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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/09/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2532/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2532 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (c.f. ) C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. SILVESTRI ROSARIO
SALVATORE (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
indirizzo p.e.c. ; Email_1
OPPONENTI-ATTORI IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. ) quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. DI P.IVA_3
FRANCESCO ANITA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il relativo indirizzo p.e.c. ; Email_2
OPPOSTA-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza figurata del 6.2.2025. In particolare:
1 - Per gli opponenti:
“In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti
i motivi in narrativa all'atto introduttivo, ovvero per assenza di delega e/o assenza di titolarità e/o assenza di valida notifica della cessione e/o legittima revoca del rapporto, in subordine accertare le somme effettivamente dovute per legge;
- Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle clausole determinative degli interessi corrispettivi del rapporto di conto corrente n. 115881 e dei rapporti ad esso collegati per violazione della normativa antiusura e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interesse e condizioni addebitate a tale titolo applicando il disposto dell'art. 1815 II co c.c.; in subordine accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità
e/o inefficacia del contratto di conto corrente del 06/11/2012 n. 115881 per violazione dell'art. 1284 c.c., 117 D.lgs 385/93 per omessa indicazione dei tassi e delle condizioni e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interesse e delle condizioni ultra legali non debitamente sottoscritte ed accettate con i tassi e le condizioni previste dall'art. 1284 c.c. o dall'art. 117 D.lgs 385/93; accertare e dichiarare la nullità, illegittimità l'inefficacia delle variazioni unilaterali compiute nel contratto di conto corrente del n. 115881, e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e delle condizioni addebitate dall'istituto in violazione dell'art. 118
D.lgs. 385/96;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi del rapporto di conto corrente n. 115881 e dei rapporti ad esso collegati per violazione della normativa di cui all'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 D.lgs 385/93 e della delibera CICR 09/02/2000 e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi maturati a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative delle commissioni di massimo scoperto, di affidamento di istruttoria veloce e spese gestione fido annotate nel rapporto di conto corrente n. 115881 e dei rapporti ad esso collegati, per assenza di causa e violazione dell'artt. 2 legge 2/2009 e 117bis e per
l'effetto ordinare la ripetizione di quanto addebitato a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative delle
2 valute per violazione dell'art. 117 D.lgs. 385/93 e 1282 c.c. sul conto corrente n.
115881 e dei rapporti ad esso collegati e per l'effetto ordinare la ripetizione di quanto ingiustamente addebitato a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri
e , per tutti i motivi addotti nel presente atto in Parte_2 Parte_3
violazione degli artt. 1939, 1941, 1956, 1957 c.c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e/o in subordine limitarne gli effetti nei limiti delle obbligazioni assunti e di quanto si accerterà in corso di giudizio;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione operata dall'istituto di credito nella Centrale dei Rischi della BA d'TA, in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto, e per l'effetto in via riconvenzionale condannare l'Istituto al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa o nella diversa misura che riterrà equa secondo giustizia, nonché condannare l'istituto alla immediata cancellazione e/o in subordine rettificarla alla luce di quanto sarà accertato in corso di giudizio;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione dell'apertura di credito in conto corrente e decadenza e delle numerose violazioni dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti ai sensi dell'art. 1175 e 1375 c.c. indicate in narrativa e in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto, e per
l'effetto in via riconvenzionale condannare l'Istituto al risarcimento del danno conseguente da liquidarsi in via equitativa o nella diversa misura che riterrà equa secondo giustizia;
- Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre oneri di legge ed interessi sino al soddisfo, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”, nonché della domanda spiccata nella memoria 183 Vi co. n. 1 cpc del 20/10/2021:
“-Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri
e ex art. 1418 e 1419 c.c. e per violazione della Parte_2 Parte_3
legge n. 287/1990, nonché per tutti i motivi addotti nel presente atto e/o in subordine limitare gli effetti nei limiti delle obbligazioni assunte e di quanto si accerterà in corso di causa. “In via istruttoria:
-Ordinare la riconvocazione del CTU a chiarimenti per rispondere alle rettifiche
3 richieste dal consulente di parte nelle note critiche del 27/11/2024 e nelle note di udienza del 21/01/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte e non superate dalle evasive risposte del consulente d'ufficio, frutto di motivazioni non tecniche. In subordine, rideterminare la misura del credito dovuto in
€ 29.484,24 come da conteggio “scenario n. 1” della consulenza tecnica integrativa del Prof. del 18/12/2024. Persona_1
Respingere ogni diversa istanza, con il favore delle spese da liquidare in favore del sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario”;
- Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, in via principale rigettare tutte le domande ex adverso avanzate da parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 490/2020 (RG 416/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di
Cuneo, nonché rigettare ogni richiesta di indebito e/o risarcimento del danno perché infondate in fatto e diritto;
- nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente e di revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
490/2020 (RG 416/2020) emesso dal Tribunale di Cuneo, condannare la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle somme meglio indicate in premessa pari ad Euro 43.789,39, oltre interessi e spese come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a far data dalla maturazione dei singoli crediti e fin all'effettivo soddisfo ovvero nella maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente e di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 490/2020 (RG 416/2020) emesso dal Tribunale di Cuneo, condannare la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di Euro
33.480,55, secondo scenario di ricalcolo formulato dal CTU nel primo elaborato peritale in recepimento delle osservazioni al tempo formulate dal consulente di parte, applicando altresì le condizioni economiche convenute nel Contratto di conto corrente n. 11449 del 12 dicembre 2008, pur non avendo il CTU proceduto alla loro
4 rettifica, oltre interessi fin all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69, sicché i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili strettamente rilevanti ai fini della presente decisione.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio per ottenere la Parte_2 Parte_3 CP_1
revoca, previa sospensione ex art. 649 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 490/2020
(R.G. n. 416/2020), provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., emesso in favore dell'opposta - quale mandataria di - avente ad oggetto la Controparte_2 corresponsione di € 43.789,39 (oltre interessi e spese di procedura), a titolo di saldo debitore alla data del 13.12.2018 del conto corrente n. 17/01/15881 sottoscritto dalla con la BA Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Parte_1
s.c.p.a. in data 13.12.2012 e garantito da fideiussioni omnibus rilasciate da Pt_3
e fino a concorrenza dell'importo di Euro 30.000,00
[...] Parte_2
ciascuno. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva della opposta e l'assenza di procura all'incasso;
- illegittimità dell'ingiunzione per assenza di valida revoca/recesso dal rapporto di conto corrente n. 115881 e correlato affidamento (non essendovi alcuna prova dell'effettiva consegna della lettera di messa in mora del 27/09/2018, inviata dalla
BA Alpi Marittime Soc. Cooperativa);
- l'inidoneità della documentazione offerta in sede monitoria a fondare il provvedimento monitorio, tenuto conto che è stato depositato mero saldaconto e non già estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
- la nullità del contratto di conto corrente n. 115881 - affidato fin dalla sua origine
(come si evince dalla visura storica in Centrale del Rischi) e collegato al conto
5 corrente n. 111449, acceso nell'anno 2007 dalla allora (il Controparte_3
cui saldo debitorio, indebitamente formatosi, è stato trasferito sul conto corrente n.
115881 senza previa autorizzazione dalla correntista) - per violazione della normativa antiusura;
- la nullità degli interessi e delle condizioni di affidamento per violazione dell'art. 117, co. 1, D.Lgs 385/93 e per indeterminatezza delle condizioni relative agli utilizzi oltre l'affidamento concesso;
- la nullità delle condizioni non pubblicizzate dell'affidamento sul conto ordinario, per violazione dell'art. 117 co. 4 D.lgs. 385/93;
- la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale del contratto di conto corrente n. 115881 emessa in violazione dell'art. 1283 c.c. e della Delibera CICR del
9.2.2000;
- la nullità ed inefficacia delle variazioni unilaterali operate sul conto n. 115881 in violazione degli artt. 118 D.lgs n. 385/93;
- la nullità delle commissioni di affidamento applicate sul conto corrente n. 115881;
- la nullità, illegittimità delle clausole dei giorni valuta con cui la banca ha modificato il calcolo dei saldi capitale rispetto ai giorni di effettivo svolgimento delle operazioni che hanno concesso un indiretto aumento degli interessi maturati;
- il collegamento del c/c n. 115881 con il conto corrente n. 111449, acceso nell'anno
2007 dalla allora posto che, a fronte del giroconto estintivo Controparte_3 del saldo di quest'ultimo rapporto (mai autorizzato dalla correntista), sono confluiti gli indebiti del rapporto originario dei quali l'istituto ha omesso nel fascicolo monitorio ogni rendicontazione analitica e prova della origine del credito;
- la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da e Parte_2 Pt_3
in data 13/11/2012 per indeterminatezza/indeterminabilità del loro oggetto;
[...]
- l'illegittimità\inefficacia dei contratti di fideiussione in riferimento al saldo di conto corrente poiché rappresentato da saldi non conseguenti a mera revoca o recesso dal rapporto di conto corrente – e comunque oltre lo spirare del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- l'illegittimità dei contratti di fideiussione in riferimento al saldo di conto corrente e poiché rappresentato da saldi non conseguenti mera revoca o recesso dal rapporto di
6 conto corrente - mancata informazione – mancata autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. – intimazione superiore al limite di garanzia prestato;
- l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi della BA d'TA (con conseguente richiesta di rettifica/cancellazione e di risarcimento danni);
- l'illegittimità della revoca delle facilitazioni per violazione delle leggi contestate e per inosservanza dei doveri di correttezza, buona fede diligenza e solidarietà da parte dell'azienda di credito e conseguente richiesta di risarcimento danni da quantificare avendo riguardo anche alla difesa avversa.
In sintesi, quindi, gli opponenti hanno chiesto, oltre alla revoca (previa sospensione della relativa efficacia ex art. 649 c.p.c.) del decreto ingiuntivo opposto, di ordinare la ripetizione delle somme illecitamente locupletate (“alla data del 13/12/2018, la presenza di oneri in contestazione pari a complessivi Euro 54.885,55, tutti rilevabili dagli addebiti del conto corrente n. 115881 e 111449, e di ulteriori non provate operazioni”) e condannare l'Istituto alla cancellazione e/o rettifica della segnalazione presso la Centrale Rischi, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivato, da liquidarsi in via equitativa nonché condannare l' al risarcimento CP_4
del danno derivante dalla violazione dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti. Il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 31.3.2021 si è costituita la parte opposta, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 14.9.2021 il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.
Disposto lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal 11 gennaio 2023), ha provveduto ad istruire la causa a mezzo di CTU contabile e, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Procedibilità
1. In via preliminare (tenuto conto dell'eccezione in origine svolta dalla opposta in sede di comparsa di costituzione, sia pure non riproposta), va evidenziato come sia
7 stato prodotto in atti dalla parte opposta - a tanto onerata in virtù dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19596/2020 - il verbale negativo dell'incontro di mediazione (v. deposito del 9.8.2021). Talché alcun dubbio può porsi in ordine alla procedibilità dell'azione monitoria.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla opposta
2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione
(più correttamente afferente al “merito” della pretesa creditoria: cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016) in capo alla società opposta.
