Articolo 100 del Codice del Terzo settore
Articolo 99Articolo 101
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3 agosto 2017
Art. 100. Clausola di salvaguardia per le Province autonome 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall' articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonche' le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
Note all' art. 100:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
- Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 , si veda nelle note all'art. 82.
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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