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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO QUARTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott. IA TA Presidente dott. Giulio Corsini Giudice dott.ssa RI UP Giudice rel. est sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2025, nel giudizio di omologazione della proposta di concordato preventivo portante il n. P.U. 217/2024 presentata da
“ (C.F. e P. IVA ), con sede a Palermo, Via Nicolò Gallo n. 3, Parte_1 P.IVA_1
iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al n. REA PA-173145, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore NG. , nato a Controparte_1
Bagheria (PA) il 2 agosto 1958 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
IA ( ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Email_1
TA TA n. 15, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII, depositato il 22 luglio 2024, ha Parte_1 presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo (oppure alternativamente ex art. 57 e ss. C.C.I.I. per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti), contenente richiesta di misure protettive, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione prescritta dalla legge.
La suddetta domanda è stata comunicata, ai sensi dell'art. 40, comma 3, CCII, da parte della Cancelleria al Registro delle Imprese, ove è stata iscritta ed è stata, altresì, trasmessa al pubblico ministero.
Con decreto depositato il 25 luglio 2024, il Tribunale – verificata la tempestività della domanda e la completezza della documentazione prodotta – ha fissato in giorni sessanta, decorrenti dalla data di deposito del ricorso, il termine perentorio per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione necessaria di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (o alternativamente, ex artt. 57 e ss. CCII), procedendo contestualmente alla nomina del Commissario giudiziale.
Con decreto ex art. 55, 3° comma, C.C.I.I., emesso in pari data, in accoglimento della richiesta formulata dalla società ricorrente ai sensi del precedente art. 54, 4° comma, è stata disposta la conferma delle misure protettive di cui all'art. 54, 2° comma, primo e secondo periodo (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
sospensione delle prescrizioni e mancata verificazione delle decadenze nei confronti della società debitrice;
non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice), per la durata di quattro mesi con decorrenza dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese, avvenuta il
25 luglio 2024;
Con decreto del 10 settembre 2025, il Giudice delegato ha autorizzato la – Parte_1 ai sensi degli artt. 95, commi 3 e 4 CCII e 94, comma 5, lettera d) del nuovo codice degli appalti - a partecipare alla gara indetta dall'IRSAP (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività
Produttive), avente ad oggetto l'accordo di programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali dell'area di Termini Imerese (ex art. 111 della L.R. 12/05/2010 n. 11) per la realizzazione di un sistema di fibre ottiche in detta area con annessa videosorveglianza - COD.
PA007 - CUP C61H13002380002 (trasmissione progetto implementazione dei dati sul Sistema
Informativo territoriale), gara conclusasi con l'aggiudicazione, in favore della Parte_1 dell'affidamento dell'incarico che avrà la durata di 24 mesi a far data dall'inizio delle attività, con previsione dell'importo finanziato (comprensivo di IVA) pari ad € 147.916,05 [vd. quanto dedotto dalla società proponente nella successiva nota depositata in data 20.11.2024].
Con decreto del 26 settembre 2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di proroga di ulteriori sessanta giorni dell'originario termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione necessaria di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (o alternativamente, ex artt. 57 e ss. CCIIc).
In data 20 novembre 2025 la società ricorrente ha tempestivamente depositato una prima proposta di concordato con il piano ex art. 78 CCII inclusivo della proposta ex art. 84 CCII con l'allegata documentazione e, segnatamente, la relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII redatta dall'ing. e la relazione ex art. 84, comma 5, CCII, allegando delibera Per_1 dell'amministratore unico ex art. 120 bis C.C.I.I. e, in data 5 dicembre 2024, ha provveduto a depositare la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII.
Con decreto del 13-16 dicembre 2024 sono state prorogate le misure protettive per ulteriori quattro mesi (con scadenza il 16 aprile 2025).
Successivamente, in data 31 dicembre 2024, la società proponente ha depositato - all'esito degli analitici rilievi formulati dal Commissario giudiziale nei pareri resi nelle date 21.11.2024 e 2.12.2024
e del conseguente provvedimento del Tribunale del 13.12.2024 – chiarimenti al piano concordatario e alla proposta ai creditori, il nuovo piano ex art. 78, CCII inclusivo della proposta ex art. 84, CCII, nonché della proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88, CCII, nonché la nuova Relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII predisposta dal dott. Per_2
(nominato dalla società proponente in sostituzione dell'ing. ), professionista
[...] Per_1 indipendente iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n.
922/A, nel Registro dei Revisori Legali al n. 101177, con D.M. del 15/11/1999, pubblicato sulla G.U.
n. 100 del 17/12/1999, nonché nell'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese ex art. 356
CCII al n.10131 del 18.05.2023 [cfr. all. 6 alla Relazione ex art. 47, comma 4, CCII del 31.12.2024].
La proposta di concordato, da qualificarsi come concordato in continuità aziendale diretta, prevedeva la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo alla società proponente e il soddisfacimento dei creditori mediante i flussi reddituali derivanti dalla gestione aziendale e, nell'ipotesi in cui i flussi di cassa previsti dal Piano non dovessero parzialmente realizzarsi per cause non preventivabili, era previsto l'utilizzo di un fondo rischi già presente nel bilancio della società pari ad € 116.517,33.
Il piano, inoltre, prevedeva, con riguardo ai debiti verso gli istituti di credito (dettagliatamente indicati alle pagine 20, 21 e 22 della proposta depositata il 19.11.2024, oltre che alle pagine 2, 3 e 4 della proposta rimodulata allegata alla Relazione ex art 47, comma 4, secondo cpv., CCII, depositata dalla società proponente il 31 dicembre 2024), attualmente tutti in regolare ammortamento, il mantenimento dei pagamenti secondo gli originari piani di ammortamento previsti contrattualmente.
In sintesi, la proposta contemplava l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori sia privilegiati che chirografari, sulla base di un piano di pagamenti della durata di 73 mesi e prevedeva, a partire dalla definitività del provvedimento di omologa, un pagamento medio mensile per i primi tredici mesi di € 4.000,00 e, per i successivi mesi, di € 6.000,00.
I creditori – ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera m), CCII – erano suddivisi in n. 8 classi, ad esclusione di quella formata dai crediti in prededuzione.
Con decreto del 17 gennaio 2025, è stata aperta la procedura di concordato in continuità stabilendo i termini per le operazioni di voto [tra il 7 aprile 2025 (data iniziale) e il 14 aprile 2025 ore 10,00 (data finale].
A seguito di istanza depositata in data 12 febbraio 2025 dall'avv. Cristina Bonomonte n.q. di
Commissario Giudiziale, con la quale quest'ultima ha chiesto al Tribunale di volere disporre “…un rinvio delle operazioni di voto, così da consentire alla società proponente di rielaborare la proposta ed il piano concordatario sulla base dei suggerimenti ricevuti, nonché allo scrivente commissario di predisporre una esauriente relazione ex art. 105 CCII”, con decreto del 14-17 febbraio 2025, è stato disposto il rinvio delle operazioni di voto dei creditori, stabilendo che le stesse avessero luogo tra il 26 maggio 2025
(data iniziale) e il 2 giugno 2025 (data finale).