2.1. A tal riguardo è opportuno premettere che la ha agito in sede CP_1
monitoria non già in proprio ma quale mandataria di ovvero Controparte_2 quale rappresentante sostanziale di quest'ultima, circostanza comprovata da procura notarile versata in atti (v., in particolare, doc. 01 allegato alla comparsa di costituzione).
2.2. A sua volta risulta adeguatamente dimostrata in atti l'avvenuta cessione del credito, in origine vantato alla BA Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù
s.c.p.a., in favore della parte attrice in senso sostanziale ( , e Controparte_2
ciò non già unicamente mediante estratto di Gazzetta Ufficiale (all. 3 produzione recante peraltro link ipertestuale cliccabile e visionabile, dal quale è possibile CP_1 scaricare e visionare l'elenco dei crediti ceduti) ma, altresì, attraverso la produzione del contratto di cessione e dell'elenco dei crediti ceduti omissato (cd. annex) sub docc. 01 e 02 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
2.3. Tanto risulta sufficiente a ritenere parte opposta titolare del credito rivendicato in sede monitoria, senza necessità di affrontare le ulteriori questioni poste in merito all'ampiezza dei poteri conferiti al cd. servicer.
3. Irrilevanti risultano, poi, le contestazioni involgenti la mancata comunicazione di detta cessione.
3.1. Com'è noto, “il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine
8 di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere i conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex multis, Cass. civ. n. 21277/2019; Cass. civ. n.
4713/2019; Cass. civ. n. 12616/2017).
3.2. Detto altrimenti, la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito non condiziona affatto la sua validità ed efficacia, avendo piuttosto la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (v.
Cass. civ. n. 4713/2019).
3.3. Inoltre, “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. civ., n. 1770/2014; nello stesso senso anche Cass. civ.
n. 2049/2020).
3.4. Peraltro, per pacifica e costante giurisprudenza, nel caso di cessioni “in blocco” ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del Testo Unico BArio (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, c.c. Ed, infatti, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (v. in specie doc. 5 fascicolo monitorio) e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass. civ. n. 20495/2020).
3.5. Ne deriva che il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si
9 concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione
(Cass. civ. n. 13691/2012; Cass. civ. n. 19016/2018; Cass. civ. n. 28125/2021).
3.6. D'altronde, gli odierni opponenti neppure hanno allegato l'avvenuto pagamento nei confronti della cedente, che fonderebbe il relativo interesse alla contestazione della titolarità attiva del credito in capo all'opposta.
Eccezione di nullità del decreto ingiuntivo.
4.
Considerato che
– in esito all'istruttoria condotta secondo i principi che verranno meglio descritti nel prosieguo – il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere in ogni caso revocato, si reputa di poter superare le contestazioni svolte in merito alla valenza probatoria del documento prodotto dalla opposta in sede monitoria quale estratto conto certificato “ex art. 50 TUB” (all. 05 fascicolo monitorio) ed alla conseguente ritenuta nullità del provvedimento monitorio originariamente emesso, al pari delle ulteriori doglianze in merito alla idoneità della comunicazione di revoca e messa in mora prodotta in sede monitoria a fondare l'emissione del provvedimento opposto. Rappresenta, infatti, principio pacifico quello per cui “L'opposizione al
decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità
e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ. n. 1184/2007; Cass. civ. n.
14640/2018).
Nullità delle fideiussioni – decadenza ex art. 1957 c.c. – liberazione ex 1956 c.c.
5. Del tutto generica è l'eccezione di nullità delle prestate fideiussioni per
10 indeterminatezza del relativo oggetto, considerato che la fideiussione per debiti futuri
è stata tipizzata dal legislatore con la modifica dalla L. 154/1992 apportata all'art.1938 c.c. il quale richiede, ai fini della relativa validità, unicamente l'individuazione del plafond garantito: in tale ipotesi, infatti, l'impegno assunto all'atto della stipula della fideiussione omnibus è chiaramente individuato e consiste nel garantire, nei limiti del tetto massimo d'importo concordato, l'adempimento anche delle future obbligazioni del debitore principale, talché l'assenza di precisa individuazione dei contorni di rischio e della stabilità dell'impegno nel tempo rappresentano l'essenza stessa della garanzia prestata.
6. Quanto alla dedotta nullità delle prestate fideiussioni per violazione del diritto
Antitrust, giova in primo luogo premettere l'inammissibilità della domanda nuova formulata sul punto dalla difesa di parte opponente (convenuta in senso sostanziale) solo in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. (la cui decisione, peraltro, sarebbe di competenza del Tribunale delle Imprese).
6.1. Come noto, infatti, la possibilità di precisare e modificare le domande sancita dall'art. 183, co. 6 n. 1) c.p.c. non deve intendersi quale possibilità di proporre domande nuove.
6.2. In ogni caso, pur volendo considerare la difesa svolta a tal riguardo sub specie di eccezione di nullità, la stessa risulta infondata.
6.3. Infatti, sulla sorte dei contratti stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 41994/2021 (ud. 23.11.2021, depositata il 30.12.2021), enunciando il seguente principio di diritto: <i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
6.4. Come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio
11 2005 emesso dalla BA d'TA in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2016), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990
("Legge Antitrust"), in virtù del quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
6.5. In particolare, lo schema standard ABI era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) nonché particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
6.6. Le censure della BA d'TA si sono incentrate sugli articoli relativi alla cd. clausola “di reviviscenza”, ovvero che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla clausola che estende la garanzia anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) ed alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
(art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”),
12 clausole presenti anche nelle fideiussioni omnibus oggetto del presente giudizio (v. art. 1 commi 2 e 3 e art. 5 co. 7).
6.7. In particolare, sopendo un contrasto giurisprudenziale insorto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, la Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha aderito alla tesi della nullità parziale ex art. 1419, co. 1, c.c. (ovvero limitata alle clausole vietate) dei negozi di garanzia aderenti allo schema contrattuale censurato, evidenziando che, alla luce della ratio ispiratrice della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(mirante a salvaguardare l'ordine pubblico economico), la tutela risarcitoria deve necessariamente affiancarsi a quella “reale”, al contempo però bilanciando l'interesse protezionistico del singolo fideiussore con quello degli istituti di credito a mantenere in vita il negozio di garanzia.
6.8. Ne deriva che la nullità dell'intesa a monte determina “…la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'TA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (in motivazione pag. 32) “…salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (in motivazione, pag. 39).
6.9. Siffatta evenienza – precisa la Suprema Corte nella pronuncia in esame – è “di ben difficile riscontro nel caso in esame” posto che “il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia” e, al contempo “… è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (in
13 motivazione, pagg. 31-32).
6.10. Calando siffatte coordinate nel caso di specie, l'eccezione di nullità delle fideiussioni formulata dagli opponenti è in ogni caso infondata, posto che gli stessi – peraltro evidentemente interessati alla concessione del credito alla debitrice principale, di cui erano soci – non hanno neppure dedotto che non avrebbero prestato il proprio consenso alla stipula della garanzia in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto dell'intesa nulla.
7. Quanto alla formulata eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è sufficiente evidenziare come, all'interno delle fideiussioni per cui è causa, risulti pattuita espressa clausola di deroga (v. art. 5 co. 7, oggetto di specifica e separata sottoscrizione ex art. 1341 c.c.) e che in ogni caso – quand'anche si volesse ritenere operante la riespansione della norma in ragione della nullità parziale della clausola in deroga alla luce del diritto antitrust, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite sopra citate – laddove nella fideiussione sia presente, come in specie, la clausola “a semplice richiesta” (v. art. 5 punto 1), deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. la mera proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (in questi termini v. Cass. civ. n.
22346/2017, richiamata anche da Cass. civ. n.31509/2021).
7.1. Se è vero infatti che, in linea generale, ai fini di cui all'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ.
n. 2607/2024; Cass. civ. n. 3421/2018; Cass. civ. n. 2532/2005) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”,
“l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore,
14 prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato, da ultimo, da Cass. civ. n. 835/2025; in senso conforme si vedano Cass. civ. n.
13078/2008; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ. n. 25344/2024;
Cass. civ. n. 30185/2022; Cass. civ. n. 22346/2017).
7.2. Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (v. Cass. civ. n. 31509/2021 cit.).
7.3. Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto documentazione attestante la comunicazione di intervenuta revoca degli affidamenti e con contestuale intimazione di immediato pagamento del debito scaduto, rivolta alla debitrice principale ed ai garanti e , datata 27.9.2018 e Parte_3 Parte_2
ricevuta personalmente da questi ultimi rispettivamente in data 4 e 3 ottobre 2018 (v. doc. 8 allegato da in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), talché, in ogni caso CP_1
non può ritersi intervenuta alcuna decadenza.
8. Neppure può ritenersi fondata l'eccezione di intervenuta liberazione ex art. 1956 c.c. poiché sfornita di adeguato supporto probatorio, non avendo parte opponente neppure specificato il momento a partire dal quale l'istituto di credito avrebbe avuto contezza del progressivo peggioramento della situazione economico finanziaria della debitrice principale né fornito alcuna prova circa la conoscenza, da parte del primo, dello stato di difficoltà economica in cui versava la seconda, circostanza al contrario presumibile in capo ai fideiussori, i quali, come pacificamente risultante ex actis, al momento in cui sono sorti i rapporti bancari posti a fondamento del credito monitorio, erano gli unici soci della (il sig. Parte_1 Pt_2
peraltro con qualifica di legale rappresentante;
cfr. visura sub all. 09 fascicolo monitorio).
9. Pare, tuttavia, opportuno precisare che, in ogni caso, la pronuncia di condanna nei confronti dei due opponenti fideiussori dovrà essere contenuta nei limiti della garanzia prestata.
Legittimità degli addebiti e ricalcolo contabile
10. Per quanto concerne la pretesa riduzione dell'importo ingiunto, invece,
15 l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
10.1. Giova premettere che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali
(Cass. civ. n. 5754/2009; Cass. civ. n. 15339/2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. civ.
n. 5915/2011, Cass. civ. n. 5071/2009, Cass. civ. n. 17371/2003, Cass. civ. n.
21466/2013).
10.2. Con specifico riguardo al riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, poi, rappresenta oramai ius receptum il principio a tenore del quale – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
10.3. L'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sulla parte opposta, essendo a carico del correntista quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
11. Ebbene, nella specie, la sussistenza del rapporto di conto corrente n.
17/01/115881 (d'ora innanzi, per brevità, identificato col solo numero 115881) sottoscritto dalla con la BA Alpi Marittime Credito Parte_1
Cooperativo Carrù s.c.p.a. in data 28.11.2012 (doc. 04 allegato al fascicolo monitorio), assistito da affidamento (contratto di apertura di credito n.
010021613/001 del 13.11.2012: v. doc. 03 produzione e le fideiussioni CP_1
prestate dai signori e in data 13.11.2012 (docc. 06 e 07 allegati al Pt_3 Pt_2
fascicolo monitorio), trovano puntuale riscontro nella documentazione in atti,
16 debitamente sottoscritta ex art. 117 TUB.
