ortodontiche ed oculistiche;
b) trattamenti sanitari ed interventi chirurgici presso privati;
- 3.Spese scolastiche (da documentare)
e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici ed università pubbliche;
b) libri di testo;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- 4.Spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati ed università private;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
i sigg.ri coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; Porre a carico di
[...]
, l'obbligo di contribuire al mantenimento di . , Parte_2 Persona_1 [...]
ed , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Parte_3 Persona_2 di ciascuno di essi. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere la relativa reciproca domanda di contribuzione…”.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronunzia alle condizioni concordate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Ascea (SA) tra i sigg.ri e Parte_1
l'8.10.2011, e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Ascea Parte_2
(SA), alla Parte II, nr. 24 -Serie A- Ufficio 1 dell'anno 2011;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascea (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; 3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso, in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni