CASS
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2025, n. 19115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19115 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
21/i2/2 3 \ dalla Corte di appello di Caltanissetta;
SILIAINEW SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.NA TA, nato a [...] il [...]; 2. LL NZ, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'Avv. Valerio Spigarelli, difensore di fiducia di NA TA, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'Avv. Giuliano Dominici, difensore di fiducia di LL NZ, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha sostanzialmente confermato, quanto al giudizio di responsabilità, la sentenza con cui NA TA e LL NZ sono stati condannati per i reati di peculato (Capi C- D), di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (capo H), di snnaltinnento illegale di ingenti quantitativi di amianto e materiali ferrosi (Capo A) - art. 260 d. Ivo. 2 aprile 2006, n. 152). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 19115 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 18/09/2024 I fatti oggetto del processo riguardano il bando di gara, pubblicato il 3.7.2012 dall'Assessorato della Regione Sicilia della energia dei servizi di pubblica utilità, relativo alla messa in sicurezza di un sito minerario disnnesso di Pasquasia. Le contestazioni sono strutturate facendo riferimento ad un dato fattuale, costituito dall'assegnazione alla ditta 1Emme soluzioni ambientali s.r.I., riconducibile a TU SQ, dell'appalto di cui si è detto. Le condotte sarebbero state divise in condotte illecite commesse prima - cioè dal febbraio all'ottobre 2013 (fatti di peculato di cui al capo c) - e quelle commesse dopo l'assegnazione (fatti di peculato di cui al capo D). Quanto alle prime, agli imputati è contestato di avere sottratto, in concorso con CA CO, ingenti quantitativi di metalli ed altri materiale dal sito;
detto materiale sarebbe stato poi rivenduto da CA - grazie alla intermediazione di tale Di Grazia- alla società Acciaierie di Sicilia Spa. Per l'assolvimento di tale attività CA avrebbe remunerato gli imputati con la cifra di 80.500 euro e con un' autovettura (capi A)- art. 260 d. I.vo n. 152 del 2006 - C) - art. 314 cod. pen.). Quanto alle condotte successive alla avvenuta consegna del sito alla società LE s.r.I.- il 28.10.2013- di TU, l'assunto accusatorio sarebbe costituito dall'avere gli imputati "incoraggiato" TU ad affidare a CA, cioè alla società Mavicar, l'attività di smaltimento dei rifiuti ancora presenti sul sito, e ciò al fine di continuare quell'attività di depredamento, di cui si è detto. Da ciò deriverebbe la responsabilità per la seconda parte della imputazione di cui al capo A) (dalla metà del 2013 fino al 26.3.2014), per il peculato di cui al capo B) (dal dicembre del 2013 al 25.3.2014) e per il capo H) ( art. 319 quater cod. pen.) Quanto a quest'ultimo capo, in particolare, NA, abusando della qualità di pubblico ufficiale appartenente al corpo forestale della Regione Sicilia, avvalendosi del sottoposto LL, avrebbe indotto TU SQ ad affidare a CO CA, titolare della Mavicar, lavori di rimozioni dei rifiuti ferrosi. Dunque, uno smaltimento illegale dei rifiuti presenti sul sito (capo A), plurime condotte di peculato dei minerali esistenti sul sito (capi C- D), la induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità di cui al capo H). 2. Ha proposto ricorso per cassazione TA NA articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Si premette, quanto alle condotte commesse prima dell'assegnazione alla società LE dell'appalto di cui si è detto - quelle commesse dal febbraio all'ottobre 2013 - che la fonte di prova, posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, sarebbe costituita dalle dichiarazioni del correo CA, atteso che quasi tutte le risultanze delle 2 intercettazioni sarebbero invece riferibili al periodo successivo;
quanto, invece, alle condotte poste in essere dopo l'avvenuta consegna del sito alla società lEemme- avvenuta il 28.10.2013 - la piattaforma probatoria sarebbe invece costituita quasi esclusivamente da intercettazioni. Delimitato il campo e il quadro generale della impostazione accusatoria recepita dai Giudici di merito, sostiene il ricorrente che, quanto al primo segmento temporale, la Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni del coimputato CA il quale aveva riferito: a) di essere stato inizialmente contattato da LL, che lo aveva informato della possibilità di prelevare illecitamente del materiale ferroso dalla miniera;
b) di essersi accordato e di aver concordato la dazione di circa 3.000 euro al giorno per accedere al sito e ritirare il materiale;
c) di avere poi compreso del coinvolgimento di NA, avendolo visto presente sul posto al momento del carico e scarico del materiale;
d) di avere corrisposto successivamente, tra marzo e ottobre 2013, "ai due pubblici ufficiali" circa 80.000 euro, residuando un debito ulteriori di circa 5.000 euro;
e) di avere sempre consegnato il denaro a LL, fatta eccezione per due o tre volte in cui invece sarebbe stato invece consegnato al ricorrente;
f) di avere appreso dai due pubblici ufficiali della necessità di "girare" le telecamere presenti;
g) che i due imputati, dopo il carico del materiale, lo scortavano con l'auto di servizio per assicurarsi che tutto fosse "andato liscio" (così il ricorso). Secondo il ricorrente, dette dichiarazioni sarebbero state valutate in violazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Quanto al tema della attendibilità soggettiva, si assume che la difesa aveva evidenziato sia nel giudizio di primo grado, che con l'atto di appello, come le propalazioni rese inizialmente il 18.3.2014 da CA avessero avuto una progressione dichiarativa che avrebbe meritato attenzione. Il dichiarante aveva infatti inizialmente individuato "il gatto e la volte", cioè i soggetti a cui aveva corrisposto i soldi, in altri due soggetti e solo successivamente nelle persone dei due imputati, solo, cioè, dopo aver ricevuto rassicurazioni dagli inquirenti che, se avesse detto "tutta la verità", avrebbe potuto "rivedere" la di lui moglie. Ciò avrebbe imposto, si aggiunge, un onere specifico di motivazione, ma la Corte si sarebbe limitata a "considerare offensivo l'assunto difensivo secondo cui nella specie vi sarebbe stato una interesse accusatorio indotto"; si tratterebbe di un modo di argomentare elusivo delle deduzioni difensive. Discorso non diverso viene compiuto anche in relazione alla attendibilità intrinseca del dichiarato. 3 CA aveva dichiarato il 18.3.2014 di avere stipulato accordi illeciti con il solo LL e di avere solo supposto il coinvolgimento di NA nonché di avere consegnato denaro solo a LL;