11.1. Inoltre, entro il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. la società opposta ha prodotto la serie integrale degli estratti conto (analitici e scalari) relativi al conto corrente n. 115881, oltre agli estratti conto (analitici e scalari) relativi al rapporto di conto corrente n. 11449.
11.2. Tuttavia, non può sottacersi come parte opposta, gravata dall'onere di provare la formazione del saldo debitorio, non abbia prodotto tempestivamente in atti la copia del conto corrente “n. 111449” (intestato alla acceso Controparte_3 presso la medesima BA nel 2007 (su cui, nel 2008, l'istituto avrebbe concesso un'apertura di credito sino a concorrenza di Euro 30.000,00) e la cui esposizione è confluita sul nuovo rapporto di conto corrente n. 115881 (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione e pagg. 11 e 12 comparsa di costituzione).
11.3. Non può, infatti, ritenersi utilizzabile la documentazione contrattuale tardivamente prodotta da in sede di operazioni peritali, stante l'espresso CP_1
dissenso alla relativa acquisizione espresso da parte opponente.
12. Considerata, quindi, l'assenza di qualsivoglia previsione negoziale in ordine alle condizioni applicabili al rapporto di conto corrente originario (n. 111449), il ricalcolo del saldo debitore dev'essere condotto mediante espunzione di ogni competenza addebitata dall'istituto di credito (ovvero escludendo gli interessi convenzionali, le commissioni e le spese applicati dalla banca, in quanto mai pattuiti)
e calcolando gli interessi ai tassi legali, ovvero conformemente allo scenario di ricalcolo n. 2 prospettato dal nominato CTU.
12.1. Laddove manchi un valido contratto scritto, infatti, non può trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
12.2. Per vero, tale norma, dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3 – che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo, al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al successivo comma 7, stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello
17 massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
12.3. Ne deriva che nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4.
12.4. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
13. Stante le strenue difese sul punto perpetrate dalla difesa di parte opponente, pare opportuno evidenziare l'inconferenza delle critiche rivolte all'operato del CTU e dell'eccezione di nullità della perizia svolta, posto che, come evidenziato alle pagg.
15 e 16 della perizia depositata il 15.7.2024 ed anche ribadito dal consulente in sede di replica alle osservazioni, lo stesso, attenendosi al quesito peritale (« - ridetermini il saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 115881 espungendo dal conteggio, con esclusivo riferimento al periodo dal 2007 al 27.11.2012 (numerazione del c/c
111449), interessi, commissioni e spese, comunque denominate, addebitate dalla banca che non siano previste dalla legge nonché la capitalizzazione degli interessi ed applicando sul saldo così ricostruito gli interessi al tasso di cui all'art. 117 co. 7
TUB e, in alternativa, gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.»), “ha espunto l'effetto economico e finanziario delle rettifiche apportate sul conto corrente
n. 11449 (cfr. Doc. 3) dal conto corrente n. 115881 (cfr. Doc. 4). Al proposito, egli ha sterilizzato gli addebiti a titolo di commissioni e spese (anche infra-trimestrali), nonché l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo, calcolato quale prodotto fra il tasso applicato (nel caso di specie, il tasso di sostituzione) – ricondotto su base trimestrale – e gli interessi cumulati del trimestre precedente”.
14. Per quanto concerne, invece, le contestazioni circa l'illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente n. 115881 e sulla connessa apertura di credito, le stesse appaiono generiche, tenuto conto che si fondano essenzialmente sulle risultanze della c.t.p. svolta ante causam senza confrontarsi con la documentazione versata in atti,
18 puntualmente analizzata dal CTU e neppure oggetto di pregressa richiesta stragiudiziale formulata nei confronti dell'istituto di credito.
14.1. Secondo giurisprudenza costante, infatti, grava sulla parte che sostiene l'illegittimità degli addebiti l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova, in conformità con il disposto di cui all'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ. n. 10182/2007; Cass. civ. n. 21412/2006).
14.2. Premesso che le condizioni economiche relative al contratto di conto corrente n. 115881 (integralmente e pedissequamente riportate dal CTU alle pagg. 13 e 14
della relazione peritale del 15.7.2024) risultavano già dalla documentazione contrattuale allegata alla fase monitoria (v. pag. 4 doc. 04 allegato al ricorso monitorio), non può certamente ritenersi sufficiente ad assolvere a tale onere probatorio l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. genericamente formulato in sede di citazione (“Ordinare alla l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei CP_1
contratti di apertura di credito in conto corrente nonché di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto n. 115881 e del collegato contratto di conto corrente n. 111449”) e reiterato in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
(“1) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contrattuale e contabile in suo possesso di quale mandataria di CP_1 Controparte_2
relativa ai rapporti di c/c 115881 e 111449 intrattenuti dalla e dalla
[...] Pt_1
Cont : presso la BA Alpi Marittime di Carrù, dall'accensione Controparte_3
alla chiusura, compresi i fogli e annunci pubblicitari e delle asserite, ma non depositate, aperture di credito”) posto che, per pacifica giurisprudenza, “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (v. Cass. civ. n. 24641/2021; nello stesso senso, di recente, anche Cass. civ. n. 23861/2022, grassetto aggiunto).
19 14.3. Al riguardo è opportuno precisare che le “pregresse richieste di consegna di documentazione rimaste inesistate” a cui fa riferimento parte opponente a pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. concernono unicamente singoli estratti conto relativi al conto corrente n. 17/01/15881 (“E/C al 30/06/2015”, estratti conto “dal mese di maggio 2016”: v. all. 5), talché in ogni caso non è sufficiente a fondare il diritto all'ostensione in giudizio in virtù dell'art. 210 c.p.c.
14.4. Inoltre, va evidenziato come, entro il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2)
c.p.c. (nella specie scadente il 19.11.2021, stante la comunicazione dell'ordinanza del
14.9.2021 in data 20.9.2021), la società opposta abbia integrato la documentazione offerta, producendo, oltre alla serie integrale degli estratti conto (v. doc. 06 e deposito integrativo del 16.11.2021), il contratto di apertura di credito collegato al conto corrente n. 115881, debitamente sottoscritto (v. doc. 03 produzione e recante CP_1
specifiche condizioni contrattuali (v., in particolare, documento di sintesi a pag. 2 doc. 03), integralmente e pedissequamente riportate dal CTU a pag. 14 della relazione peritale del 15.7.2024.
14.5. L'eccezione di abusivo “riempimento di biancosegno” formulata da parte opponente, con riferimento al contratto di affidamento dell'8.11.2012, in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. (“Quanto al deposito del contratto di affidamento del
08/11/2012 (all.- 3) questa difesa solleva eccezione di abuso di riempimento di biancosegno, atteso che, il documento presenta in prima pagina una comunicazione relativa ad un'apertura di credito operata sino al limite di € 30.000,00, ma non anche la misura dei tassi di interessi e delle condizioni da applicarsi. Vi è infatti solo un richiamo al documento di sintesi, che nonostante sia riportato in seconda pagina, non presenta alcun segno di consecutività materiale con il documento principale e elemento assai fondamentale riporta prima firma della un evidente taglio Pt_1 nero trasversale di sovrascrittura”) risulta del tutto dilatoria, tenuto conto dell'evidente riferimento del documento di sintesi al medesimo contratto di apertura di credito n. 010021613/001 e del mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante della u entrambe le pagine di cui è composto Pt_1
il documento, ed in particolare, di quella apposta nella “comunicazione apertura di
20 credito in conto corrente” subito dopo la dichiarazione di “aver ricevuto un esemplare del presente contratto, completo del documento di sintesi”.
14.6. Parimenti infondata, poiché del tutto generica, è l'eccezione – formulata solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. – di nullità dei tassi ultra-legali “ivi riportati” per effetto del rinvio ai saggi RI “come noto nulli” per violazione dell'art. 2 della Legge 10.10.1990 n. 287.
14.7. Premesso che la clausola contrattuale che richiama l'RI (nella specie,
“RI 3M/365 ril.mensile”) non può ritenersi in contrasto con l'art. 117 comma 6 del T.U.B. (risultando il tasso di interesse determinabile attraverso il rinvio recettizio al parametro di riferimento e posto che la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”, essendo il mutuatario esposto fin dall'inizio esposto alle variazioni del tasso), neppure è corretto affermare che ogni rinvio all'RI (tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine, rilevato giornalmente da un organismo, European Banking Federation, riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche) sia frutto di un accordo di cartello, essendo necessario a tal fine dimostrare l'effettiva partecipazione da parte dell'istituto di credito ad una manipolazione del tasso, circostanza, nella specie, neppure allegata.
15. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta, tenuto pure conto dell'assenza di tempestivo disconoscimento rispetto al contratto di apertura di conto corrente prodotto dalla odierna opposta già in sede monitoria, sub all. 04, emerge la sufficiente determinazione delle condizioni economiche applicate al rapporto, che vale a smentire gli assunti del consulente di parte opponente.
15.1. D'altronde, in merito ai risultati della perizia di parte, è opportuno precisare che in ogni caso la valutazione di “usurarietà originaria” non può reputarsi attendibile posto che il consulente arriva a sostenere il superamento del tasso soglia di riferimento (16,3875%: cfr. Decreto ministeriale del 26/09/2012) soltanto per effetto della sommatoria del Tasso Effettivo Annuo del 14,751 (indicato nel documento di sintesi del contratto di apertura di conto corrente e conforme a quello risultante dall'apertura di credito prodotta dalla opposta sub doc. 3) con “oneri” pari ad “€
21 525,00” che, determinando un incidenza del 1,750, condurrebbero ad un T.E.G. del
16,502.
15.2. Di detti “oneri” (non meglio specificati) e della relativa incidenza sull'importo affidato, tuttavia, non vi è alcuna evidenza in atti.
15.3. D'altronde, neppure appare corretto il metodo di calcolo utilizzato dal c.t.p. di parte opponente per la verifica anti-usura, considerato che “non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” (Cass. civ. n. 8109/2022) e che lo stesso, oltre ad essere contrario alle Istruzioni della BA d'TA – alle quali è pacificamente riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare (posto che i Decreti Ministeriali cui è fatto rinvio dalla legislazione antiusura hanno sempre imposto alle banche ed agli intermediari finanziari di attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni de qua, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia usura) – è fondato sulla determinazione in astratto del TEG: a tal riguardo è evidente che gli oneri eventuali pattuiti al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario pari a zero, per cui, affinché possano assumere rilevanza ai fini della verifica del TEG la mera previsione negoziale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case, dovendo piuttosto essere dimostrata la relativa applicazione in concreto.
15.4. Piuttosto, il nominato CTU, con metodologia pienamente condivisa da questo giudicante, ha appurato il pieno rispetto del tasso soglia ai fini usura (v. in particolare, pagg. 19-21 relazione del 15.7.2024).