Con decreto del 7-10 marzo 2025, il Tribunale ha autorizzato la società proponente, ai sensi dell'art. 100, comma I, CCII, al pagamento delle rate di finanziamento, eseguite successivamente al
25.07.2024 (data del decreto ex art. 44 CCII) e fino al 21.02.2025 (data di deposito della istanza di autorizzazione da parte della , relativamente ai seguenti contratti: Parte_1
1) Contratto di finanziamento con BNL stipulato in data 13.11.2023;
2) Contratto di finanziamento con BNL stipulato in data 14.01.2021;
3) Contratto di Finanziamento con la AGOS Ducato S.p.A. n. 70292725 del 31.5.2023.
Con decreto in pari data il Giudice delegato, provvedendo ai sensi dell'art. 94, comma II, CCII, ha autorizzato la al pagamento delle rate di finanziamento, con riferimento ai Parte_1 seguenti contratti:
Contratto di finanziamento con BNL stipulato in data 14.01.2021 n. 24819823, con scadenza mensile compresa tra il 14.02.2025 al 14.06.2025.
Contratto di finanziamento con BNL stipulato in data 13.11.2023 n. 32568832, in scadenza il
28.02.2025, il 31.03.2025 e 30.04.2025 e delle rate con scadenza il giorno 1.03.25, 1.04.25, 1.05.25 e
1.06.25.
Contratto di Finanziamento con la AGOS Ducato S.p.A. n. 70292725 del 31.5.2023.
Contratto di finanziamento stipulato il 29.12.2021 con SIMEST, le cui prossime rate andranno a scadere il 27 luglio 2025 ed il 27 gennaio 2026.
In data 4 aprile 2025 la Società ha depositato una nuova versione della proposta e del piano con la documentazione e l'attestazione del professionista modificate sulla scorta delle osservazioni e dei suggerimenti avanzati dal Commissario Giudiziale e, in data 10 aprile 2025, quest'ultimo ha depositato la Relazione ex art. 105 CCII.
Con decreto del 17 aprile 2025 il Tribunale ha prorogato di ulteriori quattro mesi le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII, in favore di “
[...]
, già oggetto di conferma con decreto del 25 luglio 2024, e nuovamente concesse, Parte_1 con decreto del 13-16 dicembre 2024. In data 7 maggio 2025, la Società ha depositato un'ulteriore proposta concordataria modificata
(cd. nuova proposta), in ordine alla quale il successivo 13 maggio 2025 il Commissario giudiziale ha depositato una relazione integrativa ai sensi dell'art. 105, ultimo comma, C.C.I.I. (rispetto alla quale si sono svolte le votazioni dei creditori), seguita dalla relazione finale ex art. 107 C.C.I.I., depositata il successivo 19 maggio 2025.
Con decreto del 26 maggio 2025, il Tribunale ha differito la data finale delle operazioni di voto dei creditori (già fissata per il 2 giugno 2025) al 6 giugno 2025 e, svoltesi dal 26 maggio al 6 giugno
2025 le operazioni di voto con modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata inviata alla pec della procedura, il Commissario giudiziale ha, infine, depositato il 9 giugno 2025 la relazione prevista dall'art. 110 C.C.I.I., dalla quale è emerso che la proposta di concordato non è stata approvata ai sensi dell'art. 109, 5° comma, C.C.I.I., in quanto hanno votato favorevolmente soltanto le classi 2, 5 bis e 9 bis (su undici classi ammesse al voto), a fronte dell'unanimità necessaria.
Con istanza depositata in data 11-16 giugno 2025, la società proponente ha chiesto che il
Tribunale - previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale – omologasse la proposta di concordato in continuità aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 112, 2° comma, C.C.I.I., facendo altresì applicazione delle previsioni di cui all'art. 88, 4° comma C.C.I.I.
Con decreto del 17 giugno 2025, il Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e del Commissario giudiziale per il giorno 11 luglio 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 48, 2° comma, C.C.I.I.
Con decreto del 2 luglio 2025, il Giudice delegato – a seguito di istanza depositata dalla società ricorrente in data 27 giugno 2025 – ha autorizzato quest'ultima ad impugnare la cartella di pagamento n. 29620250021429980000 di € 96.345,10, notificata alla dall' Parte_1 [...]
– prov. di Palermo in data 6 maggio 2025. Controparte_2
L' con memoria di costituzione del 30 giugno 2025, si è opposta Controparte_2 all'omologa della proposta, eccependo, in particolare: (i) che le cause della crisi esposte a sostegno della domanda di concordato preventivo sarebbero “prive di rilievo” e denuncerebbero la natura strumentale del ricorso a detta procedura da parte della società debitrice;
(ii) “un uso improprio dell'istituto” in quanto “finalizzato ad ottenere il blocco del pignoramento presso terzi avviato da ; CP_3
(iii) la mancanza dei presupposti per opporre in compensazione il credito IVA pari a € 91.086,76 (cfr. proposta di piano concordatario, Piano dei Pagamenti, pag. 20 e pag. 32), non essendo pervenuti alla
Direzione le dichiarazioni integrative per la frazione d'anno 2024, né la documentazione contabile obbligatoria, circostanza che “…non ha consentito di porre in essere le opportune verifiche in relazione al credito di cui sopra, né di quantificare il debito inerente alla frazione d'anno 2024, con la conseguenza che il consolidamento del credito erariale non è completo”. Il Commissario giudiziale, il 4 luglio 2025, ha deposito memoria ex art. 48 C.C.I.I., in cui ha espresso parere favorevole in ordine all'omologazione della proposta di concordato avanzata dalla in data 6 maggio 2025, “…a condizione che, nella sua esecuzione, venga ripristinato Parte_1 il corretto ordine di graduazione dei crediti, anticipando il pagamento dei crediti di cui alla classe n. 2 (crediti dei professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c.), rispetto a quelli della classe n. 6 dell'Amministrazione AR
(con privilegio mobiliare ex art. 9 D.Lgs. n. 123/98)” rilevando, inoltre, che non erano mutate le condizioni di fattibilità del piano.
Con memoria dell'11 agosto 2025 l ha ulteriormente eccepito, quale Controparte_2 motivo di opposizione, l'inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina del cram down di cui all'art. 88, comma 4, CCII, in ragione della asserita non riconducibilità alla categoria dei crediti erariali dei crediti inseriti nella classe 7 (che comprende le somme dovute all'Agente della
Riscossione a titolo di aggio ed oneri accessori), circostanza che comporterebbe il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta ai sensi della citata disposizione normativa;
si è dunque opposta all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi di cui si tratta, pur riconoscendo che la “proposta si presenta formalmente non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria…”.
Con provvedimento del 10 settembre 2025, il Giudice delegato – provvedendo sul ricorso cautelare ex 54, comma 2, ult. periodo, CCII depositato dalla società debitrice in data 14 agosto 2025
– ha sospeso l'esecutività dei ruoli e delle cartelle di pagamento analiticamente indicati nel citato provvedimento, nonché dei pignoramenti presso terzi ex art 72 bis e 48 bis DPR 602/1973, promossi da , disponendo, per l'effetto, che “l' Controparte_4 Controparte_5 autorizzi tutti i pagamenti nei riguardi di in deroga all'art. 48 bis del d.P.R.