tale ricostruzione sarebbe poi mutata il successivo 21.3.2014 in cui invece riferì di avere consegnato denaro a NA in almeno due occasioni, seppur non personalmente, ma di avere riposto la somma all'interno del porta casco del computer;
si sottolinea come nel corso dello stesso interrogatorio il dichiarante avesse cambiato ancora versione riferendo di avere consegnato in una occasione denaro direttamente all'imputato. Si tratterebbe di una progressione dichiarativa sviluppatasi in relazione a ricostruzioni fattuali tra loro inconciliabili. Non diversamente sarebbe accaduto anche con riguardo alla dazione dell'autovettura Mazda, cioè ad un'altra utilità che - secondo la prospettazione di accusa - CA avrebbe "regalato" al ricorrente, avendo il dichiarante inizialmente riferito il 18 marzo 2014 di avere fatto solo da intermediario tra il rivenditore e il ricorrente che, dunque, aveva pagato il prezzo, per poi cambiare versione il 21 marzo 2014 in cui invece riferì di avere restituito a NA il prezzo dell'autovettura. Ancora, sarebbero state segnalate con l'atto di appello incongruenze anche sul modo con cui fu consentito di non rendere visibili, attraverso l'impianto di videosorveglianza, le operazioni di carico e scarico dal sito del materiale. Su tali punti la sentenza sarebbe silente Anche quanto alla valutazioni dei c.d. riscontri la sentenza sarebbe viziata. Secondo il Giudice dell'udienza preliminare, i riscontri sarebbero costituiti da intercettazioni e dai beni (denaro e appunti) sequestrati a CA al momento del suo arresto in flagranza. Sostiene invece il ricorrente che, in realtà, non sarebbe stata valorizzata in chiave probatoria nessuna intercettazione relativa al periodo in questione, cioè quello antecedente all'aggiudicazione dell'appalto alla società riferibile a TU;
dunque le intercettazioni di riscontro sarebbero quelle riferibili al periodo successivo. Il ragionamento probatorio sarebbe viziato per avere tratto il Giudice elementi di riscontro da segmenti fattuali diversi e successivi. Allo stesso modo, quanto ai beni sequestrati a CA (denaro e appunti), i riscontri non sarebbero individualizzanti e perverrebbero dalla stessa fonte dichiarativa. Del tutto generiche inoltre sarebbero le dichiarazioni di TU. La Corte, davanti ai rilievi della difesa, avrebbe fornito risposte evasive. Si fa, in particolare, riferimento: a) alle dichiarazioni del teste, ing. Messina, che aveva chiarito come fosse impossibile che gli imputati avessero potuto gestire l'impianto di video sorveglianza a loro piacimento o che potesse essere "girato". 4 La Corte si sarebbe limitata ad affermare, da una parte, che le dichiarazioni del teste sarebbero smentite dal contenuti delle intercettazioni e, dall'altra, che nella vicenda vi sarebbero state connivenze ovvero il coinvolgimento di altri soggetti, come ad esempio TU, che avrebbe avuto contatti con la criminalità organizzata;
nulla sarebbe stato inoltre indicato quanto alle captazioni, al più riferibili ad altro lasso di tempo, e nulla sarebbe spiegato quanto alle frequentazioni di TU rispetto al tema di prova;
b) alla comprovata impossibilità del carroattrezzi di CA di trasportare le quantità di minerali da lui stesso indicate;
sul punto, la Corte si sarebbe limitata ad affermare che le modalità di trasporto sarebbero sostanzialmente rimaste sconosciute;
un dato, si assume, che invece avrebbe dovuto gettare un'ombra sulla attendibilità del dichiarante;
c) al denaro consegnato che, secondo CA, sarebbe stato da lui sempre prelevato da una determinata banca laddove la difesa aveva invece dimostrato come l'entità di l detti prelievi fosse inferiore alle somme che lo stesso dichiarante aveva riferito di avere corrisposto;
sul punto la Corte si sarebbe limitata a riferire che il rinvenimento al momento dell'arresto di CA della somma di 14.000 euro sarebbe sufficiente a riscontrare il dichiarato. Quanto invece ai fatti successivi alla consegna del sito (seconda frazione temporale capo a) e capo d), l'imputato, come detto, si sarebbe attivato per presentare CA a TU affinchè i lavori di rimozione dei rifiuti ferrosi fossero affidati alla società dello stesso CA. In tale contesto si collocano alcune conversazioni intercettate che, tuttavia, secondo il ricorrente, non sarebbero dimostrative del coinvolgimento personale dell'imputato; tale inadeguatezza sarebbe oltremodo evidente ove si consideri la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dallo stesso ricorrente, che aveva spiegato come in quel periodo egli avesse partecipato a due distinte attività investigative relative alla correttezza della LE, cioè la società di TU, e, quindi, non avrebbe mai potuto assumere un ruolo nell'attività di sottrazione del materiale Detta ricostruzione non avrebbe trovato nessuna confutazione, tenuto conto che la difesa aveva indicato anche numerose risultanze investigative confermative di essa (si citano diverse conversazioni da cui emergerebbe la reputazione di soggetto rigoroso che accompagnava l'imputato, anche da parte dello stesso CA). Secondo la Corte di appello, la preoccupazione dei correi rispetto al fatto che l'imputato potesse scoprire l'attività criminale sarebbe spiegabile non con la sua estraneità ai fatti ma con la circostanza che anche l'imputato avrebbe nel medesimo frangente temporale sottratto materiale;