16. Infondate risultano, altresì, le contestazioni circa le commissioni di affidamento, posto che nel contratto di apertura di credito del novembre 2012 sub doc. 03 produzione risulta validamente pattuita la commissione sull'accordato CP_1 dello 0,5 % trimestrale, pienamente conforme alla previsione dell'art. 117 bis TUB
(la cui concreta applicazione è stata riscontrata dal consulente di parte: v. pag. 6 perizia).
17. Del tutto irrilevanti sono anche le doglianze circa lo ius variandi, risultando oggetto di specifica e separata sottoscrizione la clausola prevedente il diritto della banca alla modifica unilaterale delle condizioni ex art. 118 TUB (art. 14 Sez. II
22 Par contratto di conto corrente) e l'assenza dell' , che - rappresentando solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento - non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB (Cass. civ. n. 4597/2023; Cass. civ. n. 39169/2021).
18. Ugualmente priva di specificità è la contestazione afferente al sistema di determinazione delle valute. D'altronde, la prassi dell'antergazione delle operazioni di prelievo e postergazione delle operazioni di versamento è frequente nel sistema bancario e la relativa clausola (cd. dei giorni valuta) si reputa astrattamente legittima, posto che l'art. 120 TUB non impone affatto la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.
19. Quanto, infine, alla dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale giova evidenziare che si verte, nella specie, di contratto stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera CIRC del 9.2.2000 e che risulta pattuita espressamente, all'art. 9 Sez. II - oggetto di specifica e separata approvazione per iscritto - la “pari periodicità” della capitalizzazione di interessi attivi e passivi.
19.1. Al riguardo non appare francamente comprensibile la doglianza di parte opponente laddove afferma che tali ultime prescrizioni normative sarebbero violate
“per la differente modalità espressa di chiusura dei rapporti”, oltre “all'enorme divario fra i tassi passivi e attivi praticati” (v. pag. 10 atto di citazione).
19.2. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia sentenza n. 21344/2024, pubblicata il 30.7.2024, ha chiarito (intervenendo su questione finora dibattuta nelle corti di merito) che la riforma dell'art. 120 TUB, operata dall'art. 1 co. 629 della Legge n. 147/2013, deve intendersi come immediatamente precettiva, ovvero diretta a ripristinare il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici e, come tale, direttamente applicabile a far data dal 1.1.2014 (a prescindere dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare), si è reso necessario affidare il CTU l'incarico di procedere al ricalcolo del saldo debitorio con espunzione integrale della capitalizzazione degli interessi dall'1.1.2014.
19.3. A tal riguardo, peraltro, il CTU, correttamente intendendo e rispondendo alla
23 seconda parte del quesito integrativo demandatogli («
2. verifichi se, per il periodo successivo all'1.10.2016, la banca abbia adeguato il rapporto alle modifiche apportate all'art. 120 TUB dal D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016 e dalla
Delibera CICR del 3.8.2016 (in particolare accertando se l'istituto di credito abbia provveduto, entro il 31.12.2016, ad adeguare i rapporti, comunicando alla correntista, ai sensi dell'art. 118 TUB, l'introduzione di clausole conformi al nuovo testo dell'art. 120 TUB ed acquisendo il consenso scritto del cliente all'autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi divenuti esigibili); in difetto di prova di detto adeguamento, escluda dal saldo come già ricalcolato, gli interessi capitalizzati dalla banca dopo l'1.10.2016, in attuazione del novellato art. 120 TUB fino alla chiusura del conto»), ha altresì provveduto ad espungere dai ricalcolo l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo relativamente al periodo successivo al 1° ottobre 2016, rilevando che “non consta agli Atti la relativa autorizzazione del correntista” (v. pag. 7 relazione integrativa del 18.12.2024).
20. Sulla base di quanto sovra esposto, convivendosi i criteri e la metodologia di calcolo utilizzati dall'ausiliario (da intendersi in questa sede integralmente richiamati, al pari delle repliche alle osservazioni svolte dai c.t.p.), l'ammontare del saldo debitore del conto corrente n. 15881 alla data del 12.11.2018 (passaggio a sofferenza) può essere accertato nell'importo indicato dal CTU, Prof. Dott. Persona_2
, nello scenario sub n. 2 dell'elaborato peritale integrativo depositato in
[...]
data 18.12.2024, ovvero in complessivi Euro 30.465,26 a debito del correntista, anziché nel maggiore importo richiesto dalla società opposta in sede monitoria (Euro
43.789,39), la cui domanda quindi, solo entro tali limiti, risulta fondata e va accolta.
21. Ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito da una pronuncia di condanna (cfr. in proposito Cass. civ. n. 21840/2013) degli opponenti al pagamento del minore importo accertato come dovuto, ovvero della somma di Euro 30.465,26, da maggiorare degli interessi legali dalla proposizione della domanda (ovvero dalla data di deposito del ricorso monitorio) fino all'effettivo soddisfo.
Segnalazione alla CR – violazioni contrattuali - risarcimento danni.
22. Avuto riguardo, poi, alla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della BA d'TA, su cui è fondata
24 la conseguente richiesta di condanna “in via riconvenzionale” alla rettifica/cancellazione della stessa ed al risarcimento dei danni, la stessa risulta generica e dev'essere, pertanto, rigettata.
22.1. Com'è noto, il rischio creditizio, ovvero il rischio di variazioni di valore
(inattese) delle attività finanziarie riconducibili all'insolvenza del debitore, è componente certa del “sistema dei rischi” (rischio di mercato, rischio di credito, rischio operativo, altri rischi) in cui operano gli intermediari. Come tale è certamente ricompreso nel "rischio" menzionato dagli artt. 53, 67 e 107 del TUB e, dunque, oggetto di possibile intervento da parte della BA d'TA. Inoltre, l'art. 51 del TUB pone a carico delle banche l'obbligo di inviare all'Organo di Vigilanza le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato o documento richiesto.
22.2. Ebbene, il CICR, con delibera del 29 marzo 1994, assunta ai sensi dei citati artt. 53,67 e 107 del TUB, ha disciplinato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla BA d'TA, dettando i principi generali della materia. La predetta disciplina si applica alle banche autorizzate in TA all'esercizio dell'attività creditizia, agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB che fanno parte di un gruppo bancario iscritto all'albo, ovvero sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.
22.3. A completare il quadro normativo disciplinante il funzionamento della
Centrale Rischi concorrono le istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla
BA d'TA con la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti.
22.4. Ad oggi, pertanto, tale sistema è regolato da norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla BA d'TA (cfr. Cass. civ. n. 19894/2005).
22.5. La Centrale dei rischi in parola, così disciplinata, costituisce, in sintesi, un sistema informativo sui rapporti di credito che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130, OICR) intrattiene con la propria clientela, che consente agli intermediari partecipanti di accrescere la capacità di valutazione del merito di
25 credito della clientela e di gestione del rischio di credito, garantendo quindi la stabilità del sistema finanziario.
22.6. La citata Circolare 139 dell'11.2.1991 della BA d'TA (come risultante per effetto dei successivi aggiornamenti) prevede, al capitolo 2, sezione 2, le categorie di censimento dei rischi, ciascuna delle quali è soggetta a diversi adempimenti ai fini dell'iscrizione.
22.7. Tanto premesso, nel caso di specie, è sufficiente evidenziare come l'attività deduttiva svolta dagli opponenti-attori in riconvenzionale sia significativamente carente sotto il profilo del tipo di illegittimità da cui sarebbe affetta la segnalazione operata. La relativa difesa, infatti, si è limitata a lamentare laconicamente la sussistenza di una segnalazione del credito ad incaglio “indiscutibilmente illegittime, per quanto esposto nella presente opposizione” (cfr. pag. 19 dell'atto di opposizione), senza fornire alcun ulteriore dato utile a valutare la legittimità o meno dell'operato dell'istituto.
22.8. Tale carenza deduttiva non può che riverberarsi sulla proposta azione risarcitoria, attenendo l'accertamento dell'illegittimità della condotta operata dalla banca all'an della pretesa risarcitoria, anche sub specie di cancellazione/rettifica della segnalazione.
22.9. D'altro canto, alcuna espressa e specifica deduzione è stata formulata dalla parte in ordine al danno non patrimoniale che sarebbe stato subito il quale, quale elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, non può ritenersi sussistente “in re ipsa” (cfr. Cass. civ. n. 207/2019). E ciò tanto più laddove, come in specie, le segnalazioni in CR siano molteplici e relative anche ad importi ben superiori a quelli oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 12 produzione opponenti).
23. Analogamente dev'essere rigettata, per genericità, la domanda riconvenzionale risarcitoria fondata su asserite violazioni contrattuali (anche sub specie di violazione dei doveri di correttezza, buona fede, diligenza e solidarietà) in cui sarebbe incorso l'istituto di credito nel corso del rapporto, del tutto prive di adeguata allegazione e prova, al pari delle poste di danno di cui è chiesto il ristoro.
A tal riguardo è appena il caso di evidenziare come alla quantificazione equitativa del danno, il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo
26 a condizione che l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato (ex multis, cfr. Cass. civ.
n. 5997/2007; Cass. civ., n. 3794/2008; Cass. civ. n. 10271/2002).
24. In definitiva, alla luce delle suesposte argomentazioni, le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti non possono che essere rigettate.
Spese
25. Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione in ragione, da un lato, del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla parte opposta circa il credito derivante dall'originario rapporto di conto corrente n. 111449 e, dall'altro, dell'accertamento della non debenza di Euro 13.324,13 (a fronte degli Euro
43.789,39 originariamente richiesti), si si reputa equo disporre la parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo (1/2), dovendosi quindi condannare gli opponenti (prevalentemente soccombenti ex art. 91 c.p.c.), in solido tra loro, alla corresponsione, in favore di parte opposta, della restante metà delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 per lo scaglione di riferimento (corrispondente alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento: cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 19014/2007) in relazione a tutte le fasi svolte, inclusa la fase monitoria.
