Articolo 153 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 152Articolo 154
Versione
4 maggio 1973
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Versione
1 settembre 1999
Art. 153.
Interesse sui libretti postali di risparmio

Sulle somme depositate e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse puo' essere modificato anche durante il corso dell'anno.
Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione.
((29a)) --------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Entrata in vigore il 1 settembre 1999
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