dunque le intercettazioni documenterebbero una sorta di competizione nella sottrazione. Si tratterebbe di un ragionamento viziato perché non solo non vi sarebbe nessuna prova della contestuale attività di sottrazione, ma, addirittura, sarebbe smentita dalle 5 stesse dichiarazioni di CA che aveva escluso il coinvolgimento dell'imputato dopo l'assegnazione della lEmnne. Dette dichiarazioni (riportate in parte) non sarebbero state considerate. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di per il capo H) (319 quater cod. pen.). La responsabilità, affermata solo in relazione alle ipotizzate "pressioni" su TU per affidare i lavori a CA e non anche con riguardo alle altre contestazioni contenute nel capo di imputazione, sarebbe stata fatta discendere da una conversazione intercettata il 30.10.2013 tra AN MO cioè il capocantiere della 1Emme - e il direttore tecnico dei lavori, Lorenzo Rossi, in cui il primo avrebbe fatto riferimento rzt 644.4-2 alle modalità con cui il ricorrente e il "suo vice" aver= spalleggiato l'ingresso di CA e di come TU, timoroso delle possibili conseguenze negative che l'imputato avrebbe potuto causargli, avesse assecondato dette richieste. La Corte non avrebbe tuttavia considerato come nel corso della stessa conversazione lo stesso AR avesse detto che la "induzione" sarebbe stata compiuta dal LL all'insaputa del ricorrente. Né sarebbero state descritte le condotte specifiche di induzione attribuibili all'imputato e neppure in concreto i vantaggi indebiti che TU avrebbe conseguito. Né, ancora, sarebbero decisive le dichiarazioni di TU, ritenute dallo stesso Giudice parziali e interessate, tenuto conto invece del contenuto della conversazione del 19.3.2014 (che viene riportata) comprovante lo stato dei rapporti tra l'imputato e TU. Considerazioni analoghe vengono compiute anche in relazione all'assunzione di LO Ruisi da parte della LE (si tratta di un rivolo della contestazione) 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla motivazione relativa all'aumento di pena inflitto per continuazione 2.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla quantificazione delle somme oggetto di confisca ai sensi degli artt. 322 ter e 452 quaterdecies cod. pen. 3. Ha proposto ricorso per cassazione NZ LL articolando tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione. Si tratta di un motivo con cui si richiamano gli stessi temi già evidenziati in precedenza, in relazione al primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di NA. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge. Quanto al capo A), la condotta dell'imputato non sarebbe caratterizzata da abitualità, né vi sarebbe prova della ingente quantità di rifiuti. 6 Quanto ai fatti di peculato, non vi sarebbe la prova della disponibilità e della qualifica soggettiva, di tal chè al più il concorso avrebbe dovuto essere "costruito" ai sensi dell'art. 117 cod.pen. Quanto al trattamento sanzionatorio: a) i fatti di peculato sarebbero stati duplicati;
b) la pena accessoria della incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione sarebbe errata atteso il quantum di pena inflitta;
c) gli aumenti di pena inflitti per continuazione sarebbero non motivati. 3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al quantum della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono fondati. 2. La struttura del processo è fondata sul presupposto che gli odierni imputati, a fronte di dazioni di denaro, avrebbero consentito l'asportazione dal sito dismesso di Pasquasia di materiale ferroso, così concorrendo nel delitto di peculato e nel traffico illecito di rifiuti. Per ragioni di ordine espositivo è utile procedere innanzitutto facendo riferimento ai , fatti di peculato contestati ai calmi, C) e D). Dalla sentenza impugnata emerge come il giudizio di responsabilità sia stato fatto discendere dal contenuto delle conversazioni intercettate "rispetto alle quali devono interpretarsi e valutarsi le dichiarazioni rese dagli originari coindagati, CA CO e TU O"; le dichiarazioni dei correi, sarebbero, secondo la Corte, la "chiave di lettura deli esiti delle captazioni" (chiarissima sul punto la Corte a pagg. 20 - 28). Dunque, secondo la Corte, la portata delle risultanze delle captazioni sarebbe primaria e in ragione di esse dovrebbero valutarsi le dichiarazioni accusatorie. Quanto alle captazioni, la Corte, oltre a richiamare in generale la sentenza di primo grado, ha fatto riferimento espresso ad alcune conversazioni che, tuttavia, sono tutte successive al 16.10.2023 (cfr., pag. 27 e seguenti sentenza impugnata), cioè sono tutte successive alla data di consumazione del reato contestato al capo C) (dal febbraio all'ottobre 2013). Si tratta di conversazioni che hanno una indubbia valenza probatoria a carico, ma che non sono autosufficienti a provare i fatti oggetto della imputazione e, quindi, a fondare un giudizio di responsabilità penale quanto al capo in questione;
esse in tanto assumono rilevanza l in quanto sono state collegate con le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. dal coindagato CA (la Corte è sostanzialmente silente quanto alle propalazioni di TU). 7 Ne discende che, diversamente dagli assunti della Corte, sono le dichiarazioni di CA a costituire l'asse probatorio portante per il capo di imputazione sub C) ed è rispetto ad esse che la Corte avrebbe dovuto compiere uno sforzo motivazionale rigoroso al fine poi, eventualmente, di utilizzare come riscontri c.d. esterni le risultanze delle captazioni compiute dopo il periodo oggetto di contestazione. 3. Dunque, sul piano del metodo, un ragionamento probatorio inverso a quello compiuto della Corte, atteso che le captazioni relative al periodo successivo a quello in contestazione, in quanto non autoevidenti, non possono che assurgere, al più, ad un ruolo di completamento rispetto "ad altro", un ruolo accessorio rispetto alla prova del fatto in contestazione al capo C) e alla sua perimetrazione temporale. Le conversazioni, cioè, avrebbero potuto assurgere Ial più i al ruolo di riscontro rispetto ad una base probatoria che necessariamente avrebbe dovuto essere fondata su altre evidenze probatorie, cioè sulle dichiarazioni del correo, CA. Non ignora il Collegio che i secondo un indirizzo consolidato i quando il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Giacino, Rv. 271081; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355, nonché Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713). E t tuttavia, si tratta di un principio che può trovare applicazione solo in quanto le dichiarazioni accusatorie siano "forti" sul piano probatorio. È noto come la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella «a tre tempi» indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. Hanno tuttavia spiegato le Sezioni Unite come detta sequenza non debba essere rigorosamente statica, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee autonome e separate. È cioè possibile che, nel caso in cui debbano essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, il vaglio della loro portata sia compiuto alla luce di tutti gli altri 8 elementi di informazione legittimamente acquisiti ed è chiaro come, rispetto ad una chiamata in reità la cui portata non sia chiarissima, la valutazione dei c.d. riscontri esterni debba essere maggiormente rigorosa e il convincimento del giudice imponga un obbligo motivazionale specifico. Ad una dichiarazione del correo "debole" deve cioè corrispondere un riscontro "forte"; ad unalriscontro debole deve corrispondere una dichiarazione "forte". Ciò che non è consentito è innestare un riscontro "debole" su una dichiarazione di correo a sua volta "debole". 