[...] Parte_1
602/73, dalla data di scadenza delle misure protettive ordinarie sino al deposito del provvedimento definitorio del procedimento di omologa”.
*****
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare – come già dianzi evidenziato – che, a seguito del parere parzialmente negativo sulla fattibilità del piano concordatario espresso dal Commissario
Giudiziale nella sua relazione del 10 aprile 2025, la ha provveduto a presentare, Parte_1 in data 6 maggio 2025, una nuova proposta concordataria e il relativo piano, facoltà consentita in virtù di quanto disposto dall'art. 105, comma IV, CCII ai sensi del quale “…Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori”.
In sintesi, la nuova proposta concordataria, caratterizzata sempre dalla natura di continuità diretta ex art. 84, commi II, III e VI CCII, prevede il soddisfacimento di tutti i creditori nella misura del 100% tramite il pagamento in denaro in un arco temporale di sei anni e sei mesi (78 mesi), con previsione di un pagamento medio mensile per i primi sette mesi di un importo di € 4.000,00 e, nei successivi mesi, di un importo mensile di € 6.000,00, decorrenti dalla data della definitiva omologazione del concordato (assunta al mese di giugno 2025) e fino al mese di dicembre 2031. Le risorse da destinare al pagamento dei creditori saranno realizzate per la quasi totalità attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa.
Rispetto al piano depositato il 4 aprile 2025, le classi sono state quasi tutte oggetto di modifica e l'ammontare complessivo dei crediti inseriti in ciascuna classe è variato in considerazione sia della annotazione di ulteriori poste creditorie (in particolare della Amministrazione AR), aggiornate a seguito delle certificazioni rese al Commissario Giudiziale ed evidenziate con la relazione ex art. 105 CCII, che della inclusione - all'interno di alcune classi - di creditori prima appartenenti ad altre classi, al fine di prevedere classi in grado di esprimere dati omogenei.
Sono, inoltre, variate le classi: in particolare è stata inserita la classe “6 bis”, di derivazione della
“6” dei crediti contestati dell'Amministrazione AR, oggetto del contenzioso pendente dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria;
è stata abolita la classe n.”9” destinata con il piano del 3 aprile 2025 al credito certificato dall'INPS e la classe “10”, che includeva i crediti degli Istituti Bancari
e Finanziari oggetto delle Autorizzazioni ex artt. 94 comma 2 e 100 comma 2 CCII, e, per l'effetto, i creditori sono stati distribuiti nelle classi “9”, “9 bis” e “9 ter”, in dipendenza della natura e del grado del credito di ciascuno di essi [vd., nel dettaglio, le pagine 6, 7, 8, 9 e 10 della nuova proposta del 6 maggio 2025 con l'allegato piano (pagine da 14 a 19)]
Il pagamento sarà eseguito: a) con le somme a suo tempo pignorate ad istanza di che CP_3 verranno svincolate a seguito della omologazione del concordato;
b) con i flussi finanziari scaturenti dalla continuazione diretta dell'attività aziendale;
c) con il credito IVA da portare in compensazione;
d) in minima parte, attingendo al fondo spese depositato a seguito dell'apertura della procedura, per un attivo concordatario di € 1.189.803,82 a fronte di un attivo nello scenario liquidatorio stimato in € 1.050.401,67 (dal quale andranno dedotti i costi in prededuzione pari ad € 68.739,40 residuando la minore somma di € 981.662,27), per un passivo accertato pari a € 906.596,34 [vedi tabella analitica delle pagine 21, 22 e 23 della nuova proposta].
Nel dettaglio, richiamandosi in ogni sua parte il piano depositato il 6 maggio 2025, si osserva che, rispetto alla proposta originaria, a sostanziale modifica ed integrazione, sono state previste complessivamente 14 classi, compresa la classe “0” dei creditori in prededuzione e, segnatamente:
CLASSE 0: Crediti prededucibili, per un importo complessivo di € 68.443,50, inclusivo dell'imposta di registro stimata per la sentenza di omologazione, del compenso del Commissario
Giudiziale e del 75% dei compensi dei professionisti che assistono la Società in procedura.
Il piano prevede che il pagamento verrà eseguito con l'utilizzo di parte delle somme attualmente vincolate dal pignoramento presso terzi promosso dall' che verranno Controparte_2 svincolate al momento della omologa, per complessivi € 64.953,85 e, per la restante parte di € 3.489,65, attingendo da quanto versato a titolo di deposito come disposto dal Tribunale a seguito della apertura del procedimento unitario. Il pagamento di quanto dovuto al Commissario Giudiziale avverrà contestualmente alla omologa del piano mentre, ai restanti professionisti, nel termine di 180 giorni dall'omologa. Ai sensi dell'art. 109, comma quinto, CCII, i creditori appartenenti a questa classe non hanno diritto di voto.
CLASSE 1: Crediti dei dipendenti o collaboratori con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per un importo complessivo di € 21.230,59, che verrà pagato entro 30 giorni dalla omologazione, utilizzando la residua parte delle somme attualmente vincolate dal pignoramento presso terzi promosso dall' che verranno svincolate al momento della omologa del concordato. Ai Controparte_2 sensi dell'art. 109, comma quinto, CCII, anche i creditori appartenenti a questa classe non hanno diritto di voto.
CLASSE 2: Crediti dei professionisti con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (tra i quali sono compresi il 25% dei compensi dei professionisti che assistono la società nella procedura) per un importo complessivo di € 40.771,50, oltre interessi legali per € 473,62.
Rispetto al prospetto di cui al piano originario viene fatta una rettifica con riguardo al compenso spettante alla sig.ra Parte_2
Il piano prevede che il pagamento verrà eseguito integralmente nella percentuale del 100% mediante n. 8 pagamenti rateali a far data dal dicembre 2027 (rata n. 30) e fino al luglio 2028 (rata n.
37); le rate verranno pagate ogni mese in proporzione del credito, tramite un esborso, nella prima, di € 3.247,01; nelle successive sei, di € 6.000,00 e nell'ultima per il residuo di € 1.998,18.
Il commissario evidenzia che il piano posterga il pagamento dei crediti contenuti in questa classe rispetto a quelli di cui alla classe n. 6, i quali vantano un privilegio mobiliare ex art. 9 D.Lgs.
n. 123/98 (c.d. privilegio medio credito) che, ai sensi dell'art. 2777, ultimo comma, c.c. è sempre posposto al privilegio per spese di giustizia e ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis c.c.; ciò in spregio dell'art. 85, IV comma, CCII che dispone “fermo quanto previsto dall'art. 84 commi 5, 6 e 7, il trattamento previsto per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”.
I creditori appartenenti alla classe n. 2 sono ammessi al voto per l'intero credito, poiché è previsto un pagamento dilazionato oltre i 180 giorni, ai sensi dell'art. 109, comma quinto, CCII.
CLASSE 3: Crediti dell'Amministrazione AR ex art. 2752 c.c., per un importo complessivo di € 62.243,13 oltre interessi legali per € 1.033,41.
