Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2020, proposto da
Villa Franca Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Perrucci, Gianluca Di Blasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corfinio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
- della determinazione n. 97 del 14.05.2020, assunta dal responsabile dell’area tecnica del Comune del Corfinio e comunicata con nota prot 2456 del 20.05.2020, con la quale veniva operato il recesso con effetto immediato dell’affidamento in gestione della casa di riposo in favore della società Villa Franca Immobiliare Srl;
- di ogni eventuale atto e/o provvedimento presupposto e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corfinio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. MO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di pubblica gara per la vendita di bene immobile in proprietà del Comune di Corfinio, odierno resistente, ubicato in Corfinio alla Via Aia Grande, in catasto distinto al foglio 17, p.lla 2371, sub 1, la società Villa Franca Immobiliare Srl, odierna ricorrente, veniva dichiarata aggiudicataria con provvedimento del 24 giugno 2011.
Con successivo provvedimento prot. 4372 del 12 luglio 2011 e determina n. 181 del 14 luglio 2011, il Comune di Corfinio affidava all’odierna ricorrente, a far data dal 1° agosto 2011, la gestione della Casa di Riposo per anziani ubicata nel suindicato immobile, facendola subentrare al precedente gestore Samisad, con previsione di un canone mensile di € 1.660,00 da versarsi nelle more del perfezionamento della stipula della compravendita immobiliare de quo .
Insorgevano, però, problemi per la stipula del contratto di compravendita dell’immobile relativamente al titolo di provenienza dell’immobile, attestante la legittima proprietà del bene offerto in vendita mediante pubblica gara, e, per risolvere tali problemi, il Comune di Corfinio e la società Villa Franca Immobiliare Srl stipulavano apposita convenzione in data 1° febbraio 2012.
Nello specifico con tale convenzione le parti convenivano sui seguenti punti:
- il Comune di Corfinio, al fine di procurarsi legittimo titolo di proprietà dell’immobile, avrebbe avviato azione di accertamento dell’intervenuta usucapione dello stesso;
- la stipula dell’atto di vendita si sarebbe formalizzata entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza di accertamento dell’usucapione,
- la società Villa Franca Immobiliare avrebbe proseguito nella gestione della casa di riposo per anziani senza dover più versare il previsto canone di € 1.660,00 fino al momento della stipula dell’atto di vendita dell’immobile e la stessa avrebbe versato, nelle more, due acconti, ciascuno di € 25.000,00, da scomputarsi dal prezzo della vendita al momento della stipula.
L’esito della proposta azione di accertamento dell’intervenuta usucapione, però, non era favorevole per il Comune di Corfinio, sicché la stipula della vendita non avveniva.
Successivamente, in data 20 maggio 2020, il Comune di Corfinio trasmetteva alla società Villa Franca Immobiliare Srl la determinazione n. 97 del 14 maggio 2020, di cui in epigrafe, con cui veniva disposto il recesso con effetto immediato dell’affidamento in gestione della casa di riposo per anziani per le seguenti ragioni:
- l’asserita inadempienza della società Villa Franca Immobiliare Srl in ordine alla mancata stipula dell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile;
- l’asserita inadempienza della società Villa Franca Immobiliare Srl in ordine alla mancata corresponsione dei canoni di gestione della casa di riposo nonostante vi fossero state diffide da parte del Comune di Corfinio;
- la comunicazione da parte della società Villa Franca Immobiliare Srl del 3 aprile 2020 con cui la stessa ha dato atto di non disporre della struttura organizzativa “ per svolgere autonomamente l’attività dei servizi della Casa di Riposo ”.
Avverso il sopra menzionato atto ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 1° luglio 2020, la società Villa Franca Immobiliare Srl, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Natura autoritativa del provvedimento impugnato - violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241/90 - eccesso di potere per difetto delle garanzie procedimentali;
2) Violazione dell’art. 8 e dell’art. 9 della ripassata convenzione del 01.02.2012- insussistenza dei motivi addotti a supporto della revoca/recesso operata con determinazione n. 97 del 14.05.2020 -abnormità dell’addebito di inadempienza- eccesso di potere per errore sui presupposti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà interpretativa.
Si è costituito in giudizio, in data 7 marzo 2022, il Comune di Corfinio eccependo, in primis, il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo e, poi, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
Nello specifico parte resistente, con riferimento all’eccepito difetto di giurisdizione, ha affermato che “ il ricorrente contesta il recesso dal contratto di affidamento in gestione della struttura ricettiva per anziani “Sant’Ubaldo”, operato dal Comune di Corfinio per grave inadempimento dell’affidataria. La presente controversia, infatti, deve essere devoluta al Giudice Ordinario, poiché la controparte rivendica la sussistenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, lamentando l’insussistenza dell’inadempimento addebitatole dal Comune, che, dunque, incide sulla fase negoziale ”.
Parte resistente ha depositato memoria in data 26 aprile 2025 con cui ha ribadito la proposta eccezione di inammissibilità del ricorso e, poi, ha contestato la fondatezza dello stesso nel merito.
Infine all’udienza pubblica del 28 maggio 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo sussistendo, nella presente vicenda, la giurisdizione del Giudice Ordinario.
