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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/10/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa
Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2023 promossa dal:
dott. (C.F. , rappresentato e difeso dagli AR C.F._1
Avv.Ti Renato Ricci e Maria Novella Priori ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE contro
Avv. Ugo Della Monica (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo ed C.F._2 elettivamente domiciliato come in atti,
RESISTENTE-OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c..
*****
CONCLUSIONI
La parte opponente concludeva come da note scritte depositate il 16.06.2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 22.12.2023, ritualmente notificato, il dott.
[...] proponeva opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi AR intrapreso dall'Avv. Ugo Della Monaca, quale cessionario del credito ammontante ad € 5.211,1,3 vantato da nei confronti dell'odierno opponente, chiedendo: Controparte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 480, 3° c. c.p.c., che l'elezione di domicilio dichiarata dall'intimante presso il proprio studio professionale in
Cava De' Tirreni è stata effettuata in modo “anomalo” in quanto priva di qualsivoglia collegamento con il luogo di residenza del debitore e con quello della futura possibile esecuzione
(posto che il non dispone di alcun bene ubicato nel territorio di Cava de' Tirreni) e che Pt_1 pertanto, l'elezione di domicilio compiuta dall'asserito creditore nell'atto di pignoramento presso terzi non dovrà essere ritenuta vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere della presente opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c., che deve essere invece individuato con riferimento al luogo in cui sono rinvenibili beni staggibili del debitore, e cioè nel territorio di Francavilla al Mare (CH), rientrante ex lege nel mandamento del Tribunale di Chieti. NEL MERITO 1) accertata la nullità e/o l'inefficacia nei confronti delsig.
a) dell'atto di cessione del credito redatto in data 24.05.2023 tra AR la sig.ra ed il proprio patrocinatore avv. Ugo Della Monica, e Parte_2 notificata all'opponente in data 30.05.2023, avente ad oggetto le somme costituite dalle spese di lite di cui alla sentenza del Tribunale Penale di Pescara n. 2632/2022, b) del successivo atto di precetto del 7.06.2023, notificato il successivo 8.06.2023, sulla scorta dell'atto di cessione del credito di cui al punto a) che precede, 2) dichiarare quindi non dovute al predetto avv. Ugo Della
Monica le somme richieste con l'atto di precetto di cui al punto b) che precede e, per l'effetto 3) dichiarare l'inesistenza del diritto dell'avv. Ugo Della Monica di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. sulla scorta dell'atto di AR pignoramento quivi opposto;
4) accertata altresì la temerarietà dell'azione intentata con l'atto di precetto che qui si oppone, condannare l'avv. Ugo Della Monica al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa dall'On.le giudicante. Con vittoria dispese e compensi di lite.”.
L'opponente, preliminarmente, deduceva, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che per lo pagina 2 di 7 stesso credito, la Sig.ra aveva già azionato atto di precetto notificato il 23.03.2023 CP_1 tramite il proprio difensore, odierno resistente-opposto, e, decorsi i termini ex art. 482 c.p.c., promoveva l'azione esecutiva, con atto di pignoramento presso terzi dell'11.04.2023, notificato l'11.05.2023, e poi aveva pure provveduto, con atto del 24.05.2023 notificato in data 30.05.2023, alla cessione del medesimo credito, in favore dell'Avv. Ugo Della Monica. Per lo stesso credito l'Avv. Della Monaca, quale cessionario, notificava l'atto di precetto del 7.06.2023 e successivo atto di pignoramento presso terzi del 7.07.2023, avverso il quale è stata proposta l'odierna opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. che occupa. Precisava inoltre che, in effetti, l'importo del credito per cui si procede ammontava ad € 3.420,00 così come liquidato, dal Tribunale di
Pescara con sentenza n. 2632/2022, oltre oneri di legge, a titolo di compensi professionali;
sentenza resa nel procedimento penale (N. 1944/201 R.G.T. - n. 4881/2018 R.G.N.R.) nel quale la sig.ra si era costituita parte civile nei confronti dell'ex coniuge imputato, dott. CP_1
oggi debitore del di lei difensore di fiducia. Richiamava quanto AR già dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito nel giudizio di opposizione n. 326/2023, instaurato dinanzi l'intestato Tribunale, innanzi il dott. Francesco Grassi, avverso il quale il aveva Pt_1 spiegato opposizione.