L'importo è maggiore rispetto a quello indicato nel piano originario, poiché esso è stato riconciliato sulla base delle precisazioni di credito inviate da inserendo la sanzione del 45% CP_3 calcolata sull'importo di € 20.937,00, ancora dovuto per l'istanza di definizione agevolata n.
200322/2023 e quella del 30% sulla liquidazione del modello SC/2024. Nel piano viene previsto che il pagamento verrà eseguito integralmente nella percentuale del 100% mediante n. 11 pagamenti rateali all'amministrazione finanziaria e ad in proporzione del credito, a decorrere Controparte_6 dal luglio 2028 (rata n. 37) e fino al maggio 2029 (rata n. 47), tramite un esborso, nella prima rata, di
€ 4.000,00, cui seguiranno n. 9 rate da € 6.000,00 ed un'ultima di € 5.274,72.
Ai sensi dell'art. 109, comma quinto, CCII, i creditori appartenenti a questa classe - benchè vantino un privilegio mobiliare - hanno diritto di voto poiché si prevede la soddisfazione oltre 180 giorni dalla omologazione del concordato.
CLASSE 4: Crediti per tributi del Comune di Palermo e Regione Sicilia, per un importo complessivo di € 2.552,98, oltre interessi legali per € 8,50.
Rispetto alla prima versione del piano le sanzioni e gli interessi riguardanti i tributi vantati dal
Comune di Palermo sono stati degradati in chirografo e collocati in apposita classe;
mentre è stato inserito il credito vantato dalla Regione Sicilia e di cui alla precisazione del credito di del CP_3
27.01.2025. Il piano prevede che il pagamento verrà eseguito integralmente nella percentuale del
100% mediante n. 2 pagamenti rateali in proporzione del credito rispettivamente alla rata n. 47
(maggio 2029) di € 725,28 e n. 48 (giugno 2029) di € 1.827,70.
Ai sensi dell'art. 109, comma quinto, CCII, i creditori appartenenti a questa classe - benchè vantino un privilegio mobiliare - hanno diritto di voto poiché si prevede la soddisfazione oltre 180 giorni dalla omologazione del concordato.
CLASSE 5: Crediti chirografari oltre le soglie di cui all'art. 85, III comma CCII (che hanno, quindi, superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a cinque milioni di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a dieci milioni di euro, e numero medio di dipendenti pari a cinquanta), per un importo complessivo di € 10.864,59, che verrà pagato con le rate da 48 a 74 (dal giugno 2029 all'agosto 2031).
CLASSE 5 BIS: Crediti chirografari entro le soglie di cui all'art. 85, III comma CCII, per un importo complessivo di € 148.100,97, che verrà pagato con le rate da 48 a 74 (dal giugno 2029 all'agosto 2031).
Anche in questa classe si rileva una differenza (in aumento) rispetto alla precedente formulazione del piano;
essa è dovuta all'inserimento del credito di per sanzioni e aggio delle CP_3 imposte degli Enti locali di cui alla classe n. 4.
Il pagamento verrà eseguito integralmente nella percentuale del 100% mediante n. 27 pagamenti rateali in proporzione del credito, con una prima rata (n. 48) del giugno 2029 di € 4.172,31, seguita da 25 rate di € 6.000,00 dal luglio 2029 (rata n. 49) e fino al luglio 2031 (rata n. 73) e un'ultima di €
4.793,44 nell'agosto 2031 (rata n. 74).
I creditori appartenenti ad entrambe le citate classi hanno diritto di voto.
CLASSE 6: Crediti privilegiati contestati dell'Amministrazione AR, per un importo complessivo di € 155.250,00, oltre interessi legali per € 7.503,04, che verrà pagato con le rate da 1 a 30 (dal luglio 2025 al dicembre 2027).
Si prevede il pagamento integrale nella percentuale del 100% mediante n. 30 rate, a decorrere dal luglio 2025 (rata n. 1) e fino al dicembre 2027 (rata n. 30), delle quali le prime sette di € 4.000,00,
n. 22 rate da € 6.000,00 ed un'ultima di € 2.753,00; la società proponente precisa, inoltre, che i pagamenti delle rate dalla n. 6 alla n. 21 verranno effettuati mediante compensazione con il credito
IVA ai sensi dell'art. 109, comma quinto, CCII e, sulla scorta dell'orientamento consolidato della
Suprema Corte, i creditori appartenenti a questa classe - benchè vantino un privilegio mobiliare ex art. 9 D. Lgs. 123/98 (cd. privilegio medio credito) - hanno diritto di voto limitatamente all'importo commisurato alla perdita patita per effetto della dilazione per la parte soddisfatta oltre 180 giorni dalla omologazione del concordato (C. civ., sez. I, 18.6.2020, n. 11882).
CLASSE 6 bis: Credito privilegiato dell'Amministrazione AR relativo a sanzioni e interessi sull'atto di accertamento, per complessivi € 96.345,10; non viene previsto il pagamento né
l'accantonamento ex art. 90 DPR 602/73.
La proponente non ne prevede il pagamento, riferendo che l'importo è stato oggetto di sgravio a seguito della Sentenza di primo grado, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere iscritto a ruolo. Nell'eventualità dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall CP_2
ritiene sia sufficiente il fondo di € 207.000,00 istituito ai sensi dell'art. 87, lett. i), CCII.
[...]
Trattandosi di somma oggetto di sgravio in virtù di Sentenza esecutiva, il creditore appartenente a questa classe non ha diritto al voto.
CLASSE 7: Crediti chirografari contestati per aggio ed oneri di per un importo CP_3 complessivo di € 346,44, che verrà pagato con le rate da 74 a 78 (dall'agosto 2031 al dicembre 2031).
Si tratta, nello specifico, di debiti a titolo di aggio e oneri di riscossione, facenti parte del contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado.
Il piano prevede che il pagamento verrà eseguito integralmente nella percentuale del 100% mediante n. 5 rate, a decorrere dall'agosto 2031 (rata n. 74) e fino al dicembre 2031 (rata n. 78), delle quali la prima di € 19,94, le successive tre di € 99,10 e un'ultima di € 29,20. I creditori appartenenti a questa classe hanno diritto di voto.
CLASSE 8: Crediti chirografari contestati in fase di accertamento, per un importo complessivo di € 20.629,03, che verrà pagato con le rate da 74 a 78 (dall'agosto 2031 al dicembre 2031).
Nel nuovo piano la proponente espone trattarsi di crediti che ritiene non dovuti;
riferisce, pertanto, di volere promuovere, successivamente alla omologa, le azioni di accertamento negativo e di ripetere gli importi eventualmente pagati in caso di accertata insussistenza o estinzione del credito.
Il pagamento verrà eseguito integralmente nella percentuale del 100% mediante n. 5 rate in proporzione del credito, a decorrere dall'agosto 2031 (rata n. 74) e fino al dicembre 2031 (rata n. 78), delle quali la prima di € 1.187,07, le successive tre di € 5.900,89 e l'ultima di € 1.739,29.
I creditori appartenenti alla classe hanno diritto di voto.