2. - Il Collegio osserva che, nella presente vicenda, l’atto di revoca impugnato consiste in un atto (determina dirigenziale) qualificato dallo stesso Comune di Corfinio come recesso con cui viene stabilito il recesso dall’affidamento in gestione nei confronti della società Villa Franca Immobiliare Srl dell’immobile di che trattasi (affidamento in gestione concesso con determina n. 181 del 14 luglio 2011) per i motivi ivi puntualmente elencati che attengono tutti alla fase esecutiva del contratto.
Nello specifico il Comune di Corfinio contesta a parte ricorrente il mancato pagamento dei canoni di occupazione nonostante svariate diffide, la mancata stipula dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà dell’immobile ed il pagamento del relativo prezzo nonché l’ammissione di non disporre della necessaria struttura organizzativa per lo svolgimento dell’attività dei servizi della Casa di Riposo.
Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che il Comune di Corfinio contesta alla società Villa Franca Immobiliare Srl una serie di inadempienze al rapporto di gestione dell’immobile e la mancanza di una struttura organizzativa adeguata per la gestione della Casa di Riposo e tali contestazioni attengono, con ogni evidenza, alla fase esecutiva del rapporto in essere ed hanno, quale conseguenza disposta dall’atto impugnato, il recesso “ con effetto immediato dalla gestione della Casa di Riposo… ”, ossia producono un effetto civilistico in quanto incidono sul rapporto in essere ponendovi termine; ne consegue, pertanto, che rispetto a tale atto sussiste con ogni evidenza la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Sul punto risulta condivisibile la ricostruzione di parte resistente secondo cui “ La controversia in esame, infatti, non ha ad oggetto un atto di natura autoritativa, ma ha ad oggetto un atto unilaterale di recesso, reso in regime di diritto privato. A ben vedere, si evince da diverse circostanze che la Determina n. 97 del 14.05.2020 non è protesa ad annullare (ovvero ad esercitare un potere di autotutela su) un provvedimento amministrativo. In primo luogo, l’affidamento in gestione della Residenza per Anziani del Comune di Corfinio non è scaturito da una gara ad evidenza pubblica, ma è sorto solo in conseguenza di trattative di diritto privato intercorse tra l’Ente locale e la Società Villa Franca Immobiliare. La Società Villa Franca Immobiliare, infatti, è risultata aggiudicataria della gara attivata dal Comune di Corfinio al fine di trovare il miglior acquirente del fabbricato…La gara, quindi, aveva ad oggetto la vendita dell’immobile e non la gestione della Residenza per anziani, tanto è vero che Villa Franca Immobiliare è una Impresa di costruzione di strutture sanitarie…A causa di alcune incertezze allora insorte (ma successivamente risolte) sulla sussistenza della titolarità della proprietà in capo al Comune, tuttavia, nelle more della stipula del contratto di compravendita, si era reso necessario gestire provvisoriamente la Residenza per Anziani…, che per tali ragioni venne affidata senza gara ed in via transattiva alla Società aggiudicataria in via del tutto transitoria…, in attesa della stipula del contratto di compravendita…In secondo luogo, le ragioni poste a fondamento del recesso di cui alla Determina n. 97 del 14.05.2020 riguardano non la legittimità del provvedimento di affidamento, bensì i fatti accaduti successivamente alla stipula della convezione (rectius transazione), che hanno inciso sull’esecuzione del rapporto negoziale. Secondo l’atto di recesso, infatti, Villa Franca Immobiliare si è resa inadempiente agli obblighi nascenti dal verbale di intesa dell’01.02.2012…, perchè: - ha dato in gestione la Residenza per Anziani ad un terzo senza il consenso dell’Ente locale; - si è mostrata gravemente inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione, accumulando negli anni un debito superiore ad € 100.000,00, per il cui recupero sono peraltro attualmente in corso due procedimenti esecutivi dinanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Chieti (cfr. n. 38/2023 e 62/2023 R.G. ESS. IMM.); - anche in seguito al totale superamento delle prime incertezze legate alla titolarità del bene in capo al Comune di Corfinio, Villa Franca Immobiliare si è rifiutata di addivenire alla stipula dell’atto di compravendita e di pagare il relativo prezzo. L’atto di recesso…ha pertanto ad oggetto unicamente l’inadempimento nascente da obblighi di natura privatistica concordati dalle parti con verbale di intesa dell’01.02. 2012. È evidente, pertanto, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, poichè il ricorrente contesta il recesso operato dal Comune di Corfinio per grave inadempimento dell’affidataria agli obblighi nascenti da un atto di natura negoziale, che non è sorto all’esito di un procedimento di affidamento ad evidenza pubblica, ma è stato conseguenza di una trattativa di diritto privato. ”.
Né al riguardo risulta condivisibile la ricostruzione di parte ricorrente sul punto, atteso che la stessa si limita, nel ricorso, ad affermare che l’atto impugnato sarebbe una revoca in quanto “ è pacifico come da un provvedimento di affidamento gestionale di un servizio, la P.A. non possa operare un recesso, ma piuttosto una revoca della precedente determina dirigenziale ” ma tale affermazione risulta palesemente infondata in quanto ben può la P.A., in presenza di un asserito inadempimento nell’affidamento di una struttura, disporre il recesso dal rapporto in essere e non la revoca dell’originario affidamento.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.
4. - La natura della presente decisione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua, quale Giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM NI, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
MO AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO AR | RM NI |
IL SEGRETARIO