2. Si è costituito in giudizio l'Avv. Ugo Della Monaca chiedendo “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, rigettare la proposta azione perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della parte
Ricorrente/Opponente alla refusione delle spese di lite."
Esponeva, nelle premesse dell'atto, che la sig.ra con atto del Controparte_1
24.05.2023, gli aveva ceduto il credito da essa vantato nei confronti del dott. AR
, portato dalla sentenza n. 2632/2022, resa dal Tribunale di Pescara e detta cessione
[...] veniva notificata al dott. , ad istanza di esso opposto AR professionista e da ultimo che in data 08.06.2023 notificava al debitore ceduto dott. atto Pt_1 di precetto per la complessiva somma di € 5.211,13. Avverso l'atto di precetto spiegava opposizione il dott. così introducendo il presente giudizio. Deduceva altresì nelle Pt_1 premesse dell'atto che il aveva sostenuto che lo stesso titolo era stato azionato dalla Pt_1
e avverso il conseguenziale precetto era stata spiegata tempestiva opposizione con CP_1 giudizio incardinato al numero di rg 583/2023, cui era seguita ad istanza dell' atto di CP_1 pignoramento presso terzi e pochi giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione dei terzi,
l' comunicava di avere ceduto il credito in favore dell'avv. Ugo Della Monica e di CP_1
pagina 3 di 7 rinunciare alla relativa azione esecutiva verso cui era stato proposto il pignoramento presso terzi che aveva originato il procedimento incardinato al numero di rge 50000176/2023.
Sull'opposizione spiegata dalla difesa del dott. dove era stata sostenuta la nullità o, Pt_1 comunque, l'inefficacia dell'atto di cessione del credito ex art. 1261 cc. nei suoi confronti, atteso che il credito era di natura litigiosa con conseguente nullità del successivo pignoramento, deduceva opponendosi alla stessa in diritto la : -VALIDITA' DELLA CESSIONE E DEL
SUCCESSIVO PIGNORAMENTO in virtù della circostanza secondo cui la sig.ra aveva CP_1 rinunciato al pignoramento presso terzi ed all'azione esecutiva intrapresa in virtù della sentenza penale n. 2632/2022, il cui credito diveniva poi oggetto di cessione, unitamente alle spese legali liquidate con la citata sentenza penale passata in giudicato e quindi accertate definitivamente come dovute, per cui disconosceva la natura di litigiosità del credito con conseguente piena validità della cessione ed insisteva nel rigetto nella richiesta di sospensiva: non ricorrendo i presupposti legittimanti la concessione della stessa poiché parte avversa non aveva neppure prospettato i gravi motivi.
*****
3. La causa, istruita a mezzo produzione documentale delle parti, è stata rinviata ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 19.06.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte di udienza ritualmente depositate dalla sola parte opponente.
La causa viene ora per la decisione.
*****
4. Va innanzitutto oprata una ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, il dott. si AR
è opposto all'esecuzione mediante pignoramento presso terzi intrapresa dall'avv. Ugo Della
Monica, per la somma di € 5.211,13, dovuta in base ad una sentenza resa dal Tribunale Penale di
Pescara, che avendo riconosciuto la responsabilità penale dell'odierno debitore, lo condannava al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile Controparte_1 la quale ha poi ceduto il credito in favore dell'odierno creditore opposto, con atto del 24.5.2023.