26. Alla luce del cd. principio di causalità (tenuto conto che l'indagine peritale si
è resa necessaria anche in ragione della mancata produzione del contratto di conto corrente n. 111449, oltre che per la pubblicazione, in corso di causa, della citata pronuncia della Suprema Corte n. 21344/2024), le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, si reputa debbano porsi definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali, fermo restando il vincolo esterno di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 490/2020 (R.G. n. 416/2020), emesso in favore dell'opposta, da codesto Tribunale in data 23.3.2020;
27 2. condanna , e – questi Parte_1 Parte_2 Parte_3
ultimi nei limiti della garanzia fideiussoria prestata – in solido tra loro, al pagamento, in favore della società opposta, della somma di Euro 30.465,26, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità delle prestate fideiussioni per violazione della Legge n. 287/1990 formulata da parte opponente in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.;
4. rigetta le domande riconvenzionali di condanna formulate da parte opponente;
5. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuno, le spese della CTU, liquidate con separato decreto, fermo restando il vincolo esterno di solidarietà;
6. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta della metà delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 – già compensate per metà – in € 4.493,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 25/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2532 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (c.f. ) C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. SILVESTRI ROSARIO
SALVATORE (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
indirizzo p.e.c. ; Email_1
OPPONENTI-ATTORI IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. ) quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. DI P.IVA_3
FRANCESCO ANITA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il relativo indirizzo p.e.c. ; Email_2
OPPOSTA-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza figurata del 6.2.2025. In particolare:
1 - Per gli opponenti:
“In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti
i motivi in narrativa all'atto introduttivo, ovvero per assenza di delega e/o assenza di titolarità e/o assenza di valida notifica della cessione e/o legittima revoca del rapporto, in subordine accertare le somme effettivamente dovute per legge;
- Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle clausole determinative degli interessi corrispettivi del rapporto di conto corrente n. 115881 e dei rapporti ad esso collegati per violazione della normativa antiusura e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interesse e condizioni addebitate a tale titolo applicando il disposto dell'art. 1815 II co c.c.; in subordine accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità
e/o inefficacia del contratto di conto corrente del 06/11/2012 n. 115881 per violazione dell'art. 1284 c.c., 117 D.lgs 385/93 per omessa indicazione dei tassi e delle condizioni e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interesse e delle condizioni ultra legali non debitamente sottoscritte ed accettate con i tassi e le condizioni previste dall'art. 1284 c.c. o dall'art. 117 D.lgs 385/93; accertare e dichiarare la nullità, illegittimità l'inefficacia delle variazioni unilaterali compiute nel contratto di conto corrente del n. 115881, e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e delle condizioni addebitate dall'istituto in violazione dell'art. 118
D.lgs. 385/96;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi del rapporto di conto corrente n. 115881 e dei rapporti ad esso collegati per violazione della normativa di cui all'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 D.lgs 385/93 e della delibera CICR 09/02/2000 e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi maturati a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative delle commissioni di massimo scoperto, di affidamento di istruttoria veloce e spese gestione fido annotate nel rapporto di conto corrente n. 115881 e dei rapporti ad esso collegati, per assenza di causa e violazione dell'artt. 2 legge 2/2009 e 117bis e per
l'effetto ordinare la ripetizione di quanto addebitato a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative delle
2 valute per violazione dell'art. 117 D.lgs. 385/93 e 1282 c.c. sul conto corrente n.
115881 e dei rapporti ad esso collegati e per l'effetto ordinare la ripetizione di quanto ingiustamente addebitato a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri
e , per tutti i motivi addotti nel presente atto in Parte_2 Parte_3
violazione degli artt. 1939, 1941, 1956, 1957 c.c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e/o in subordine limitarne gli effetti nei limiti delle obbligazioni assunti e di quanto si accerterà in corso di giudizio;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione operata dall'istituto di credito nella Centrale dei Rischi della BA d'TA, in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto, e per l'effetto in via riconvenzionale condannare l'Istituto al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa o nella diversa misura che riterrà equa secondo giustizia, nonché condannare l'istituto alla immediata cancellazione e/o in subordine rettificarla alla luce di quanto sarà accertato in corso di giudizio;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione dell'apertura di credito in conto corrente e decadenza e delle numerose violazioni dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti ai sensi dell'art. 1175 e 1375 c.c. indicate in narrativa e in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto, e per
l'effetto in via riconvenzionale condannare l'Istituto al risarcimento del danno conseguente da liquidarsi in via equitativa o nella diversa misura che riterrà equa secondo giustizia;
- Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre oneri di legge ed interessi sino al soddisfo, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”, nonché della domanda spiccata nella memoria 183 Vi co. n. 1 cpc del 20/10/2021:
“-Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri
e ex art. 1418 e 1419 c.c. e per violazione della Parte_2 Parte_3
legge n. 287/1990, nonché per tutti i motivi addotti nel presente atto e/o in subordine limitare gli effetti nei limiti delle obbligazioni assunte e di quanto si accerterà in corso di causa. “In via istruttoria:
-Ordinare la riconvocazione del CTU a chiarimenti per rispondere alle rettifiche
3 richieste dal consulente di parte nelle note critiche del 27/11/2024 e nelle note di udienza del 21/01/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte e non superate dalle evasive risposte del consulente d'ufficio, frutto di motivazioni non tecniche. In subordine, rideterminare la misura del credito dovuto in
€ 29.484,24 come da conteggio “scenario n. 1” della consulenza tecnica integrativa del Prof. del 18/12/2024. Persona_1
Respingere ogni diversa istanza, con il favore delle spese da liquidare in favore del sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario”;
- Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, in via principale rigettare tutte le domande ex adverso avanzate da parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 490/2020 (RG 416/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di
Cuneo, nonché rigettare ogni richiesta di indebito e/o risarcimento del danno perché infondate in fatto e diritto;
- nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente e di revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
490/2020 (RG 416/2020) emesso dal Tribunale di Cuneo, condannare la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle somme meglio indicate in premessa pari ad Euro 43.789,39, oltre interessi e spese come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a far data dalla maturazione dei singoli crediti e fin all'effettivo soddisfo ovvero nella maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente e di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 490/2020 (RG 416/2020) emesso dal Tribunale di Cuneo, condannare la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di Euro
33.480,55, secondo scenario di ricalcolo formulato dal CTU nel primo elaborato peritale in recepimento delle osservazioni al tempo formulate dal consulente di parte, applicando altresì le condizioni economiche convenute nel Contratto di conto corrente n. 11449 del 12 dicembre 2008, pur non avendo il CTU proceduto alla loro
4 rettifica, oltre interessi fin all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minor somma che verrà accertata in sede di giudizio
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69, sicché i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili strettamente rilevanti ai fini della presente decisione.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio per ottenere la Parte_2 Parte_3 CP_1
revoca, previa sospensione ex art. 649 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 490/2020
(R.G. n. 416/2020), provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., emesso in favore dell'opposta - quale mandataria di - avente ad oggetto la Controparte_2 corresponsione di € 43.789,39 (oltre interessi e spese di procedura), a titolo di saldo debitore alla data del 13.12.2018 del conto corrente n. 17/01/15881 sottoscritto dalla con la BA Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Parte_1
s.c.p.a. in data 13.12.2012 e garantito da fideiussioni omnibus rilasciate da Pt_3
e fino a concorrenza dell'importo di Euro 30.000,00
[...] Parte_2
ciascuno. In particolare, gli opponenti hanno eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva della opposta e l'assenza di procura all'incasso;
- illegittimità dell'ingiunzione per assenza di valida revoca/recesso dal rapporto di conto corrente n. 115881 e correlato affidamento (non essendovi alcuna prova dell'effettiva consegna della lettera di messa in mora del 27/09/2018, inviata dalla
BA Alpi Marittime Soc. Cooperativa);
- l'inidoneità della documentazione offerta in sede monitoria a fondare il provvedimento monitorio, tenuto conto che è stato depositato mero saldaconto e non già estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
- la nullità del contratto di conto corrente n. 115881 - affidato fin dalla sua origine
(come si evince dalla visura storica in Centrale del Rischi) e collegato al conto
5 corrente n. 111449, acceso nell'anno 2007 dalla allora (il Controparte_3
cui saldo debitorio, indebitamente formatosi, è stato trasferito sul conto corrente n.
115881 senza previa autorizzazione dalla correntista) - per violazione della normativa antiusura;
- la nullità degli interessi e delle condizioni di affidamento per violazione dell'art. 117, co. 1, D.Lgs 385/93 e per indeterminatezza delle condizioni relative agli utilizzi oltre l'affidamento concesso;
- la nullità delle condizioni non pubblicizzate dell'affidamento sul conto ordinario, per violazione dell'art. 117 co. 4 D.lgs. 385/93;
- la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale del contratto di conto corrente n. 115881 emessa in violazione dell'art. 1283 c.c. e della Delibera CICR del
9.2.2000;
- la nullità ed inefficacia delle variazioni unilaterali operate sul conto n. 115881 in violazione degli artt. 118 D.lgs n. 385/93;
- la nullità delle commissioni di affidamento applicate sul conto corrente n. 115881;
- la nullità, illegittimità delle clausole dei giorni valuta con cui la banca ha modificato il calcolo dei saldi capitale rispetto ai giorni di effettivo svolgimento delle operazioni che hanno concesso un indiretto aumento degli interessi maturati;
- il collegamento del c/c n. 115881 con il conto corrente n. 111449, acceso nell'anno
2007 dalla allora posto che, a fronte del giroconto estintivo Controparte_3 del saldo di quest'ultimo rapporto (mai autorizzato dalla correntista), sono confluiti gli indebiti del rapporto originario dei quali l'istituto ha omesso nel fascicolo monitorio ogni rendicontazione analitica e prova della origine del credito;
- la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da e Parte_2 Pt_3
in data 13/11/2012 per indeterminatezza/indeterminabilità del loro oggetto;
[...]
- l'illegittimità\inefficacia dei contratti di fideiussione in riferimento al saldo di conto corrente poiché rappresentato da saldi non conseguenti a mera revoca o recesso dal rapporto di conto corrente – e comunque oltre lo spirare del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- l'illegittimità dei contratti di fideiussione in riferimento al saldo di conto corrente e poiché rappresentato da saldi non conseguenti mera revoca o recesso dal rapporto di
6 conto corrente - mancata informazione – mancata autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. – intimazione superiore al limite di garanzia prestato;
- l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi della BA d'TA (con conseguente richiesta di rettifica/cancellazione e di risarcimento danni);
- l'illegittimità della revoca delle facilitazioni per violazione delle leggi contestate e per inosservanza dei doveri di correttezza, buona fede diligenza e solidarietà da parte dell'azienda di credito e conseguente richiesta di risarcimento danni da quantificare avendo riguardo anche alla difesa avversa.
In sintesi, quindi, gli opponenti hanno chiesto, oltre alla revoca (previa sospensione della relativa efficacia ex art. 649 c.p.c.) del decreto ingiuntivo opposto, di ordinare la ripetizione delle somme illecitamente locupletate (“alla data del 13/12/2018, la presenza di oneri in contestazione pari a complessivi Euro 54.885,55, tutti rilevabili dagli addebiti del conto corrente n. 115881 e 111449, e di ulteriori non provate operazioni”) e condannare l'Istituto alla cancellazione e/o rettifica della segnalazione presso la Centrale Rischi, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivato, da liquidarsi in via equitativa nonché condannare l' al risarcimento CP_4
del danno derivante dalla violazione dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti. Il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 31.3.2021 si è costituita la parte opposta, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 14.9.2021 il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.
Disposto lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal 11 gennaio 2023), ha provveduto ad istruire la causa a mezzo di CTU contabile e, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Procedibilità
1. In via preliminare (tenuto conto dell'eccezione in origine svolta dalla opposta in sede di comparsa di costituzione, sia pure non riproposta), va evidenziato come sia
7 stato prodotto in atti dalla parte opposta - a tanto onerata in virtù dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19596/2020 - il verbale negativo dell'incontro di mediazione (v. deposito del 9.8.2021). Talché alcun dubbio può porsi in ordine alla procedibilità dell'azione monitoria.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla opposta
2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione
(più correttamente afferente al “merito” della pretesa creditoria: cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016) in capo alla società opposta.