4. Ciò imponeva rigore alla Corte di appello in ordine alla valutazione delle censure relative alle dichiarazioni di CA e che attenevano, oltre che alla credibilità soggettiva, alla attendibilità intrinseca delle propalazioni non tanto quanto al coinvolgimento nei fatti degli imputati (sotto tale profilo le captazioni successive sono auto-evidenti) quanto, piuttosto, ai profili di contraddittorietà delle dichiarazioni in ordine alla esatta configurazione dell'accordo criminale tra lo stesso dichiarante e gli imputati, alla individuazione del soggetto con cui detto accordo fu raggiunto, alla dazione del denaro, al soggetto cui il denaro fu corrisposto, alla prova della compartecipazione criminosa, alla vicenda relativa alla dazione dell'autovettura Mazda e, più in generale, agli specifici temi indicati dai ricorrenti. Il tema è quello della esatta struttura dell'accordo in ragione del quale si consentiva l'appropriazione. Su tali profili, la valutazione delle dichiarazioni di CA è viziata perché la Corte, in alcuni casi, è sostanzialmente silente (i profili relativi all'accordo, alla dazione del denaro), ovvero, in altri casi, fornisce una motivazione obiettivamente difensiva e non esaustiva, quanto al tema: a) del posizionannento delle telecamere del sito su cui, da una parte, afferma che i soggetti avessero la possibilità di "girare" le telecamere, ma, dall'altra, che la vicenda avrebbe "visto la connivenza ovvero il coinvolgimento di altri soggetti che come TU" avrebbero avuto "contatti con soggetti vicini alla criminalità organizzata"; b) alla quantità di ferro che in concreto sarebbe stata sottratta;
c) alla concreta possibilità che il materiale ferroso fosse trasportato con i mezzi a disposizione di CA, su cui la Corte si limita ad affermare che le modalità con le quali i materiali venivano asportati e trasportati fuori dal sito "sono destinate a restare parzialmente sconosciute"; 61) alla ricostruzione alternativa lecita degli imputati, fondata anche sugli esiti di alcune captazioni, del tutto ignorata, tento conto di quanto lo stesso CA avrebbe riferito, e cioè che da novembre 2013 (capo D) gli imputati non avrebbero più fatto parte degli accordi: non avrebbero " avuto un ruolo diretto" (così anche la Corte di appello a pag. 26). Una motivazione assertiva che non consente di ritenere assolto l'onere di valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie. 9 Il risultato che ne consegue è che la responsabilità penale è stata fatta discendere da una chiamata in correità non valutata in modo esaustivo e da riscontri a loro volta "deboli" non autoevidenti e neppure riferibili direttamente al tempo in cui i fatti sarebbero stati commessi. Ne consegue che sul capo la sentenza deve essere annullata , 5. A conclusioni non diverse deve giungersi anche per quel che concerne il capo D). Anche sul capo in questione, la responsabilità è stata fatta discendere dalla Corte dagli esiti di captazioni che, pur avendo valenza accusatoria, non sono autoevidenti, ma, come detto, dovrebbero essere lette, in ragione delle dichiarazioni accusatorie. Anche per il capo D), si ripropongono le stesse questioni in precedenza indicate e relative alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie, tenuto conto che lo stesso CA avrebbe riferito, come detto, che per il periodo in questione non avrebbero più avuto un ruolo diretto. Dunque, mentre / per il capo C), le captazioni hanno una valenza di mero riscontro "debole" - perché relative ad un periodo successivo a quello in contestazione - e le dichiarazioni accusatorie non sono a loro volta dotate di elevata capacità dimostrativa, quanto al capo D), le captazioni, pur non autoevidenti, assumono una valenza probatoria maggiore, ma sono in obiettivo contrasto con le dichiarazioni del correo CA, che, come detto, ha escluso il coinvolgimento diretto degli imputati. Ne deriva che/o si deve ritenere che CA sia sul capo inattendibile, con conseguente dubbio della sua attendibilità anche per quel che concerne il capo C), ovvero che la Corte era tenuta a spiegare con rigore come quelle captazioni (15222251 essere valutate e perché esse sarebbero compatibili con le dichiarazioni del correo di segno opposto. Ne consegue che anche per il capo in questione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 6. Le considerazioni esposte conducono all'annullamento della sentenza impugnata anche per il capo A), in relazione al quale la responsabilità penale è stata fatta derivare dalle risultanze probatorie utilizzate per i capi C) e D) di cui si è detto. 7. Non diversamente, quanto al capo H) (art. 319 quater cod. pen.), la sentenza impugnata, nell'ambito di una motivazione indistinta, ha fatto discendere il giudizio di responsabilità dal contenuto di alcune conversazioni intercorse tra AN e il direttore tecnico dei lavori (Rossi)( in cui il primo avrebbe atto riferimento a come gli imputati avessero "spaleggiato" l'ingresso di CA e come TU "timoroso che NA" potesse creargli problemi,avesse assecondato le richieste "dell'ispettore della forestale" (cfr. pag. 29 sentenza impugnata, pag. 195 e ss. sentenza di primo grado). 10 Il Presidente Nulla di più è stato spiegato, nulla è stato chiarito sulle modalità della condotta in concreto compiuta, sull'accordo illecito, sullo stesso contenuto della conversazione valorizzata, su quale sarebbe stato il vantaggio indebito conseguito dal soggetto indotto. Ne consegue chef anche sul capo in esame, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla responsabilità degli imputati. 8. I residui motivi sono assorbiti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Co gliere estensore