Il dott. ha esposto che il medesimo credito era stato già azionato mediante un precetto Pt_1 intimatogli dalla originaria creditrice;
in seguito alla notifica di quel precetto, il medesimo attore si era opposto, eccependo una compensazione con crediti derivanti da un'altra sentenza civile del pagina 4 di 7 tribunale di Pescara, in materia di separazione dei coniugi;
in particolare, questa sentenza aveva condannato l'originaria creditrice al pagamento di una parte delle spese processuali del CP_1 giudizio di separazione, in favore dell' odierno opponente.
In seguito all'opposizione, l'originaria creditrice ha rinunciato all'esecuzione, ed ha ceduto il credito all'odierno opposto.
Pertanto, in base alla ricostruzione di parte attrice, la cessione sarebbe nulla in quanto in contrasto con il divieto posto all'articolo 1261 c.c..
L'Avv. Della Monaca, odierna parte opposta, si è costituita nel presente giudizio contestando la ricostruzione di parte avversa.
In particolare, il convenuto contesta il carattere litigioso del credito, in quanto lo stesso deriva da una sentenza penale oramai passata in giudicato.
Tanto premesso, l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Si deve preliminarmente rilevare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19889/2019, affrontando una questione relativa all'ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del giudice istruttore che decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., hanno effettuato una ricostruzione dei rapporti tra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione. La sentenza ha confermato che il rapporto sussistente tra opposizione pre-esecutiva e opposizione all'esecuzione, fondate su motivi identici, è di litispendenza (cfr., in termini, Cass. Sent. n. 17037/2010, secondo cui “sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici”). Su tale base, le Sezioni unite hanno affermato i seguenti principi:
- il potere del giudice dell'opposizione pre-esecutiva si riferisce all'idoneità del titolo ad essere posto
a base di ogni esecuzione astrattamente fondata sul medesimo come in concreto azionato con quello specifico precetto, mentre il potere del giudice dell'esecuzione iniziata può incidere solo sullo specifico singolo processo esecutivo pendente dinanzi a lui;
pagina 5 di 7 - i rispettivi poteri, ove - beninteso e adeguatamente sottolineato - le richieste di sospensiva si basino sugli stessi identici motivi, non possono dirsi concorrenti, ma mutuamente esclusivi: il giudice adito in tempo successivo deve ritenersi privo di potestas iudicandi anche sulle relative misure cautelari di competenza;
- il giudice del processo esecutivo comunque iniziato resterà impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate, ma limitatamente alle domande fondate sull'identica causa petendi (ciò che costituisce il presupposto ineliminabile della litispendenza), dal giudice preventivamente adito: la sospensione pre-esecutiva si atteggia quale causa di sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza formalità dal giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art.
623 e non pure - a meno che non la disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti - dell'art.
624 c.p.c.).
Nel caso di specie, il medesimo debitore aveva già proposto opposizione al precetto sulla cui base
è stata intrapresa la procedura esecutiva opposta in questa sede, per i medesimi motivi. Tale opposizione (r.g. n. 326/2023) è stata già definita con sentenza di questo tribunale n. 23/2025, già passata in giudicato, che ha accolto l'opposizione del debitore.
È chiaro, quindi, che non è possibile ottenere una nuova pronuncia sui medesimi motivi di opposizione, essendosi già formato il giudicato.
A questo va aggiunta un'ulteriore dirimente considerazione: l'opponente non ha alcun interesse alla presente procedura, in quanto, con l'accoglimento dell'opposizione a precetto, è stata automaticamente paralizzata ogni procedura esecutiva intrapresa sulla base di quel precetto (ivi compresa quella opposta in sede odierna).
L'opposizione deve pertanto ritenersi inammissibile.
Tuttavia, considerata la natura di rito della presente decisione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione;
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 6 di 7 Dispone che, in caso di riproduzione della ordinanza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa in ossequio all'art. 52 Codice della Privacy, l'indicazione di generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Così deciso in Ortona l'01.10.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Filomena Maria Cofone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa
Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2023 promossa dal:
dott. (C.F. , rappresentato e difeso dagli AR C.F._1
Avv.Ti Renato Ricci e Maria Novella Priori ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE contro
Avv. Ugo Della Monica (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo ed C.F._2 elettivamente domiciliato come in atti,
RESISTENTE-OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c..