CLASSE 9: Crediti privilegiati da finanziamenti di cui all'art. 100, II comma CCII, per un importo complessivo di € 66.426,63, che verrà pagato secondo le scadenze originarie previste contrattualmente.
La classeprevede il credito vantato da istituti bancari di natura privilegiata ipotecaria di cui all'art. 100, II comma CCII (nello specifico si tratta del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di Casteldaccia, Via Cavour n. 12/b), non classato nel precedente piano.
I creditori appartenenti alla classe hanno diritto di voto.
CLASSE 9 bis: Crediti da finanziamenti assistiti da garanzie di terzi (MCC e NG. CP_1
), per un importo complessivo di € 49.583,47, per i quali è stata concessa l'autorizzazione al
[...] pagamento delle rate ante omologa ai sensi degli artt. 94, II comma e 100, I comma CCII.
I creditori appartenenti alla classe hanno diritto di voto.
CLASSE 9 ter: Crediti da finanziamenti chirografari, per un importo complessivo di € 44.044,04, per i quali è stata concessa l'autorizzazione al pagamento delle rate ante omologa ai sensi degli artt.
94, II comma e 100, I comma CCII.
I creditori appartenenti alla classe hanno diritto di voto.
*****
Passando all'esame delle osservazioni pervenute al Commissario Giudiziale nel termine di dieci giorni dall'inizio delle operazioni di voto risulta, dalla Relazione ex art. 107 CCII del 19.5.2025, che il Comune di Palermo abbia lamentato - preliminarmente - di non aver ricevuto il piano concordatario e precisato, successivamente, la sussistenza di ulteriori debiti relativamente ai quali ha allegato gli avvisi di accertamento notificati.
Il Commissario, con riguardo al mancato invio del piano, ha chiarito che nell'elenco dei creditori depositato a corredo del piano originario il Comune di Palermo non era stato inserito;
l'inserimento
è avvenuto soltanto nell'elenco aggiornato allegato al (nuovo) piano del 6 maggio 2025.
Con riguardo, invece, agli ulteriori debiti evidenziati ha riferito che l'ammontare dell'ulteriore debito, per differenza dell'imposta non pagata per TARI 2020 (€ 200,12) e TARI 2021 (€ 163,15), ammonta a complessivi € 363,27 e che ha inserito nella classe n. 4 “crediti vantati dagli Enti Locali” il relativo importo.
Risulta, inoltre, che con PEC del 16.05.2025 l'Avv. Francesca Tambasco nell'interesse della creditrice abbia chiesto la rettifica del proprio credito, aggiungendo alla sorte capitale Parte_3 anche gli interessi moratori, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio, in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 5.787,34, che è stato notificato alla il successivo 7 novembre;
Parte_1 Il Commissario, le cui argomentazioni sono condivise dal Collegio, ha ritenuto non opponibile alla procedura concordataria il citato decreto ingiuntivo in quanto emesso successivamente alla presentazione della domanda, confermando, per l'effetto, ai fini del voto, l'ammontare del credito già indicato nella relazione del 12.05.2025, in virtù della cd. cristallizzazione della massa passiva ai sensi degli artt. 145 e da 153 a 162 CCII, richiamati dall'art. 96 CCII.
*****
Ciò posto, il Commissario Giudiziale, nella Relazione integrativa ex artt. 105, IV e V comma e
107, II comma CCII depositata il 12 maggio 2025 ha evidenziato che, benchè parte dei rilievi sollevati nella Relazione ex art. 105 del 10 aprile 2025 siano stati superati dalla proponente nella nuova formulazione del piano e della proposta depositati il 6 maggio 2025, permangono i seguenti profili di criticità: (i) non risulta che sia stata inviata all' la proposta di transazione CP_2 CP_2 fiscale, come modificata nel nuovo piano del 6.05.2025 (così come quella di cui al precedente piano) Cont né, come dichiarato dall' nell'ultima certificazione, che siano state trasmesse le dichiarazioni integrative per il periodo relativo alla quota d'anno 2024 fino a deposito del ricorso;
(ii) c'è un errore nell'ordine di pagamento previsto nel piano, atteso che viene postergato il pagamento dei creditori ex art. 2751 bis n. 2 c.c. di cui alla classe n. 2, rispetto a quelli di cui alla classe n. 6, i quali vantano un privilegio mobiliare ex art. 9 D.Lgs. n. 123/98 (c.d. privilegio medio credito) che, ai sensi dell'art. 2777, ultimo comma, c.c. è sempre posposto al privilegio per spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis c.c., evidenziando, altresì, che, al momento del pagamento, le somme dovranno essere maggiorate degli oneri fiscali, se dovuti, nella misura di legge;
(iii) non è stata prevista una classe per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
(iv) non è stata prevista una classe per il Cont finanziamento con ammortamento dal gennaio 2030, il cui l'ammortamento partirà soltanto dal mese di gennaio 2030 (finanziamento non menzionato nella precedente versione di piano); (v) è emerso un pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
Ad avviso del Collegio i summenzionati profili di criticità risultano superati per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al rilievo sub. i), a seguito del deposito del piano con le modifiche apportate ai sensi dell'art. 105, co. 4 CCII, la società proponente, il 9.5.2025, ha provveduto ad inviare alla
[...]
, alla , all'INPS e all'INAIL, la proposta ex art. 88, CP_2 Controparte_4 comma 3 CCII, corredata degli allegati al piano e delle dichiarazioni integrative di cui all'art. 88, comma 5 CCII [cfr. nota di deposito della società ricorrente del 9 maggio 2025, in atti].
In merito al rilievo sub ii), la società ricorrente ha rilevato che, in applicazione della regola priorità relativa, nel caso di specie, “…non si configura una violazione delle legittime cause di prelazione, essendo sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”, evidenziando che, per entrambe le classi (la n. 2 e la n. 6), il piano prevede l'integrale soddisfazione, differenziandosi le stesse esclusivamente nella tempistica dei relativi pagamenti.
Cionondimeno, ha provveduto a depositare una tabella di flussi di pagamento alternativa rispetto a quella depositata il 6 maggio, modificata esclusivamente in relazione alle citate classi, nella quale il pagamento dei professionisti di cui alla “classe n. 2” (adesso previsto dalla rata n. 1 alla rata n. 10) è stato anticipato rispetto a quello della di cui alla “classe n. 6”, che verrà Controparte_2 pagato di conseguenza dalla rata n. 10 alla rata n. 37 [cfr. all. alle Osservazioni alla relazione del Commissario
Giudiziale ex art. 107 co. 4 CCII, del 16.5.2025], confermando che “…in caso di omologa nell'esecuzione del concordato verrà ripristinato il corretto ordine di graduazione dei crediti, anticipando il pagamento dei crediti di cui alla classe n. 2 (crediti dei professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c.), rispetto a quelli della classe n. 6 dell'Amministrazione AR (con privilegio mobiliare ex art. 9 D.Lgs. n. 123/98)” [cfr. pagina 6 della memoria ex art. 48, comma II, CCII depositata il 9 luglio 2025].