SILIAINEW SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.NA TA, nato a [...] il [...]; 2. LL NZ, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'Avv. Valerio Spigarelli, difensore di fiducia di NA TA, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'Avv. Giuliano Dominici, difensore di fiducia di LL NZ, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha sostanzialmente confermato, quanto al giudizio di responsabilità, la sentenza con cui NA TA e LL NZ sono stati condannati per i reati di peculato (Capi C- D), di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (capo H), di snnaltinnento illegale di ingenti quantitativi di amianto e materiali ferrosi (Capo A) - art. 260 d. Ivo. 2 aprile 2006, n. 152). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 19115 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 18/09/2024 I fatti oggetto del processo riguardano il bando di gara, pubblicato il 3.7.2012 dall'Assessorato della Regione Sicilia della energia dei servizi di pubblica utilità, relativo alla messa in sicurezza di un sito minerario disnnesso di Pasquasia. Le contestazioni sono strutturate facendo riferimento ad un dato fattuale, costituito dall'assegnazione alla ditta 1Emme soluzioni ambientali s.r.I., riconducibile a TU SQ, dell'appalto di cui si è detto. Le condotte sarebbero state divise in condotte illecite commesse prima - cioè dal febbraio all'ottobre 2013 (fatti di peculato di cui al capo c) - e quelle commesse dopo l'assegnazione (fatti di peculato di cui al capo D). Quanto alle prime, agli imputati è contestato di avere sottratto, in concorso con CA CO, ingenti quantitativi di metalli ed altri materiale dal sito;
detto materiale sarebbe stato poi rivenduto da CA - grazie alla intermediazione di tale Di Grazia- alla società Acciaierie di Sicilia Spa. Per l'assolvimento di tale attività CA avrebbe remunerato gli imputati con la cifra di 80.500 euro e con un' autovettura (capi A)- art. 260 d. I.vo n. 152 del 2006 - C) - art. 314 cod. pen.). Quanto alle condotte successive alla avvenuta consegna del sito alla società LE s.r.I.- il 28.10.2013- di TU, l'assunto accusatorio sarebbe costituito dall'avere gli imputati "incoraggiato" TU ad affidare a CA, cioè alla società Mavicar, l'attività di smaltimento dei rifiuti ancora presenti sul sito, e ciò al fine di continuare quell'attività di depredamento, di cui si è detto. Da ciò deriverebbe la responsabilità per la seconda parte della imputazione di cui al capo A) (dalla metà del 2013 fino al 26.3.2014), per il peculato di cui al capo B) (dal dicembre del 2013 al 25.3.2014) e per il capo H) ( art. 319 quater cod. pen.) Quanto a quest'ultimo capo, in particolare, NA, abusando della qualità di pubblico ufficiale appartenente al corpo forestale della Regione Sicilia, avvalendosi del sottoposto LL, avrebbe indotto TU SQ ad affidare a CO CA, titolare della Mavicar, lavori di rimozioni dei rifiuti ferrosi. Dunque, uno smaltimento illegale dei rifiuti presenti sul sito (capo A), plurime condotte di peculato dei minerali esistenti sul sito (capi C- D), la induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità di cui al capo H). 2. Ha proposto ricorso per cassazione TA NA articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Si premette, quanto alle condotte commesse prima dell'assegnazione alla società LE dell'appalto di cui si è detto - quelle commesse dal febbraio all'ottobre 2013 - che la fonte di prova, posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, sarebbe costituita dalle dichiarazioni del correo CA, atteso che quasi tutte le risultanze delle 2 intercettazioni sarebbero invece riferibili al periodo successivo;
quanto, invece, alle condotte poste in essere dopo l'avvenuta consegna del sito alla società lEemme- avvenuta il 28.10.2013 - la piattaforma probatoria sarebbe invece costituita quasi esclusivamente da intercettazioni. Delimitato il campo e il quadro generale della impostazione accusatoria recepita dai Giudici di merito, sostiene il ricorrente che, quanto al primo segmento temporale, la Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni del coimputato CA il quale aveva riferito: a) di essere stato inizialmente contattato da LL, che lo aveva informato della possibilità di prelevare illecitamente del materiale ferroso dalla miniera;
b) di essersi accordato e di aver concordato la dazione di circa 3.000 euro al giorno per accedere al sito e ritirare il materiale;
c) di avere poi compreso del coinvolgimento di NA, avendolo visto presente sul posto al momento del carico e scarico del materiale;
d) di avere corrisposto successivamente, tra marzo e ottobre 2013, "ai due pubblici ufficiali" circa 80.000 euro, residuando un debito ulteriori di circa 5.000 euro;
e) di avere sempre consegnato il denaro a LL, fatta eccezione per due o tre volte in cui invece sarebbe stato invece consegnato al ricorrente;
f) di avere appreso dai due pubblici ufficiali della necessità di "girare" le telecamere presenti;
g) che i due imputati, dopo il carico del materiale, lo scortavano con l'auto di servizio per assicurarsi che tutto fosse "andato liscio" (così il ricorso). Secondo il ricorrente, dette dichiarazioni sarebbero state valutate in violazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Quanto al tema della attendibilità soggettiva, si assume che la difesa aveva evidenziato sia nel giudizio di primo grado, che con l'atto di appello, come le propalazioni rese inizialmente il 18.3.2014 da CA avessero avuto una progressione dichiarativa che avrebbe meritato attenzione. Il dichiarante aveva infatti inizialmente individuato "il gatto e la volte", cioè i soggetti a cui aveva corrisposto i soldi, in altri due soggetti e solo successivamente nelle persone dei due imputati, solo, cioè, dopo aver ricevuto rassicurazioni dagli inquirenti che, se avesse detto "tutta la verità", avrebbe potuto "rivedere" la di lui moglie. Ciò avrebbe imposto, si aggiunge, un onere specifico di motivazione, ma la Corte si sarebbe limitata a "considerare offensivo l'assunto difensivo secondo cui nella specie vi sarebbe stato una interesse accusatorio indotto"; si tratterebbe di un modo di argomentare elusivo delle deduzioni difensive. Discorso non diverso viene compiuto anche in relazione alla attendibilità intrinseca del dichiarato. 3 CA aveva dichiarato il 18.3.2014 di avere stipulato accordi illeciti con il solo LL e di avere solo supposto il coinvolgimento di NA nonché di avere consegnato denaro solo a LL;