*****
CONCLUSIONI
La parte opponente concludeva come da note scritte depositate il 16.06.2025.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 22.12.2023, ritualmente notificato, il dott.
[...] proponeva opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi AR intrapreso dall'Avv. Ugo Della Monaca, quale cessionario del credito ammontante ad € 5.211,1,3 vantato da nei confronti dell'odierno opponente, chiedendo: Controparte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 480, 3° c. c.p.c., che l'elezione di domicilio dichiarata dall'intimante presso il proprio studio professionale in
Cava De' Tirreni è stata effettuata in modo “anomalo” in quanto priva di qualsivoglia collegamento con il luogo di residenza del debitore e con quello della futura possibile esecuzione
(posto che il non dispone di alcun bene ubicato nel territorio di Cava de' Tirreni) e che Pt_1 pertanto, l'elezione di domicilio compiuta dall'asserito creditore nell'atto di pignoramento presso terzi non dovrà essere ritenuta vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere della presente opposizione ex art. 615, c. 2, c.p.c., che deve essere invece individuato con riferimento al luogo in cui sono rinvenibili beni staggibili del debitore, e cioè nel territorio di Francavilla al Mare (CH), rientrante ex lege nel mandamento del Tribunale di Chieti. NEL MERITO 1) accertata la nullità e/o l'inefficacia nei confronti delsig.
a) dell'atto di cessione del credito redatto in data 24.05.2023 tra AR la sig.ra ed il proprio patrocinatore avv. Ugo Della Monica, e Parte_2 notificata all'opponente in data 30.05.2023, avente ad oggetto le somme costituite dalle spese di lite di cui alla sentenza del Tribunale Penale di Pescara n. 2632/2022, b) del successivo atto di precetto del 7.06.2023, notificato il successivo 8.06.2023, sulla scorta dell'atto di cessione del credito di cui al punto a) che precede, 2) dichiarare quindi non dovute al predetto avv. Ugo Della
Monica le somme richieste con l'atto di precetto di cui al punto b) che precede e, per l'effetto 3) dichiarare l'inesistenza del diritto dell'avv. Ugo Della Monica di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. sulla scorta dell'atto di AR pignoramento quivi opposto;
4) accertata altresì la temerarietà dell'azione intentata con l'atto di precetto che qui si oppone, condannare l'avv. Ugo Della Monica al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa dall'On.le giudicante. Con vittoria dispese e compensi di lite.”.
L'opponente, preliminarmente, deduceva, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che per lo pagina 2 di 7 stesso credito, la Sig.ra aveva già azionato atto di precetto notificato il 23.03.2023 CP_1 tramite il proprio difensore, odierno resistente-opposto, e, decorsi i termini ex art. 482 c.p.c., promoveva l'azione esecutiva, con atto di pignoramento presso terzi dell'11.04.2023, notificato l'11.05.2023, e poi aveva pure provveduto, con atto del 24.05.2023 notificato in data 30.05.2023, alla cessione del medesimo credito, in favore dell'Avv. Ugo Della Monica. Per lo stesso credito l'Avv. Della Monaca, quale cessionario, notificava l'atto di precetto del 7.06.2023 e successivo atto di pignoramento presso terzi del 7.07.2023, avverso il quale è stata proposta l'odierna opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. che occupa. Precisava inoltre che, in effetti, l'importo del credito per cui si procede ammontava ad € 3.420,00 così come liquidato, dal Tribunale di
Pescara con sentenza n. 2632/2022, oltre oneri di legge, a titolo di compensi professionali;
sentenza resa nel procedimento penale (N. 1944/201 R.G.T. - n. 4881/2018 R.G.N.R.) nel quale la sig.ra si era costituita parte civile nei confronti dell'ex coniuge imputato, dott. CP_1
oggi debitore del di lei difensore di fiducia. Richiamava quanto AR già dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito nel giudizio di opposizione n. 326/2023, instaurato dinanzi l'intestato Tribunale, innanzi il dott. Francesco Grassi, avverso il quale il aveva Pt_1 spiegato opposizione.