Quanto al rilievo sub iii) - mancata previsione di una classe per i “creditori titolari di garanzie prestate da terzi - la società ricorrente ha rilevato che “nel Piano e nella Proposta depositata il 6 maggio
2025 sono state inserite le classi nn. 9 e 9 bis, rispettivamente destinate ai creditori titoli di crediti assistiti la prima (n. 9) da ipoteca, la seconda (9-bis) che compendia i crediti vantati da istituti bancari assistiti da garanzie di terzi. Tali classi sono state aggiunte proprio al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 85, co 5,
CCII…”. Tanto basta, ad avviso del Tribunale, per ritenere superato il citato rilievo.
Quanto al rilievo sub iv) – mancata previsione di una classe per il finanziamento FAR con ammortamento dal gennaio 2030, la società ricorrente ha precisato che i finanziamenti oggetto di classamento sono stati solo quelli oggetto di autorizzazione ex art. 100 e 94 CCII, mentre, per quanto attiene al finanziamento in oggetto, l'importo di € 2.598,91 che sarà dovuto mensilmente a partire dal mese di gennaio 2030 per tutto il periodo coincidente con la durata del piano (sino a dicembre
2031), risulta assolutamente compatibile con le previsioni del fabbisogno finanziario relativo a quelle date, ritenendo possibile il pagamento di tale posta debitoria, allo stato non scaduta, con risorse correnti a far data, come detto dal 2030.
Quanto, infine, al rilievo sub v) - pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, eseguito dopo la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese - il
Commissario Giudiziale ha evidenziato che, “dall'esame della tabella che mette a raffronto il passivo concordatario al 22.07.2024 (data di presentazione della domanda), al 31.12.2024 ed al 31.03.2025, emerge un discostamento in diminuzione del debito nei confronti della che, nella situazione Controparte_8 patrimoniale al 22.07.2024, risulta di € 42.700,00, mentre nelle situazioni patrimoniali successive viene ridotto ad € 21.350,00”.
La società proponente, nel nuovo ricorso depositato il 6 maggio u.s., ha chiarito che ciò è dovuto all'avvenuto incasso, da parte della creditrice, in data 11 novembre 2024, di un assegno di € 21.350,00 emesso anteriormente alla presentazione del piano, in pagamento della fattura n. 41 dell'11.07.2024; incasso avvenuto malgrado la diffida in tal senso inoltrata con la lettera di circolarizzazione del
5.11.2024.
Ritiene il Tribunale che il suddetto pagamento, per le modalità concrete con le quali è stato effettuato, non concretizzi un atto in frode alle ragioni dei creditori e, comunque, non sia tale, per entità rispetto all'intero debito, da pregiudicare le possibilità di adempimento della proposta [vd., in tal senso, Cass. 11/04/2016, n. 7066; Cass. 19/02/2016, n. 3324, citata da Commissario Giudiziale nel parere del 4 luglio
2025].
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Ciò posto, può passarsi all'esame dell'istanza di omologazione della proposta di concordato e dell'opposizione.
Il quinto comma dell'art. 109 C.C.I.I. prevede che “il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”.
Nel caso di specie, l'unanimità non è stata raggiunta, avendo votato favorevolmente solo 3 classi
(classi 2, 5 bis e 9 bis) delle 11 ammesse al voto (classi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9 ter).
Soccorre dunque l'art. 112, 2° comma, C.C.I.I. - richiamato per il caso di non approvazione - dall'art. 109, 5° comma, C.C.I.I., secondo cui, in caso di dissenso di una o più classi, il Tribunale, su richiesta del debitore, può omologare il concordato, se ricorrono le condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo 112, dalla lettera a) alla lettera f), oltre a congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d) del secondo comma.
Condizioni di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 112, 1° comma l, C.C.I.I.
Va, anzitutto, verificata la “regolarità della procedura” (lett. a).
Dalla dettagliata esposizione contenuta nella parte narrativa emerge come siano state rispettate tutte le norme procedurali rilevanti e gli adempimenti formali previsti dalla legge.
A tal riguardo, tra l'altro, devono riaffermarsi:
- la competenza territoriale di questo ufficio giudiziario ex artt. 27 e 28 C.C.I.I., posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal
Registro delle Imprese – si trova a Palermo da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
- l'osservanza della previsione di cui all'art. 120-bis, comma 1, C.C.I.I. in tema di approvazione e sottoscrizione della domanda;
- la documentata sussistenza sia del presupposto soggettivo per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sia di uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I.;
- nonché l'allegazione, unitamente alla proposta concordataria, di tutta la documentazione richiesta dalla legge, avuto particolare riguardo alla relazione di un professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 44, 1° comma, lett.
a), e dell'art. 87, 3° comma, C.C.I.I., e inoltre, la relazione di attestazione a firma del medesimo professionista indipendente, a mente dell'art. 84, 5° comma, C.C.I.I., con riferimento al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali;
infine,
l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, avente ad oggetto la sussistenza di un trattamento non deteriore, vertendosi nell'ambito di concordato in continuità aziendale.
Il contenuto del piano, inoltre, risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, 1° e 2° comma, C.C.I.I. e, in particolare, sono state esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, contenendo altresì
l'illustrazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
Il debitore ha inoltre adempiuto al versamento tempestivo del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex art. 47 comma 1 lett. d), come relazionato dal commissario giudiziale.
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Quanto all'esito della votazione [lett. b) dell'art. 112, 1° comma, C.C.I.I.], va dato atto che le votazioni si sono regolarmente svolte e che il concordato non è stato approvato giacché l'unanimità non è stata raggiunta, avendo votato favorevolmente, come detto, solo 3 classi delle 11 ammesse al voto.
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In ordine alla ammissibilità della proposta [lett. c) dell'art. 112, 1° comma, C.C.I.I.], deve confermarsi il preventivo vaglio di ammissibilità deliberato dal Tribunale in sede di emissione del decreto di cui all'art. 47 C.C.I.I., alla luce del dettagliato contenuto della proposta e del piano, e tenuto conto di quanto già precedentemente illustrato in sede di esame della regolarità della procedura.
******
Quanto alla valutazione del Tribunale in ordine alla corretta formazione delle classi [lett. d) dell'art. 112, 1° comma, C.C.I.I.], si osserva che la stessa attiene non al merito delle scelte del debitore nel configurare una determinata classe, ma al rispetto dei principi che sovraintendono al classamento dei creditori, relativi all'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici (art. 2, lett. r, C.C.I.I.).
L'omogeneità della posizione giuridica, infatti, “riguarda la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza
o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo” (Cass. Ord. n. 9378/2018).
Di contro, “l'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell' entità del credito rispetto all' indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell' eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione”.
Viene altresì in rilievo la norma dettata dall'art. 85, 2° comma, C.C.I.I., che dispone che “la suddivisione in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento”; nonché il 3° comma della medesima disposizione a tenore del quale
“nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria” e che
“i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione, perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109 comma 5, sono suddivisi in classi”.
Sulla base di quanto precede, il Tribunale ritiene che la suddivisione in classi risulti correttamente operata per posizioni giuridiche e interessi economici omogenei.