tale ricostruzione sarebbe poi mutata il successivo 21.3.2014 in cui invece riferì di avere consegnato denaro a NA in almeno due occasioni, seppur non personalmente, ma di avere riposto la somma all'interno del porta casco del computer;
si sottolinea come nel corso dello stesso interrogatorio il dichiarante avesse cambiato ancora versione riferendo di avere consegnato in una occasione denaro direttamente all'imputato. Si tratterebbe di una progressione dichiarativa sviluppatasi in relazione a ricostruzioni fattuali tra loro inconciliabili. Non diversamente sarebbe accaduto anche con riguardo alla dazione dell'autovettura Mazda, cioè ad un'altra utilità che - secondo la prospettazione di accusa - CA avrebbe "regalato" al ricorrente, avendo il dichiarante inizialmente riferito il 18 marzo 2014 di avere fatto solo da intermediario tra il rivenditore e il ricorrente che, dunque, aveva pagato il prezzo, per poi cambiare versione il 21 marzo 2014 in cui invece riferì di avere restituito a NA il prezzo dell'autovettura. Ancora, sarebbero state segnalate con l'atto di appello incongruenze anche sul modo con cui fu consentito di non rendere visibili, attraverso l'impianto di videosorveglianza, le operazioni di carico e scarico dal sito del materiale. Su tali punti la sentenza sarebbe silente Anche quanto alla valutazioni dei c.d. riscontri la sentenza sarebbe viziata. Secondo il Giudice dell'udienza preliminare, i riscontri sarebbero costituiti da intercettazioni e dai beni (denaro e appunti) sequestrati a CA al momento del suo arresto in flagranza. Sostiene invece il ricorrente che, in realtà, non sarebbe stata valorizzata in chiave probatoria nessuna intercettazione relativa al periodo in questione, cioè quello antecedente all'aggiudicazione dell'appalto alla società riferibile a TU;
dunque le intercettazioni di riscontro sarebbero quelle riferibili al periodo successivo. Il ragionamento probatorio sarebbe viziato per avere tratto il Giudice elementi di riscontro da segmenti fattuali diversi e successivi. Allo stesso modo, quanto ai beni sequestrati a CA (denaro e appunti), i riscontri non sarebbero individualizzanti e perverrebbero dalla stessa fonte dichiarativa. Del tutto generiche inoltre sarebbero le dichiarazioni di TU. La Corte, davanti ai rilievi della difesa, avrebbe fornito risposte evasive. Si fa, in particolare, riferimento: a) alle dichiarazioni del teste, ing. Messina, che aveva chiarito come fosse impossibile che gli imputati avessero potuto gestire l'impianto di video sorveglianza a loro piacimento o che potesse essere "girato". 4 La Corte si sarebbe limitata ad affermare, da una parte, che le dichiarazioni del teste sarebbero smentite dal contenuti delle intercettazioni e, dall'altra, che nella vicenda vi sarebbero state connivenze ovvero il coinvolgimento di altri soggetti, come ad esempio TU, che avrebbe avuto contatti con la criminalità organizzata;
nulla sarebbe stato inoltre indicato quanto alle captazioni, al più riferibili ad altro lasso di tempo, e nulla sarebbe spiegato quanto alle frequentazioni di TU rispetto al tema di prova;
b) alla comprovata impossibilità del carroattrezzi di CA di trasportare le quantità di minerali da lui stesso indicate;
sul punto, la Corte si sarebbe limitata ad affermare che le modalità di trasporto sarebbero sostanzialmente rimaste sconosciute;
un dato, si assume, che invece avrebbe dovuto gettare un'ombra sulla attendibilità del dichiarante;
c) al denaro consegnato che, secondo CA, sarebbe stato da lui sempre prelevato da una determinata banca laddove la difesa aveva invece dimostrato come l'entità di l detti prelievi fosse inferiore alle somme che lo stesso dichiarante aveva riferito di avere corrisposto;
sul punto la Corte si sarebbe limitata a riferire che il rinvenimento al momento dell'arresto di CA della somma di 14.000 euro sarebbe sufficiente a riscontrare il dichiarato. Quanto invece ai fatti successivi alla consegna del sito (seconda frazione temporale capo a) e capo d), l'imputato, come detto, si sarebbe attivato per presentare CA a TU affinchè i lavori di rimozione dei rifiuti ferrosi fossero affidati alla società dello stesso CA. In tale contesto si collocano alcune conversazioni intercettate che, tuttavia, secondo il ricorrente, non sarebbero dimostrative del coinvolgimento personale dell'imputato; tale inadeguatezza sarebbe oltremodo evidente ove si consideri la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dallo stesso ricorrente, che aveva spiegato come in quel periodo egli avesse partecipato a due distinte attività investigative relative alla correttezza della LE, cioè la società di TU, e, quindi, non avrebbe mai potuto assumere un ruolo nell'attività di sottrazione del materiale Detta ricostruzione non avrebbe trovato nessuna confutazione, tenuto conto che la difesa aveva indicato anche numerose risultanze investigative confermative di essa (si citano diverse conversazioni da cui emergerebbe la reputazione di soggetto rigoroso che accompagnava l'imputato, anche da parte dello stesso CA). Secondo la Corte di appello, la preoccupazione dei correi rispetto al fatto che l'imputato potesse scoprire l'attività criminale sarebbe spiegabile non con la sua estraneità ai fatti ma con la circostanza che anche l'imputato avrebbe nel medesimo frangente temporale sottratto materiale;