2. Si è costituito in giudizio l'Avv. Ugo Della Monaca chiedendo “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, rigettare la proposta azione perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della parte
Ricorrente/Opponente alla refusione delle spese di lite."
Esponeva, nelle premesse dell'atto, che la sig.ra con atto del Controparte_1
24.05.2023, gli aveva ceduto il credito da essa vantato nei confronti del dott. AR
, portato dalla sentenza n. 2632/2022, resa dal Tribunale di Pescara e detta cessione
[...] veniva notificata al dott. , ad istanza di esso opposto AR professionista e da ultimo che in data 08.06.2023 notificava al debitore ceduto dott. atto Pt_1 di precetto per la complessiva somma di € 5.211,13. Avverso l'atto di precetto spiegava opposizione il dott. così introducendo il presente giudizio. Deduceva altresì nelle Pt_1 premesse dell'atto che il aveva sostenuto che lo stesso titolo era stato azionato dalla Pt_1
e avverso il conseguenziale precetto era stata spiegata tempestiva opposizione con CP_1 giudizio incardinato al numero di rg 583/2023, cui era seguita ad istanza dell' atto di CP_1 pignoramento presso terzi e pochi giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione dei terzi,
l' comunicava di avere ceduto il credito in favore dell'avv. Ugo Della Monica e di CP_1
pagina 3 di 7 rinunciare alla relativa azione esecutiva verso cui era stato proposto il pignoramento presso terzi che aveva originato il procedimento incardinato al numero di rge 50000176/2023.
Sull'opposizione spiegata dalla difesa del dott. dove era stata sostenuta la nullità o, Pt_1 comunque, l'inefficacia dell'atto di cessione del credito ex art. 1261 cc. nei suoi confronti, atteso che il credito era di natura litigiosa con conseguente nullità del successivo pignoramento, deduceva opponendosi alla stessa in diritto la : -VALIDITA' DELLA CESSIONE E DEL
SUCCESSIVO PIGNORAMENTO in virtù della circostanza secondo cui la sig.ra aveva CP_1 rinunciato al pignoramento presso terzi ed all'azione esecutiva intrapresa in virtù della sentenza penale n. 2632/2022, il cui credito diveniva poi oggetto di cessione, unitamente alle spese legali liquidate con la citata sentenza penale passata in giudicato e quindi accertate definitivamente come dovute, per cui disconosceva la natura di litigiosità del credito con conseguente piena validità della cessione ed insisteva nel rigetto nella richiesta di sospensiva: non ricorrendo i presupposti legittimanti la concessione della stessa poiché parte avversa non aveva neppure prospettato i gravi motivi.
*****
3. La causa, istruita a mezzo produzione documentale delle parti, è stata rinviata ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 19.06.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte di udienza ritualmente depositate dalla sola parte opponente.
La causa viene ora per la decisione.
*****
4. Va innanzitutto oprata una ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, il dott. si AR
è opposto all'esecuzione mediante pignoramento presso terzi intrapresa dall'avv. Ugo Della
Monica, per la somma di € 5.211,13, dovuta in base ad una sentenza resa dal Tribunale Penale di
Pescara, che avendo riconosciuto la responsabilità penale dell'odierno debitore, lo condannava al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile Controparte_1 la quale ha poi ceduto il credito in favore dell'odierno creditore opposto, con atto del 24.5.2023.