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Risulta, altresì, rispettata la condizione, prevista dalla lett. e) dell'art, 112, 1° comma, C.C.I.I., della parità di trattamento all'interno di ciascuna classe, considerato che l'intero ceto creditorio viene soddisfatto in misura integrale, ancorché con tempi differenti e che all'interno della medesima classe viene utilizzato il criterio della proporzionalità di pagamento nel tempo in favore di tutti i creditori ivi inseriti.
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L'art. 112, 1° comma, lett. f), C.C.I.I., per l'ipotesi del concordato in continuità aziendale prevede tra l'altro che il Tribunale debba verificare che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”.
La formulazione in negativo della disposizione normativa rende evidente che oggetto dell'esame non è l'accertamento dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa, impedendo dunque il verificarsi dell'insolvenza o consentendo il suo superamento.
Deve pertanto sussistere un grado minimo, ma apprezzabile, di plausibilità del piano proposto e attestato, che sia coerente e astrattamente idoneo alla finalità di risanamento tipica di questo specifico strumento concorsuale.
Richiamati i menzionati profili di novità del piano depositato da ultimo il 6 maggio 2025, sottoposto al voto dei creditori, il Commissario Giudiziale ha osservato che “il piano, per l'attuazione del quale non sono stati necessari nuovi finanziamenti, è ragionevolmente idoneo ad impedire o superare
l'insolvenza” e, con riguardo alla fattibilità, premesso che “trattandosi di concordato in continuità aziendale diretta, questa trova fondamento sostanzialmente nell'esame dei flussi di cassa previsionali che devono assicurare la possibilità - per la proponente - di adempiere regolarmente, e per tutto il periodo previsto, alle obbligazioni assunte…” ha richiamato la relazione del CT della procedura, Dott.
[...]
, che ha concluso per una sostanziale fattibilità del piano “con le cautele sottese ad ogni Per_3 giudizio di carattere prognostico, soprattutto in materia di flussi da continuità aziendale”.
*****
Come già premesso, in caso di dissenso di anche una delle classi, la proposta di concordato preventivo in continuità può essere omologata ove sussistano anche le condizioni previste dall'art. 112 C.C.I.I., 2° comma, lettere a), b), c), d).
In particolare, occorre congiuntamente che:
"a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito"
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta
è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".
Ora, quanto al requisito di cui alla lettera a), occorre premettere che, ai sensi dell'art. 87, comma
I, lettera c) CCII il valore di liquidazione è definito come “corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.
Il Collegio ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale il quale ha ribadito, nel parere reso in data 4 luglio 2025, che “deve escludersi che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, tutti i creditori concordatari verrebbero pagati integralmente… e con riguardo alla tempistica, si esclude che nel caso di apertura della procedura maggiore i creditori verrebbero soddisfatti in tempi più brevi rispetto a quanto previsto nel piano concordatario”, e ha concluso rilevando che “una corretta definizione concordataria sarebbe indubbiamente preferibile all'ipotesi liquidatoria”.
E infatti, nel caso di specie, l'attivo liquidabile in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale consiste nel bene immobile dove la società svolge la sua attività; negli impianti e macchinari ivi rinvenuti e nei beni mobili registrati, prudenzialmente valutati in €
392.048,00.
Ai beni strumentali di cui sopra devono poi aggiungersi i crediti, anche nei confronti dell'Erario, indicati in complessivi € 695.422,00, nonché le somme oggetto di pignoramento presso terzi, che - in caso di liquidazione giudiziale - verrebbero svincolate in favore del curatore, per € 86.144,00.
Deduce il Commissario Giudiziale, con argomentazioni che il Collegio ritiene di condividere, che "In considerazione dell'oggetto dell'attività esercitata da si è ritenuto, invece, che il Parte_1 compendio aziendale non assuma un rilevante valore economico, e ciò in conseguenza di una verosimile natura
“personale” dei rapporti intrattenuti con i c.d. partners “.
Inoltre, da quanto dichiarato dalla società proponente risulta che non vi siano azioni risarcitorie e/o recuperatorie da esperire, così come non sembrano esserci i presupposti per l'esercizio di un'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'attivo liquidabile ammonta, quindi, ad € 1.173.614,00, valore che andrà rideterminato a seguito dell'abbattimento dei valori di attivo, ivi compresi i crediti, del 20/25%, alla luce delle condivisibili considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale nel parere del 4 luglio 2025.
Quanto al passivo concordatario, quest'ultimo è stato quantificato in € 906.496,00 al quale, però, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dovranno aggiungersi le spese di procedura che - soltanto con riferimento al compenso spettante al curatore - ammontano ad oltre € 50.000,00, oltre che le passività scaturenti dalla cessazione dei rapporti di lavori dipendente, con conseguente maturazione del TFR, nonché del TFM dell'amministratore.
Infine, il mancato pagamento delle rate dei contratti di finanziamento, conseguenti alla risoluzione dei rapporti, farebbe sì che i relativi ratei a scadere, garantiti da MCC, assumano la qualità di crediti privilegiati ex art. 2777 c.c., con conseguente pregiudizio degli altri creditori.
Quanto alla condizione di cui alla lettera b), si osserva che il valore eccedente quello di liquidazione garantisce alle classi dissenzienti un trattamento analogo a quello delle classi di pari grado e superiore a quello riservato alle classi di grado inferiore.
Nello specifico, tenuto conto che non sono previsti apporti esterni, il valore eccedente quello di liquidazione è rappresentato dai “flussi di cassa operativi come da bilanci previsionali 78 mesi”, quantificati in oltre un milione di euro e rideterminati in difetto dal CT della procedura in circa €
946.000 che, in considerazione della previsione di pagamento integrale in favore di tutti i creditori, saranno distribuiti in conformità al disposto dell'art. 112, secondo comma, lettera b) CCII. Viene, altresì, rispettato anche il requisito di cui all'art. 84 settimo comma CCII, atteso che i crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. verranno soddisfatti integralmente nel termine di 30 giorni dalla omologa e, quindi, nell'assoluto rispetto delle cause legittime di prelazione.
Quanto alla condizione di cui alla lettera c), è possibile affermare che nessun creditore avrà una soddisfazione superiore a quella del proprio credito.
Infine, quanto alla condizione di cui alla lettera d) del 2° comma dell'art. 112 C.C.I.I., che integra l'ipotesi di c.d. omologa trasversale (c.d. cross class cram down) occorrono ulteriori considerazioni passaggio tenuto conto che, come già evidenziato, la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi,
Infatti, al fine di conseguire la maggioranza delle classi, di cui una privilegiata, la società proponente ha chiesto l'omologa applicando in maniera congiunta sia l'istituto di cui all'art. 88, comma 2 -bis, CCII, sia quello previsto dall'art. 112, comma 2, CCII come novellati a seguito delle modifiche apportate all'art. 88 dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 136/2024.
Il 4° comma dell'art. 88, stabilisce che "Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d)".
Ebbene, è possibile affermare che ricorrono entrambe le condizioni previste dalla disposizione indicata tenuto conto che, qualora l (il cui credito è inserito nelle classi numeri Controparte_2
3, 6 e 7) avesse votato favorevolmente alla proposta, si sarebbe raggiunta la maggioranza necessaria, giacché si sarebbe ottenuta l'approvazione in sei classi su undici ammesse al voto.