2.1. A tal riguardo è opportuno premettere che la ha agito in sede CP_1
monitoria non già in proprio ma quale mandataria di ovvero Controparte_2 quale rappresentante sostanziale di quest'ultima, circostanza comprovata da procura notarile versata in atti (v., in particolare, doc. 01 allegato alla comparsa di costituzione).
2.2. A sua volta risulta adeguatamente dimostrata in atti l'avvenuta cessione del credito, in origine vantato alla BA Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù
s.c.p.a., in favore della parte attrice in senso sostanziale ( , e Controparte_2
ciò non già unicamente mediante estratto di Gazzetta Ufficiale (all. 3 produzione recante peraltro link ipertestuale cliccabile e visionabile, dal quale è possibile CP_1 scaricare e visionare l'elenco dei crediti ceduti) ma, altresì, attraverso la produzione del contratto di cessione e dell'elenco dei crediti ceduti omissato (cd. annex) sub docc. 01 e 02 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
2.3. Tanto risulta sufficiente a ritenere parte opposta titolare del credito rivendicato in sede monitoria, senza necessità di affrontare le ulteriori questioni poste in merito all'ampiezza dei poteri conferiti al cd. servicer.
3. Irrilevanti risultano, poi, le contestazioni involgenti la mancata comunicazione di detta cessione.
3.1. Com'è noto, “il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine
8 di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere i conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex multis, Cass. civ. n. 21277/2019; Cass. civ. n.
4713/2019; Cass. civ. n. 12616/2017).
3.2. Detto altrimenti, la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito non condiziona affatto la sua validità ed efficacia, avendo piuttosto la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (v.
Cass. civ. n. 4713/2019).
3.3. Inoltre, “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. civ., n. 1770/2014; nello stesso senso anche Cass. civ.
n. 2049/2020).
3.4. Peraltro, per pacifica e costante giurisprudenza, nel caso di cessioni “in blocco” ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del Testo Unico BArio (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, c.c. Ed, infatti, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (v. in specie doc. 5 fascicolo monitorio) e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass. civ. n. 20495/2020).
3.5. Ne deriva che il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si
9 concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione
(Cass. civ. n. 13691/2012; Cass. civ. n. 19016/2018; Cass. civ. n. 28125/2021).
3.6. D'altronde, gli odierni opponenti neppure hanno allegato l'avvenuto pagamento nei confronti della cedente, che fonderebbe il relativo interesse alla contestazione della titolarità attiva del credito in capo all'opposta.
Eccezione di nullità del decreto ingiuntivo.
4.
Considerato che
– in esito all'istruttoria condotta secondo i principi che verranno meglio descritti nel prosieguo – il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere in ogni caso revocato, si reputa di poter superare le contestazioni svolte in merito alla valenza probatoria del documento prodotto dalla opposta in sede monitoria quale estratto conto certificato “ex art. 50 TUB” (all. 05 fascicolo monitorio) ed alla conseguente ritenuta nullità del provvedimento monitorio originariamente emesso, al pari delle ulteriori doglianze in merito alla idoneità della comunicazione di revoca e messa in mora prodotta in sede monitoria a fondare l'emissione del provvedimento opposto. Rappresenta, infatti, principio pacifico quello per cui “L'opposizione al
decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità
e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ. n. 1184/2007; Cass. civ. n.
14640/2018).
Nullità delle fideiussioni – decadenza ex art. 1957 c.c. – liberazione ex 1956 c.c.
5. Del tutto generica è l'eccezione di nullità delle prestate fideiussioni per
10 indeterminatezza del relativo oggetto, considerato che la fideiussione per debiti futuri
è stata tipizzata dal legislatore con la modifica dalla L. 154/1992 apportata all'art.1938 c.c. il quale richiede, ai fini della relativa validità, unicamente l'individuazione del plafond garantito: in tale ipotesi, infatti, l'impegno assunto all'atto della stipula della fideiussione omnibus è chiaramente individuato e consiste nel garantire, nei limiti del tetto massimo d'importo concordato, l'adempimento anche delle future obbligazioni del debitore principale, talché l'assenza di precisa individuazione dei contorni di rischio e della stabilità dell'impegno nel tempo rappresentano l'essenza stessa della garanzia prestata.
6. Quanto alla dedotta nullità delle prestate fideiussioni per violazione del diritto
Antitrust, giova in primo luogo premettere l'inammissibilità della domanda nuova formulata sul punto dalla difesa di parte opponente (convenuta in senso sostanziale) solo in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. (la cui decisione, peraltro, sarebbe di competenza del Tribunale delle Imprese).
6.1. Come noto, infatti, la possibilità di precisare e modificare le domande sancita dall'art. 183, co. 6 n. 1) c.p.c. non deve intendersi quale possibilità di proporre domande nuove.
6.2. In ogni caso, pur volendo considerare la difesa svolta a tal riguardo sub specie di eccezione di nullità, la stessa risulta infondata.
6.3. Infatti, sulla sorte dei contratti stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 41994/2021 (ud. 23.11.2021, depositata il 30.12.2021), enunciando il seguente principio di diritto: <i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
6.4. Come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio
11 2005 emesso dalla BA d'TA in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2016), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990
("Legge Antitrust"), in virtù del quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
6.5. In particolare, lo schema standard ABI era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) nonché particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
6.6. Le censure della BA d'TA si sono incentrate sugli articoli relativi alla cd. clausola “di reviviscenza”, ovvero che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla clausola che estende la garanzia anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) ed alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
(art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”),
12 clausole presenti anche nelle fideiussioni omnibus oggetto del presente giudizio (v. art. 1 commi 2 e 3 e art. 5 co. 7).
6.7. In particolare, sopendo un contrasto giurisprudenziale insorto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, la Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha aderito alla tesi della nullità parziale ex art. 1419, co. 1, c.c. (ovvero limitata alle clausole vietate) dei negozi di garanzia aderenti allo schema contrattuale censurato, evidenziando che, alla luce della ratio ispiratrice della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(mirante a salvaguardare l'ordine pubblico economico), la tutela risarcitoria deve necessariamente affiancarsi a quella “reale”, al contempo però bilanciando l'interesse protezionistico del singolo fideiussore con quello degli istituti di credito a mantenere in vita il negozio di garanzia.
6.8. Ne deriva che la nullità dell'intesa a monte determina “…la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'TA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (in motivazione pag. 32) “…salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (in motivazione, pag. 39).
6.9. Siffatta evenienza – precisa la Suprema Corte nella pronuncia in esame – è “di ben difficile riscontro nel caso in esame” posto che “il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia” e, al contempo “… è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (in
13 motivazione, pagg. 31-32).
6.10. Calando siffatte coordinate nel caso di specie, l'eccezione di nullità delle fideiussioni formulata dagli opponenti è in ogni caso infondata, posto che gli stessi – peraltro evidentemente interessati alla concessione del credito alla debitrice principale, di cui erano soci – non hanno neppure dedotto che non avrebbero prestato il proprio consenso alla stipula della garanzia in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto dell'intesa nulla.
7. Quanto alla formulata eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è sufficiente evidenziare come, all'interno delle fideiussioni per cui è causa, risulti pattuita espressa clausola di deroga (v. art. 5 co. 7, oggetto di specifica e separata sottoscrizione ex art. 1341 c.c.) e che in ogni caso – quand'anche si volesse ritenere operante la riespansione della norma in ragione della nullità parziale della clausola in deroga alla luce del diritto antitrust, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite sopra citate – laddove nella fideiussione sia presente, come in specie, la clausola “a semplice richiesta” (v. art. 5 punto 1), deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. la mera proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (in questi termini v. Cass. civ. n.
22346/2017, richiamata anche da Cass. civ. n.31509/2021).
7.1. Se è vero infatti che, in linea generale, ai fini di cui all'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ.
n. 2607/2024; Cass. civ. n. 3421/2018; Cass. civ. n. 2532/2005) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”,
“l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore,
14 prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato, da ultimo, da Cass. civ. n. 835/2025; in senso conforme si vedano Cass. civ. n.
13078/2008; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ. n. 25344/2024;
Cass. civ. n. 30185/2022; Cass. civ. n. 22346/2017).
7.2. Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (v. Cass. civ. n. 31509/2021 cit.).
7.3. Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto documentazione attestante la comunicazione di intervenuta revoca degli affidamenti e con contestuale intimazione di immediato pagamento del debito scaduto, rivolta alla debitrice principale ed ai garanti e , datata 27.9.2018 e Parte_3 Parte_2
ricevuta personalmente da questi ultimi rispettivamente in data 4 e 3 ottobre 2018 (v. doc. 8 allegato da in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), talché, in ogni caso CP_1
non può ritersi intervenuta alcuna decadenza.
8. Neppure può ritenersi fondata l'eccezione di intervenuta liberazione ex art. 1956 c.c. poiché sfornita di adeguato supporto probatorio, non avendo parte opponente neppure specificato il momento a partire dal quale l'istituto di credito avrebbe avuto contezza del progressivo peggioramento della situazione economico finanziaria della debitrice principale né fornito alcuna prova circa la conoscenza, da parte del primo, dello stato di difficoltà economica in cui versava la seconda, circostanza al contrario presumibile in capo ai fideiussori, i quali, come pacificamente risultante ex actis, al momento in cui sono sorti i rapporti bancari posti a fondamento del credito monitorio, erano gli unici soci della (il sig. Parte_1 Pt_2
peraltro con qualifica di legale rappresentante;
cfr. visura sub all. 09 fascicolo monitorio).
9. Pare, tuttavia, opportuno precisare che, in ogni caso, la pronuncia di condanna nei confronti dei due opponenti fideiussori dovrà essere contenuta nei limiti della garanzia prestata.
Legittimità degli addebiti e ricalcolo contabile
10. Per quanto concerne la pretesa riduzione dell'importo ingiunto, invece,
15 l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
10.1. Giova premettere che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali
(Cass. civ. n. 5754/2009; Cass. civ. n. 15339/2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. civ.
n. 5915/2011, Cass. civ. n. 5071/2009, Cass. civ. n. 17371/2003, Cass. civ. n.
21466/2013).
10.2. Con specifico riguardo al riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, poi, rappresenta oramai ius receptum il principio a tenore del quale – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
10.3. L'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sulla parte opposta, essendo a carico del correntista quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
11. Ebbene, nella specie, la sussistenza del rapporto di conto corrente n.
17/01/115881 (d'ora innanzi, per brevità, identificato col solo numero 115881) sottoscritto dalla con la BA Alpi Marittime Credito Parte_1
Cooperativo Carrù s.c.p.a. in data 28.11.2012 (doc. 04 allegato al fascicolo monitorio), assistito da affidamento (contratto di apertura di credito n.
010021613/001 del 13.11.2012: v. doc. 03 produzione e le fideiussioni CP_1
prestate dai signori e in data 13.11.2012 (docc. 06 e 07 allegati al Pt_3 Pt_2
fascicolo monitorio), trovano puntuale riscontro nella documentazione in atti,
16 debitamente sottoscritta ex art. 117 TUB.