Il dott. ha esposto che il medesimo credito era stato già azionato mediante un precetto Pt_1 intimatogli dalla originaria creditrice;
in seguito alla notifica di quel precetto, il medesimo attore si era opposto, eccependo una compensazione con crediti derivanti da un'altra sentenza civile del pagina 4 di 7 tribunale di Pescara, in materia di separazione dei coniugi;
in particolare, questa sentenza aveva condannato l'originaria creditrice al pagamento di una parte delle spese processuali del CP_1 giudizio di separazione, in favore dell' odierno opponente.
In seguito all'opposizione, l'originaria creditrice ha rinunciato all'esecuzione, ed ha ceduto il credito all'odierno opposto.
Pertanto, in base alla ricostruzione di parte attrice, la cessione sarebbe nulla in quanto in contrasto con il divieto posto all'articolo 1261 c.c..
L'Avv. Della Monaca, odierna parte opposta, si è costituita nel presente giudizio contestando la ricostruzione di parte avversa.
In particolare, il convenuto contesta il carattere litigioso del credito, in quanto lo stesso deriva da una sentenza penale oramai passata in giudicato.
Tanto premesso, l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Si deve preliminarmente rilevare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19889/2019, affrontando una questione relativa all'ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del giudice istruttore che decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., hanno effettuato una ricostruzione dei rapporti tra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione. La sentenza ha confermato che il rapporto sussistente tra opposizione pre-esecutiva e opposizione all'esecuzione, fondate su motivi identici, è di litispendenza (cfr., in termini, Cass. Sent. n. 17037/2010, secondo cui “sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici”). Su tale base, le Sezioni unite hanno affermato i seguenti principi:
- il potere del giudice dell'opposizione pre-esecutiva si riferisce all'idoneità del titolo ad essere posto
a base di ogni esecuzione astrattamente fondata sul medesimo come in concreto azionato con quello specifico precetto, mentre il potere del giudice dell'esecuzione iniziata può incidere solo sullo specifico singolo processo esecutivo pendente dinanzi a lui;
pagina 5 di 7 - i rispettivi poteri, ove - beninteso e adeguatamente sottolineato - le richieste di sospensiva si basino sugli stessi identici motivi, non possono dirsi concorrenti, ma mutuamente esclusivi: il giudice adito in tempo successivo deve ritenersi privo di potestas iudicandi anche sulle relative misure cautelari di competenza;
- il giudice del processo esecutivo comunque iniziato resterà impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate, ma limitatamente alle domande fondate sull'identica causa petendi (ciò che costituisce il presupposto ineliminabile della litispendenza), dal giudice preventivamente adito: la sospensione pre-esecutiva si atteggia quale causa di sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza formalità dal giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art.
623 e non pure - a meno che non la disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti - dell'art.
624 c.p.c.).
Nel caso di specie, il medesimo debitore aveva già proposto opposizione al precetto sulla cui base
è stata intrapresa la procedura esecutiva opposta in questa sede, per i medesimi motivi. Tale opposizione (r.g. n. 326/2023) è stata già definita con sentenza di questo tribunale n. 23/2025, già passata in giudicato, che ha accolto l'opposizione del debitore.
È chiaro, quindi, che non è possibile ottenere una nuova pronuncia sui medesimi motivi di opposizione, essendosi già formato il giudicato.
A questo va aggiunta un'ulteriore dirimente considerazione: l'opponente non ha alcun interesse alla presente procedura, in quanto, con l'accoglimento dell'opposizione a precetto, è stata automaticamente paralizzata ogni procedura esecutiva intrapresa sulla base di quel precetto (ivi compresa quella opposta in sede odierna).
L'opposizione deve pertanto ritenersi inammissibile.
Tuttavia, considerata la natura di rito della presente decisione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione;
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 6 di 7 Dispone che, in caso di riproduzione della ordinanza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa in ossequio all'art. 52 Codice della Privacy, l'indicazione di generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Così deciso in Ortona l'01.10.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Filomena Maria Cofone
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