Articolo 55 del Codice civile
Articolo 54Articolo 56
Versione
19 aprile 1942
Art. 55.

(Immissione di altri nel possesso temporaneo).

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo' escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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