11.1. Inoltre, entro il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. la società opposta ha prodotto la serie integrale degli estratti conto (analitici e scalari) relativi al conto corrente n. 115881, oltre agli estratti conto (analitici e scalari) relativi al rapporto di conto corrente n. 11449.
11.2. Tuttavia, non può sottacersi come parte opposta, gravata dall'onere di provare la formazione del saldo debitorio, non abbia prodotto tempestivamente in atti la copia del conto corrente “n. 111449” (intestato alla acceso Controparte_3 presso la medesima BA nel 2007 (su cui, nel 2008, l'istituto avrebbe concesso un'apertura di credito sino a concorrenza di Euro 30.000,00) e la cui esposizione è confluita sul nuovo rapporto di conto corrente n. 115881 (cfr. pagg. 1 e 2 atto di citazione e pagg. 11 e 12 comparsa di costituzione).
11.3. Non può, infatti, ritenersi utilizzabile la documentazione contrattuale tardivamente prodotta da in sede di operazioni peritali, stante l'espresso CP_1
dissenso alla relativa acquisizione espresso da parte opponente.
12. Considerata, quindi, l'assenza di qualsivoglia previsione negoziale in ordine alle condizioni applicabili al rapporto di conto corrente originario (n. 111449), il ricalcolo del saldo debitore dev'essere condotto mediante espunzione di ogni competenza addebitata dall'istituto di credito (ovvero escludendo gli interessi convenzionali, le commissioni e le spese applicati dalla banca, in quanto mai pattuiti)
e calcolando gli interessi ai tassi legali, ovvero conformemente allo scenario di ricalcolo n. 2 prospettato dal nominato CTU.
12.1. Laddove manchi un valido contratto scritto, infatti, non può trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
12.2. Per vero, tale norma, dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3 – che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo, al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al successivo comma 7, stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello
17 massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
12.3. Ne deriva che nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4.
12.4. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
13. Stante le strenue difese sul punto perpetrate dalla difesa di parte opponente, pare opportuno evidenziare l'inconferenza delle critiche rivolte all'operato del CTU e dell'eccezione di nullità della perizia svolta, posto che, come evidenziato alle pagg.
15 e 16 della perizia depositata il 15.7.2024 ed anche ribadito dal consulente in sede di replica alle osservazioni, lo stesso, attenendosi al quesito peritale (« - ridetermini il saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 115881 espungendo dal conteggio, con esclusivo riferimento al periodo dal 2007 al 27.11.2012 (numerazione del c/c
111449), interessi, commissioni e spese, comunque denominate, addebitate dalla banca che non siano previste dalla legge nonché la capitalizzazione degli interessi ed applicando sul saldo così ricostruito gli interessi al tasso di cui all'art. 117 co. 7
TUB e, in alternativa, gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.»), “ha espunto l'effetto economico e finanziario delle rettifiche apportate sul conto corrente
n. 11449 (cfr. Doc. 3) dal conto corrente n. 115881 (cfr. Doc. 4). Al proposito, egli ha sterilizzato gli addebiti a titolo di commissioni e spese (anche infra-trimestrali), nonché l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo, calcolato quale prodotto fra il tasso applicato (nel caso di specie, il tasso di sostituzione) – ricondotto su base trimestrale – e gli interessi cumulati del trimestre precedente”.
14. Per quanto concerne, invece, le contestazioni circa l'illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente n. 115881 e sulla connessa apertura di credito, le stesse appaiono generiche, tenuto conto che si fondano essenzialmente sulle risultanze della c.t.p. svolta ante causam senza confrontarsi con la documentazione versata in atti,
18 puntualmente analizzata dal CTU e neppure oggetto di pregressa richiesta stragiudiziale formulata nei confronti dell'istituto di credito.
14.1. Secondo giurisprudenza costante, infatti, grava sulla parte che sostiene l'illegittimità degli addebiti l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova, in conformità con il disposto di cui all'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ. n. 10182/2007; Cass. civ. n. 21412/2006).
14.2. Premesso che le condizioni economiche relative al contratto di conto corrente n. 115881 (integralmente e pedissequamente riportate dal CTU alle pagg. 13 e 14
della relazione peritale del 15.7.2024) risultavano già dalla documentazione contrattuale allegata alla fase monitoria (v. pag. 4 doc. 04 allegato al ricorso monitorio), non può certamente ritenersi sufficiente ad assolvere a tale onere probatorio l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. genericamente formulato in sede di citazione (“Ordinare alla l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei CP_1
contratti di apertura di credito in conto corrente nonché di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto n. 115881 e del collegato contratto di conto corrente n. 111449”) e reiterato in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
(“1) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contrattuale e contabile in suo possesso di quale mandataria di CP_1 Controparte_2
relativa ai rapporti di c/c 115881 e 111449 intrattenuti dalla e dalla
[...] Pt_1
Cont : presso la BA Alpi Marittime di Carrù, dall'accensione Controparte_3
alla chiusura, compresi i fogli e annunci pubblicitari e delle asserite, ma non depositate, aperture di credito”) posto che, per pacifica giurisprudenza, “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (v. Cass. civ. n. 24641/2021; nello stesso senso, di recente, anche Cass. civ. n. 23861/2022, grassetto aggiunto).
19 14.3. Al riguardo è opportuno precisare che le “pregresse richieste di consegna di documentazione rimaste inesistate” a cui fa riferimento parte opponente a pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. concernono unicamente singoli estratti conto relativi al conto corrente n. 17/01/15881 (“E/C al 30/06/2015”, estratti conto “dal mese di maggio 2016”: v. all. 5), talché in ogni caso non è sufficiente a fondare il diritto all'ostensione in giudizio in virtù dell'art. 210 c.p.c.
14.4. Inoltre, va evidenziato come, entro il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2)
c.p.c. (nella specie scadente il 19.11.2021, stante la comunicazione dell'ordinanza del
14.9.2021 in data 20.9.2021), la società opposta abbia integrato la documentazione offerta, producendo, oltre alla serie integrale degli estratti conto (v. doc. 06 e deposito integrativo del 16.11.2021), il contratto di apertura di credito collegato al conto corrente n. 115881, debitamente sottoscritto (v. doc. 03 produzione e recante CP_1
specifiche condizioni contrattuali (v., in particolare, documento di sintesi a pag. 2 doc. 03), integralmente e pedissequamente riportate dal CTU a pag. 14 della relazione peritale del 15.7.2024.
14.5. L'eccezione di abusivo “riempimento di biancosegno” formulata da parte opponente, con riferimento al contratto di affidamento dell'8.11.2012, in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. (“Quanto al deposito del contratto di affidamento del
08/11/2012 (all.- 3) questa difesa solleva eccezione di abuso di riempimento di biancosegno, atteso che, il documento presenta in prima pagina una comunicazione relativa ad un'apertura di credito operata sino al limite di € 30.000,00, ma non anche la misura dei tassi di interessi e delle condizioni da applicarsi. Vi è infatti solo un richiamo al documento di sintesi, che nonostante sia riportato in seconda pagina, non presenta alcun segno di consecutività materiale con il documento principale e elemento assai fondamentale riporta prima firma della un evidente taglio Pt_1 nero trasversale di sovrascrittura”) risulta del tutto dilatoria, tenuto conto dell'evidente riferimento del documento di sintesi al medesimo contratto di apertura di credito n. 010021613/001 e del mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante della u entrambe le pagine di cui è composto Pt_1
il documento, ed in particolare, di quella apposta nella “comunicazione apertura di
20 credito in conto corrente” subito dopo la dichiarazione di “aver ricevuto un esemplare del presente contratto, completo del documento di sintesi”.
14.6. Parimenti infondata, poiché del tutto generica, è l'eccezione – formulata solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. – di nullità dei tassi ultra-legali “ivi riportati” per effetto del rinvio ai saggi RI “come noto nulli” per violazione dell'art. 2 della Legge 10.10.1990 n. 287.
14.7. Premesso che la clausola contrattuale che richiama l'RI (nella specie,
“RI 3M/365 ril.mensile”) non può ritenersi in contrasto con l'art. 117 comma 6 del T.U.B. (risultando il tasso di interesse determinabile attraverso il rinvio recettizio al parametro di riferimento e posto che la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”, essendo il mutuatario esposto fin dall'inizio esposto alle variazioni del tasso), neppure è corretto affermare che ogni rinvio all'RI (tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine, rilevato giornalmente da un organismo, European Banking Federation, riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche) sia frutto di un accordo di cartello, essendo necessario a tal fine dimostrare l'effettiva partecipazione da parte dell'istituto di credito ad una manipolazione del tasso, circostanza, nella specie, neppure allegata.
15. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta, tenuto pure conto dell'assenza di tempestivo disconoscimento rispetto al contratto di apertura di conto corrente prodotto dalla odierna opposta già in sede monitoria, sub all. 04, emerge la sufficiente determinazione delle condizioni economiche applicate al rapporto, che vale a smentire gli assunti del consulente di parte opponente.
15.1. D'altronde, in merito ai risultati della perizia di parte, è opportuno precisare che in ogni caso la valutazione di “usurarietà originaria” non può reputarsi attendibile posto che il consulente arriva a sostenere il superamento del tasso soglia di riferimento (16,3875%: cfr. Decreto ministeriale del 26/09/2012) soltanto per effetto della sommatoria del Tasso Effettivo Annuo del 14,751 (indicato nel documento di sintesi del contratto di apertura di conto corrente e conforme a quello risultante dall'apertura di credito prodotta dalla opposta sub doc. 3) con “oneri” pari ad “€
21 525,00” che, determinando un incidenza del 1,750, condurrebbero ad un T.E.G. del
16,502.
15.2. Di detti “oneri” (non meglio specificati) e della relativa incidenza sull'importo affidato, tuttavia, non vi è alcuna evidenza in atti.
15.3. D'altronde, neppure appare corretto il metodo di calcolo utilizzato dal c.t.p. di parte opponente per la verifica anti-usura, considerato che “non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” (Cass. civ. n. 8109/2022) e che lo stesso, oltre ad essere contrario alle Istruzioni della BA d'TA – alle quali è pacificamente riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare (posto che i Decreti Ministeriali cui è fatto rinvio dalla legislazione antiusura hanno sempre imposto alle banche ed agli intermediari finanziari di attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni de qua, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia usura) – è fondato sulla determinazione in astratto del TEG: a tal riguardo è evidente che gli oneri eventuali pattuiti al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario pari a zero, per cui, affinché possano assumere rilevanza ai fini della verifica del TEG la mera previsione negoziale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case, dovendo piuttosto essere dimostrata la relativa applicazione in concreto.
15.4. Piuttosto, il nominato CTU, con metodologia pienamente condivisa da questo giudicante, ha appurato il pieno rispetto del tasso soglia ai fini usura (v. in particolare, pagg. 19-21 relazione del 15.7.2024).