Quanto al trattamento "non deteriore", per di più neppure oggetto di rilievi dalla parte interessata, il Commissario Giudiziale ha escluso - per un verso - che, nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, tutti i creditori concordatari possano essere pagati integralmente e - per altro verso - quanto alla tempistica dei pagamenti - che, nel caso di apertura della procedura maggiore, i creditori possano essere soddisfatti in tempi più brevi rispetto a quanto previsto nel piano concordatario (vd., nel dettaglio, quanto esposto dal Commissario Giudiziale alle pagg. 13 e 14 del parere del 4.7.2025).
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A questo punto, devono esaminarsi le contestazioni sollevate dall' con le CP_2 CP_2 memorie del 30 giugno 2025 e dell'11 agosto 2025. Con la memoria di costituzione del 30 giugno 2025, l - lungi dal contestare Controparte_2 la ricorrenza della condizione di cui all'art. 88, 4° comma, C.C.I.I. e cioè la sussistenza di un soddisfacimento "non deteriore" rispetto all'alternativa liquidatoria, si è opposta all'omologa della proposta, eccependo, in particolare: (i) che le cause della crisi esposte a sostegno della domanda di concordato sarebbero “prive di rilievo” e denuncerebbero la natura strumentale del ricorso alla procedura di concordato preventivo da parte della società debitrice;
(ii) “un uso improprio dell'istituto” in quanto “finalizzato ad ottenere il blocco del pignoramento presso terzi avviato da ; CP_3
(iii) la mancanza dei presupposti per opporre in compensazione il credito IVA pari a € 91.086,76 (cfr. proposta di piano concordatario, Piano dei Pagamenti, pag. 20 e pag. 32), non essendo pervenuti alla
Direzione le dichiarazioni integrative per la frazione d'anno 2024, né la documentazione contabile obbligatoria, circostanza che “…non ha consentito di porre in essere le opportune verifiche in relazione al credito di cui sopra, né di quantificare il debito inerente alla frazione d'anno 2024, con la conseguenza che il consolidamento del credito erariale non è completo”.
Tali profili, dunque, a rigore esulanti dal perimetro valutativo rimesso dal legislatore a tale tipologia di creditori, sono comunque scrutinabili dal Tribunale giacché rientrano nell'ambito e nei limiti più generali delle verifiche rimesse ex officio al giudizio di omologazione.
Il Tribunale ritiene infondate le prime due censure tenuto conto che la società proponente ha legittimamente fatto ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza documentando, all'uopo, la natura temporanea della crisi, dovuta in particolare alla crisi di liquidità conseguente al blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni presso le quali la
Società stessa aveva prestato e prestava i propri servizi, a causa della iniziativa di blocco dei CP_3 pagamenti che si era esteso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni in corso, a causa del generale obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Amministrazione AR su tutti i pagamenti della P.A., non mancando di evidenziare che “…le pubbliche amministrazioni rappresentavano la quasi totalità dei clienti della Società, con la conseguenza che il blocco dei flussi in entrata aveva causato una seria crisi di liquidità che soltanto l'accesso alla procedura unitaria avrebbe potuto risolvere, garantendo così il pagamento di tutti i creditori (e non soltanto della come preteso) nel Controparte_2 rispetto delle cause di prelazione di ciascuno di essi”.
Con riguardo alla terza censura, è sufficiente affermare, come dedotto e documentato dalla società ricorrente, che a seguito del deposito del nuovo piano del 6.5.2025, il 9.5.2025 quest'ultima ha provveduto ad inviare alla ed all'Agente della Riscossione, oltre che Controparte_2 all'INPS ed all'INAIL, la proposta ex art. 88 co. 3 CCII, corredata degli allegati al piano e delle dichiarazioni integrative di cui all'art. 88 comma 5 CCII, successivamente depositata nel fascicolo telematico del procedimento in data 11 maggio, circostanza che conferma la sussistenza del credito
IVA e la conseguente legittimità del suo utilizzo in pagamento delle rate previste dal piano. Infine, destituita di fondamento è l'eccezione sollevata dall con la Controparte_2 memoria dell'11 agosto 2025, riguardante l'inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina del cram down di cui all'art. 88, comma 4, CCII, in ragione della asserita non riconducibilità alla categoria dei crediti erariali dei crediti inseriti nella classe 7 (che comprende le somme dovute all'Agente della
Riscossione a titolo di aggio ed oneri accessori), circostanza che comporterebbe il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta ai sensi della citata disposizione normativa.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che alcuna differenziazione in tal senso emerge dal tenore letterale dell'art. 88, comma IV, CCII che indica genericamente l'amministrazione finanziaria, senza alcun riferimento alla natura del credito;
d'altra parte, è definita dalla legge ente strumentale CP_3 dell , come correttamente evidenziato dalla difesa della società proponente nel Controparte_2 verbale di udienza del 12 settembre 2025, ciò che finisce per attrarre le somme dovute all'Agente della Riscossione a titolo di aggio ed oneri accessori nel novero della categoria, da intendersi in senso lato, dei crediti “erariali”.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ritiene pertanto che le contestazioni sollevate siano infondate e che l'opposizione debba conseguentemente essere respinta.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, ricorrono pertanto tutti i presupposti di cui agli art. 88, 4° comma e 112, 1° e 2° comma, C.C.I.I., dovendosi dunque procedere alla omologa della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale presentata da in data Parte_1
6 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, visti gli artt. 9, 48, 88, 112, 1° e 2° comma, 113 e 118, C.C.I.I. così dispone:
RIGETTA
l'opposizione proposta da;
Controparte_2
OMOLOGA
La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, depositata da “
[...]
(C.F. e P. IVA , con sede a Palermo, Via Nicolò Gallo n. 3, iscritta al Parte_1 P.IVA_1
Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al n. REA PA-173145, in persona dell'Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore NG. , nato a [...] il 2 agosto Controparte_1
1958 (C.F. ), C.F._1
RISERVA
a) la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte del
Commissario Giudiziale di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi;
DISPONE
b) che la Società consegni al Commissario Giudiziale, con cadenza trimestrale, un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano concordatario;
c) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario, nonché di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
d) dispone che il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 119 C.C.I.I. qualora il Commissario non proceda direttamente;
e) dispone che la società provveda ai riparti parziali secondo le modalità e i tempi stabiliti nel piano concordatario, previo parere del comitato dei creditori e del Commissario Giudiziale e preventiva comunicazione al giudice delegato;
f) dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate, a cura del legale rappresentante, in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;
g) dispone che il Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice delegato e al comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
per tali fini il Commissario Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali e rediga ogni sei mesi, successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, CCII un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, CCII
e lo trasmetta ai creditori;
h) riserva al G.D. il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
Si dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 48 comma 5 C.C.I.I., notificata,
a cura del Cancelleria, alla società ricorrente e al Pubblico Ministero e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, nonché comunicata al Commissario
Giudiziale, che curerà la comunicazione ai creditori.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
RI UP IA TA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice rel. dott.ssa RI UP e dal Presidente dott. IA TA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.