dunque le intercettazioni documenterebbero una sorta di competizione nella sottrazione. Si tratterebbe di un ragionamento viziato perché non solo non vi sarebbe nessuna prova della contestuale attività di sottrazione, ma, addirittura, sarebbe smentita dalle 5 stesse dichiarazioni di CA che aveva escluso il coinvolgimento dell'imputato dopo l'assegnazione della lEmnne. Dette dichiarazioni (riportate in parte) non sarebbero state considerate. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di per il capo H) (319 quater cod. pen.). La responsabilità, affermata solo in relazione alle ipotizzate "pressioni" su TU per affidare i lavori a CA e non anche con riguardo alle altre contestazioni contenute nel capo di imputazione, sarebbe stata fatta discendere da una conversazione intercettata il 30.10.2013 tra AN MO cioè il capocantiere della 1Emme - e il direttore tecnico dei lavori, Lorenzo Rossi, in cui il primo avrebbe fatto riferimento rzt 644.4-2 alle modalità con cui il ricorrente e il "suo vice" aver= spalleggiato l'ingresso di CA e di come TU, timoroso delle possibili conseguenze negative che l'imputato avrebbe potuto causargli, avesse assecondato dette richieste. La Corte non avrebbe tuttavia considerato come nel corso della stessa conversazione lo stesso AR avesse detto che la "induzione" sarebbe stata compiuta dal LL all'insaputa del ricorrente. Né sarebbero state descritte le condotte specifiche di induzione attribuibili all'imputato e neppure in concreto i vantaggi indebiti che TU avrebbe conseguito. Né, ancora, sarebbero decisive le dichiarazioni di TU, ritenute dallo stesso Giudice parziali e interessate, tenuto conto invece del contenuto della conversazione del 19.3.2014 (che viene riportata) comprovante lo stato dei rapporti tra l'imputato e TU. Considerazioni analoghe vengono compiute anche in relazione all'assunzione di LO Ruisi da parte della LE (si tratta di un rivolo della contestazione) 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla motivazione relativa all'aumento di pena inflitto per continuazione 2.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla quantificazione delle somme oggetto di confisca ai sensi degli artt. 322 ter e 452 quaterdecies cod. pen. 3. Ha proposto ricorso per cassazione NZ LL articolando tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione. Si tratta di un motivo con cui si richiamano gli stessi temi già evidenziati in precedenza, in relazione al primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di NA. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge. Quanto al capo A), la condotta dell'imputato non sarebbe caratterizzata da abitualità, né vi sarebbe prova della ingente quantità di rifiuti. 6 Quanto ai fatti di peculato, non vi sarebbe la prova della disponibilità e della qualifica soggettiva, di tal chè al più il concorso avrebbe dovuto essere "costruito" ai sensi dell'art. 117 cod.pen. Quanto al trattamento sanzionatorio: a) i fatti di peculato sarebbero stati duplicati;
b) la pena accessoria della incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione sarebbe errata atteso il quantum di pena inflitta;
c) gli aumenti di pena inflitti per continuazione sarebbero non motivati. 3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al quantum della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono fondati. 2. La struttura del processo è fondata sul presupposto che gli odierni imputati, a fronte di dazioni di denaro, avrebbero consentito l'asportazione dal sito dismesso di Pasquasia di materiale ferroso, così concorrendo nel delitto di peculato e nel traffico illecito di rifiuti. Per ragioni di ordine espositivo è utile procedere innanzitutto facendo riferimento ai , fatti di peculato contestati ai calmi, C) e D). Dalla sentenza impugnata emerge come il giudizio di responsabilità sia stato fatto discendere dal contenuto delle conversazioni intercettate "rispetto alle quali devono interpretarsi e valutarsi le dichiarazioni rese dagli originari coindagati, CA CO e TU O"; le dichiarazioni dei correi, sarebbero, secondo la Corte, la "chiave di lettura deli esiti delle captazioni" (chiarissima sul punto la Corte a pagg. 20 - 28). Dunque, secondo la Corte, la portata delle risultanze delle captazioni sarebbe primaria e in ragione di esse dovrebbero valutarsi le dichiarazioni accusatorie. Quanto alle captazioni, la Corte, oltre a richiamare in generale la sentenza di primo grado, ha fatto riferimento espresso ad alcune conversazioni che, tuttavia, sono tutte successive al 16.10.2023 (cfr., pag. 27 e seguenti sentenza impugnata), cioè sono tutte successive alla data di consumazione del reato contestato al capo C) (dal febbraio all'ottobre 2013). Si tratta di conversazioni che hanno una indubbia valenza probatoria a carico, ma che non sono autosufficienti a provare i fatti oggetto della imputazione e, quindi, a fondare un giudizio di responsabilità penale quanto al capo in questione;
esse in tanto assumono rilevanza l in quanto sono state collegate con le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. dal coindagato CA (la Corte è sostanzialmente silente quanto alle propalazioni di TU). 7 Ne discende che, diversamente dagli assunti della Corte, sono le dichiarazioni di CA a costituire l'asse probatorio portante per il capo di imputazione sub C) ed è rispetto ad esse che la Corte avrebbe dovuto compiere uno sforzo motivazionale rigoroso al fine poi, eventualmente, di utilizzare come riscontri c.d. esterni le risultanze delle captazioni compiute dopo il periodo oggetto di contestazione. 3. Dunque, sul piano del metodo, un ragionamento probatorio inverso a quello compiuto della Corte, atteso che le captazioni relative al periodo successivo a quello in contestazione, in quanto non autoevidenti, non possono che assurgere, al più, ad un ruolo di completamento rispetto "ad altro", un ruolo accessorio rispetto alla prova del fatto in contestazione al capo C) e alla sua perimetrazione temporale. Le conversazioni, cioè, avrebbero potuto assurgere Ial più i al ruolo di riscontro rispetto ad una base probatoria che necessariamente avrebbe dovuto essere fondata su altre evidenze probatorie, cioè sulle dichiarazioni del correo, CA. Non ignora il Collegio che i secondo un indirizzo consolidato i quando il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, Giacino, Rv. 271081; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355, nonché Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713). E t tuttavia, si tratta di un principio che può trovare applicazione solo in quanto le dichiarazioni accusatorie siano "forti" sul piano probatorio. È noto come la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella «a tre tempi» indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. Hanno tuttavia spiegato le Sezioni Unite come detta sequenza non debba essere rigorosamente statica, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee autonome e separate. È cioè possibile che, nel caso in cui debbano essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, il vaglio della loro portata sia compiuto alla luce di tutti gli altri 8 elementi di informazione legittimamente acquisiti ed è chiaro come, rispetto ad una chiamata in reità la cui portata non sia chiarissima, la valutazione dei c.d. riscontri esterni debba essere maggiormente rigorosa e il convincimento del giudice imponga un obbligo motivazionale specifico. Ad una dichiarazione del correo "debole" deve cioè corrispondere un riscontro "forte"; ad unalriscontro debole deve corrispondere una dichiarazione "forte". Ciò che non è consentito è innestare un riscontro "debole" su una dichiarazione di correo a sua volta "debole". 