16. Infondate risultano, altresì, le contestazioni circa le commissioni di affidamento, posto che nel contratto di apertura di credito del novembre 2012 sub doc. 03 produzione risulta validamente pattuita la commissione sull'accordato CP_1 dello 0,5 % trimestrale, pienamente conforme alla previsione dell'art. 117 bis TUB
(la cui concreta applicazione è stata riscontrata dal consulente di parte: v. pag. 6 perizia).
17. Del tutto irrilevanti sono anche le doglianze circa lo ius variandi, risultando oggetto di specifica e separata sottoscrizione la clausola prevedente il diritto della banca alla modifica unilaterale delle condizioni ex art. 118 TUB (art. 14 Sez. II
22 Par contratto di conto corrente) e l'assenza dell' , che - rappresentando solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento - non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB (Cass. civ. n. 4597/2023; Cass. civ. n. 39169/2021).
18. Ugualmente priva di specificità è la contestazione afferente al sistema di determinazione delle valute. D'altronde, la prassi dell'antergazione delle operazioni di prelievo e postergazione delle operazioni di versamento è frequente nel sistema bancario e la relativa clausola (cd. dei giorni valuta) si reputa astrattamente legittima, posto che l'art. 120 TUB non impone affatto la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.
19. Quanto, infine, alla dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale giova evidenziare che si verte, nella specie, di contratto stipulato successivamente all'entrata in vigore della delibera CIRC del 9.2.2000 e che risulta pattuita espressamente, all'art. 9 Sez. II - oggetto di specifica e separata approvazione per iscritto - la “pari periodicità” della capitalizzazione di interessi attivi e passivi.
19.1. Al riguardo non appare francamente comprensibile la doglianza di parte opponente laddove afferma che tali ultime prescrizioni normative sarebbero violate
“per la differente modalità espressa di chiusura dei rapporti”, oltre “all'enorme divario fra i tassi passivi e attivi praticati” (v. pag. 10 atto di citazione).
19.2. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia sentenza n. 21344/2024, pubblicata il 30.7.2024, ha chiarito (intervenendo su questione finora dibattuta nelle corti di merito) che la riforma dell'art. 120 TUB, operata dall'art. 1 co. 629 della Legge n. 147/2013, deve intendersi come immediatamente precettiva, ovvero diretta a ripristinare il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici e, come tale, direttamente applicabile a far data dal 1.1.2014 (a prescindere dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare), si è reso necessario affidare il CTU l'incarico di procedere al ricalcolo del saldo debitorio con espunzione integrale della capitalizzazione degli interessi dall'1.1.2014.
19.3. A tal riguardo, peraltro, il CTU, correttamente intendendo e rispondendo alla
23 seconda parte del quesito integrativo demandatogli («
2. verifichi se, per il periodo successivo all'1.10.2016, la banca abbia adeguato il rapporto alle modifiche apportate all'art. 120 TUB dal D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016 e dalla
Delibera CICR del 3.8.2016 (in particolare accertando se l'istituto di credito abbia provveduto, entro il 31.12.2016, ad adeguare i rapporti, comunicando alla correntista, ai sensi dell'art. 118 TUB, l'introduzione di clausole conformi al nuovo testo dell'art. 120 TUB ed acquisendo il consenso scritto del cliente all'autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi divenuti esigibili); in difetto di prova di detto adeguamento, escluda dal saldo come già ricalcolato, gli interessi capitalizzati dalla banca dopo l'1.10.2016, in attuazione del novellato art. 120 TUB fino alla chiusura del conto»), ha altresì provveduto ad espungere dai ricalcolo l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo relativamente al periodo successivo al 1° ottobre 2016, rilevando che “non consta agli Atti la relativa autorizzazione del correntista” (v. pag. 7 relazione integrativa del 18.12.2024).
20. Sulla base di quanto sovra esposto, convivendosi i criteri e la metodologia di calcolo utilizzati dall'ausiliario (da intendersi in questa sede integralmente richiamati, al pari delle repliche alle osservazioni svolte dai c.t.p.), l'ammontare del saldo debitore del conto corrente n. 15881 alla data del 12.11.2018 (passaggio a sofferenza) può essere accertato nell'importo indicato dal CTU, Prof. Dott. Persona_2
, nello scenario sub n. 2 dell'elaborato peritale integrativo depositato in
[...]
data 18.12.2024, ovvero in complessivi Euro 30.465,26 a debito del correntista, anziché nel maggiore importo richiesto dalla società opposta in sede monitoria (Euro
43.789,39), la cui domanda quindi, solo entro tali limiti, risulta fondata e va accolta.
21. Ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito da una pronuncia di condanna (cfr. in proposito Cass. civ. n. 21840/2013) degli opponenti al pagamento del minore importo accertato come dovuto, ovvero della somma di Euro 30.465,26, da maggiorare degli interessi legali dalla proposizione della domanda (ovvero dalla data di deposito del ricorso monitorio) fino all'effettivo soddisfo.
Segnalazione alla CR – violazioni contrattuali - risarcimento danni.
22. Avuto riguardo, poi, alla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della BA d'TA, su cui è fondata
24 la conseguente richiesta di condanna “in via riconvenzionale” alla rettifica/cancellazione della stessa ed al risarcimento dei danni, la stessa risulta generica e dev'essere, pertanto, rigettata.
22.1. Com'è noto, il rischio creditizio, ovvero il rischio di variazioni di valore
(inattese) delle attività finanziarie riconducibili all'insolvenza del debitore, è componente certa del “sistema dei rischi” (rischio di mercato, rischio di credito, rischio operativo, altri rischi) in cui operano gli intermediari. Come tale è certamente ricompreso nel "rischio" menzionato dagli artt. 53, 67 e 107 del TUB e, dunque, oggetto di possibile intervento da parte della BA d'TA. Inoltre, l'art. 51 del TUB pone a carico delle banche l'obbligo di inviare all'Organo di Vigilanza le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato o documento richiesto.
22.2. Ebbene, il CICR, con delibera del 29 marzo 1994, assunta ai sensi dei citati artt. 53,67 e 107 del TUB, ha disciplinato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla BA d'TA, dettando i principi generali della materia. La predetta disciplina si applica alle banche autorizzate in TA all'esercizio dell'attività creditizia, agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB che fanno parte di un gruppo bancario iscritto all'albo, ovvero sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.
22.3. A completare il quadro normativo disciplinante il funzionamento della
Centrale Rischi concorrono le istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla
BA d'TA con la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti.
22.4. Ad oggi, pertanto, tale sistema è regolato da norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla BA d'TA (cfr. Cass. civ. n. 19894/2005).
22.5. La Centrale dei rischi in parola, così disciplinata, costituisce, in sintesi, un sistema informativo sui rapporti di credito che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130, OICR) intrattiene con la propria clientela, che consente agli intermediari partecipanti di accrescere la capacità di valutazione del merito di
25 credito della clientela e di gestione del rischio di credito, garantendo quindi la stabilità del sistema finanziario.
22.6. La citata Circolare 139 dell'11.2.1991 della BA d'TA (come risultante per effetto dei successivi aggiornamenti) prevede, al capitolo 2, sezione 2, le categorie di censimento dei rischi, ciascuna delle quali è soggetta a diversi adempimenti ai fini dell'iscrizione.
22.7. Tanto premesso, nel caso di specie, è sufficiente evidenziare come l'attività deduttiva svolta dagli opponenti-attori in riconvenzionale sia significativamente carente sotto il profilo del tipo di illegittimità da cui sarebbe affetta la segnalazione operata. La relativa difesa, infatti, si è limitata a lamentare laconicamente la sussistenza di una segnalazione del credito ad incaglio “indiscutibilmente illegittime, per quanto esposto nella presente opposizione” (cfr. pag. 19 dell'atto di opposizione), senza fornire alcun ulteriore dato utile a valutare la legittimità o meno dell'operato dell'istituto.
22.8. Tale carenza deduttiva non può che riverberarsi sulla proposta azione risarcitoria, attenendo l'accertamento dell'illegittimità della condotta operata dalla banca all'an della pretesa risarcitoria, anche sub specie di cancellazione/rettifica della segnalazione.
22.9. D'altro canto, alcuna espressa e specifica deduzione è stata formulata dalla parte in ordine al danno non patrimoniale che sarebbe stato subito il quale, quale elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, non può ritenersi sussistente “in re ipsa” (cfr. Cass. civ. n. 207/2019). E ciò tanto più laddove, come in specie, le segnalazioni in CR siano molteplici e relative anche ad importi ben superiori a quelli oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 12 produzione opponenti).
23. Analogamente dev'essere rigettata, per genericità, la domanda riconvenzionale risarcitoria fondata su asserite violazioni contrattuali (anche sub specie di violazione dei doveri di correttezza, buona fede, diligenza e solidarietà) in cui sarebbe incorso l'istituto di credito nel corso del rapporto, del tutto prive di adeguata allegazione e prova, al pari delle poste di danno di cui è chiesto il ristoro.
A tal riguardo è appena il caso di evidenziare come alla quantificazione equitativa del danno, il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo
26 a condizione che l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato (ex multis, cfr. Cass. civ.
n. 5997/2007; Cass. civ., n. 3794/2008; Cass. civ. n. 10271/2002).
24. In definitiva, alla luce delle suesposte argomentazioni, le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti non possono che essere rigettate.
Spese
25. Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione in ragione, da un lato, del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla parte opposta circa il credito derivante dall'originario rapporto di conto corrente n. 111449 e, dall'altro, dell'accertamento della non debenza di Euro 13.324,13 (a fronte degli Euro
43.789,39 originariamente richiesti), si si reputa equo disporre la parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo (1/2), dovendosi quindi condannare gli opponenti (prevalentemente soccombenti ex art. 91 c.p.c.), in solido tra loro, alla corresponsione, in favore di parte opposta, della restante metà delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 per lo scaglione di riferimento (corrispondente alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento: cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 19014/2007) in relazione a tutte le fasi svolte, inclusa la fase monitoria.
26. Alla luce del cd. principio di causalità (tenuto conto che l'indagine peritale si
è resa necessaria anche in ragione della mancata produzione del contratto di conto corrente n. 111449, oltre che per la pubblicazione, in corso di causa, della citata pronuncia della Suprema Corte n. 21344/2024), le spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, si reputa debbano porsi definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali, fermo restando il vincolo esterno di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 490/2020 (R.G. n. 416/2020), emesso in favore dell'opposta, da codesto Tribunale in data 23.3.2020;
27 2. condanna , e – questi Parte_1 Parte_2 Parte_3
ultimi nei limiti della garanzia fideiussoria prestata – in solido tra loro, al pagamento, in favore della società opposta, della somma di Euro 30.465,26, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità delle prestate fideiussioni per violazione della Legge n. 287/1990 formulata da parte opponente in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.;
4. rigetta le domande riconvenzionali di condanna formulate da parte opponente;
5. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuno, le spese della CTU, liquidate con separato decreto, fermo restando il vincolo esterno di solidarietà;
6. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta della metà delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 – già compensate per metà – in € 4.493,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 25/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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