4. Ciò imponeva rigore alla Corte di appello in ordine alla valutazione delle censure relative alle dichiarazioni di CA e che attenevano, oltre che alla credibilità soggettiva, alla attendibilità intrinseca delle propalazioni non tanto quanto al coinvolgimento nei fatti degli imputati (sotto tale profilo le captazioni successive sono auto-evidenti) quanto, piuttosto, ai profili di contraddittorietà delle dichiarazioni in ordine alla esatta configurazione dell'accordo criminale tra lo stesso dichiarante e gli imputati, alla individuazione del soggetto con cui detto accordo fu raggiunto, alla dazione del denaro, al soggetto cui il denaro fu corrisposto, alla prova della compartecipazione criminosa, alla vicenda relativa alla dazione dell'autovettura Mazda e, più in generale, agli specifici temi indicati dai ricorrenti. Il tema è quello della esatta struttura dell'accordo in ragione del quale si consentiva l'appropriazione. Su tali profili, la valutazione delle dichiarazioni di CA è viziata perché la Corte, in alcuni casi, è sostanzialmente silente (i profili relativi all'accordo, alla dazione del denaro), ovvero, in altri casi, fornisce una motivazione obiettivamente difensiva e non esaustiva, quanto al tema: a) del posizionannento delle telecamere del sito su cui, da una parte, afferma che i soggetti avessero la possibilità di "girare" le telecamere, ma, dall'altra, che la vicenda avrebbe "visto la connivenza ovvero il coinvolgimento di altri soggetti che come TU" avrebbero avuto "contatti con soggetti vicini alla criminalità organizzata"; b) alla quantità di ferro che in concreto sarebbe stata sottratta;
c) alla concreta possibilità che il materiale ferroso fosse trasportato con i mezzi a disposizione di CA, su cui la Corte si limita ad affermare che le modalità con le quali i materiali venivano asportati e trasportati fuori dal sito "sono destinate a restare parzialmente sconosciute"; 61) alla ricostruzione alternativa lecita degli imputati, fondata anche sugli esiti di alcune captazioni, del tutto ignorata, tento conto di quanto lo stesso CA avrebbe riferito, e cioè che da novembre 2013 (capo D) gli imputati non avrebbero più fatto parte degli accordi: non avrebbero " avuto un ruolo diretto" (così anche la Corte di appello a pag. 26). Una motivazione assertiva che non consente di ritenere assolto l'onere di valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie. 9 Il risultato che ne consegue è che la responsabilità penale è stata fatta discendere da una chiamata in correità non valutata in modo esaustivo e da riscontri a loro volta "deboli" non autoevidenti e neppure riferibili direttamente al tempo in cui i fatti sarebbero stati commessi. Ne consegue che sul capo la sentenza deve essere annullata , 5. A conclusioni non diverse deve giungersi anche per quel che concerne il capo D). Anche sul capo in questione, la responsabilità è stata fatta discendere dalla Corte dagli esiti di captazioni che, pur avendo valenza accusatoria, non sono autoevidenti, ma, come detto, dovrebbero essere lette, in ragione delle dichiarazioni accusatorie. Anche per il capo D), si ripropongono le stesse questioni in precedenza indicate e relative alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie, tenuto conto che lo stesso CA avrebbe riferito, come detto, che per il periodo in questione non avrebbero più avuto un ruolo diretto. Dunque, mentre / per il capo C), le captazioni hanno una valenza di mero riscontro "debole" - perché relative ad un periodo successivo a quello in contestazione - e le dichiarazioni accusatorie non sono a loro volta dotate di elevata capacità dimostrativa, quanto al capo D), le captazioni, pur non autoevidenti, assumono una valenza probatoria maggiore, ma sono in obiettivo contrasto con le dichiarazioni del correo CA, che, come detto, ha escluso il coinvolgimento diretto degli imputati. Ne deriva che/o si deve ritenere che CA sia sul capo inattendibile, con conseguente dubbio della sua attendibilità anche per quel che concerne il capo C), ovvero che la Corte era tenuta a spiegare con rigore come quelle captazioni (15222251 essere valutate e perché esse sarebbero compatibili con le dichiarazioni del correo di segno opposto. Ne consegue che anche per il capo in questione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 6. Le considerazioni esposte conducono all'annullamento della sentenza impugnata anche per il capo A), in relazione al quale la responsabilità penale è stata fatta derivare dalle risultanze probatorie utilizzate per i capi C) e D) di cui si è detto. 7. Non diversamente, quanto al capo H) (art. 319 quater cod. pen.), la sentenza impugnata, nell'ambito di una motivazione indistinta, ha fatto discendere il giudizio di responsabilità dal contenuto di alcune conversazioni intercorse tra AN e il direttore tecnico dei lavori (Rossi)( in cui il primo avrebbe atto riferimento a come gli imputati avessero "spaleggiato" l'ingresso di CA e come TU "timoroso che NA" potesse creargli problemi,avesse assecondato le richieste "dell'ispettore della forestale" (cfr. pag. 29 sentenza impugnata, pag. 195 e ss. sentenza di primo grado). 10 Il Presidente Nulla di più è stato spiegato, nulla è stato chiarito sulle modalità della condotta in concreto compiuta, sull'accordo illecito, sullo stesso contenuto della conversazione valorizzata, su quale sarebbe stato il vantaggio indebito conseguito dal soggetto indotto. Ne consegue chef anche sul capo in esame, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla responsabilità degli imputati. 8. I residui motivi sono assorbiti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Co gliere estensore